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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.2356/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti SINERI LUANA, CATALANO FABRIZIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CUTINO SALVATORE)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 18/02/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, NON definitivamente pronunciando,
- dichiara che la ricorrente dal 2.11.2018 al 21.5.2021 ha svolto mansioni di banconista, inquadrabili nel livello B2 del CCNL, col seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato presso il Panificio Puccio sito in via
Maggiore Toselli n. 34b con orario 17.00-21.00, mercoledì e domenica presso il
“Mercato del Contadino - Le Pagode” di via Notarbartolo con orario 7.00-13.00, usufruendo solo di 15 giorni di ferie nel periodo estivo e condanna la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive per la cui liquidazione dispone procedersi come da separata ordinanza istruttoria;
- spese al definitivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
2.11.2018 al 21.5.2021 come commessa/banconista, con orario part time di 20 ore settimanali;
lamentava di aver lavorato per oltre 40 ore settimanali, compresa la domenica mattina, percependo un retribuzione inferiore a quella spettante per l'orario di lavoro concretamente osservato, di aver ricevuto solo in parte la 13^ mensilità, di non aver ricevuto la 14^, né tantomeno la maggiorazione per il lavoro straordinario,
l'indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, e il TFR. Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento per i superiori titoli della somma di euro
31.534,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva la convenuta che, contestando la fondatezza delle pretese attoree, domandava il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Deve osservarsi che all'udienza del 19.10.2023 la convenuta ha consegnato banco judicis l'assegno circolare n. 511176993411 per l'importo di euro 1.643,64 quale TFR risultante dall'ultima busta paga e l'assegno circolare n. 500608213010 per l'importo di euro 291,00 per differenze retributive indicate sempre nell'ultima busta paga di maggio 2021.
Come premesso la ricorrente si duole di aver lavorato alle dipendenze della convenuta percependo una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione della prestazione concretamente resa, usufruendo soltanto di 15 giorni di ferie, senza permessi, 14^ e TFR.
Dall'istruttoria esperita è emersa la parziale fondatezza delle pretese attoree, avendo i testi indicato che la ricorrente dal novembre 2018 al maggio 2021 ha lavorato come banconista lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato presso il Panificio Puccio sito in via Maggiore Toselli n. 34b con orario 17.00-21.00, mercoledì e domenica presso il “Mercato del Contadino- Le Pagode” di via Notarbartolo con orario 7.00-
13.00 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 18.6.2024). L'orario osservato risulta pertanto superiore a quello contrattualizzato, né la convenuta ha dimostrato di aver corrisposto la maggiorazione per l'orario concretamente osservato dalla ricorrente (32 ore settimanali) e la 14^.
Non avendo fornito prova del presupposto, non spetta l'indennità sostitutiva di permessi non goduti.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente dal 2.11.2018 al 21.5.2021 abbia svolto mansioni di banconista, inquadrabili nel livello B2 del CCNL, col seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato presso il Panificio Puccio sito in via
Maggiore Toselli n. 34b con orario 17.00-21.00, mercoledì e domenica presso il
“Mercato del Contadino- Le Pagode” di via Notarbartolo con orario 7.00-13.00, usufruendo solo di 15 giorni di ferie nel periodo estivo, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, la cui quantificazione concreta è rinviata all'esito della disponenda prosecuzione dell'attività istruttoria, rinviando alla statuizione definitiva anche la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.2356/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti SINERI LUANA, CATALANO FABRIZIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CUTINO SALVATORE)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 18/02/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, NON definitivamente pronunciando,
- dichiara che la ricorrente dal 2.11.2018 al 21.5.2021 ha svolto mansioni di banconista, inquadrabili nel livello B2 del CCNL, col seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato presso il Panificio Puccio sito in via
Maggiore Toselli n. 34b con orario 17.00-21.00, mercoledì e domenica presso il
“Mercato del Contadino - Le Pagode” di via Notarbartolo con orario 7.00-13.00, usufruendo solo di 15 giorni di ferie nel periodo estivo e condanna la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive per la cui liquidazione dispone procedersi come da separata ordinanza istruttoria;
- spese al definitivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal Controparte_1
2.11.2018 al 21.5.2021 come commessa/banconista, con orario part time di 20 ore settimanali;
lamentava di aver lavorato per oltre 40 ore settimanali, compresa la domenica mattina, percependo un retribuzione inferiore a quella spettante per l'orario di lavoro concretamente osservato, di aver ricevuto solo in parte la 13^ mensilità, di non aver ricevuto la 14^, né tantomeno la maggiorazione per il lavoro straordinario,
l'indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, e il TFR. Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento per i superiori titoli della somma di euro
31.534,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva la convenuta che, contestando la fondatezza delle pretese attoree, domandava il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante audizione dei testi indicati dalle parti.
***
Deve osservarsi che all'udienza del 19.10.2023 la convenuta ha consegnato banco judicis l'assegno circolare n. 511176993411 per l'importo di euro 1.643,64 quale TFR risultante dall'ultima busta paga e l'assegno circolare n. 500608213010 per l'importo di euro 291,00 per differenze retributive indicate sempre nell'ultima busta paga di maggio 2021.
Come premesso la ricorrente si duole di aver lavorato alle dipendenze della convenuta percependo una retribuzione inferiore a quella dovuta in ragione della prestazione concretamente resa, usufruendo soltanto di 15 giorni di ferie, senza permessi, 14^ e TFR.
Dall'istruttoria esperita è emersa la parziale fondatezza delle pretese attoree, avendo i testi indicato che la ricorrente dal novembre 2018 al maggio 2021 ha lavorato come banconista lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato presso il Panificio Puccio sito in via Maggiore Toselli n. 34b con orario 17.00-21.00, mercoledì e domenica presso il “Mercato del Contadino- Le Pagode” di via Notarbartolo con orario 7.00-
13.00 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 18.6.2024). L'orario osservato risulta pertanto superiore a quello contrattualizzato, né la convenuta ha dimostrato di aver corrisposto la maggiorazione per l'orario concretamente osservato dalla ricorrente (32 ore settimanali) e la 14^.
Non avendo fornito prova del presupposto, non spetta l'indennità sostitutiva di permessi non goduti.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente dal 2.11.2018 al 21.5.2021 abbia svolto mansioni di banconista, inquadrabili nel livello B2 del CCNL, col seguente orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato presso il Panificio Puccio sito in via
Maggiore Toselli n. 34b con orario 17.00-21.00, mercoledì e domenica presso il
“Mercato del Contadino- Le Pagode” di via Notarbartolo con orario 7.00-13.00, usufruendo solo di 15 giorni di ferie nel periodo estivo, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, la cui quantificazione concreta è rinviata all'esito della disponenda prosecuzione dell'attività istruttoria, rinviando alla statuizione definitiva anche la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno