Rigetto
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00250/2026REG.PROV.COLL.
N. 08387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8387 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, in persona del rispetto legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione e del Merito e degli Uffici scolatici regionali in epigrafe;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38, 60 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il Cons. LL ES e uditi per le parti l’avvocato Francesco Cardone e l'Avvocato dello stato Aurelio Vessichelli;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante impugna la sentenza del TAR meglio indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della nota n.-OMISSIS- del 15 aprile 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, nonché del precedente decreto n.-OMISSIS-del 26 novembre 2024 di approvazione della “ Graduatoria BB02 DDG 2575 Calabria ” unitamente al decreto di nomina in ruolo della docente controinteressata meglio individuata in epigrafe.
2 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, così come la docente controinteressata, e le parti hanno messo a punto le rispettive difese mediante scambio di memorie.
3 - Il TAR con la sentenza appellata ha dichiarato il ricorso irricevibile e comunque inammissibile, in quanto diretto contro un atto meramente confermativo di un precedente decreto non impugnato in termini.
4 - L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto avrebbe ammesso di avere svolto una nuova istruttoria, avendo confermato il diniego “ acquisite le risultanze dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Ambito Territoriale di Treviso, quale Ufficio delegato, sui requisiti di ammissione al concorso di cui trattasi della candidata ” ed avendo respinto la richiesta di revisione della graduatoria avanzata dalla prof.ssa -OMISSIS- con una nuova motivazione, più ampia e articolata rispetto al precedente diniego, se pur ugualmente errata nei contenuti.
5 – Resistono le parti appellate.
6 – Alla udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la causa è passata in decisione sul previo avviso alle parti della possibile definizione ai sensi dell’art. 60, c.p.a..
7 - L’appello è infondato e può essere definito ai sensi dell’art. 60, c.p.a., sussistendone le condizioni.
In particolare, le deduzioni della parte appellante sopra sintetizzate, non consentono di superare la considerazione secondo cui la lesione del suo interesse sostanziale fatto valere in giudizio si è concretizzata già in data 26 novembre 2024, con la pubblicazione della graduatoria che la stessa aveva l’onere di impugnare nel rispetto dei termini di decadenza.
La medesima appellante, in particolare, non ha tempestivamente impugnato davanti al TAR la graduatoria definitiva del percorso selettivo in esame, che la vedeva in posizione deteriore rispetto alla candidata odierna controinteressata, e si è invece limitata a presentare una segnalazione contro tale concorrente.
L’Amministrazione ha respinto l’esposto confermando la valutazione con la quale aveva già ritenuto l’idoneità del titolo contestato a comprovare una maggiore esperienza didattica dell’insegnante concorrente, ed a seguito della quale aveva approvato la graduatoria non tempestivamente impugnata. Ne consegue la non fondatezza delle censure dedotte con l’appello in epigrafe avverso la sentenza del TAR, che deve essere confermata.
8 – Infatti l'Amministrazione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito in esame, ha dato risposta alla segnalazione della odierna appellante contro altra candidata limitandosi a confermare la validità e la legittimità della stessa graduatoria. Tale circostanza pertanto non ha fatto venire meno l'onere dei candidati di impugnare nei termini di legge la graduatoria già pubblicata, essendo il nuovo atto privo di natura provvedimentale in quanto meramente confermativo del predetto provvedimento, che ai fini dell’approvazione della graduatoria aveva già debitamente valutato e ritenuto rilevante l’esperienza didattica della docente odierna controinteressata.
9 – In conclusione l’appello deve essere respinto con sentenza succintamente motivata, essendone stato dato preavviso alle parti presenti nell’udienza camerale. Tuttavia la peculiarità della fattispecie controversa motiva la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle loro generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di LO, Presidente FF
LL ES, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL ES | AN Di LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.