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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1175/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ) - elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1
lo studio del difensore sito in VIA GRAMSCI N. 6/6 SAVONA (SV) - rappresentata e difesa dall'Avv. SCALMANA LOREDANA;
appellante nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in VIA PIA 32/1, 17100,
SAVONA (SV) - rappresentata e difesa dall'Avv. LEVATI LUIGI;
1 appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, Parte_1
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette - previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito in totale riforma dell'impugnata Sentenza n. 903/2022 del
Tribunale di Savona, emessa in data 27/10/2022, pubblicata in data 27/10/2022, notificata in data 27/10/2022 In via principale: Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza rigettata, Respingere, per tutti i motivi dedotti, l'opposizione proposta dalla società in quanto infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto. Con condanna di parte opponente al risarcimento del danno, in favore della , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura meglio vista e Parte_1
ritenuta. Con conseguente condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali in misura di legge. In via subordinata: Per le ragioni dedotte, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma nel merito dell'impugnata Sentenza, in riforma delle statuizioni in punto spese di lite, disporne l'integrale compensazione tra le parti. In ogni caso vinte le spese ed il compenso professionale oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata : “Piaccia Controparte_1
all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza ed eccezione - respingere, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto,
l'impugnazione promossa da avverso la sentenza n. 903/2022 del Parte_1
Tribunale Civile di Savona emessa e pubblicata il 27/10/22 a definizione del procedimento R.g. N. 924/2021 - confermare integralmente la sentenza n. 903/2022 del Tribunale Civile di Savona emessa e pubblicata il 27/10/22 a definizione del procedimento R.g. N. 924/2021 - dichiarare tenuta e condannare la parte appellante a rifondere integralmente le spese del grado in favore della parte appellata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Come da sentenza impugnata “1. Con l'atto dirigenziale n. 9507/2010 del 24/12/2010 la di accertava in capo alla società – gestore della Parte_1 Pt_1 Parte_2
discarica sita in Varazze – un debito pari ad €. 316.837,74 a titolo di maggior tributo speciale per l'anno 2005 connesso al conferimento dei rifiuti solidi;
col medesimo atto irrogava la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 417 del 18/12/1997 nella misura del 30% del tributo omesso e quindi, quantificata in €. 95.051,32, oltre interessi per €. 28.515,40.
Il provvedimento, prontamente impugnato dalla società contribuente, veniva definitivamente confermato all'esito di tutti i gradi del contenzioso tributario.
La Provincia di provvedeva quindi ad emettere l'atto di precetto del 4/3/2021 Pt_1
intimando alla società – nel frattempo Controparte_1
succeduta alla precedente compagine societaria – il pagamento della somma di €.
441.101,67.
Nel precetto l'Ente giustificava l'iniziativa dando atto del fatto che “la Parte_2
ha ceduto in ramo d'azienda in cui è compreso il debito in oggetto alla
[...]
oggi in liquidazione”. CP_1
Avverso il precetto la debitrice proponeva la presente opposizione contestando la predetta affermazione, nel senso che tra le due società non vi sarebbe stata alcuna cessione di ramo d'azienda quanto piuttosto un vero e proprio conferimento;
rilevava, infatti, che “con atto 29/12/2008 Rep. 187073 Racc. 26535 Dott. Persona_1
Notaio in Milano la società ha conferito il ramo d'azienda nella Parte_2
nuova e diversa società con tale medesimo atto costituita Controparte_1
con altra società la quale ne ha sottoscritto il 70% del capitale sociale”.
La precisazione avrebbe pregnante rilevanza in quanto la disciplina dettata dall'art. 14 comma 5 ter D.lgs 472/1997 aggiunto al testo originario dal D.lgs 158/2015 - che estende ai conferimenti in società il particolare regime di solidarietà tributaria già vigente in materia di cessione d'azienda - non potrebbe applicarsi ratione temporis alla fattispecie in esame giusto l'insegnamento di Cass. 31654/ 2019 (“La disposizione di cui al comma 5 ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 (come aggiunto dall'art. 16,
3 comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 158 del 2015), che ha esteso la normativa speciale tributaria dettata da tale articolo in materia di responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario, in quanto compatibile, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento della stessa, ha natura di norma innovativa e trova quindi applicazione con la decorrenza indicata dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 158 del
2015, come modificato dall'art. 1, comma 133, della l. n. 208 del 2015. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la nuova disciplina, in vigore dal 1 gennaio 2016, non fosse applicabile in relazione a conferimento di azienda intervenuto nell'anno 2009)”).
La convenuta si costituiva asserendo che il citato arresto giurisprudenziale rappresenterebbe una pronuncia isolata e sarebbe contraddetto da decisioni precedenti di altra sezione dello stesso Supremo Collegio, ove all'equiparazione tra cessione e conferimento d'azienda ivi disposta viene attribuito carattere meramente interpretativo/ricognitivo (cfr. Cass. 28057/2019 del 31.10.2019: “Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, la conferitaria d'azienda, al pari del cessionario, è responsabile in solido con la conferente per il pagamento delle sanzioni per gli omessi versamenti dell'imposta riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il
"beneficium excussionis", anche in caso di conferimento di azienda in società avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, co. 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.”).
Per altro verso la rilevava la sussistenza di un'ipotesi di frode alla legge nella Parte_1
misura in cui l'operazione di conferimento dell'azienda – posta in essere solo pochi mesi la richiesta di pagamento avanzata dall'ente – avrebbe avuto il solo fine di sottrarre il patrimonio alle ragioni del creditore tributario. A maggior prova evidenziava la contiguità tra la compagine sociale della società conferente e quella della conferitaria.
L'illiceità dell'operazione avrebbe impedito al cessionario di giovarsi delle limitazioni di responsabilità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 D.lgs. 472/97”.
4 Con sentenza definitiva n. 903/2022, del 27/10/2022, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, così decideva: “1. Accerta e dichiara che la parte intimante opposta non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei Parte_1
confronti della società in virtù dell'atto di precetto opposto e Controparte_1
dell'“Atto Dirigenziale” n. 9507/2010 del 24/12/2010 - emesso nei confronti della diversa società e notificato alla diversa società Parte_2 Parte_2
in data 28/12/2010 - avente a oggetto “Avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni ex L. 549/1995 e L.R. 23/2007” e concernente maggior tributo speciale per l'anno 2005 ritenuto dovuto per il deposito in discarica di rifiuti solidi e conseguentemente accerta e dichiara la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di percetto opposto.
2. Condanna la alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell'attrice che liquida in € 11.500,00 per competenze professionali oltre spese generali
IVA e CP di legge ed oltre refusione del CU di legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte la Parte_1
, con atto notificato in data 28/11/2022, instando per la sospensione
[...]
dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Con comparsa si costituiva la società Controparte_1
, la quale instava per il rigetto dell'appello.
[...]
Con ordinanza, in data 23/03/2023, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
rinviava all'udienza del 10/01/2024, poi sostituita dall'udienza del 25/09/2024, per la precisazione delle conclusioni.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 25/09/2024, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO E MERITA
ACCOGLIMENTO.
PRIMO MOTIVO “La Sentenza impugnata andrà riformata in quanto il
Tribunale è incorso in erronee valutazioni in fatto ed in diritto, di seguito
5 specificate ai sensi dell'art. 342 c.p.c. co. I n. 1 e n. 2, con riserva di ulteriore approfondimento nella parte “in diritto” – Secondo l'appellante “la Sentenza impugnata, oltre che generica, risulta essere errata, contraddittoria ed illogica laddove:
1. applica erroneamente l'art. 14 D.lgs. n. 472/1997
2. si pone in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale delineato dalla
Suprema Corte pronunciatasi anche a Sezioni Unite
3. si discosta dai consolidati orientamenti giurisprudenziali senza addurre argomentazioni e motivazioni specifiche
4. applica erroneamente i principi in materia di onere probatorio e travisa circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere” (atto d'appello, pagg. 4 e 5).
Per l'appellante “La questione che si sottopone alla Corte d' Appello verte, quindi, sull'applicabilità dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 al caso di specie in cui, con atto del
29.12.2008, l'originaria debitrice ha dato vita alla costituzione della Parte_2
oggi in liquidazione, contestualmente conferendole il ramo Controparte_1
di azienda a cui inerisce il debito per cui è causa.
La questione è stata risolta in senso negativo dal Tribunale di Savona il quale si è basato unicamente su un isolato precedente della Suprema Corte - n. 31654/2019 – che attribuendo portata innovativa alla previsione integrativa di cui al comma 5 ter non l'ha ritenuta applicabile al conferimento di ramo di azienda perfezionatisi anteriormente al
1 gennaio 2016.
La conclusione a cui è pervenuto il Tribunale di Savona
- non è condivisibile
- non è stata adeguatamente motivata
- si pone in contrapposizione con l'orientamento maggioritario della Corte di
Cassazione in particolare, la Suprema Corte ha con le seguenti pronunce, statuito ed interpretato in modo esattamente contrario al contenuto della Sentenza n. 31654/2019, posta a fondamento della decisione della sentenza impugnata
Sul punto si vedano
6 1) Cass. Civ., Sez. V, 27/2/2017 n. 4959 antecedente alla suddetta pronuncia
2) Cass. Civ. Sez. V., 31/10/2019 n. 28057 concomitante alla medesima pronuncia
3) Cass. Civ. Sez. V, 16/7/2020 n. 15172 successiva alla medesima pronuncia
4) Cass. Civ., Sez. VI 5, Ord. 22/2/2021 n. 4715 – Corte d'Appello di Bari, Sez. I,
13/1/2022 n. 68, tutte successive
5) Cass. Civ. Sez. Unite, 16/12/2020 n. 28709; che ancora alla fine del 2020 ha rafforzato con la massima autorevolezza il principio dell'applicabilità della normativa in oggetto ai conferimenti di azienda e/o rami di azienda antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g) del D. Lgv. n. 158/2015, attribuendo valore ricognitivo e non innovativo alla norma di cui al comma 5 ter dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997”. (cfr. atto di appello pagg. 9 e ss.).
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
I) Costituiscono fatti non contestati e comunque pacifici in causa che: i) la Parte_1
con atto di precetto allegato all'atto dirigenziale n. 9507/2010, del
[...]
28/12/2010, ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società Parte_2
il pagamento di un importo pari ad €440.416,52 – comprensivo di quanto dovuto
[...]
a titolo di tributo speciale, interessi di mora, spese di notifica nonché della sanzione irrogata – per aver detta società, con particolare riferimento all'anno 2005, versato a titolo di “tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” la somma di €
46.429,60, anziché quella effettivamente dovuta corrispondente ad € 363.267,34, in violazione di legge (doc. 1 parte convenuta primo grado); ii) in data 4.12.2019 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 31590/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regione Liguria che aveva rigettato il ricorso della società avverso detto provvedimento (cfr. doc. 6 convenuto primo grado); iii) con atto Rep. 187073, del 29/12/2008, la ha Controparte_2
conferito il ramo d'azienda nella nuova e diversa società Controparte_1
(doc. 1 opponente primo grado):
7 iv) per l'indicato debito tributario è stato escussa preventivamente la conferente per il recupero coattivo del credito dovuto dalla società mediante Parte_2
l'emissione delle cartelle di pagamento n. 10320120015602026 000 e n.
10320170015428566 000 notificate, rispettivamente, il 19/09/2012 e il 21/06/2019 come emerge dalla relazione dell'Agenzia delle Entrate del 27/02/2020 (doc. 8 primo grado):
8 v) in data 17/03/2021, la NC ha notificato a atto Controparte_1
di precetto, in quanto “la società debitrice [originaria] non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti di cui all'atto dirigenziale n. 9507/2010” e “la Parte_2
ha ceduto il ramo di azienda in cui è ricompreso il debito in oggetto alla
[...]
” (cfr. doc. 1 parte opponente primo grado). Controparte_3
II) Parte appellata non ha richiamato ex art. 346 c.p.c. le proprie domande ed eccezioni sollevate in primo grado come la mancata escussione preventiva del cedente. Da tale comportamento ne discende che la predetta eccezione debba considerarsi rinunciata: come insegnato dalla Giurisprudenza, infatti, “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle “eccezioni” contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (Cass. Sez. 3, 01/12/2023, n. 33649, Rv.
669525 – 01)
III) La si è rivolta al conferito intimandogli il pagamento in forza Parte_1
dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 472 del 1997 (come aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett.
g), del d.lgs. n. 158 del 2015) che prevede la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario di azienda “per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti”.
IV) Con riguardo all'applicabilità del comma 1 dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997, essendo
“espressamente limitato solo alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti” (cfr. opposizione pag. 4), trattandosi di una violazione del 2006, la stessa rientra tra quelle commesse nei due anni precedenti il conferimento del ramo di azienda avvenuto nel 2008, mentre non rileva il fatto che la violazione si riferisca ad un tributo del 2005: è, infatti, entro il 31 gennaio 2006 che
9 doveva essere effettuato il pagamento del tributo (art. 6 L. Regione Liguria n. 23/2007) ed entro il 31 gennaio 2006 presentata dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti, nonché dei quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto e l'indicazione dei versamenti tributari effettuati (art.7 L. Regione
Liguria n.2 3/2007). Prima della scadenza del termine per ultimare i versamenti e prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione con le predette indicazioni non si è configurata la violazione. Il caso di specie rientra anche nell'ultima parte del primo comma dell'art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 (“Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”), in quanto la violazione in questione è stata contestata già nel 2008, quindi, nello stesso anno in cui è avvenuto il conferimento.
