Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4333/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28/12/2023, da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: albanese Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 24, 22077 AT COMASCO con l'Avv. LUCIA BIANCHI
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: albanese Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 24 22077 AT COMASCO con l'Avv. DIEGO BRAMBILLA e l'Avv. MARCO TURCONI
i quali hanno contratto matrimonio, in ALBANIA, in data 10/02/1997,
(atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Olgiate Comasco - anno 2023, atto n. 58, parte II, serie C);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato a [...] il [...] Parte_3
I coniugi, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.Il figlio minore , C.F. , viene affidato congiuntamente ai Parte_3 C.F._3 genitori, con collocazione prevalente presso l'immobile abitato dalla madre sito in Olgiate Comasco via Roma n. 19. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore nella giornata mercoledì, Pt_3 dall'uscita della minore dalla scuola e sino alle ore 22.00. Il padre si recherà personalmente a prelevare il minore presso l'abitazione della madre (o in diverso luogo concordato) ed ivi dovrà accompagnarlo secondo i termini stabiliti.
Durante il fine settimana, a periodi alterni, il padre potrà tenere con sé il figlio minore dalle h. 10,00 del sabato e fino alle h. 21,00 della domenica. Il minore trascorrerà le vacanze estive nel mese di agosto 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre.
I genitori stabiliranno di volta in volta, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, con chi trascorrerà i primi 15 gg. e con chi i restanti. Sempre entro il medesimo mese di maggio, i coniugi regolamenteranno gli ulteriori periodi di vacanza del figlio minore (quota parte del mese di giugno, luglio e quota parte del mese di settembre) affinché lo stesso possa trascorrere con entrambi i genitori adeguati tempi di permanenza, ed eventualmente anche con i nonni e/o con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che per le vacanze di Natale il minore trascorrerà nel 2025 il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre (poi proseguiranno ad anni alterni). I coniugi concorderanno entro la fine del mese di novembre con chi debba trascorrere gli altri giorni di vacanza (generalmente dal 23 dicembre al 6 gennaio). Per le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà tre giorni continuativi con il padre, tra cui una delle giornate di festa (domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo); tali festività verranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con il padre o con la madre.
Per l'anno 2025 i genitori stabiliscono che il giorno di Pasqua verrà trascorso dal minore con la madre.
Nel caso nell'anno solare vi fossero c.d. “ponti” (per inciso 25 aprile, 1° maggio, Festa della
Repubblica, ecc..), gli stessi verranno trascorsi con i genitori in regime di alternanza;
3.Le parti dichiarano di avere concordato ogni aspetto relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore, tenuto conto degli impegni e delle attività scolastiche ed extrascolastiche dello stesso, del percorso educativo e delle frequentazioni abituali e degli aspetti sanitari e di cura;
4. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze, garantendo la continuità e la regolarità delle comunicazioni telefoniche con il figlio minore. La madre, quale genitore prevalentemente collocatario, informerà il padre delle condizioni di salute del figlio e reciprocamente i genitori si impegnano a tenersi informati di ogni altra questione di particolare importanza riguardante lo stesso. Fermo restando, ai sensi della normativa vigente, il dovere per ciascun genitore di concordare le scelte di rilevante importanza attinenti all'educazione, allo sviluppo ed alla salute del ragazzo, in conformità con le eSIenze ed attitudini dello stesso.
5.Il IG si impegna a versare quale contributo al mantenimento per il figlio la Pt_1 Pt_3 somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili rivalutabili in base agli indici Istat (base di calcolo ottobre 2024), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como vigente, ivi comprese le spese odontoiatriche per il trattamento al quale il minore si sta sottoponendo.
6.L'assegno unico verrà attribuito integralmente alla SI.ra ; le detrazioni fiscali per Parte_1
i carichi di famiglia verranno operati dai coniugi nella misura del 50% cadauno.
7.La IGa , allo stato, in considerazione del reddito percepito e della cessione della Parte_1 propria quota di casa coniugale al marito nei termini indicati nel presente accordo rinuncia all'assegnazione della casa coniugale a lei già assegnata, nonché ad un contributo al proprio mantenimento;
8.La IGa , si obbliga con il presente atto a vendere al SI. per un Parte_1 Parte_2 corrispettivo di euro 80.000,00 (ottantamila/00) la propria quota indivisa di proprietà dell'immobile, già casa coniugale, pari al 50% dell'intero, sita Olgiate Comasco, Via Luigi Einaudi n. 24, unitamente al box di pertinenza, identificati catastalmente al NCEU del predetto Comune come segue:
Fg. 24, Particella 9800, sub. 4, cat. C/6, Cl. 2, consistenza 19 mq., sup. cat. 22 mq., rendita eruo
98,13 (box) e
Fg. 24, Particella 9800, sub. 21, cat. A/2, Cl. 2, consistenza 5,5 vani, sup. tot. cat. 108 mq inc. aree scop., rendita euro 511,29 (abitazione);
Gli immobili verranno trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi, previa sanatoria.
Il pagamento del prezzo avverrà in due soluzioni: euro 10.000,00 (diecimila/00), è già stato corrisposto dal SI. alla SI.ra , a titolo di caparra confirmatoria;
il saldo Parte_2 Parte_1 per euro 70.000,00 (settantamila/00) verrà corrisposto alla IGa all'atto della effettiva Pt_1 compravendita, la quale dovrà avvenire, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, presso lo studio notarile che il SI. provvederà ad indicare a controparte. Pt_1
Ai fini del trasferimento, e prima dello stesso, il SI. si impegna a proprie spese ad Parte_2 eliminare e/o a sanare eventuali difformità presenti nell'immobile di cui sopra per rendere conforme lo stato di fatto dell'immobile allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Le parti concordano di dare incarico a tecnico già individuato dal SI. il quale sosterrà integralmente Pt_1 ogni onere e sanzione inerente alla regolarizzazione dell'immobile, ivi compreso il compenso per il professionista incaricato della procedura.
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota di immobile come sopra indicato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e pertanto si riservano di chiedere in sede di trasferimento l'applicazione dei benefici fiscali conseguenti.;
9. Con l'estratto adempimento di cui al punto precedente la SI.ra rinuncia con la Parte_1 sottoscrizione del presente atto, sin da ora, a costituirsi parte civile nel procedimento penale n.
5327/2023 R.G.N.R. – P.M. Dott. RO avente quale persona offesa e indagato il SI. Parte_1
per ipotesi di reato ex art. 572 c.p., nonché sin da ora rinuncia a qualunque pretesa e Parte_2 azione, in qualunque altra sede, per i fatti oggetto del predetto procedimento penale nei confronti di
, impegnandosi anche a rimettere la querela, indipendentemente dalla qualificazione Parte_2 giuridica attribuita ai fatti. Il SI. si impegna ad accettare la remissione di querela. Parte_2
10.Il SI. , rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa e azione, in qualsiasi sede, avente ad oggetto Parte_2 le somme (o parte delle stesse), prelevate in data 4.9.2023 dalla SI.ra dal c/c Parte_1 cointestato n. 0000040196788, aperto presso la filiale n. 1303 di Olgiate Comasco, e CP_1 segnatamente rinuncia ad ogni pretesa e azione nei confronti di per la restituzione Parte_1 della somma di complessivi euro 33.057,34 (di cui euro 5.000,00 prelevati per contanti ed euro
28.057,34 mediante bonifico).
11.Si dà atto che le condizioni contenute all'interno del presente accordo sono vincolanti tra i coniugi sin dal momento della sottoscrizione dello stesso;
12. Spese processuali compensate tra le Parti.
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 10/02/1997, in ALBANIA con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AT COMASCO
(anno 2023, atto n. 58, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT COMASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 18/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao