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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 261 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/01/2025
Il giorno 14/01/2025 alle ore 10,40 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 261 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Roberta Tuttolomondo in sostituzione dell'avv. Domenico
Battaglia per parte attrice, l'avv. Emanuele Dalli Cardillo per Zurich Ltd e l'avv. Raimondo
Cipolla per i convenuti e CP_3 CP_4
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,55.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 14/01/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:55 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:35, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 261 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...]e ivi elettivamente domiciliato in piazza Giuseppe Mazzini n. 2, presso lo studio dell'avv. Domenico Battaglia che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE * contro
- (c.f./p.iva: ) in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1
procuratore speciale, dr. con sede legale in Milano ed elettivamente domiciliata in CP_6
Agrigento, via Esseneto n. 52, presso lo studio dell'avv. Emanuele Dalli Cardillo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti;
- (c.f.: ) nata ad [...] il Controparte_7 C.F._2
07/07/1971, e (c.f.: ) nato ad [...] il Controparte_8 C.F._3
31/08/1997, entrambi residenti in Aragona (AG) e ivi elettivamente domiciliati in via Nino Bixio
n. 4, presso lo studio dell'avv. Raimondo Cipolla, che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTI *
2 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la società e i Controparte_5 signori e per sentire “IN VIA Controparte_7 Controparte_8
PRINCIPALE accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor nella Controparte_8
causazione del sinistro de quo e, per l'effetto … condannare la Controparte_9
al risarcimento dei danni patrimoniali e non riportati … oltre al rimborso delle
[...] spese mediche documentate, nella misura di € 34.982,02 o altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta, con rivalutazione monetaria e interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la corresponsabilità del signor CP_4
nella causazione delle lesioni e dei danni materiali subiti dal … a seguito del sinistro e, per
l'effetto, riconoscere … il richiesto risarcimento in maniera proporzionale a tale acclarata corresponsabilità nella misura che risulterà di giustizia con rivalutazione monetaria e interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% …”.
Ha esposto:
- di essere “proprietario del motociclo marca Suzuki GSXR 1000 targato DC05947 assicurato con
”; Controparte_5
- che “in data 20 luglio 2019 alle ore 12.30 circa, ad Aragona (AG), nella Via Alberto Mario, all'altezza del civico n. 125, si verificava un sinistro tra il detto motociclo, guidato dal signor
e il veicolo marca Fiat Punto targato EN648CY, condotto dal signor CP_1 CP_8
di proprietà della signora ”;
[...] Controparte_7
- che “la dinamica del sinistro stradale si può così riassumere: il signor conduceva il CP_1
detto motociclo, preceduto dall'autovettura Fiat Punto. Giunto a un incrocio … iniziava la manovra di svolta a sinistra, nell'effettuare la quale entrava in collisione con il detto veicolo il quale, improvvisamente, e senza avere azionato l'indicatore di direzione sinistro, cambiava traiettoria portandosi verso la propria sinistra, con l'intenzione di immettersi nella strada a sinistra. … il signor … non riusciva ad evitare l'impatto … rovinava a terra e urtava CP_1
con la detta autovettura, con le conseguenze a livello fisico e di danni materiali al motoveicolo”;
3 - che “la Polizia Municipale ravvisava nei confronti del signor la violazione dell'art. CP_1
141 co. 2 e 11 del Codice della Strada … Nulla riscontrava nei confronti del conducente dell'autoveicolo”;
- che a causa dell'urto subiva danni fisici e al mezzo per un “valore totale di € 34.982,02”.
Con comparsa di risposta depositata il 04 maggio 2022 si è costituita in giudizio la
, contestando la ricostruzione dell'evento operata Controparte_5 dall'attore “essendo invece che il sinistro si è verificato per propria esclusiva colpa” poiché
“come acclarato dagli Agenti della Polizia Municipale di Aragona intervenuti nell'immediatezza del sinistro … la vettura … veniva violentemente urtata (all'altezza della fiancata laterale sinistra) dal motociclo SUZUKI, tg. DC05947, di proprietà e condotto dall'attore, il quale, provenendo da tergo, a velocità elevatissima, si esibiva in una spericolata manovra di sorpasso.
… Gli agenti della Polizia Municipale di Aragona, una volta effettuati i rilievi del caso, elevavano al motociclista duplice contravvenzione ai sensi dell'art. 141 commi 2 e 11 del vigente C.d.S. … nessuna infrazione veniva contestata al conducente la vettura FIAT Grande Punto”.
La società convenuta nel contestare così l'an e il quantum richiesto dall'attore, domandava al
Tribunale di “rigettare la domanda di parte attrice … con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 27 aprile 2022 si costituivano i signori e contestando anche loro la dinamica Controparte_7 Controparte_8 dell'incidente fornita dall'attore, la “presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2”
e il quantum debeatur; chiedevano al Tribunale di “dire che unico responsabile dell'occorso incidente stradale è stato l'odierno attore, … e per l'effetto volere rigettare la Controparte_1
pretesa avversaria con qualsivoglia statuizione;
B) in linea gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, tenere conto di quanto dedotto in parte motiva, rideterminando il quantum debeatur in ragione dell'effettivo danno psico-fisico subito, della sua personalizzazione e delle corresponsabilità a quest'ultimo riconducibili ex art. 2054 comma II
C.C.; C) vinte le spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 CPC a vantaggio di questo difensore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza riservata depositata il 05.05.2023, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto richiesto dall'attore, rigettava l'interrogatorio formale Controparte_8
della convenuta , sempre richiesto dall'attore, riservandosi all'esito della Controparte_7
prova ammessa la decisione sugli altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Tenutosi l'interrogatorio formale del all'udienza del 22.05.2023, il Giudice con CP_4
4 ordinanza depositata il 04 settembre 2023 rigettava le ulteriori istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, l'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Tutte le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, le domande del non Controparte_1
possono trovare accoglimento, in quanto risultate all'esito del giudizio del tutto sfornite di prova,
e, pertanto, vanno rigettate.
Mette, anzitutto, conto osservare che vertendosi in materia di azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'attore era onerato di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, consistenti in primis nella prova dell'effettiva realizzazione del sinistro stradale con le modalità descritte in citazione e in secundis nella prova dell'esistenza e della conseguente quantificazione di danni causalmente riconducibili al detto sinistro.
Nel caso di specie, non sussiste alcun elemento di prova a sostegno delle domande formulate dalla parte attrice.
Sul piano documentale, infatti, deve rilevarsi che il cui incombeva Controparte_1
l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c., ha prodotto in giudizio unicamente la consulenza medico legale di parte, fatture per spese sanitarie e un preventivo di spesa per la riparazione dei danni subiti dal proprio motociclo, inidonei di per sé a fornire alcuna prova dell'an della pretesa.
Orbene, deve rilevarsi che l'interrogatorio formale deferito al convenuto CP_4
(conducente dell'autovettura di proprietà ) non ha sortito effetto confessorio e che la CP_3
ricostruzione del sinistro operata dall'attore è così rimasta priva di alcun supporto probatorio. La stessa risulta inoltre di segno diametralmente opposto ai risultati degli accertamenti compiuti dalla
Polizia Municipale di Aragona intervenuta nell'immediatezza del sinistro, che hanno attribuito l'esclusiva responsabilità della verificazione del sinistro in capo al che è stato anche CP_1
sanzionato per la violazione dell'art. 141, comma 2, del Codice della Strada che impone al conducente di “sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (v. relazione e verbale Polizia Municipale in atti).
Ne consegue l'assenza di alcuna prova a sostegno del fatto storico causativo del danno, per
5 come labialmente ricostruito dall'attore.
Non meritevole di accoglimento è anche la domanda formulata, in via subordinata, dal di “accertare e dichiarare la corresponsabilità del signor nella causazione delle CP_1 CP_4
lesioni e dei danni materiali subiti”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma II, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. in tal senso: Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9550 del 22.04.2009).
Nel caso in esame l'accertamento compiuto dalla Polizia Municipale intervenuta e la decisione degli agenti di applicare al conducente del motociclo la sanzione per violazione dell'art. 141, comma II, C.d.S., nell'assoluta assenza di prova da parte dell'attore della diversa dinamica del sinistro - solo labialmente sostenuta - determina l'inapplicabilità della presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti prevista dall'art. 2054, comma II, c.c.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 261/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Controparte_5
che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali di avvocato,
[...]
oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Controparte_1
€ 1.200,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge, in favore dell'avv. Raimondo Cipolla, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 14/01/2025. Il Giudice onorario
Luca Restivo
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/01/2025
Il giorno 14/01/2025 alle ore 10,40 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 261 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Roberta Tuttolomondo in sostituzione dell'avv. Domenico
Battaglia per parte attrice, l'avv. Emanuele Dalli Cardillo per Zurich Ltd e l'avv. Raimondo
Cipolla per i convenuti e CP_3 CP_4
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,55.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 14/01/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:55 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:35, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 261 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...]e ivi elettivamente domiciliato in piazza Giuseppe Mazzini n. 2, presso lo studio dell'avv. Domenico Battaglia che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE * contro
- (c.f./p.iva: ) in persona del suo Controparte_5 P.IVA_1
procuratore speciale, dr. con sede legale in Milano ed elettivamente domiciliata in CP_6
Agrigento, via Esseneto n. 52, presso lo studio dell'avv. Emanuele Dalli Cardillo che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti;
- (c.f.: ) nata ad [...] il Controparte_7 C.F._2
07/07/1971, e (c.f.: ) nato ad [...] il Controparte_8 C.F._3
31/08/1997, entrambi residenti in Aragona (AG) e ivi elettivamente domiciliati in via Nino Bixio
n. 4, presso lo studio dell'avv. Raimondo Cipolla, che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTI *
2 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la società e i Controparte_5 signori e per sentire “IN VIA Controparte_7 Controparte_8
PRINCIPALE accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor nella Controparte_8
causazione del sinistro de quo e, per l'effetto … condannare la Controparte_9
al risarcimento dei danni patrimoniali e non riportati … oltre al rimborso delle
[...] spese mediche documentate, nella misura di € 34.982,02 o altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta, con rivalutazione monetaria e interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la corresponsabilità del signor CP_4
nella causazione delle lesioni e dei danni materiali subiti dal … a seguito del sinistro e, per
l'effetto, riconoscere … il richiesto risarcimento in maniera proporzionale a tale acclarata corresponsabilità nella misura che risulterà di giustizia con rivalutazione monetaria e interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% …”.
Ha esposto:
- di essere “proprietario del motociclo marca Suzuki GSXR 1000 targato DC05947 assicurato con
”; Controparte_5
- che “in data 20 luglio 2019 alle ore 12.30 circa, ad Aragona (AG), nella Via Alberto Mario, all'altezza del civico n. 125, si verificava un sinistro tra il detto motociclo, guidato dal signor
e il veicolo marca Fiat Punto targato EN648CY, condotto dal signor CP_1 CP_8
di proprietà della signora ”;
[...] Controparte_7
- che “la dinamica del sinistro stradale si può così riassumere: il signor conduceva il CP_1
detto motociclo, preceduto dall'autovettura Fiat Punto. Giunto a un incrocio … iniziava la manovra di svolta a sinistra, nell'effettuare la quale entrava in collisione con il detto veicolo il quale, improvvisamente, e senza avere azionato l'indicatore di direzione sinistro, cambiava traiettoria portandosi verso la propria sinistra, con l'intenzione di immettersi nella strada a sinistra. … il signor … non riusciva ad evitare l'impatto … rovinava a terra e urtava CP_1
con la detta autovettura, con le conseguenze a livello fisico e di danni materiali al motoveicolo”;
3 - che “la Polizia Municipale ravvisava nei confronti del signor la violazione dell'art. CP_1
141 co. 2 e 11 del Codice della Strada … Nulla riscontrava nei confronti del conducente dell'autoveicolo”;
- che a causa dell'urto subiva danni fisici e al mezzo per un “valore totale di € 34.982,02”.
Con comparsa di risposta depositata il 04 maggio 2022 si è costituita in giudizio la
, contestando la ricostruzione dell'evento operata Controparte_5 dall'attore “essendo invece che il sinistro si è verificato per propria esclusiva colpa” poiché
“come acclarato dagli Agenti della Polizia Municipale di Aragona intervenuti nell'immediatezza del sinistro … la vettura … veniva violentemente urtata (all'altezza della fiancata laterale sinistra) dal motociclo SUZUKI, tg. DC05947, di proprietà e condotto dall'attore, il quale, provenendo da tergo, a velocità elevatissima, si esibiva in una spericolata manovra di sorpasso.
… Gli agenti della Polizia Municipale di Aragona, una volta effettuati i rilievi del caso, elevavano al motociclista duplice contravvenzione ai sensi dell'art. 141 commi 2 e 11 del vigente C.d.S. … nessuna infrazione veniva contestata al conducente la vettura FIAT Grande Punto”.
La società convenuta nel contestare così l'an e il quantum richiesto dall'attore, domandava al
Tribunale di “rigettare la domanda di parte attrice … con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 27 aprile 2022 si costituivano i signori e contestando anche loro la dinamica Controparte_7 Controparte_8 dell'incidente fornita dall'attore, la “presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2”
e il quantum debeatur; chiedevano al Tribunale di “dire che unico responsabile dell'occorso incidente stradale è stato l'odierno attore, … e per l'effetto volere rigettare la Controparte_1
pretesa avversaria con qualsivoglia statuizione;
B) in linea gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, tenere conto di quanto dedotto in parte motiva, rideterminando il quantum debeatur in ragione dell'effettivo danno psico-fisico subito, della sua personalizzazione e delle corresponsabilità a quest'ultimo riconducibili ex art. 2054 comma II
C.C.; C) vinte le spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 CPC a vantaggio di questo difensore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza riservata depositata il 05.05.2023, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto richiesto dall'attore, rigettava l'interrogatorio formale Controparte_8
della convenuta , sempre richiesto dall'attore, riservandosi all'esito della Controparte_7
prova ammessa la decisione sugli altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.
Tenutosi l'interrogatorio formale del all'udienza del 22.05.2023, il Giudice con CP_4
4 ordinanza depositata il 04 settembre 2023 rigettava le ulteriori istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, l'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Tutte le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, le domande del non Controparte_1
possono trovare accoglimento, in quanto risultate all'esito del giudizio del tutto sfornite di prova,
e, pertanto, vanno rigettate.
Mette, anzitutto, conto osservare che vertendosi in materia di azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'attore era onerato di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, consistenti in primis nella prova dell'effettiva realizzazione del sinistro stradale con le modalità descritte in citazione e in secundis nella prova dell'esistenza e della conseguente quantificazione di danni causalmente riconducibili al detto sinistro.
Nel caso di specie, non sussiste alcun elemento di prova a sostegno delle domande formulate dalla parte attrice.
Sul piano documentale, infatti, deve rilevarsi che il cui incombeva Controparte_1
l'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c., ha prodotto in giudizio unicamente la consulenza medico legale di parte, fatture per spese sanitarie e un preventivo di spesa per la riparazione dei danni subiti dal proprio motociclo, inidonei di per sé a fornire alcuna prova dell'an della pretesa.
Orbene, deve rilevarsi che l'interrogatorio formale deferito al convenuto CP_4
(conducente dell'autovettura di proprietà ) non ha sortito effetto confessorio e che la CP_3
ricostruzione del sinistro operata dall'attore è così rimasta priva di alcun supporto probatorio. La stessa risulta inoltre di segno diametralmente opposto ai risultati degli accertamenti compiuti dalla
Polizia Municipale di Aragona intervenuta nell'immediatezza del sinistro, che hanno attribuito l'esclusiva responsabilità della verificazione del sinistro in capo al che è stato anche CP_1
sanzionato per la violazione dell'art. 141, comma 2, del Codice della Strada che impone al conducente di “sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (v. relazione e verbale Polizia Municipale in atti).
Ne consegue l'assenza di alcuna prova a sostegno del fatto storico causativo del danno, per
5 come labialmente ricostruito dall'attore.
Non meritevole di accoglimento è anche la domanda formulata, in via subordinata, dal di “accertare e dichiarare la corresponsabilità del signor nella causazione delle CP_1 CP_4
lesioni e dei danni materiali subiti”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma II, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. in tal senso: Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9550 del 22.04.2009).
Nel caso in esame l'accertamento compiuto dalla Polizia Municipale intervenuta e la decisione degli agenti di applicare al conducente del motociclo la sanzione per violazione dell'art. 141, comma II, C.d.S., nell'assoluta assenza di prova da parte dell'attore della diversa dinamica del sinistro - solo labialmente sostenuta - determina l'inapplicabilità della presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti prevista dall'art. 2054, comma II, c.c.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 261/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Controparte_5
che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali di avvocato,
[...]
oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Controparte_1
€ 1.200,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge, in favore dell'avv. Raimondo Cipolla, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 14/01/2025. Il Giudice onorario
Luca Restivo
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