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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3604/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel. Est. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...],
entrambi con l'avv. Giovanna Comolli Acquaviva presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Opera il 28.4.2001 (anno 2001, atto n. 6, parte 2, serie A)
separati con sentenza n. 1508/2025 pubbl. il 16.4.2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato (v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, e Parte_3 [...]
, nata a [...] l'[...], cittadinanza italiana Parte_4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Assegnare la casa familiare sita in Opera, Via Ugo La Malfa, n. 16, al signor che vi Parte_2 abiterà con i figli.
2) Prendere atto e confermare che le frequentazioni della figlia con la madre sono rimesse ad accordi diretti tra loro.
3) Disporre che a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , la signora Pt_4 Parte_1 versi al signor € 600,00 annui con le seguenti modalità: mediante bonifico bancario Parte_2 trimestrale sul conto corrente personale del medesimo di € 150,00, in via anticipata entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con rivalutazione annuale secondo di indici IS (decorrenza agosto 2025, prima rivalutazione agosto 2026); disporre, inoltre, che la madre corrisponda mensilmente a , allo Pt_4 stesso titolo ed entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con rivalutazione annuale IS (decorrenza agosto 2025, prima rivalutazione agosto 2026), sul conto corrente a lei intestato, € 50,00, dandone contestuale evidenza documentale al padre.
4) Disporre che i genitori provvedano al 70% il padre e al 30% la madre al pagamento delle spese straordinarie della figlia di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017, che si richiamano e che vengono di seguito integralmente riportate, ad eccezione dell'auto a noleggio (attualmente una Mini) che, intestata al padre, verrà utilizzata da - e fintanto che la figlia non Pt_4 conseguirà la patente di guida dalla signora - che sarà a carico dei genitori al 50% per Parte_1 tre anni dal conseguimento della patente da parte di;
le spese mediche e dentistiche dei figli Pt_4 verranno ripartite nella percentuale del 70% il padre e del 30% la madre al netto dei rimborsi ricevuti dall'assicurazione medica del signor;
Parte_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Nel caso in cui , al ritorno in Italia dalla Nuova Zelanda, non sia economicamente Pt_3 indipendente, disporre che la madre concorra al mantenimento del figlio corrispondendogli direttamente, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità e con rivalutazione annuale IS, € 50,00, versando l'importo sul conto corrente a lui intestato e dandone contestuale evidenza documentale al padre;
i genitori provvedano al 70% il padre e al 30% la madre alle sue spese straordinarie secondo le Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 sopra riportate.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
6) Sull'accordo delle parti, l'assegno unico e universale verrà percepito interamente dal signor fintanto che il suo ammontare rimarrà di € 57,00; qualora detto assegno, o altra misura Parte_2 ad esso analoga, dovesse aumentare, l'importo verrà ripartito al 50% tra i genitori.
7) La signora continuerà a usufruire al 50% delle detrazioni fiscali relative alle spese Parte_1 sostenute dai coniugi per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
8) I due cani, attualmente intestati al signor , rimarranno nella casa familiare e il signor Parte_2
terrà a suo carico le loro spese ordinarie e straordinarie;
la signora si obbliga Parte_2 Parte_1 a tenere con sé i cani un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, da concordare entro l'inizio del primo week end di ogni mese;
la medesima è disponibile a tenere con sé i cani durante i periodi di vacanze estivi ed invernali nel caso in cui il signor lo richieda e previo Parte_2 accordo.”
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 16.04.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Opera il 28.4.2002 tra e;
Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente, Rel. Est. Dott.ssa M. Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel. Est. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...],
entrambi con l'avv. Giovanna Comolli Acquaviva presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Opera il 28.4.2001 (anno 2001, atto n. 6, parte 2, serie A)
separati con sentenza n. 1508/2025 pubbl. il 16.4.2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato (v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, e Parte_3 [...]
, nata a [...] l'[...], cittadinanza italiana Parte_4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Assegnare la casa familiare sita in Opera, Via Ugo La Malfa, n. 16, al signor che vi Parte_2 abiterà con i figli.
2) Prendere atto e confermare che le frequentazioni della figlia con la madre sono rimesse ad accordi diretti tra loro.
3) Disporre che a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , la signora Pt_4 Parte_1 versi al signor € 600,00 annui con le seguenti modalità: mediante bonifico bancario Parte_2 trimestrale sul conto corrente personale del medesimo di € 150,00, in via anticipata entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con rivalutazione annuale secondo di indici IS (decorrenza agosto 2025, prima rivalutazione agosto 2026); disporre, inoltre, che la madre corrisponda mensilmente a , allo Pt_4 stesso titolo ed entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con rivalutazione annuale IS (decorrenza agosto 2025, prima rivalutazione agosto 2026), sul conto corrente a lei intestato, € 50,00, dandone contestuale evidenza documentale al padre.
4) Disporre che i genitori provvedano al 70% il padre e al 30% la madre al pagamento delle spese straordinarie della figlia di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017, che si richiamano e che vengono di seguito integralmente riportate, ad eccezione dell'auto a noleggio (attualmente una Mini) che, intestata al padre, verrà utilizzata da - e fintanto che la figlia non Pt_4 conseguirà la patente di guida dalla signora - che sarà a carico dei genitori al 50% per Parte_1 tre anni dal conseguimento della patente da parte di;
le spese mediche e dentistiche dei figli Pt_4 verranno ripartite nella percentuale del 70% il padre e del 30% la madre al netto dei rimborsi ricevuti dall'assicurazione medica del signor;
Parte_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Nel caso in cui , al ritorno in Italia dalla Nuova Zelanda, non sia economicamente Pt_3 indipendente, disporre che la madre concorra al mantenimento del figlio corrispondendogli direttamente, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità e con rivalutazione annuale IS, € 50,00, versando l'importo sul conto corrente a lui intestato e dandone contestuale evidenza documentale al padre;
i genitori provvedano al 70% il padre e al 30% la madre alle sue spese straordinarie secondo le Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 sopra riportate.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
6) Sull'accordo delle parti, l'assegno unico e universale verrà percepito interamente dal signor fintanto che il suo ammontare rimarrà di € 57,00; qualora detto assegno, o altra misura Parte_2 ad esso analoga, dovesse aumentare, l'importo verrà ripartito al 50% tra i genitori.
7) La signora continuerà a usufruire al 50% delle detrazioni fiscali relative alle spese Parte_1 sostenute dai coniugi per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
8) I due cani, attualmente intestati al signor , rimarranno nella casa familiare e il signor Parte_2
terrà a suo carico le loro spese ordinarie e straordinarie;
la signora si obbliga Parte_2 Parte_1 a tenere con sé i cani un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, da concordare entro l'inizio del primo week end di ogni mese;
la medesima è disponibile a tenere con sé i cani durante i periodi di vacanze estivi ed invernali nel caso in cui il signor lo richieda e previo Parte_2 accordo.”
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 16.04.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Opera il 28.4.2002 tra e;
Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente, Rel. Est. Dott.ssa M. Laura Amato