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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel., ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis, u.c., c.p.c., la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 878/2024 R.G., tra:
corrente in Palermo, Via Croce Rossa n. 40 (p. iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Calogero Di Stefano
e Gino Rausa, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Palermo,
Via Giovanni Campolo n° 92 (indirizzi pec idei difensori indicati in atti),
appellante,
e
1 con sede legale in Palermo, Via Principe di Belmonte Controparte_2
n. 79 (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Peter Karl Plattner, Filippo Arata e Giovanna
Roggero, elettivamente domiciliata in Galleria del Corso n. 1- 20122, Milano
(MI), presso lo studio bureau Plattner (indirizzi pec dei difensori indicati in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note depositate il 10 gennaio 2025, la difesa della Controparte_2
ha così concluso:
In via preliminare: − accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per tardività dell'impugnazione proposta alla Sentenza 1271/2024 – e in ogni caso per la sua manifesta infondatezza – e per l'effetto disporre la discussione orale della causa ex art.
350-bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: − accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto
e in diritto dell'impugnazione avversaria per tutti i motivi dedotti nel presente atto e, per
l'effetto, rigettare l'appello proposto, confermando la Sentenza n. 1271/2024, Tribunale di
Palermo; In ogni caso: − con vittoria di spese e compensi e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c. sia per l'attuale giudizio di appello sia per i procedimenti cautelari avviati ex adverso sub R.G 2024/878-1 e sub R.G 2024/878-2 Corte d'Appello di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2024, la Controparte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1271/2024, del 29 febbraio 2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 14332/2020 R.G..
2 Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva la Controparte_2
declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni dinanzi al Giudice Istruttore, la causa veniva rinviata, secondo il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del 04 aprile
2025, all'esito della quale veniva posta in decisione.
La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
*****
Preliminarmente, occorre rilevare la inammissibilità dell'appello, perché tardivamente proposto, come anche eccepito da parte convenuta (in ogni caso, sulla rilevabilità anche d'ufficio della tardività dell'appello, ex plurimis, Cass.
Civ., sez. III, n. 6829/2015: la tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile delle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi del giudice che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione).
La sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata all'appellante, tramite il suo procuratore nel giudizio di primo grado, in data 06 marzo 2024.
L'appello è stato proposto mediante atto di citazione notificato alla controparte il 15 maggio 2024, allorchè era interamente trascorso il termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 325, comma 1, c.p.c..
Non coglie nel segno il rilievo, formulato dalla difesa dell'appellante (peraltro solo in occasione della seconda richiesta di inibitoria e nell'ambito delle relative deduzioni), secondo cui la notifica della sentenza risulterebbe nulla, avendo riguardato una copia del provvedimento priva dell'attestazione di conformità di cui all'art. 3 bis, comma 2, L. n. 53/1994, non estratta dal fascicolo informatico del procedimento, priva della firma digitale, la cui prova è data dalla coccarda e dalla stringa grafica, entrambe assenti, nonché degli elementi indicativi propri
3 di qualsiasi atto estratto dal fascicolo telematico, posti in alto a destra, in ciascuna pagina del file di copia della sentenza.
Rilevato che la norma richiamata dall'appellante riguarda la notifica della copia informatica di un documento “non” informatico, caso differente da quello in esame, in cui la sentenza di primo grado è invece un documento informatico, nella fattispecie parte convenuta, come dalla stessa evidenziato, ha optato per la notifica non della copia informatica di un documento informatico, bensì del duplicato informatico.
La differenza si coglie dalla lettura dell'art. 1 del d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che, al comma 1 lett. i-quater, definisce “copia informatica” il “documento informatico avente contenuto identico a quello del documento originale da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari ”, mentre, al comma 1 lett. i-quinquies, definisce “duplicato informatico” il
“documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario ”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il duplicato informatico ha il medesimo valore giuridico dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, contrariamente alla copia informatica, non può contenere sovrapposizioni o annotazioni che, invece, ne determinerebbero l'alterazione
(Cass. Civ., sez. I, n. 1160/2025; sez. III, n. 12971/2024).
Si è ulteriormente precisato che la "coccarda" e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento sono requisiti che appartengono alla copia informatica di un documento nativo digitale, trattandosi di segni grafici che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e che non rappresentano la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento, mentre tali requisiti non appartengono al duplicato informatico; la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche)
4 dall'uso di segni grafici - la firma digitale è, infatti, una sottoscrizione in "bit", una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico, ovvero sulla carta - ma dall'uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato (Cass. Civ., sez. VI, n. 27379/2022).
Nell'affermare tali ultimi principi la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, fosse idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice.
Nella fattispecie, come si evince dalla corrispondente relata di notifica, la
[...]
ha notificato al procuratore della il Controparte_2 Controparte_1
duplicato informatico della sentenza di primo grado, indicando il nome del relativo file (“5772775s.pdf) e la impronta [(MD5): CP_3
DA3226B34747A89A7EF454975CE34BD5)].
Non ricorre, dunque, alcun profilo di nullità della notifica della sentenza che deve, pertanto, ritenersi pienamente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
La rilevata inammissibilità non è sanata dalla costituzione della convenuta, in quanto la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. Civ., sez. II, n. 15082/2006; sez. III, n. 4601/2000; sez. lav., n. 2203/1996).
*****
L'appellante, soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta nel presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal
5 D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa, considerata anche la proposizione e la trattazione di due istanze di inibitoria - in complessivi €10.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €2.900,00 per la fase di studio della controversia, €1.900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€3.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno, formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, comma
1, c.p.c., atteso che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., sez. III, n.
21798/2015; SS.UU., n. 7583/2004).
In ogni caso, tale domanda, in quanto accessoria, non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 22951/2019; sez. II,
n. 22952/2019; sez. VI, n. 9532/2017).
In conseguenza del rilievo di inammissibilità dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla
6 suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti
"in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Controparte_1
sentenza n. 1271/2024, del 29 febbraio 2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 14332/2020 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi €10.300,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 05 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel., ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 275 bis, u.c., c.p.c., la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 878/2024 R.G., tra:
corrente in Palermo, Via Croce Rossa n. 40 (p. iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Calogero Di Stefano
e Gino Rausa, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Palermo,
Via Giovanni Campolo n° 92 (indirizzi pec idei difensori indicati in atti),
appellante,
e
1 con sede legale in Palermo, Via Principe di Belmonte Controparte_2
n. 79 (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Peter Karl Plattner, Filippo Arata e Giovanna
Roggero, elettivamente domiciliata in Galleria del Corso n. 1- 20122, Milano
(MI), presso lo studio bureau Plattner (indirizzi pec dei difensori indicati in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note depositate il 10 gennaio 2025, la difesa della Controparte_2
ha così concluso:
In via preliminare: − accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per tardività dell'impugnazione proposta alla Sentenza 1271/2024 – e in ogni caso per la sua manifesta infondatezza – e per l'effetto disporre la discussione orale della causa ex art.
350-bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: − accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto
e in diritto dell'impugnazione avversaria per tutti i motivi dedotti nel presente atto e, per
l'effetto, rigettare l'appello proposto, confermando la Sentenza n. 1271/2024, Tribunale di
Palermo; In ogni caso: − con vittoria di spese e compensi e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c. sia per l'attuale giudizio di appello sia per i procedimenti cautelari avviati ex adverso sub R.G 2024/878-1 e sub R.G 2024/878-2 Corte d'Appello di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 maggio 2024, la Controparte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1271/2024, del 29 febbraio 2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 14332/2020 R.G..
2 Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva la Controparte_2
declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni dinanzi al Giudice Istruttore, la causa veniva rinviata, secondo il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del 04 aprile
2025, all'esito della quale veniva posta in decisione.
La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
*****
Preliminarmente, occorre rilevare la inammissibilità dell'appello, perché tardivamente proposto, come anche eccepito da parte convenuta (in ogni caso, sulla rilevabilità anche d'ufficio della tardività dell'appello, ex plurimis, Cass.
Civ., sez. III, n. 6829/2015: la tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile delle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi del giudice che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione).
La sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata all'appellante, tramite il suo procuratore nel giudizio di primo grado, in data 06 marzo 2024.
L'appello è stato proposto mediante atto di citazione notificato alla controparte il 15 maggio 2024, allorchè era interamente trascorso il termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 325, comma 1, c.p.c..
Non coglie nel segno il rilievo, formulato dalla difesa dell'appellante (peraltro solo in occasione della seconda richiesta di inibitoria e nell'ambito delle relative deduzioni), secondo cui la notifica della sentenza risulterebbe nulla, avendo riguardato una copia del provvedimento priva dell'attestazione di conformità di cui all'art. 3 bis, comma 2, L. n. 53/1994, non estratta dal fascicolo informatico del procedimento, priva della firma digitale, la cui prova è data dalla coccarda e dalla stringa grafica, entrambe assenti, nonché degli elementi indicativi propri
3 di qualsiasi atto estratto dal fascicolo telematico, posti in alto a destra, in ciascuna pagina del file di copia della sentenza.
Rilevato che la norma richiamata dall'appellante riguarda la notifica della copia informatica di un documento “non” informatico, caso differente da quello in esame, in cui la sentenza di primo grado è invece un documento informatico, nella fattispecie parte convenuta, come dalla stessa evidenziato, ha optato per la notifica non della copia informatica di un documento informatico, bensì del duplicato informatico.
La differenza si coglie dalla lettura dell'art. 1 del d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che, al comma 1 lett. i-quater, definisce “copia informatica” il “documento informatico avente contenuto identico a quello del documento originale da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari ”, mentre, al comma 1 lett. i-quinquies, definisce “duplicato informatico” il
“documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario ”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il duplicato informatico ha il medesimo valore giuridico dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, contrariamente alla copia informatica, non può contenere sovrapposizioni o annotazioni che, invece, ne determinerebbero l'alterazione
(Cass. Civ., sez. I, n. 1160/2025; sez. III, n. 12971/2024).
Si è ulteriormente precisato che la "coccarda" e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento sono requisiti che appartengono alla copia informatica di un documento nativo digitale, trattandosi di segni grafici che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e che non rappresentano la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento, mentre tali requisiti non appartengono al duplicato informatico; la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche)
4 dall'uso di segni grafici - la firma digitale è, infatti, una sottoscrizione in "bit", una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico, ovvero sulla carta - ma dall'uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato (Cass. Civ., sez. VI, n. 27379/2022).
Nell'affermare tali ultimi principi la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, fosse idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice.
Nella fattispecie, come si evince dalla corrispondente relata di notifica, la
[...]
ha notificato al procuratore della il Controparte_2 Controparte_1
duplicato informatico della sentenza di primo grado, indicando il nome del relativo file (“5772775s.pdf) e la impronta [(MD5): CP_3
DA3226B34747A89A7EF454975CE34BD5)].
Non ricorre, dunque, alcun profilo di nullità della notifica della sentenza che deve, pertanto, ritenersi pienamente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
La rilevata inammissibilità non è sanata dalla costituzione della convenuta, in quanto la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. Civ., sez. II, n. 15082/2006; sez. III, n. 4601/2000; sez. lav., n. 2203/1996).
*****
L'appellante, soccombente, va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta nel presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal
5 D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa, considerata anche la proposizione e la trattazione di due istanze di inibitoria - in complessivi €10.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €2.900,00 per la fase di studio della controversia, €1.900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€3.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Non merita accoglimento la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento del danno, formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96, comma
1, c.p.c., atteso che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., sez. III, n.
21798/2015; SS.UU., n. 7583/2004).
In ogni caso, tale domanda, in quanto accessoria, non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 22951/2019; sez. II,
n. 22952/2019; sez. VI, n. 9532/2017).
In conseguenza del rilievo di inammissibilità dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla
6 suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti
"in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Controparte_1
sentenza n. 1271/2024, del 29 febbraio 2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 14332/2020 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi €10.300,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 05 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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