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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4163 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza emessa del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 20 dicembre 2021 con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e contraddistinta dal n. 4143/2021, iscritto al n. 2940/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale ), Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Caserta (CE) alla Via Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dall'avv. Antonio Nardone
(codice fiscale ); C.F._1
APPELLANTE
E
(codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Caserta (CE) alla via Roma, n.20, costituitasi nelle persone degli
Amministratori unici e rappresentata e difesa, in virtù Controparte_2 Controparte_3 di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Ennio Romano
(codice fiscale ); C.F._2
______________________________________________________________________ n. 2940/2022 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3 ottobre 2018, l'
[...] chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di ingiungere Controparte_1 all' il pagamento di € 116.812,86 “oltre interessi di Controparte_4 cui al d.lvo n.231/2002 dalle singole scadenze al saldo” a saldo residuo delle fatture emesse per le prestazioni specialistiche della branca di diabetologia, rese dal mese di ottobre al mese di dicembre del 2017, in virtù del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. lgs. 502/1999, il 27 febbraio 2018 (n. prot. 51814) per regolare i rapporti tra le parti relativi alle prestazioni svolte nel 2017 in favore degli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale.
Con il decreto ingiuntivo n. 2424/2019, emesso il 24 ottobre 2019, il Tribunale accoglieva il ricorso, ingiungendo il pagamento della somma richiesta “oltre interessi come richiesti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D. Lgs n. 192/12 con decorrenza alle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo”; assegnava il termine ridotto di giorni dieci, decorrenti dalla notificazione del provvedimento, per proporre opposizione, in quanto “per l'entità del credito e per il tipo di attività assistenziale erogata dalla parte istante concorrono giusti motivi per disporre la riduzione del termine ex art. 641 comma 2 c.p.c.”.
Avverso il decreto ingiuntivo, notificato il 28 ottobre 2019 e dichiarato esecutivo, ex art. 647 c.p.c., il 19 novembre 2019, proponeva opposizione l' con atto Parte_2 di citazione notificato il 4 dicembre 2019, deducendo che:
- vi era stata violazione degli artt. 641 e 645 c.p.c. in quanto il termine per l'opposizione era stato ridotto in maniera illegittima, sostanzialmente senza motivazione;
- tali motivi erano comunque insussistenti;
- sussistevano i presupposti per la rimessione in termini non potendo l'ente, a causa della sia organizzazione complessa, proporre opposizione entro dieci giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
- l'art. 641 comma 2° c.p.c. era comunque costituzionalmente illegittimo per violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.);
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- ricorreva la giurisdizione del G.A. in quanto il rapporto in questione riguardava un'attività di accreditamento con un ente pubblico nel settore sanitario;
- l'importo oggetto del decreto ingiuntivo non era comunque dovuto, in quanto era stata richiesta l'emissione di note di credito di importo corrispondente in considerazione dell'intervenuto superamento del tetto di spesa con conseguente applicazione della regressione tariffaria unica.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n.2424 del 24/10/2019 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere dott. Anastasio r.g. 8083/2018; 2) accogliere l'opposizione, anche previa rimessione in termini della opponente, per le motivazioni tutte espresse con il presente atto;
3) in subordine sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per la declaratoria d'illegittimità costituzionale come proposta con il presente atto;
4) accogliere le istanze tutte avanzate nell'interesse della ”. Parte_2
Si costituiva l' la quale eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, essendo stata proposta oltre il termine dei 10 giorni indicati nel decreto e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Con sentenza n. 4143/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall' per tardività e condannava Parte_2 quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava che: Parte
- non vi erano i presupposti per la rimessione in termini dell' in quanto non aveva provato che il ritardo fosse dovuto ad una causa alla stessa non imputabile, non essendo rilevanti a tal fine le difficoltà legate all'organizzazione dell'ente pubblico;
- le questioni riguardanti il vizio di motivazione in ordine alla riduzione dei termini non potevano essere esaminate, giacché a tal fine sarebbe stato necessario proporre opposizione tempestiva o, ricorrendone i presupposti, tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; peraltro, secondo una parte della giurisprudenza l'indicazione dei motivi che giustificavano l'abbreviazione dei termini neppure era necessaria;
- le doglianze relative alla legittimità costituzionale degli artt. 641 comma 2° c.p.c.
e 177, comma 3, c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. erano manifestamente infondate;
del resto, anche la Corte di Cassazione si era espressa in tal senso.
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Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione Parte_2 notificato alla controparte il 20 giugno 2022, formulando i seguenti motivi di doglianza:
- “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, 115 e 116
c. p. c. e art. 118 disp. att. c. p. c.”: la sentenza era caratterizzata da una motivazione solo apparente;
- “insufficiente, incongrua, illogica ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha dichiarato l'opposizione inammissibile in Part quanto tardiva, considerando irrilevanti le questioni sollevate dall riguardanti il vizio motivazionale del decreto ingiuntivo in merito alla riduzione dei termini ai sensi dell'art. 641 cod.proc.civ”: il Tribunale avrebbe dovuto valutare le contestazioni Parte dell' in ordine alla motivazione posta a fondamento della riduzione del termine per l'opposizione anche se quest'ultima era stata proposta oltre il predetto termine;
del resto anche la giurisprudenza della S.C. ha affermato che la riduzione del termine per l'opposizione deve essere motivata;
nel caso di specie non era stata dedotta alcuna valida motivazione per giustificare la stessa;
Ha quindi riproposto le questioni già poste a fondamento dell'opposizione ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “nel merito a) accertare e dichiarare
l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande avanzate dall'appellata per le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la concessione degli interessi moratori richiesti da controparte;
per l'effetto 3) dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto in prime cure;
in ogni caso, 4) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22 novembre 2022, si è costituita la che ha dedotto l'infondatezza dell'appello, Controparte_1 ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti. b) Rigettare la richiesta di sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata con condanna ex art.
283 co.2 c.p.c. c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza. d) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche
______________________________________________________________________ n. 2940/2022 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. e) Condannare l'appellante al Parte_2 pagamento delle spese e compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
All'udienza dell'8 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare superflua ogni valutazione in ordine alla doglianza relativa alla motivazione apparente della sentenza di primo grado in quanto, in considerazione della natura dell'appello, si tratta di un vizio irrilevante di per sé, se non accompagnato da osservazioni volte a contestare la correttezza della decisione. In ogni caso, la sentenza di primo grado appare sufficientemente motivata, sicché occorre solo valutare, alla luce delle critiche dell'appellante se tale motivazione è corretta.
2. Tanto premesso va rilevato che il principale motivo di appello, riguardante l'ammissibilità dell'opposizione, è infondato, sebbene la motivazione sul punto adottata dal Tribunale debba essere integrata.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza largamente maggioritaria della S.C., è necessario che il decreto ingiuntivo contenga l'indicazione dei motivi per i quali il termine per proporre opposizione viene abbreviato (Cass. 16455/2004; Cass. 3090/2005; Cass.
20561/2017; Cass. 23418/2022). Tuttavia, in alcune pronunce si afferma che solo l'assoluta mancanza di tale motivazione potrebbe essere fatta valere anche con l'opposizione proposta oltre il termine assegnato, mentre ove l'opponente intenda contestare la correttezza di tale motivazione, dovrebbe comunque proporre l'opposizione entro il termine stabilito dal Giudice (cfr. Cass. 20561/2017, in motivazione). Pertanto, nel caso di specie, ove si volesse seguire tale orientamento, essendo comunque presente Parte la motivazione, le doglianze dell' in ordine alla sua correttezza sarebbero inammissibili.
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Peraltro, quand'anche non volesse condividersi tale posizione – che non appare tutelare adeguatamente il debitore ingiunto – l'appello andrebbe comunque rigettato, essendo certamente sufficiente la motivazione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto.
Ed infatti, il creditore aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o “in subordine (…) la riduzione dei termini ai fini dell'opposizione ex art. 641 c.p.c.”.
Il Tribunale ha accolto la richiesta subordinata, concedendo la riduzione del termine, in quanto ha ritenuto sussistenti i giusti motivi “per l'entità del credito e per il tipo di attività assistenziale erogata dalla parte istante”.
Orbene, deve ritenersi che tale motivazione sia sufficiente, avendo il Tribunale fatto riferimento all'entità del credito, certamente non irrisoria, ed alla particolare rilevanza dell'attività svolta dalla società creditrice (di natura sanitaria ed assistenziale) che deve essere salvaguardata. Ed infatti, non sembra che la norma de qua richieda una motivazione particolarmente diffusa circa le ragioni per le quali viene abbreviato il termine per l'opposizione. A tale conclusione deve necessariamente giungersi in considerazione della natura del decreto ingiuntivo (che si caratterizza per una motivazione succinta che può esaurirsi anche in un rinvio alle argomentazioni contenute nel ricorso) e della formula particolarmente generica adottata nell'art. 641 comma 2°
(“giusti motivi”); infatti, quando il legislatore ha inteso richiedere motivazioni più articolate, ha utilizzato formule ben diverse (si pensi al riguardo all'evoluzione che nel tempo ha avuto l'art. 92 c.p.c.).
A ciò deve aggiungersi che anche la giurisprudenza sopra richiamata non richiede una motivazione espressa in ordine all'abbreviazione dei termini, ritenendo sufficiente anche il rinvio alle ragioni espresse nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Per mero scrupolo si osserva che tale soluzione neppure comprime il diritto di difesa, in considerazione della possibilità per l'opponente di modificare le proprie difese nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al presente processo) che è stata considerevolmente ampliata negli ultimi anni dalla giurisprudenza delle SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. 12310/2015; Cass. SS.UU. 22404/2018;
Cass. SS.UU. 26727/2024).
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
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3. L'inammissibilità dell'opposizione rende ovviamente superflua la valutazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo riproposti con l'appello, ad eccezione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 641 comma 2° c.p.c..
Al riguardo è però sufficiente richiamare la motivazione della sentenza impugnata
(che sul punto non ha formato oggetto di critica) ed evidenziare che la questione è già stata più volte ritenuta manifestamente infondata dalla S.C. (cfr. Cass. 6147/2006; Cass.
7879/2008) con argomentazioni del tutto condivisibili.
4. Va infine rilevato che la particolarità della questione processuale esaminata e la mancanza di giurisprudenza sullo specifico problema dei limiti di sindacabilità della motivazione in ordine all'abbreviazione del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, costituiscono motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Deve invece darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso Parte_2 la sentenza n. 4143/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciata il 20 dicembre 2021:
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del processo d'appello;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, l'8 settembre 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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