Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/07/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pelleriti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belpasso, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione del Comune di Belpasso n. 163/2024, notificata il 6 dicembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha rappresentato di aver acquistato nel 1975 un terreno sito nel Comune di Belpasso e di aver ivi realizzato una palazzina per civile abitazione su tre elevazioni, al cui piano terra sono stati realizzati due vani garage e, intorno alla struttura, una corte condominiale. I predetti immobili sono stati assistiti da concessione edilizia in sanatoria n. 258/2011.
2. In data 4 dicembre 2024 il ricorrente ha ricevuto la notifica dell’ordinanza n. 163/2024, con cui l'Ente locale gli ha ingiunto di provvedere alla demolizione, entro 90 giorni dalla notifica, di due manufatti realizzati sulla predetta corte: uno denominato Corpo A, posto a sud del fabbricato principale, di superficie pari a 18 mq, adibito a locale di sgombero, lavatoio e deposito vasche acqua a servizio dell’edificio principale; l’altro denominato Corpo B, posto a nord del fabbricato principale, di 20 mq circa, adibito a garage.
3. La predetta ordinanza sarebbe illegittima, a dire del ricorrente, per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2°, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. - Illegittimità del provvedimento impugnato per mancata sottoscrizione da parte del dirigente – violazione art. 21-septies legge n. 241/90.
Il provvedimento sarebbe nullo in quanto privo della sottoscrizione, costituente elemento essenziale del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21 septies della L. 241/1990.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 10 legge n. 241/1990 per omessa indicazione di avvio di contradditorio - Mancata o parziale motivazione.
Non sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento, né sarebbe stata data contezza della sussistenza di particolari ragioni d’urgenza che ne consentissero l’omissione.
4. Il Comune intimato, seppure ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo, facente leva sull’assenza di sottoscrizione del provvedimento impugnato, non merita accoglimento, in quanto, come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, l’essenzialità del predetto elemento è strettamente connessa alla funzione che lo stesso esplica, che è quella di consentire l’individuazione dell’autorità emanante. Ne consegue che solo la totale mancanza della sottoscrizione, tale da non rendere possibile l’identificazione dell’amministrazione a cui riferire la determinazione volitiva, rende l’atto amministrativo nullo.
In applicazione del predetto principio, non può considerarsi mancante la sottoscrizione non autografa, in quanto, qualora dal contesto dell’atto sia comunque possibile accertarne la provenienza e l’autore, la non autografia della firma non è idonea ad inficiarne la validità e gli effetti (cfr. ex multis , T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 12 novembre 2024, n.3121 T.A.R. Sicilia, IA, Sez. II, 12 novembre 2019, n. 2713).
In altri termini, l'atto amministrativo esiste egualmente come tale in tutti i casi nei quali i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di attribuirlo ad un'amministrazione e, al suo interno, all'agente materiale competente in astratto secondo le norme positive. (cfr. T.A.R. Campania, Sez. I, 10 luglio 2020, n. 3019).
Nel caso in esame, osserva il Collegio che la copia del provvedimento impugnato prodotta da parte ricorrente è intestata al Comune resistente e riporta in calce il riferimento al Dirigente del Settore tecnico competente, con relativo nome e cognome, sicché non può dubitarsi dell'attribuibilità dell’atto all’autorità emanante.
1.2. Anche il secondo motivo è infondato, considerato che come è stato più volte precisato dal Consiglio di Stato (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2022 n. 2772), le norme in materia di partecipazione procedimentale vanno interpretate non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del privato.
Ne deriva che l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non cagiona l'automatica illegittimità del provvedimento finale qualora possa trovare applicazione l'art. 21- octies , comma 2, della stessa legge, secondo cui non è annullabile il provvedimento i cui vizi formali non incidano sulla legittimità sostanziale dello stesso e il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
La predetta norma attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 18 marzo 2020 n. 1925, 12 febbraio 2020 n. 1081 e 17 settembre 2019n. 6209; Sez. III, 19 febbraio 2019 n. 1156; Sez. IV, 11 gennaio 2019 n. 256 e 27 settembre 2018 n. 5562).
L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Si tratta invero di provvedimenti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime (T.A.R., Milano, sez. IV, 21/10/2024, n. 2787).
1.3. Peraltro, nel caso di specie, parte ricorrente non ha nemmeno allegato quali elementi avrebbe apportato all’istruttoria ove avesse ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e le fosse stato consentito di partecipare, con la conseguenza che l’eccezione appare meramente formale.
Sempre in ottica di economia dei mezzi giuridici, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il privato non può limitarsi ad invocare l’illegittimità del provvedimento in relazione all’omessa comunicazione di avvio, ma deve quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. Nell'ipotesi in cui la parte adempia a tale onere, la P.A. sarà gravata del ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato; per converso, nel caso - come quello di specie - in cui la parte ha limitato la contestazione a meri aspetti formali, quest’ultima deve ritenersi inammissibile (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/02/2020, n.1461 e giurisprudenza ivi citata).
2. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
3. Nulla deve disporsi sulle spese, stante che il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.