Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 939/2023 Ruolo Gen., avente ad oggetto risarcimento del danno, riservata in decisione all'esito della udienza del 25-
11-2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10-10-2022 a decorrere dal 1-1-2023, coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. tra
), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Gloriana
Gargano ), presso il cui indirizzo pec C.F._2
.salerno.it elettivamente domicilia Email_1 CP_1
appellante
), in persona Parte_2 P.IVA_1
del direttore generali pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Claudia Manzi
1
domiciliato per la carica presso la Sede in Napoli, alla via Cardarelli 9 appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 17-2-2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica n. 33/2023, pubblicata il 2-1-2023, notificata il 19-1-2023, in forza della quale, in accoglimento per quanto di ragione della domanda risarcitoria proposta da essa appellante con citazione notificata il 28-12-2018 è stata condannata la al Controparte_2
pagamento in suo favore della somma di € 5.806,31, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi e € 5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori, con attribuzione, oltre al pagamento delle spese della c.t.u.; tanto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale esitato dall'intervento chirurgico di asportazione di neoformazione ascessualizzata della parete addominale, con plastica della stessa, cui nel febbraio 2015 era stata sottoposta presso la convenuta struttura sanitaria. Aveva lamentato l'attrice come, dimessa il
28-2-2015, il 7-10-2015, a causa di coliche addominali, era stata sottoposta a visita specialistica presso la in San Giovanni Rotondo, in Controparte_3
occasione della quale era stata riscontrata la “presenza di una grossolana formazione oblunga…contenente materiale metallico da riferire a corpo estraneo chirurgico” in sede epigastrica sinistra, confermata da esame radiografico del 15-10-2015. Sicché il
13-11-2015 era stata sottoposta ad intervento chirurgico presso la Controparte_4
in Reggio Emilia per rimuovere il corpo estraneo (garza chirurgica) e drenare
[...]
l'ascesso.
Ritenuta la responsabilità contrattuale della convenuta struttura sanitaria, nonché recepite le conclusioni della c.t.u., ha commisurato il primo giudice il danno da inabilità permanente alla percentuale del 5%, nonché la durata della ITT e della ITP al 50% rispettivamente a giorni 2 e giorni 15; ha disatteso il primo giudice le richieste di riconoscimento del danno morale e del danno patrimoniale.
2 Ha concluso l'appellante per la condanna della al pagamento, in Controparte_2
parziale riforma della impugnata sentenza, della maggior somma di € 188.340,78, comprensiva del danno biologico, morale e assistenziale, nonché delle spese sostenute per l'intervento di rimozione della garza del 13-11-2015 presso la
[...]
di Reggio Emilia e per l'intervento di laparocele del 5-9-2016 Controparte_4
presso l'Istituto Sant'Anna di Brescia, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, oltre € 48,80 per spese del procedimento di mediazione;
in subordine ha insistito l'appellante per l'ammissione della prova testimoniale articolata mercé le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2, nonché per il rinnovo della c.t.u.; con il favore delle spese e distrazione.
L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma Parte_2
dell'impugnata sentenza, con il favore delle spese.
All'udienza del 26-11-2024, svolta con le modalità in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Con l'unico articolato motivo lamenta l'appellante:
a) la erronea quantificazione del danno biologico, commisurato dal c.t.p. alla percentuale del 25%, attesa la mancata valutazione della componente psicologica, sicuramente aggravata rispetto al disagio determinato dalla malattia di base, nonché della valutazione solo in minima parte del danno anatomico funzionale subito a seguito dell'intervento di laparocele recidivo del 5-9-2016, conseguenza del comportamento negligente dei professionisti sanitari, non attinente alle preesistenti condizioni di salute e alla evoluzione del carcinoma del colon con metastasi epatica da cui era affetta;
riduttiva è stata anche la quantificazione del danno da inabilità temporanea, nulla essendo stato riconosciuto tra l'intervento del 27-2-2015 e quello del 13-11-2015 nonostante la forte addominalgia, trattata dai sanitari con terapia farmacologica, persistente per i mesi successivi;
3 b) la erronea interpretazione dei criteri di valutazione del danno morale, nonostante la compromissione delle abitudini e dello stile di vita;
c) la erronea valutazione delle risultanze istruttorie relativamente al danno patrimoniale, nonostante la documentazione afferente le spese di viaggio, vitto e alloggio affrontate per sottoporsi agli interventi chirurgici presso la CP_4
in Reggio Emilia e l'Istituto clinico Sant'Anna in Brescia.
[...]
B) È infondata la censura sub a), la cui formulazione non contrasta la conclusione cui sono pervenuti i c.t.u. in ordine alla valutazione di lieve entità, escluso il danno psichico, dell'esito cicatriziale conseguito all'intervento del novembre 2015 di rimozione del corpo estraneo abbandonato in addome in occasione dell'intervento del febbraio 2015 presso l'appellata struttura sanitaria, necessitato dalla rimozione di una raccolta ascessuale;
e ciò, senza che la operata valutazione complessiva dei postumi, tenuto anche conto dell'intervento del 5-9-2016, possa essere influenzata dai 3 interventi chirurgici, necessitati dalla preesistente patologia di carcinoma del colon con metastasi epatica, cui l'appellante è stata sottoposta dal 2009 al 2010.
Sicché non sussistono le condizioni per dare corso all'invocato rinnovo della c.t.u.
A fronte dell'assunto dell'appellante, secondo cui “non può ritenersi meno grave un danno che su una persona sana avrebbe avuto una valutazione maggiore”, si rileva per contro come gli ausiliari (pagina 11) abbiano in realtà fornito motivato riscontro alle osservazioni del c.t.u., rilevando come “non risultano in alcun modo documentate ripercussioni psichiche correlabili alla vicenda di cui è causa”, commisurando al 5% il danno biologico “comprensivo delle ripercussioni dinamico relazionali e senza incidenza sulla specifica attività lavorativa di casalinga”; del pari, quanto alla contestata commisurazione della inabilità temporanea, a confutazione dell'assunto dell'appellante, “va notato che nell'arco temporale tra l'intervento del
27-2-2015 e quello del 13-11-2015, quando venne mossa la garza, non risulta documentazione sanitaria relativa a sintomatologia algico – disfunzionale addominale, per cui detto periodo non può rientrare in quello di danno biologico temporaneo”.
4 Hanno inoltre ulteriormente motivato gli ausiliari (pagina 13) in termini del tutto persuasivi le conclusioni cui sono pervenuti sia in ordine al “pregiudizio estetico molto lieve” esitato all'intervento di asportazione della garza, stante la “incisione della cute addominale decisamente di piccole dimensioni”, sia in ordine alla lamentata non considerazione del disagio psicologico, verosimilmente da ricondurre alla patologia oncologica, “attesa l'assenza agli atti di qualsivoglia certificazione specialistica inerente la sussistenza di alterazioni di tale genere”, tanto più perché
“trascorsi oltre 6 anni dalla asportazione della garza, avvenuta senza complicanze e senza reliquati funzionali di rilievo”, è “del tutto improbabile la sussistenza di una danno di natura psichica correlato ai fatti di cui si discute”.
C) È fondata la censura sub b).
A fronte della motivazione addotta dal primo giudice, che ha escluso il riconoscimento del danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza interiore, in mancanza di una “puntuale allegazione delle circostanze specifiche da cui desumere l'esistenza del danno in oggetto”, ha fondatamente richiamato l'appellante l'autonoma consistenza del danno morale, non conglobabile nel danno biologico, nonché la possibilità di prova della voce in parola anche in via presuntiva. La precisazione di avere più volte sottolineato in primo grado come il fatto lesivo avesse menomato le sue abitudini e il suo stile di vita, si rileva come l'atto introduttivo, contenga piuttosto un generico richiamo ad un insieme di sintomi (paure e angosce, isolamento, perdurante stato ansioso e turbamento nell'animo, oltretutto scarsamente compatibili con la natura e l'entità dell'unica conseguenza lesiva) che i c.t.u. hanno ricondotto alla preesistente patologia oncologica, escludendone la rilevanza ai fini della quantificazione dei postumi permanenti prodotti dall'illecito. Il tenore generico infirma anche le circostanze oggetto della articolata prova testimoniale, vertente su circostanze pacifiche o documentali, come motivatamente già ritenuto dal primo giudice, ovvero in tesi rilevanti ai fini del riconoscimento della pur invocata personalizzazione, la stessa tuttavia da escludere già in considerazione dei postumi, limitati al lieve esito cicatriziale. È appena il caso di aggiungere come in tema di
5 danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento.
Sennonché, il danno morale va liquidato ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita (nella specie del solo danno estetico lieve), esclusa l'automaticità parametrata al danno biologico, stante l'onere del danneggiato, come del resto rilevato dal primo giudice, di allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento;
e ciò, anche a mezzo di presunzioni. Sicché non è revocabile in dubbio la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento all'appellante del danno morale, inteso quale sofferenza interiore non assorbita dal danno biologico, in considerazione della
(sicuramente non lieve) addominalgia dalla quale l'appellante è stata continuativamente afflitta nel (non breve) intervallo tra l'errata condotta chirurgica e l'intervento riparatore (sebbene a tale penoso sintomo correttamente i c.t.u. non abbiano attribuito natura tale da integrare il quadro morboso valutato ai fini della determinazione dei postumi). Il danno morale – tradottosi in un patema d'animo che ha influenzato in misura non inapprezzabile la quotidianità della appellante, pur non impedendo lo svolgimento delle ordinarie occupazioni – può essere riconosciuto nella misura del 20% del danno biologico, ovvero in € 1.161,26, € 1.180,00 ai valori attuali.
D) È fondata la censura sub c).
A fronte della motivazione addotta dal primo giudice, che ha ritenuto la domanda in parte qua non supportata da “specifica e puntuale allegazione”, ha fondatamente lamentato l'appellante di avere tempestivamente allegato e documentato di essere
6 stata costretta, a cagione della censurabile condotta professionale posta in essere in occasione dell'intervento del 28-2-2015 presso l'appellata struttura sanitaria, a interventi chirurgici in tempi diversi in Regio Emilia e in Brescia, distanti centinaia di chilometri, e di avere affrontato per sé stessa e per un accompagnatore esborsi per viaggi, vitto e alloggio.
Ciò posto, nulla osta al riconoscimento della somma di € 2.255,78, € 2.583,00 ai valori attuali, considerate la valutazione di congruità delle spese sanitarie espressa dai c.t.u., nonché la mancanza di contestazioni da parte della appellata struttura sanitaria quanto alla riconducibilità, ritenuta non provata dal primo giudice, alla vicenda dedotta in giudizio della documentazione agli atti, afferente, come rilevato anche dal primo giudice, “spese di autostrada, ristorante, gasolio e alberghi”, ovvero esborsi in realtà ragionevolmente sostenuti dalla appellante per porre rimedio alle conseguenze dell'illecito.
E) Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, la statuizione di condanna al risarcimento del danno dell'appellata va Parte_2
rideterminata ai valori attuali in € 9.968,00, rivalutata alla attualità la somma di €
5.806,31 riconosciuta in primo grado, oltre interessi legali sulla somma devalutata al
27-2-2015, rivalutata di anno in anno secondo indici istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali al soddisfo;
null'altro può essere riconosciuto, rilevato come la prospettazione dell'appellante sia priva di riferimenti alla documentazione relativa ad eventuali esborsi sostenuti per la instaurazione del procedimento di mediazione.
F) Ferma la (non contestata) liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, posta la invarianza dello scaglione di riferimento anche all'esito della rideterminazione del quantum, va condannata la soccombente appellata
[...]
alla rifusione delle spese del grado, Parte_2
liquidate in dispositivo avuto riguardo allo scaglione fino a € 5.200,00, stante la ulteriore somma riconosciuta di € 3.763,00, nonché ai parametri minimi, stante la
7 non complessità delle questioni affrontate, di cui alle 4 fasi della tabella 12 del d.m.
147/2022, con attribuzione al richiedente difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica n. 33/2023, pubblicata il 2-1-2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, ridetermina la statuizione di condanna al risarcimento del danno dell'appellata ai Parte_2
valori attuali in € 9.968,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 27-2-2015, rivalutata di anno in anno secondo indici istat fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali al soddisfo;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 1.467,50 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con attribuzione;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 18-2-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
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