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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6360 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 28458 RG. 2024.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
e Controparte_1 Controparte_2 quali genitori esercenti la potesta sul figlio minore
[...]
Persona_1 ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Cecchini e B. Valente
e
Controparte_3 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori;
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 2026/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che il minore non si trovasse nella condizione di invalido, confermando la valutazione della Commissione Medica.
Ora il minore presenta allo stato un lieve disturbo misto delle abilità scolastiche.
La valutazione del Pol. Gemelli del giugno 2023 aveva rilevato una lieve difficoltà nella comprensione del testo e una difficoltà marcata nella scrittura, nella lettura e nel calcolo matematico, pur in presenza di un funzionamento cognitivo nella norma.
Si consideri che mentre in precedenza il minore era stato valutato invalido e aveva seguito un trattamento logopedico, tale trattamento al momento della visita al Gemelli non era più necessario: vi è stato quindi (grazie all'intervento trattamentale) il passaggio da una forma più grave di DSA ad una forma più lieve.
Di più; durante la visita il CTU ha sottoposto al ragazzo un dettato che questi ha svolto in maniera accettabile sia in stampatello sia in corsivo e leggendo in modo scorrevole. Il ragazzo pratica il calcio a livello agonistico.
Non siamo di fronte ad un quadro che raggiunga la disabilità, l'essere non in grado di svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Vero che presenta una lieve difficoltà nelle abilità scolatiche per la quale opportunamente supplisce un PDP che preveda al più strumenti compensativi e misure dispensative.
Per quanto detto si deve escludere la sussistenza del requisito ai fini dell'indennità di frequenza.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 2026/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico della parte ricorrente;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza, non trovando applicazione l'esenzione di cui all'art. 152, disp. att., c.p.c., alla luce della dichiarazione allegata al ricorso.
Tali i motivi della decisione in epigrafe. Roma, 3 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
e Controparte_1 Controparte_2 quali genitori esercenti la potesta sul figlio minore
[...]
Persona_1 ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti G. Cecchini e B. Valente
e
Controparte_3 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre accessori;
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 2026/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che il minore non si trovasse nella condizione di invalido, confermando la valutazione della Commissione Medica.
Ora il minore presenta allo stato un lieve disturbo misto delle abilità scolastiche.
La valutazione del Pol. Gemelli del giugno 2023 aveva rilevato una lieve difficoltà nella comprensione del testo e una difficoltà marcata nella scrittura, nella lettura e nel calcolo matematico, pur in presenza di un funzionamento cognitivo nella norma.
Si consideri che mentre in precedenza il minore era stato valutato invalido e aveva seguito un trattamento logopedico, tale trattamento al momento della visita al Gemelli non era più necessario: vi è stato quindi (grazie all'intervento trattamentale) il passaggio da una forma più grave di DSA ad una forma più lieve.
Di più; durante la visita il CTU ha sottoposto al ragazzo un dettato che questi ha svolto in maniera accettabile sia in stampatello sia in corsivo e leggendo in modo scorrevole. Il ragazzo pratica il calcio a livello agonistico.
Non siamo di fronte ad un quadro che raggiunga la disabilità, l'essere non in grado di svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Vero che presenta una lieve difficoltà nelle abilità scolatiche per la quale opportunamente supplisce un PDP che preveda al più strumenti compensativi e misure dispensative.
Per quanto detto si deve escludere la sussistenza del requisito ai fini dell'indennità di frequenza.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 2026/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico della parte ricorrente;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza, non trovando applicazione l'esenzione di cui all'art. 152, disp. att., c.p.c., alla luce della dichiarazione allegata al ricorso.
Tali i motivi della decisione in epigrafe. Roma, 3 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro