TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3107/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale DEle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3107/2021 R.G. promossa da in persona DE legale rappresentante pro tempore (P. Parte_1
IVA C.F. e P.IVA_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Christoph Perathoner (C.F.
, p.e.c. e dall'avv. Niccolò Ferretti C.F._2 Email_1
(C.F. p.e.c. ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Foro Buonaparte n.
70
ATTORE contro in persona di legali rappresentanti pro tempore (P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Vergine (C.F. P.IVA_2
e Gualtiero Dragotti (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5 2 / 22
elettivamente domiciliata presso lo studio DEla prima in Firenze, via Orcagna n. 76
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
A. in via principale, nel merito
1. accertare e dichiarare la violazione da parte di DE diritto d'autore Controparte_1 degli Attori sulla , incluso tutto il materiale preparatorio e il file STL, Parte_3 per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi disponendo, ove occorra, appropriata CTU;
2. accertare e dichiarare che le condotte illecite poste in essere da Controparte_1 costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi DEl'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.;
3. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la violazione DE principio di buona fede contrattuale di ai sensi rispettivamente DEl'art. 1218 c.c. e degli artt. Controparte_1
1175 e 1375 c.c., per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi;
4. condannare ai sensi DEl'art. 2600 c.c., DEl'art. 158 Lda e degli Controparte_1 artt. 1218 c.c., 1175 e 1375 c.c., al risarcimento dei danni subiti e/o subendi, sia patrimoniali sia non patrimoniali, in favore degli Attori, da quantificarsi secondo le risultanze di causa, anche a mezzo di
CTU ovvero, occorrendo, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5. disporre la restituzione degli utili realizzati dalla convenuta in conseguenza DEla violazione DE diritto di autore e/o degli atti di concorrenza sleale, ai sensi DEl'art. 158 co. 2 Lda;
6. disporre la distruzione e la rimozione degli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse DEl'opera di cui è causa, degli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione, dei supporti cartacei, informatici o di altro genere, ove siano fissate le fotografie rappresentanti l'opera, DE file STL, dei materiali preparatori e di ogni fotografia
e/o immagine relativa all'opera illecitamente riprodotta, presente sui siti internet e sui profili social DEla
Convenuta;
7. inibire, in via definitiva, anche ai sensi DEl'art. 156 Lda, alla società convenuta di porre in essere qualsiasi violazione dei diritti degli Attori, come meglio descritti in narrativa, e di proseguire o ripetere le violazioni in atto, e cioè in particolare inibire alla Convenuta la violazione dei diritti d'autore degli
Attori, la violazione dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, nonché gli atti di 3 / 22
concorrenza sleale indicati in narrativa, inclusa la produzione, realizzazione, distribuzione, offerta in vendita, vendita, pubblicizzazione e commercializzazione di opere in violazione dei diritti esclusivi degli
Attori di cui in narrativa e, conseguentemente, ordinare il ritiro dal mercato DEla sopraindicata scultura e DE relativo materiale pubblicitario e/o promozionale, nonché l'oscuramento DEle pagine DE sito web (ove esistenti) dove detti articoli vengano eventualmente pubblicizzati e commercializzati;
8. fissare a titolo di penale, anche ai sensi DEl'art. 156 Lda, una somma, non inferiore a € 10.000,00
(diecimila/00), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o inosservanza constatata successivamente alla concessione DE provvedimento richiesto, a carico DEla Convenuta e di euro 50.000,00
(cinquantamila/00) per ogni Statua realizzata, prodotta, commercializzata, Parte_3 distribuita, offerta in vendita, detenuta o venduta in spregio al provvedimento;
9. ordinare ai sensi DEl'art. 2600 co. 2 c.c. e art. 166 Lda la pubblicazione DEl'emananda sentenza nell'intestazione e nel dispositivo a cura e spese DEla Convenuta, su due numeri non consecutivi di due quotidiani a tiratura nazionale, in dimensioni pari almeno a due moduli e a caratteri doppi rispetto al normale, nonché sulla home page dei siti internet e dei social DEla società Convenuta, per 45
(quarantacinque giorni) consecutivi, disponendo che, in caso di inadempienza DEla Convenuta per oltre cinque giorni dalla comunicazione DEla sentenza, potrà provvedervi la società attrice a propria cura, con diritto a ripetere dalla Convenuta le relative spese a semplice presentazione di fattura;
10. condannare a rifondere le spese, i diritti, e gli onorari DEla causa, incluse le spese relative alla procedura cautelare instaurata ante causam dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale con n.R.G.
