Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 09/09/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2025, proposto da
AR IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Riommi, Silvia Clarice Fabbroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 366/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.08.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e udito il difensore della parte ricorrente, come precisato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza.
La sentenza è passata in giudicato in data antecedente alla notificazione e al deposito del presente ricorso, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Arezzo, depositata in data 22 maggio 2025, nel rispetto dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 73, comma 1 e 87, comma 3 c.p.a..
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA..
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pertanto, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a mettere a disposizione di parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale della cui ottemperanza si tratta.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi a favore dei difensori antistatari;
- dispone l’invio della presente sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO