Art. 2. 1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell' articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445 , prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.