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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 366/2025 introdotto con ricorso 7.5.2025
TRA
( ), rappresentato e difeso dall' avvocato Parte_1 C.F._1
AR CC del foro di Bologna con studio legale in Bologna alla via ES
ST n 2 (la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto all'indirizzo PEC
presso il cui studio in Bologna, via Email_1
ES ST n 2, è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto reclamante
CONTRO
CP_1 resistente-contumace
E, CON L'INTERVENTO del P.G. presso la Corte
Oggetto: sentenza n. 283/2025 del 7.4.2025 Tribunale di Bologna
Conclusioni parte attrice
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis,
IN VIA PRINCIPALE: revocare la sentenza n. 283 /2025 emessa, in data 26.03.2025 e pubblicata in data
07.04.2025 dal Tribunale Ordinario di Bologna sezione prima civile, all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. 3607/2024 e, per l'effetto, far luogo all'adozione tra il ricorrente e la sig.ra e, CP_1 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di provvedere alla prescritta annotazione a margine del relativo atto di nascita del sig. Pt_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA: revocare la sentenza n 283/2025 ed ordinare la sospensione della presente procedura al fine di conoscere le determinazioni del Giudice penale di Bologna, ovvero sino al momento in cui la sentenza che sarà emessa all'esito del processo penale diverrà irrevocabile.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014;
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) audizione dell'adottante CP_1
b) audizione dell'adottando ; Parte_1
Conclusioni PG
Rigetto del reclamo
Svolgimento del processo
Con sentenza 26.3.2025 il Tribunale d Bologna, premesso che aveva CP_1 chiesto l'adozione di , che il PM aveva espresso parere negativo Parte_1 alla adozione in quanto l'adottando risultava imputato, in concorso con altra persona, di circonvenzione di incapace ai danni dell'adottante, rigettava il ricorso.
Con atto di reclamo 5.5.2025 impugnava la decisione, Parte_1 chiedendone la riforma a causa della violazione delle norme in materia di adozione di maggiorenne.
Intervenuto il PG, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025 sulle conclusioni del reclamante
Motivi della decisione
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente citata e CP_1 non costituita. Lamenta il reclamante che il Tribunale ha erroneamente governato la normativa di settore, in particolare evitando di mettere nella giusta luce il consenso prestato da adottante ed adottando all'adozione. Consenso di cui risultava esempio la specificazione resa da all'udienza del 25.9.2024 con la quale CP_1 confermava la volontà di adozione, precisando di sentire come se Parte_1 fosse suo figlio.
Questo perché, a suo giudizio, vi era un rapporto strettissimo di consuetudine ed assistenza che giustificava pienamente l'adozione.
Inoltre, sempre il reclamante sottolineava come mancasse qualunque condanna per il reato per cui era sotto processo.
Osserva la Corte che il reato per il quale risulta imputato rientra Parte_1 tra quelli che, con condanna dell'autore, consentono la revoca dell'adozione, ex art. 306 cc., per indegnità dell'adottato.
Orbene, se pure è vero che, nel caso, il reclamante non risulta condannato per il reato di cui all'art. 643 c.p., tuttavia gli atti versati consentono di ritenere che la tutela di quel particolare interesse che, nell'adozione dei maggiorenni, riguarda la persona adottante, non possa esservi.
L'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Bologna il 6.12.2023, rigettando la richiesta di misura cautelare avanzata dal PM nei confronti di Parte_1
(divieto di avvicinamento alla parte offesa) sottolineava come vi fosse un severo quadro indiziario nei confronti del reclamante a seguito del comportamento di questi, il quale, in presenza di grave compromissione psichica di CP_1 aveva illegittimamente operato sui conti correnti di costei e che solo la nomina di un amministratore di sostegno consentiva di ritenere sfumato il periculum, è significativa e dirimente.
Così come lo è il verbale di incidente probatorio 9.10.2023, in cui si delineano chiaramente i comportamenti del reclamante, titolare di una procura generale rilasciata dall'adottante.
In sintesi, dunque, il quadro che si mostra esclude che possa affermarsi che, nel caso, il Tribunale prima ed ora la Corte possano sancire l'esistenza di un legame affettivo e di assistenza tra le parti, una delle quali (il reclamante) ha posto in essere comportamenti che, comunque ed al di là della vicenda penale, appaiono ben lontani da quella gratuità affettiva che giustifica, con l'adozione, la tutela dell'interesse dell'adottante nella continuità del patrimonio e del nome di famiglia (effettivamente, l'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili…Quindi, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza), si accompagna oggi una funzione solidaristica dell'istituto, divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società - cfr. Cass. 19.11.2024 n. 29684)
Nulla per le spese
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:
-dichiara la contumacia di CP_1
-rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza 7.4.2025 Tribunale di
Bologna;
-nulla per le spese;
-dà atto che sussistono in capo al reclam ante gli estremi per il pagamento nel doppio del contributo unificato.
Bologna, lì 14 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 366/2025 introdotto con ricorso 7.5.2025
TRA
( ), rappresentato e difeso dall' avvocato Parte_1 C.F._1
AR CC del foro di Bologna con studio legale in Bologna alla via ES
ST n 2 (la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al procedimento in oggetto all'indirizzo PEC
presso il cui studio in Bologna, via Email_1
ES ST n 2, è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto reclamante
CONTRO
CP_1 resistente-contumace
E, CON L'INTERVENTO del P.G. presso la Corte
Oggetto: sentenza n. 283/2025 del 7.4.2025 Tribunale di Bologna
Conclusioni parte attrice
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis,
IN VIA PRINCIPALE: revocare la sentenza n. 283 /2025 emessa, in data 26.03.2025 e pubblicata in data
07.04.2025 dal Tribunale Ordinario di Bologna sezione prima civile, all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. 3607/2024 e, per l'effetto, far luogo all'adozione tra il ricorrente e la sig.ra e, CP_1 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di provvedere alla prescritta annotazione a margine del relativo atto di nascita del sig. Pt_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA: revocare la sentenza n 283/2025 ed ordinare la sospensione della presente procedura al fine di conoscere le determinazioni del Giudice penale di Bologna, ovvero sino al momento in cui la sentenza che sarà emessa all'esito del processo penale diverrà irrevocabile.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014;
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) audizione dell'adottante CP_1
b) audizione dell'adottando ; Parte_1
Conclusioni PG
Rigetto del reclamo
Svolgimento del processo
Con sentenza 26.3.2025 il Tribunale d Bologna, premesso che aveva CP_1 chiesto l'adozione di , che il PM aveva espresso parere negativo Parte_1 alla adozione in quanto l'adottando risultava imputato, in concorso con altra persona, di circonvenzione di incapace ai danni dell'adottante, rigettava il ricorso.
Con atto di reclamo 5.5.2025 impugnava la decisione, Parte_1 chiedendone la riforma a causa della violazione delle norme in materia di adozione di maggiorenne.
Intervenuto il PG, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025 sulle conclusioni del reclamante
Motivi della decisione
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente citata e CP_1 non costituita. Lamenta il reclamante che il Tribunale ha erroneamente governato la normativa di settore, in particolare evitando di mettere nella giusta luce il consenso prestato da adottante ed adottando all'adozione. Consenso di cui risultava esempio la specificazione resa da all'udienza del 25.9.2024 con la quale CP_1 confermava la volontà di adozione, precisando di sentire come se Parte_1 fosse suo figlio.
Questo perché, a suo giudizio, vi era un rapporto strettissimo di consuetudine ed assistenza che giustificava pienamente l'adozione.
Inoltre, sempre il reclamante sottolineava come mancasse qualunque condanna per il reato per cui era sotto processo.
Osserva la Corte che il reato per il quale risulta imputato rientra Parte_1 tra quelli che, con condanna dell'autore, consentono la revoca dell'adozione, ex art. 306 cc., per indegnità dell'adottato.
Orbene, se pure è vero che, nel caso, il reclamante non risulta condannato per il reato di cui all'art. 643 c.p., tuttavia gli atti versati consentono di ritenere che la tutela di quel particolare interesse che, nell'adozione dei maggiorenni, riguarda la persona adottante, non possa esservi.
L'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Bologna il 6.12.2023, rigettando la richiesta di misura cautelare avanzata dal PM nei confronti di Parte_1
(divieto di avvicinamento alla parte offesa) sottolineava come vi fosse un severo quadro indiziario nei confronti del reclamante a seguito del comportamento di questi, il quale, in presenza di grave compromissione psichica di CP_1 aveva illegittimamente operato sui conti correnti di costei e che solo la nomina di un amministratore di sostegno consentiva di ritenere sfumato il periculum, è significativa e dirimente.
Così come lo è il verbale di incidente probatorio 9.10.2023, in cui si delineano chiaramente i comportamenti del reclamante, titolare di una procura generale rilasciata dall'adottante.
In sintesi, dunque, il quadro che si mostra esclude che possa affermarsi che, nel caso, il Tribunale prima ed ora la Corte possano sancire l'esistenza di un legame affettivo e di assistenza tra le parti, una delle quali (il reclamante) ha posto in essere comportamenti che, comunque ed al di là della vicenda penale, appaiono ben lontani da quella gratuità affettiva che giustifica, con l'adozione, la tutela dell'interesse dell'adottante nella continuità del patrimonio e del nome di famiglia (effettivamente, l'istituto dell'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili…Quindi, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza), si accompagna oggi una funzione solidaristica dell'istituto, divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società - cfr. Cass. 19.11.2024 n. 29684)
Nulla per le spese
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:
-dichiara la contumacia di CP_1
-rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza 7.4.2025 Tribunale di
Bologna;
-nulla per le spese;
-dà atto che sussistono in capo al reclam ante gli estremi per il pagamento nel doppio del contributo unificato.
Bologna, lì 14 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa