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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/08/2025, n. 7577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7577 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
n. 854/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 854/2024 RGAC e vertente
TRA
, e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Napoli alla Via Ugo Niutta 36 presso l'avv. Gianclaudio Alinei, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Greci 36 presso gli Controparte_1 avv.ti Pietro D'Alessandro ed Ermanno Restucci, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Divisione dei frutti della cosa comune
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
pagina 1 di 5 , e hanno convenuto nel presente Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio , chiedendo di condannare la convenuta a pagare a ciascuno Controparte_1 degli attori la quota di 1/15 dei canoni di locazione incassati per intero da CP_1 in virtù del contratto di locazione da lei stipulato con
[...] Controparte_2 relativamente ad un locale commerciale sito in Napoli al Largo Lala 9/10 del
[...] quale gli attori erano comproprietari per 1/15 ciascuno, per la cifra complessiva per ciascun attore di € 9.799,65 oltre aggiornamento Istat ed interessi – nonché a pagare a ciascuno degli attori la differenza tra il canone di locazione in linea coi valori di mercato, ed il minor canone stabilito nel contratto, da liquidare per ciascuno in € 7.350 o nella diversa somma da determinare, oltre aggiornamento Istat ed interessi, oltre al risarcimento dei danni da liquidare equitativamente, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita la convenuta chiedendo di rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale della convenuta
, ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'arch. Controparte_1 Per_1
ora la causa va decisa.
[...]
In data 18/5/2004 decede nata il [...]; nel suo asse ereditario vi è Persona_2 un unico immobile, sito in Napoli al Largo Alessandro Lala 9, in catasto fabbricati sez CHI foglio 23 mapp. 92 sub 244, natura “negozi e botteghe”; gli eredi sono 5 figli ossia
, (odierna convenuta), , Persona_3 Controparte_1 Persona_4 Parte_4
e ; con atto del 7/2/2014 rinuncia all'eredità
[...] Persona_5 Persona_4 materna, pari ad 1/5 dell'asse e quindi del predetto immobile, e con atto dell'11/5/2023 i figli di dichiarano di accettare puramente e semplicemente l'eredità Persona_4 della nonna paterna, in luogo del padre che vi ha rinunciato: sono Parte_3
e gli odierni attori, che così diventano Parte_1 Parte_2 comproprietari dell'immobile in Napoli al Largo Alessandro Lala 9, nella misura di (1/5 : 3 =) 1/15 ciascuno. Poco più di un anno dopo che Per_4
aveva rinunciato alla sua quota, con contratto registrato il 19/5/2015
[...] CP_1 aveva concesso in locazione l'immobile di Largo A. Lala 9/10, dal 20/4/2015
[...] al 20/4/2021, per un canone annuo di € 16.800 e con rinnovo tacito di altri 6 anni alla scadenza in caso di mancata disdetta, a - società Controparte_2 amministrata da , un altro dei comproprietari dell'immobile e socio al Parte_4
50% della società, mentre socia per l'altro 50% era la stessa il Controparte_1
6/9/2016 è stata posta in liquidazione, e liquidatore è Controparte_2 stato nominato (ancora uno dei comproprietari dell'immobile), ed Persona_5 attualmente la società risulterebbe inattiva, in base alla visura della Camera di CommercioIAA di Napoli, in atti;
senonché in sede di interrogatorio formale la convenuta ha riconosciuto che la società è ancora attiva, e gestisce anche oggi una gioielleria nell'immobile di Largo Lala 9/10; la convenuta ha anche riconosciuto di avere dato in locazione l'immobile senza avvisare i suoi nipoti, figli di suo fratello
– ossia gli attori. In questa sede, come si è visto, gli attori fanno valere i loro Per_4 diritti di eredi e comproprietari dell'immobile chiedendo che la convenuti paghi loro la pagina 2 di 5 quota pari ad 1/15 ciascuno dei canoni di locazione percepiti e di quelli che si sarebbero potuti percepire locando l'immobile a canoni di mercato.
Come affermato da Cass. 31105/2023: “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.”. In base a tale principio, gli attori non possono vedersi corrispondere le loro quote di frutti civili ritraibili dall'immobile comune, maturate prima del 14/7/2023, quando Controparte_1 ricevette la raccomandata con l'invito alla negoziazione assistita che conteneva per la prima volta la richiesta di pagamento delle quote spettanti agli attori dei frutti ritraibili dall'immobile comune da lei posseduto. Non conta che la convenuta abbia locato l'immobile senza nulla dire agli attori, i quali prima di rivolgere a Controparte_1
l'invito alla negoziazione assistita, avevano nel febbraio 2021 attivato senza esito la procedura di mediazione nei confronti di chiedendo di Controparte_2 formalizzare il rapporto locativo, e che venissero pagate le quote loro spettanti di indennità di occupazione a decorrere dal 2005 – e che solo successivamente siano venuti a sapere del contratto di locazione tra e srl Gioielleria Amerigo Controparte_1
Vespucci. Solo dopo che non si fu presentata alla Controparte_2 procedura di mediazione, gli attori, in data 27/1/2022, fece istanza Parte_2 all'Agenzia delle Entrate per prendere visione del contratto di locazione in virtù del quale occupava l'immobile di cui è comproprietaria, ma Controparte_2 avrebbe potuto farlo prima;
gli attori avrebbero potuto raccogliere prima informazioni su chi effettivamente potesse possedere l'immobile tramite un rapporto con la società che gestiva la gioielleria, ed avrebbero potuto prima rivolgere domanda agli altri coeredi perché venisse consentito loro di utilizzare il bene in base alle loro quote di comproprietà. La mera ignoranza della situazione di fatto non impediva agli attori di attivarsi, quindi le loro quote sui frutti civili sono dovute a partire dal 14/7/2023. Né si può affermare, come pure sostiene parte attrice in comparsa conclusionale, che l'esistenza del contratto di locazione rende inapplicabile il principio enunciato da Cass. 31105/2023: se è vero, com'è vero, che al coerede che è nel possesso dei beni ereditari si può sempre chiedere da parte degli altri di poter usufruire della propria quota dei beni, gli attori avrebbero dovuto individuare il coerede nel possesso esclusivo e domandargli di poter utilizzare l'immobile nei limiti delle loro quote o di compartecipare dei frutti, a prescindere dall'esistenza o meno di u8n contratto di locazione.
pagina 3 di 5 Costituendosi, la convenuta ha eccepito che gli attori, per chiedere la loro quota dei canoni di locazione del bene comune, avrebbero dovuto proporre domanda di rendiconto. Nessuna norma, però, prevede che in un caso come questo debba essere proposta una formale azione di rendiconto: mentre sussiste ancora il rapporto di comunione, e non è in corso l'azione di divisione, certamente ciascun comunista ha diritto di utilizzare il bene ai sensi dell'art. 1102 cc - e quindi anche a chiedere al comunista che possieda esclusivamente il bene comune ad indennizzarlo della mancata utilizzazione della sua quota. La convenuta, ove avesse voluto ottenere dagli attori di essere rimborsata delle spese sostenute per gestire il bene comune, avrebbe dovuto in questa sede dedurre e dimostrare quali fossero tali spese – ma non lo ha fatto.
Ancora, costituendosi la convenuta ha eccepito che non sia provato che ella abbia effettivamente incassato i canoni dovuti in base al contratto di locazione dell'immobile per cui è causa. La questione è irrilevante: come si è visto sopra, gli attori hanno anche chiesto che vengano corrisposte le quote loro spettanti del valore locativo complessivo dell'immobile - le hanno chieste, perché sommando la quota del canone previsto dal contratto con la differenza tra tale canone ed il canone teoricamente ritraibile in base a valori di mercato, si ottiene appunto il valore locativo pieno del bene;
e, come chiarito da Cass. 17876/2019 “Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.”. Pertanto, dovendo comunque la convenuta, su espressa domanda degli attori, corrispondere loro le quote spettanti del valore locativo del bene, non conta che abbia incassato o meno i canoni. Avendo dato in locazione l'immobile, la convenuta deve considerarsi posseditrice del bene (attualmente, tramite la detentrice Controparte_2
, e quindi tenuta a corrispondere le quote dei frutti civili spettanti agli
[...] attori.
Il CTU, con analitica valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha determinato in € 15.814,53 la quota di canone locativo spettante a ciascuno dei tre attori nel periodo da aprile 2015 a dicembre 2024. Sono 117 mesi, ma in realtà la domanda di parte attrice, come formulata in citazione, ha ad oggetto i canoni maturati “ad oggi”, ossia alla data in cui la causa è stata iscritta a ruolo, gennaio 2024: pertanto, su 106 mesi la somma teoricamente dovuta sarebbe di € 14.327,69. Per quanto detto, gli attori hanno diritto a vedersi corrispondere le quote dalla domanda di luglio 2023 a gennaio 2024: sono 7 mesi;
pertanto, ciascun attore ha diritto a 7/106 della somma individuata dal CTU come sopra ridotta, ossia € 946,16, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 854/2024 RGAC tra:
+ 2, attori;
, convenuta;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Condanna la convenuta a pagare a ciascuno degli attori la somma di € 946,16, oltre interessi legali dal 11/1/2024 al soddisfo;
2) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori ogni somma che questi documentino di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 137,61 per esborsi e € 2.500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Zambrone (Vibo Valentia) in data 2/8/2025
Il giudice unico pagina 5 di 5
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 854/2024 RGAC e vertente
TRA
, e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Napoli alla Via Ugo Niutta 36 presso l'avv. Gianclaudio Alinei, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Greci 36 presso gli Controparte_1 avv.ti Pietro D'Alessandro ed Ermanno Restucci, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: Divisione dei frutti della cosa comune
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
pagina 1 di 5 , e hanno convenuto nel presente Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio , chiedendo di condannare la convenuta a pagare a ciascuno Controparte_1 degli attori la quota di 1/15 dei canoni di locazione incassati per intero da CP_1 in virtù del contratto di locazione da lei stipulato con
[...] Controparte_2 relativamente ad un locale commerciale sito in Napoli al Largo Lala 9/10 del
[...] quale gli attori erano comproprietari per 1/15 ciascuno, per la cifra complessiva per ciascun attore di € 9.799,65 oltre aggiornamento Istat ed interessi – nonché a pagare a ciascuno degli attori la differenza tra il canone di locazione in linea coi valori di mercato, ed il minor canone stabilito nel contratto, da liquidare per ciascuno in € 7.350 o nella diversa somma da determinare, oltre aggiornamento Istat ed interessi, oltre al risarcimento dei danni da liquidare equitativamente, con vittoria delle spese di lite;
si è costituita la convenuta chiedendo di rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stato espletato l'interrogatorio formale della convenuta
, ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'arch. Controparte_1 Per_1
ora la causa va decisa.
[...]
In data 18/5/2004 decede nata il [...]; nel suo asse ereditario vi è Persona_2 un unico immobile, sito in Napoli al Largo Alessandro Lala 9, in catasto fabbricati sez CHI foglio 23 mapp. 92 sub 244, natura “negozi e botteghe”; gli eredi sono 5 figli ossia
, (odierna convenuta), , Persona_3 Controparte_1 Persona_4 Parte_4
e ; con atto del 7/2/2014 rinuncia all'eredità
[...] Persona_5 Persona_4 materna, pari ad 1/5 dell'asse e quindi del predetto immobile, e con atto dell'11/5/2023 i figli di dichiarano di accettare puramente e semplicemente l'eredità Persona_4 della nonna paterna, in luogo del padre che vi ha rinunciato: sono Parte_3
e gli odierni attori, che così diventano Parte_1 Parte_2 comproprietari dell'immobile in Napoli al Largo Alessandro Lala 9, nella misura di (1/5 : 3 =) 1/15 ciascuno. Poco più di un anno dopo che Per_4
aveva rinunciato alla sua quota, con contratto registrato il 19/5/2015
[...] CP_1 aveva concesso in locazione l'immobile di Largo A. Lala 9/10, dal 20/4/2015
[...] al 20/4/2021, per un canone annuo di € 16.800 e con rinnovo tacito di altri 6 anni alla scadenza in caso di mancata disdetta, a - società Controparte_2 amministrata da , un altro dei comproprietari dell'immobile e socio al Parte_4
50% della società, mentre socia per l'altro 50% era la stessa il Controparte_1
6/9/2016 è stata posta in liquidazione, e liquidatore è Controparte_2 stato nominato (ancora uno dei comproprietari dell'immobile), ed Persona_5 attualmente la società risulterebbe inattiva, in base alla visura della Camera di CommercioIAA di Napoli, in atti;
senonché in sede di interrogatorio formale la convenuta ha riconosciuto che la società è ancora attiva, e gestisce anche oggi una gioielleria nell'immobile di Largo Lala 9/10; la convenuta ha anche riconosciuto di avere dato in locazione l'immobile senza avvisare i suoi nipoti, figli di suo fratello
– ossia gli attori. In questa sede, come si è visto, gli attori fanno valere i loro Per_4 diritti di eredi e comproprietari dell'immobile chiedendo che la convenuti paghi loro la pagina 2 di 5 quota pari ad 1/15 ciascuno dei canoni di locazione percepiti e di quelli che si sarebbero potuti percepire locando l'immobile a canoni di mercato.
Come affermato da Cass. 31105/2023: “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.”. In base a tale principio, gli attori non possono vedersi corrispondere le loro quote di frutti civili ritraibili dall'immobile comune, maturate prima del 14/7/2023, quando Controparte_1 ricevette la raccomandata con l'invito alla negoziazione assistita che conteneva per la prima volta la richiesta di pagamento delle quote spettanti agli attori dei frutti ritraibili dall'immobile comune da lei posseduto. Non conta che la convenuta abbia locato l'immobile senza nulla dire agli attori, i quali prima di rivolgere a Controparte_1
l'invito alla negoziazione assistita, avevano nel febbraio 2021 attivato senza esito la procedura di mediazione nei confronti di chiedendo di Controparte_2 formalizzare il rapporto locativo, e che venissero pagate le quote loro spettanti di indennità di occupazione a decorrere dal 2005 – e che solo successivamente siano venuti a sapere del contratto di locazione tra e srl Gioielleria Amerigo Controparte_1
Vespucci. Solo dopo che non si fu presentata alla Controparte_2 procedura di mediazione, gli attori, in data 27/1/2022, fece istanza Parte_2 all'Agenzia delle Entrate per prendere visione del contratto di locazione in virtù del quale occupava l'immobile di cui è comproprietaria, ma Controparte_2 avrebbe potuto farlo prima;
gli attori avrebbero potuto raccogliere prima informazioni su chi effettivamente potesse possedere l'immobile tramite un rapporto con la società che gestiva la gioielleria, ed avrebbero potuto prima rivolgere domanda agli altri coeredi perché venisse consentito loro di utilizzare il bene in base alle loro quote di comproprietà. La mera ignoranza della situazione di fatto non impediva agli attori di attivarsi, quindi le loro quote sui frutti civili sono dovute a partire dal 14/7/2023. Né si può affermare, come pure sostiene parte attrice in comparsa conclusionale, che l'esistenza del contratto di locazione rende inapplicabile il principio enunciato da Cass. 31105/2023: se è vero, com'è vero, che al coerede che è nel possesso dei beni ereditari si può sempre chiedere da parte degli altri di poter usufruire della propria quota dei beni, gli attori avrebbero dovuto individuare il coerede nel possesso esclusivo e domandargli di poter utilizzare l'immobile nei limiti delle loro quote o di compartecipare dei frutti, a prescindere dall'esistenza o meno di u8n contratto di locazione.
pagina 3 di 5 Costituendosi, la convenuta ha eccepito che gli attori, per chiedere la loro quota dei canoni di locazione del bene comune, avrebbero dovuto proporre domanda di rendiconto. Nessuna norma, però, prevede che in un caso come questo debba essere proposta una formale azione di rendiconto: mentre sussiste ancora il rapporto di comunione, e non è in corso l'azione di divisione, certamente ciascun comunista ha diritto di utilizzare il bene ai sensi dell'art. 1102 cc - e quindi anche a chiedere al comunista che possieda esclusivamente il bene comune ad indennizzarlo della mancata utilizzazione della sua quota. La convenuta, ove avesse voluto ottenere dagli attori di essere rimborsata delle spese sostenute per gestire il bene comune, avrebbe dovuto in questa sede dedurre e dimostrare quali fossero tali spese – ma non lo ha fatto.
Ancora, costituendosi la convenuta ha eccepito che non sia provato che ella abbia effettivamente incassato i canoni dovuti in base al contratto di locazione dell'immobile per cui è causa. La questione è irrilevante: come si è visto sopra, gli attori hanno anche chiesto che vengano corrisposte le quote loro spettanti del valore locativo complessivo dell'immobile - le hanno chieste, perché sommando la quota del canone previsto dal contratto con la differenza tra tale canone ed il canone teoricamente ritraibile in base a valori di mercato, si ottiene appunto il valore locativo pieno del bene;
e, come chiarito da Cass. 17876/2019 “Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.”. Pertanto, dovendo comunque la convenuta, su espressa domanda degli attori, corrispondere loro le quote spettanti del valore locativo del bene, non conta che abbia incassato o meno i canoni. Avendo dato in locazione l'immobile, la convenuta deve considerarsi posseditrice del bene (attualmente, tramite la detentrice Controparte_2
, e quindi tenuta a corrispondere le quote dei frutti civili spettanti agli
[...] attori.
Il CTU, con analitica valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha determinato in € 15.814,53 la quota di canone locativo spettante a ciascuno dei tre attori nel periodo da aprile 2015 a dicembre 2024. Sono 117 mesi, ma in realtà la domanda di parte attrice, come formulata in citazione, ha ad oggetto i canoni maturati “ad oggi”, ossia alla data in cui la causa è stata iscritta a ruolo, gennaio 2024: pertanto, su 106 mesi la somma teoricamente dovuta sarebbe di € 14.327,69. Per quanto detto, gli attori hanno diritto a vedersi corrispondere le quote dalla domanda di luglio 2023 a gennaio 2024: sono 7 mesi;
pertanto, ciascun attore ha diritto a 7/106 della somma individuata dal CTU come sopra ridotta, ossia € 946,16, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 854/2024 RGAC tra:
+ 2, attori;
, convenuta;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Condanna la convenuta a pagare a ciascuno degli attori la somma di € 946,16, oltre interessi legali dal 11/1/2024 al soddisfo;
2) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori ogni somma che questi documentino di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in € 137,61 per esborsi e € 2.500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Zambrone (Vibo Valentia) in data 2/8/2025
Il giudice unico pagina 5 di 5