V) Venendo alla considerazione del fatto che nel 2015, con il d.lgs. n. 158 del 2015, tale norma è stata modificata mediante l'inserimento del co. 5 ter, a mente del quale
“Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento”, secondo quanto ritenuto dal giudice di prime cure, tale modifica avrebbe “natura innovativa della previsione di cui all'art. 14 comma 5 ter D.lgs 472/1997 aggiunto al testo originario dal D.lgs 158/2015, in conformità alla pronuncia della Suprema Corte n. 31654/2019 secondo la quale “La disposizione di cui al comma 5 ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 (come aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 158 del 2015), che ha esteso la normativa speciale tributaria dettata da tale articolo in materia di responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario, in quanto compatibile, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento della stessa, ha natura di norma innovativa e trova quindi applicazione con la decorrenza indicata dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 133, della l.
10 n. 208 del 2015. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la nuova disciplina, in vigore dal
1° gennaio 2016, non fosse applicabile in relazione a conferimento di azienda intervenuto nell'anno 2009)”. (Cass. Sez. 1, 04/12/2019, n. 31654, Rv. 656478 – 01).
VI) Il giudice di prime cure ha ritenuto che “il dato letterale dell'art. 32 D.lgs 158/2015 appare insuperabile: la norma è esplicita nel limitare l'applicazione del comma 5-ter
(introdotto dall'art. 16 inserito nel Titolo II capo II del decreto del 2015) a fattispecie successive al 01.01.2016 (cfr. art. 32: “1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016”). Tale soluzione è del resto coerente con la natura speciale della normativa considerata (riconosciuta pacificamente in giurisprudenza), rispetto alla regola generale dettata dall'art. 2560 c.c. con la conseguente impossibilità di ogni sua estensione analogica (cfr. art. 14 disposizioni sulla legge in generale: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”).”
VII) Secondo la prospettazione di parte appellante, invece, tale interpretazione non sarebbe corretta, trattandosi di una pronuncia isolata, avendo la Suprema Corte ribadito in numerose pronunce la natura meramente interpretativa del co. 5 ter;
da ciò ne deriverebbe l'applicabilità, al caso di specie, della speciale normativa tributaria.
VIII) Come allegato da parte appellante, in epoca coeva e successiva alla pronuncia indicata in sentenza, sono state pubblicate numerose sentenze che attribuiscono all'introduzione del comma 5 ter dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 effetti meramente ricognitivi. In particolare, secondo la Giurisprudenza, “Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.
n. 472 del 1997, la conferitaria d'azienda, al pari del cessionario, è responsabile in solido con la conferente per il pagamento delle sanzioni per gli omessi versamenti dell'imposta riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il “beneficium excussionis”, anche in caso di conferimento di azienda in società avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, co. 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. C.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.” (Cass. Sez. 5, 31/10/2019, n. 28057, Rv. 655811 – 01).
11 IX) Tale interpretazione è stata fatta propria delle Sezioni Unite, che in motivazione, hanno chiarito come “Restando in ambito tributario, anche il cessionario d'azienda o di ramo d'azienda (nonché il conferitario: si veda, anche in relazione al regime antecedente all'entrata in vigore dell'art. 16 comma 1, lett. g), del d.lgs. 24 settembre
2015, n. 158, che l'ha espressamente contemplato, Cass. 31 ottobre 2019, n. 28057), assume la veste di coobbligato in solido col cedente per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni, nei limiti indicati dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
472; e si tratta anche in questo caso di un coobbligato in via sussidiaria, perché gode del beneficio della preventiva escussione del cedente” (Cass. Sez. U., 16/12/2020, n.
28709, Rv. 659872 – 01).
X) Ritiene questa Corte di conformarsi alla prevalente interpretazione giurisprudenziale della norma tributaria in virtù del fatto che, come chiarito da numerose pronunce, il conferimento di azienda “è cessione d'azienda sostenuta da causa societaria” (Cass. Cass. Sez. 5, 27/02/2017, n. 4959, Rv. 643290 – 01; Cass. Sez.
5, 31/10/2019, n. 28057, Rv. 655811 – 01 e da ultima Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
4715 del 2021).
L'ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO È DIRIMENTE ED
ASSORBENTE DELLE ALTRE CENSURE.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA DEVE ESSERE
ACCOLTO.
SPESE
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i Controparte_1
gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellante
, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, Parte_1
12 avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
e quindi complessivamente € 22.457,00.
Appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
e quindi complessivamente € 20.119,00.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da
, in riforma della sentenza impugnata pronunciata inter Parte_1
partes,
1. rigetta l'opposizione a precetto;
2. condanna parte appellata Controparte_1 [...]
a rifondere in favore della parte appellante CP_1 Parte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per
[...]
compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge, per il
13 primo grado;
in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, per l'appello.
Genova, 20/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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