Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2025, proposto da
AM AJ, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Stachezzini, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via Monte Sabotino, 85a;
contro
Ministero dell'Interno -U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
– del provvedimento di revoca del nulla osta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui alla pratica n. P- MO/L/Q/2024/101523 – emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena in data 24.09.2025 e notificato a mezzo di pubblicazione nel Portale ALI e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2025, munito di istanza cautelare, AM AJ ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Modena ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 3.6.2024.
L’impugnato atto di revoca trova fondamento sul parere espresso dall’ITL secondo il quale “ dagli accertamenti effettuati presso gli organi competenti è emerso che l’azienda proponente il contratto di soggiorno non è in possesso del DURC ”.
Il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ 1. Violazione di legge per eccesso di potere, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione di legge. 2. Illegittimità del provvedimento di revoca del nulla-osta; eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione di legge, ingiustizia grave e manifesta ”; in estrema sintesi, il ricorrente ha evidenziato che il datore di lavoro sarebbe sempre stato in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (RC), come dimostrato dai documenti prodotti in giudizio; la revoca sarebbe, pertanto, inficiata da difetto istruttorio; in ogni caso, l’eventuale mancanza del RC in capo al datore di lavoro non potrebbe influire negativamente sul lavoratore; sotto distinto profilo, sarebbe violato il legittimo affidamento del lavoratore considerato che il nulla osta era stato rilasciato il 3.6.2024 e la revoca disposta ad oltre un anno di distanza; considerato che la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non sarebbe imputabile al lavoratore, l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un permesso per attesa occupazione; infine, stante l’avvenuta revoca, spetterebbe l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisine, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Premesso che il provvedimento impugnato trova esclusivo fondamento sulla asserita mancanza del RC in capo alla ditta proponente, si rileva che risulta fondato, con valore assorbente rispetto alle altre censure articolate in ricorso, il motivo con sui si denuncia la carenza istruttoria in relazione alla mancata valutazione del possesso del RC in capo al datore di lavoro.
Parte ricorrente, invero, ha prodotto in giudizio quattro documenti “RC on line” relativi alla ditta RI AK BE AL da cui emerge la regolarità della medesima nei confronti di Inail e Inps. In particolare, parte ricorrente ha prodotto: - RC on line di data 10.1.2024 (data della richiesta) con validità fino al 9.5.2024; -RC on line di data 24.9.2024 (data della richiesta) con validità fino al 22.1.2025; -RC on line di data 27.1.2025 (data della richiesta) con validità fino al 27.5.2025; -RC on line di data 30.9.2025 (data della richiesta) con validità fino al 28.1.2026.
Dunque, il ricorrente ha fornito un principio di prova in ordine al, possesso del RC che non è stato adeguatamente considerato dall’Amministrazione resistente.
Sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate e vanno accolte, potendo restare assorbita ogni altra questione sollevata in ricorso (ivi compresa la richiesta di indennizzo).
L’impugnato provvedimento va, dunque, annullato, restando salvo il potere/dovere dell’Amministrazione, in sede di esercizio del potere, di valutare, nell’ambito di una rinnovata istruttoria, i suddetti elementi offerti dal ricorrente, unitamente ad ogni altro atto o provvedimento ritenuto rilevante ai fini del mantenimento del nulla osta al lavoro rilasciato in data 3.6.2024.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL TI, Presidente
IO FA, Consigliere, Estensore
OL Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FA | OL TI |
IL SEGRETARIO