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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3526/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. POLIZZI DANIELA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentati e difesi dall'Avv. LEVANTINO Parte_2
MATTEO, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“Il sig. , come sopra rappresentato e difeso, comparendo figuratamente Parte_1 all'udienza del 25.11.2025, richiamandosi integralmente al ricorso in atti, insite per
l'accoglimento della già precisate conclusioni.
La signora , come sopra rappresentata, richiamandosi Parte_2 integralmente al ricorso in atti, CHIEDE che il Tribunale di Venezia, voglia accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso.”
Per il P.M. intervenuto
“Esprime parere favorevole” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
12.04.2021, contratto matrimonio con rito civile a Arusha (Tanzania), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 38, Parte II, Serie C, anno 2021, del
Comune di Martellago;
che da tale unione sentimentale era nato in data [...]
; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale Persona_1 protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 479/2025, pubblicata il 28/01/2025, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 25.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale definito con sentenza n. 479/2025 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.04.2021 con rito civile da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie C, n. 38, dell'anno 2021) del Comune di Martellago. - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) si affida il minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza presso il padre e permanenza presso ciascun genitore con il seguente calendario:
a) dalle ore 16:00 di domenica alle ore 17:00 di mercoledì con la madre (la madre porterà il minore a casa del papà); dalle 17:00 di mercoledì alle 16:00 di domenica con il padre (il papà porterà il minore a casa della mamma);
b) una settimana al mese, compatibilmente con le giornate di riposo lavorativo della madre, dalle 17:00 di mercoledì alle 16:00 di sabato con il padre (il papà porterà il minore a casa della mamma); dalle ore 16:00 di sabato alle ore 17:00 di mercoledì con la madre (la madre porterà il minore a casa del papà);
c) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione – educazione – salute – sport – residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
d) Ciascun genitore terrà con sé il figlio tre giorni nelle vacanze di Pasqua, in cui sia compreso- ad anni alterni- il giorno di Pasqua o Pasquetta, 15 giorni, anche non consecutivi durante l'estate, e sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, in cui verrà compreso, ad anni alterni, o il giorno di Natale o l'Epifania; i ponti scolastici e le altre festività saranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
il calendario sopra stabilito si osserverà anche nel periodo di sospensione scolastica e, in ogni caso, compatibilmente con le ferie ed i turni di riposo lavorativi dei genitori;
Persona_1 trascorrerà il giorno del compleanno di un genitore con quello, indipendentemente dal calendario sopra elencato, e nel giorno del suo compleanno i genitori concorderanno le modalità di visita affinché – laddove possibile – egli possa vederli entrambi;
e) frequenterà la scuola primaria a Martellago. Nei turni materni il padre Persona_1
o la nonna la mattina aspetteranno la madre alla fermata dell'autobus per prendere in consegna il minore ed accompagnarlo a scuola. Qualora alla scuola primaria non fosse possibile iscrivere ad una classe che svolga l'orario con il tempo pieno, Persona_1 nei turni materni il padre o la nonna prenderanno il minore all'uscita di scuola e lo consegneranno alla madre appena questa rincaserà dal lavoro;
2) si dispone che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto del figlio nel periodo in cui egli starà con ciascuno di loro;
Persona_1 3) si dispone che le spese straordinarie, da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo del
Tribunale di Venezia, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascuno;
4) Nessun coniuge corrisponderà alcun assegno di mantenimento in favore del figlio né dell'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. POLIZZI DANIELA, presso la Parte_1 stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentati e difesi dall'Avv. LEVANTINO Parte_2
MATTEO, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“Il sig. , come sopra rappresentato e difeso, comparendo figuratamente Parte_1 all'udienza del 25.11.2025, richiamandosi integralmente al ricorso in atti, insite per
l'accoglimento della già precisate conclusioni.
La signora , come sopra rappresentata, richiamandosi Parte_2 integralmente al ricorso in atti, CHIEDE che il Tribunale di Venezia, voglia accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso.”
Per il P.M. intervenuto
“Esprime parere favorevole” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
12.04.2021, contratto matrimonio con rito civile a Arusha (Tanzania), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 38, Parte II, Serie C, anno 2021, del
Comune di Martellago;
che da tale unione sentimentale era nato in data [...]
; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale Persona_1 protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 479/2025, pubblicata il 28/01/2025, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 25.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale definito con sentenza n. 479/2025 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.04.2021 con rito civile da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie C, n. 38, dell'anno 2021) del Comune di Martellago. - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) si affida il minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza presso il padre e permanenza presso ciascun genitore con il seguente calendario:
a) dalle ore 16:00 di domenica alle ore 17:00 di mercoledì con la madre (la madre porterà il minore a casa del papà); dalle 17:00 di mercoledì alle 16:00 di domenica con il padre (il papà porterà il minore a casa della mamma);
b) una settimana al mese, compatibilmente con le giornate di riposo lavorativo della madre, dalle 17:00 di mercoledì alle 16:00 di sabato con il padre (il papà porterà il minore a casa della mamma); dalle ore 16:00 di sabato alle ore 17:00 di mercoledì con la madre (la madre porterà il minore a casa del papà);
c) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione – educazione – salute – sport – residenza) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio;
d) Ciascun genitore terrà con sé il figlio tre giorni nelle vacanze di Pasqua, in cui sia compreso- ad anni alterni- il giorno di Pasqua o Pasquetta, 15 giorni, anche non consecutivi durante l'estate, e sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, in cui verrà compreso, ad anni alterni, o il giorno di Natale o l'Epifania; i ponti scolastici e le altre festività saranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
il calendario sopra stabilito si osserverà anche nel periodo di sospensione scolastica e, in ogni caso, compatibilmente con le ferie ed i turni di riposo lavorativi dei genitori;
Persona_1 trascorrerà il giorno del compleanno di un genitore con quello, indipendentemente dal calendario sopra elencato, e nel giorno del suo compleanno i genitori concorderanno le modalità di visita affinché – laddove possibile – egli possa vederli entrambi;
e) frequenterà la scuola primaria a Martellago. Nei turni materni il padre Persona_1
o la nonna la mattina aspetteranno la madre alla fermata dell'autobus per prendere in consegna il minore ed accompagnarlo a scuola. Qualora alla scuola primaria non fosse possibile iscrivere ad una classe che svolga l'orario con il tempo pieno, Persona_1 nei turni materni il padre o la nonna prenderanno il minore all'uscita di scuola e lo consegneranno alla madre appena questa rincaserà dal lavoro;
2) si dispone che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto del figlio nel periodo in cui egli starà con ciascuno di loro;
Persona_1 3) si dispone che le spese straordinarie, da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo del
Tribunale di Venezia, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascuno;
4) Nessun coniuge corrisponderà alcun assegno di mantenimento in favore del figlio né dell'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero