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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere rel.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per equa riparazione iscritto al n. 78/2024 V.G. promosso da
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta,
contro opponente
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. giusta procura in atti, Parte_2
convenuta in opposizione
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il spiegava Parte_1
opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge 24 marzo 2001 n. 89, contro il decreto di accoglimento n.
101/2024, emesso nel procedimento n. 46/2024 in data 3 giugno 2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.600,00, oltre le spese del procedimento, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo celebratosi in due gradi, e conclusosi a distanza di 13 anni dalla proposizione della domanda.
A sostegno dell'opposizione spiegata il , ha sostenuto che, nel caso di specie, Parte_1
vi sarebbe stata una la violazione dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, in quanto sarebbe stata liquidata una somma (pari ad euro 700,00 per ogni anno di ritardo), eccessiva rispetto alle circostanze del caso concreto, tenuto conto dei parametri fissati dalla legge: in particolare, il opponente evidenziava, da un Parte_1
lato, la semplicità della causa, dall'altro, il fatto che dalle risultanze degli atti processuali, la condanna dell' (chiamata in causa dal Consorzio) sarebbe apparsa fin dall'inizio del tutto improbabile. Ne CP_1
conseguirebbe l'eccessività della liquidazione effettuata col decreto impugnato, in quanto il patema d'animo andrebbe parametrato all'effettivo rischio di soccombenza.
Chiedeva, pertanto, che la Corte procedesse alla riduzione dell'indennità, da liquidarsi nella misura minima di € 400,00 per ogni anno di ritardo.
L'opposta, costituitasi nel presente giudizio con memoria difensiva del 25.11.2024, contestava integralmente le doglianze avverse, rilevando l'infondatezza delle argomentazioni prospettate dal
. Parte_1
Segnatamente, evidenziava, come l'indennizzo fosse stato calcolato correttamente considerando l'importanza della causa (avente ad oggetto una richiesta risarcitoria per l'importo di € 68.000,00)
conclusasi favorevolmente alla resistente, e cioè con il rigetto della domanda di manleva, e la durata irragionevole del processo. Inoltre, evidenziava come il giudice di prime cure non avesse effettuato alcuna maggiorazione dell'importo liquidato contrariamente a quanto previsto dall'art. 2 bis secondo cui “La
somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40
per cento per gli anni successivi al settimo”
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto emesso in proprio favore, con condanna di controparte alle refusione delle spese di lite.
L'opposizione è infondata.
Anzitutto mette conto evidenziare come il ragionamento sviluppato dalla difesa erariale – secondo cui la evidente infondatezza della pretesa avanzata da parte del Consorzio nei confronti dell'odierna parte opposta, erroneamente chiamata in causa nel giudizio presupposto, determinerebbe il venir meno (o comunque un attenuarsi) del patema d'animo subito dalla parte – non coglie nel segno.
Ed invero, è sufficiente richiamare il dato normativo contenuto nell'art. 2 comma 2 quinquies L. 89/01, novellato per effetto della legge n. 208/2015, secondo cui “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in
favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o
sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile”. Dalla disposizione in parola si evince chiaramente che il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi proprio nell'ipotesi, speculare a quella inerente alla presente fattispecie, di temerarietà della lite, o comunque di consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese (cfr. Cass. n. 9552 del 18/04/2018; Cass. n. 25826 del 14/10/2019).
Nel caso di specie, di contro, l'odierna resistente veniva erroneamente chiamata in giudizio, risultando del tutto vittoriosa all'esito del processo. È evidente, quindi, che il patema d'animo si sia manifestato non soltanto in relazione al dato, in sé, dell'eccessiva durata del processo, ma anche in ragione della percepita ingiustizia dell'iniziativa giudiziaria subita. A ciò si aggiunga che, al di là del fatto che ogni processo porta con sé un'ineliminabile alea processuale, il rischio di subire o meno una condanna potrebbe essere correttamente ponderato soltanto da un professionista del settore legale, e non anche da un comune utente delle aule di giustizia, per di più persona fisica, il quale è normalmente portato a temere le conseguenze economiche (nel caso di specie affatto irrilevanti, dato l'importo richiesto) di qualsiasi azione giudiziaria,
per di più se percepita come ingiusta.
Infine, l'importo tutt'altro che irrisorio della richiesta avanzata nei confronti della resistente, unito al fatto che la stessa è una persona fisica (stante la necessità di tener conto delle “condizioni personali della parte”, ex art. 2 comma 2 sexies) giustifica appieno la misura dell'indennità fissata nel decreto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza: il opponente va, quindi, condannato a pagare in favore Parte_1
della parte opposta la somma di € 1.250,00, compensi (€ 268 per fase studio;
€ 268 per fase introduttiva;
€ 426 per fase decisoria;
importo complessivo di € 962,00 aumentato del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT art. 4,
comma 1-bis DM 55/2014) oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione delle Parte_1
spese di lite pari ad € 1.250,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito. Caltanissetta, 7.2.2025
IL CONSIGLIERE REL.
Gaetano Sole
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni