Sentenza 13 maggio 2024
Improcedibile
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00666/2026REG.PROV.COLL.
N. 09408/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9408 del 2024, proposto da
Angri 24 S.Coop.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vodice n.7;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Tele Futura S.Coop.R.L., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09403/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. NO OR TA e uditi per le parti gli avvocati Domenico Siciliano e l’Avvocato dello Stato Luigi Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La legge di bilancio del 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, comma 1026 e ss., prevedendo la riorganizzazione del sistema televisivo digitale terrestre in conseguenza della destinazione alla banda larga mobile 5G, ha imposto a tutti gli operatori di rete locale di abbandonare le frequenze usate entro il 30 giugno 2022, prevedendo in loro favore un indennizzo commisurato al numero di abitanti serviti e di impianti eserciti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il Decreto Interministeriale del 27 novembre 2020, con cui ha provveduto alla “Definizione delle modalità operative e delle procedure per l’erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale” che hanno rilasciato le frequenze per il servizio digitale terrestre oggetto di diritto d’uso.
La Angri 24 s.r.l., operatore di rete locale titolare del diritto d’uso prot. n. 0131190 del 26 gennaio 2021 rilasciato dal MISE per l’esercizio del canale 43 UHF per i bacini provinciali di Napoli, Caserta e Salerno, limitatamente agli impianti di diffusione siti in MO IT (NA) e OL (NA), ha partecipato alla procedura di rilascio anticipato della frequenza dietro erogazione di un indennizzo, dichiarando, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, oltre di essere titolare del citato diritto d’uso, di essere in regola con gli obblighi scaturenti dal titolo abilitativo e di aver effettuato il contestuale spegnimento degli impianti.
L’Amministrazione, preso atto delle dichiarazioni rese nell’istanza di partecipazione, ha calcolato l’indennizzo e, con Decreto Direttoriale del 19 ottobre 2022, ha liquidato e corrisposto alla società medesima un importo complessivo pari ad € 530.414,00 per le province di Napoli e Caserta.
Con ricorso numero di registro generale 15896, depositato il 16 dicembre 2022, la Angri 24 s.r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento, il predetto decreto direttoriale ed i relativi atti presupposti.
Con Decreto Direttoriale prot. n. 0224159 del 20 novembre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il riparto finale degli indennizzi spettanti agli operatori di rete locali ai sensi dell’art. 1, comma 1039, lett. b), legge n. 205/2017, liquidati alla luce delle somme residuate dalle precedenti assegnazioni, pari ad € 29.091,06.
Con motivi aggiunti, depositati il 17 gennaio 2024, la Angri 24 s.r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento, il citato decreto.
A sostegno del ricorso di primo grado, la società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi, così rubricati:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 21 e 97 cost.; dell’art. 1, co. 1039, legge n. 205/2017; del D.I. 20 novembre 2020; della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, sviamento dal fine, ingiustizia, violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di partecipazione;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 21, 24 e 117 cost.; della legge n. 205/2017 e successive mm. e ii.; del d.lgs. n. 259/2003; del d.lgs. n. 207/2021; del d.lgs. n. 177/2005 nonché del d.lgs. n. 208/2021. Violazione dei principi del giusto procedimento, eguaglianza, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (artt. 3, 21 e 97 cost.); nonché del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto d’istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento, ingiustizia .
Con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, parte ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno per lesione dell’affidamento.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è costituito in giudizio in data 9 gennaio 2023.
All’esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha accolto parzialmente il ricorso come integrato da motivi aggiunti.
In particolare, il T.A.R. ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui la ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dell’indennizzo per il rilascio della frequenza afferente il diritto d’uso per la provincia di Salerno, poiché la stessa società ha ammesso che la richiesta di indennizzo, formulata in data 3 agosto 2022, ha ad oggetto esclusivamente i diritti d’uso relativi alla provincia di Napoli e Caserta.
Il primo giudice ha ritenuto, invece, fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente ha contestato il criterio di calcolo dell’indennizzo per il rilascio della frequenza afferente al diritto d’uso per la provincia di Caserta, sussistendo il difetto di motivazione. Il Collegio, osservando che dalla lettura del decreto direttoriale non si evinca il criterio adottato, ha affermato che “ l’ipotesi sembrerebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 11, cit., essendo la ricorrente l’unico operatore titolare di diritto d'uso limitato nella provincia di Caserta, esercito con più impianti ubicati nei su menzionati comuni in provincia di Napoli ”.
Quanto al secondo motivo, il T.A.R. ha affermato che è inammissibile per genericità “ in quanto parte ricorrente non ha indicato le specifiche disposizioni dell’atto regolamentare che incorrerebbero nei vizi di disparità di trattamento e di sviamento e non ha chiarito le ragioni per cui gli altri soggetti sarebbero indennizzati in misura più favorevole ”.
Infine, il primo giudice ha ritenuto la domanda risarcitoria infondata in quanto ha osservato che “ con riferimento al mancato riconoscimento dell’indennizzo sulla provincia di Salerno, va esclusa la sussistenza dell’elemento oggettivo di cui all’art. 2043 ” e “ la ricorrente, sulla quale grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, non abbia fornito alcuna prova in ordine all’elemento soggettivo e, soprattutto, al danno-conseguenza patito, limitandosi sul punto ad invocare la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. ”.
Con ricorso notificato il 16 dicembre 2024 e depositato il giorno seguente, la Angri 24 s.r.l. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento e/o la riforma.
In particolare, l’appellante ha affidato il gravame a tre motivi, deducendo la censurabilità dei capi di rigetto dei motivi del ricorso di primo grado per errore in fatto e diritto, travisamento, perplessità, motivazione apparente. Altresì, l’appellante ha riproposto i motivi di censura proposti in primo grado e rimasti assorbiti nella pronuncia del T.A.R.
In data 14 maggio 2025, la società appellante ha trasmesso al Ministero la nota prot. n. 16765, con la quale ha chiesto l’esecuzione della pronuncia provvedendo alla rideterminazione dell’indennizzo, alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato n. 9857/2024 e n.9858/2024 e del Tar Lazio n. 12102/2024 e n. 12242/2024 rese in giudizi dei quali l’odierna appellante non era parte.
Con la comunicazione prot. n. 1823 del 23 maggio 2025, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di estensione degli effetti delle pronunce sopra citate.
Nella medesima data, con nota prot. n. 18227, la Div. IX del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso la comunicazione di avvio della procedura di riesame dell’indennizzo, limitatamente al diritto d’uso sul bacino provinciale di Caserta, da rideterminare ai sensi della sentenza del T.A.R. Lazio n. 9403/2024.
In data 12 giugno 2025, con Decreto Direttoriale prot. n. 20427, l’Amministrazione ha riconosciuto un ulteriore importo pari ad € 156.593,00, concludendo il procedimento il giorno seguente.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è costituito dapprima con atto di stile e, in data 12 dicembre 2025, ha depositato una memoria con cui ha dedotto l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 nel corso della quale la difesa di parte appellante, alla luce del sopravvenuto atto del Ministero, ha rinunciato a ogni censura concernente la zona di Caserta.
DIRITTO
In primo luogo, il Collegio, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte appellante, deve dichiarare l’inammissibilità della memoria depositata dalla difesa erariale oltre i termini fissati dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
Passando all’esame del merito dell’appello proposto, lo stesso è infondato.
Con il primo motivo, la Angri 24 s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha respinto il primo motivo formulato nel ricorso introduttivo ritenendo infondata la richiesta di indennizzo per la provincia di Salerno, non indicata dalla ricorrente nella domanda volta ad ottenere l’indennizzo.
Il motivo è infondato.
L’Amministrazione ha calcolato l’indennizzo da corrispondere attenendosi alle dichiarazioni rese nell’istanza di partecipazione ai sensi della Legge n. 445/2000.
È pacifico in atti che la società appellante, nella domanda presentata in data 3 agosto 2022, abbia richiesto l’indennizzo esclusivamente con riferimento alle province di Napoli e Caserta, omettendo ogni indicazione relativa alla provincia di Salerno, per cui non può essere avanzata in giudizio alcuna ulteriore pretesa.
Quanto all’osservazione secondo cui " dopo la presentazione della domanda e la prima parziale erogazione, la Angri 24 ha chiesto espressamente al Ministero di considerare la provincia di Salerno ”, si concorda con quanto correttamente sostenuto dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, laddove osserva che “ viene qui in rilievo il diverso principio di auto-responsabilità della dichiarazione, espressione del medesimo principio di buona fede invocato dalla ricorrente, in base al quale ciascuno si assume le conseguenze degli eventuali errori commessi nell’effettuazione della stessa. Appare in questo senso irrilevante l’istanza di correzione della delibera prot. mise.AOO_COMREGISTRO_UFFICIALE.Int.0148489 del 19 ottobre 2022 (inviata in data 9 novembre 2022), con la quale l’istante, lungi dall’integrare la domanda secondo la procedura contenuta nel menzionato D.I. 27 novembre 2020, si è limitata a richiedere la correzione dell’errore, attribuendone la responsabilità all’ignaro Ministero ”.
L’appellante non ha adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione della domanda, nella quale il D.I. 27 novembre 2020 richiedeva di indicare in modo completo e puntuale l’oggetto della richiesta, attestando, sotto la propria responsabilità, i diritti d’uso e gli impianti per i quali intendeva ottenere l’indennizzo. Per sopperire a tale mancanza, non può invocarsi, come sostenuto dalla società appellante, il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, posto che detto rimedio non può tradursi in un espediente per sopperire a omissioni non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassativamente imposte pena la violazione del principio di par condicio .
È, infatti, pacifico in giurisprudenza il principio per il quale “ il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990 non può essere invocato nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione ” (Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025, n. 9099; Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2016 n. 4930).
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevante l’istanza successivamente formulata dalla società al fine di ottenere una “correzione” del decreto di liquidazione, trattandosi di iniziativa tardiva e non conforme alle modalità procedimentali previste dalla disciplina regolamentare.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con il quale si censura la declaratoria di inammissibilità delle doglianze rivolte avverso il D.I. 27 novembre 2020.
Come rilevato dal TAR, la società appellante non ha indicato le specifiche disposizioni del decreto interministeriale ritenute illegittime, né ha dedotto in modo puntuale le ragioni della asserita disparità di trattamento, limitandosi a prospettare una critica generica e mediata dei criteri di riparto delle risorse.
Pertanto, si deve concordare con la pronuncia di inammissibilità adottata in primo grado.
Infine, con il terzo motivo di appello, la società Angri 24 ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria. Anche sul punto l’appello è infondato dal momento che, non sussistendo i lamentati vizi di legittimità del provvedimento, non vi sono i presupposti per accordare la tutela risarcitoria.
Infine, quanto alla quantificazione dell’indennizzo per la provincia di Caserta, l’Amministrazione, in esecuzione della sentenza emessa da T.A.R. Lazio n. 9403/2024, ha riesaminato la richiesta di indennizzo alla luce dei due impianti con i quali la ricorrente serviva parte della provincia di Caserta e, con D.D. n. 20427 del 12 giugno 2025, ha riconosciuto l’ulteriore importo, che risulta essere maggiore rispetto a quanto già corrisposto ai sensi dei D.D. 19 ottobre 2022 e D.D. 20 novembre 2023. In ordine alle censure relative alla provincia di Caserta, pertanto, l’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse così come riconosciuto dalla stessa difesa della parte appellante.
In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte relativa alla rideterminazione dell’indennizzo per la provincia di Caserta e respinto nel resto per infondatezza.
In ragione della peculiarità delle questioni e della parziale definizione in rito della causa, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AD ET, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
OR Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
NO OR TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO OR TA | AD ET |
IL SEGRETARIO