11553/2020, comprensive degli esborsi tutti per consulenti di parte e Ausiliari degli Ufficiali
Giudiziari, dottor e dottor per le attività di descrizione, nonché le successive occorrende;
Per_1 Per_2
B. in subordine, nel merito
11. accertare l'ingiusto arricchimento ottenuto da ai danni degli Controparte_1
Attori, per tutti i motivi indicati in narrativa;
12. condannare al pagamento in favore degli Attori, a titolo di Controparte_1 indennizzo ex art. 2041 c.c., di una somma pari all'arricchimento di cui ha beneficiato la Convenuta quantificato ove occorra anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C. in via istruttoria
13. ordinare alla Convenuta, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., nonché ai sensi DEl'art. 156 bis Lda,
l'esibizione ovvero la comunicazione, anche in copia, DE libro giornale, DE libro degli inventari, dei registri 4 / 22
di magazzino, nonché DEla documentazione contabile, amministrativa, fiscale e DEla corrispondenza commerciale relativa alla produzione, commercializzazione. offerta in vendita DEla statua per cui è causa in cui si è concretata la violazione DEl'esclusiva e/o l'attività di concorrenza sleale in danno all'attrice;
14. disporre, ai sensi degli artt. 156 bis e 156 ter Lda, che siano fornite tutte le informazioni sull'origine dei prodotti per cui è causa e, in particolare, sui produttori e relativi luoghi di produzione, sugli ulteriori soggetti coinvolti nelle condotte qui descritte, e sugli eventuali distributori, nonché sulle quantità prodotte
e/o importate e/o commercializzate, ricevute e/o ordinate, nonché i relativi prezzi;
15. disporre l'interrogatorio formale dei Sig.ri , e sui CP_1 Parte_4 Parte_5 seguenti capitoli di prova, espunte eventuali espressioni valutative:
A) vero che, in data 17 settembre 2020, il Sig. accedeva ai locali DEla società Pt_1 [...]
siti in Carrara (MS), Via Carriona 92, 54033; CP_1
B) vero che, nelle circostanze di tempo e di azione di cui al capitolo precedente, il Sig. notava una Pt_1 replica DEla all'interno locali DEla società Parte_3 CP_1
[... ;
C) vero che, nelle circostanze di tempo e di azione di cui ai capitoli precedenti, il Sig. palesava le Pt_1 ragioni DEla sua visita, lamentando l'illecita riproduzione DEl'opera ; Parte_3
D) vero che, nelle circostanze di tempo e di azione di cui ai capitoli precedenti, il Sig. Parte_5 comunicava al Sig. di aver prodotto un'ulteriore copia DEla statua “ ; Pt_1 Parte_3
E) vero che, nelle circostanze di tempo e di azione di cui ai capitoli precedenti, il Sig. chiedeva Pt_1 agli amministratori DEla società che gli fosse consegnata la copia DEla Controparte_1 [...] presente nel laboratorio e che venissero eliminati tutti i file e dati DEla Parte_3 ancora in loro possesso;
Parte_1
F) vero che lei Sig. si opponeva alle richieste di cui al capitolo precedente, sottolineando come la CP_1 statua fosse di proprietà DEla e destinata ad un cliente di quest'ultima; Controparte_1
G) vero che utilizzando, senza autorizzazione, il file STL di parte attrice, veniva realizzata una copia illecita DEla , poi venduta ad altro soggetto. Parte_3
Con riserva DE Giudice di rivolgere, d'ufficio o su istanza degli Attori, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio. 5 / 22
16. con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, produrre, formulare capitoli di prova e chiedere
l'ammissione di prova testimoniale in relazione alle argomentazioni e circostanze di cui al presente atto o
a quelle sollevate dalle controparti;
17. si chiede l'acquisizione nel presente procedimento di tutta la documentazione reperita nel corso DEla descrizione effettuata nell'ambito DE Procedimento Cautelare R.G. n. 11553/2020 DE Tribunale di
Firenze e che sia disposta la desecretazione DEle risultanze DEla Descrizione;
18. si chiede altresì l'acquisizione DEl'intero fascicolo DE procedimento cautelare concluso dinanzi a
Codesto Ill.mo Tribunale, Sez. Spec. in materia di Impresa, dott. Niccolò Calvani, R.G. n.
11553/2020 e DE relativo procedimento di reclamo avente R.G. n. 1069/2021;
D. in ogni caso con vittoria di compensi e spese tutte oltre IVA, CPA e 15% spese generali ex art. 2 D.M.
10/3/2014, n. 55, DE presente procedimento, maggiorate DE 30% ex art. 4 comma 1 bis DE decreto DE
Ministro DEla giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto DE Ministro DEla Giustizia
8 marzo 2018 n. 37, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, incluse le spese di consulenza tecnica.”
CONVENUTA
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione respinta, così giudicare:
In via preliminare
- dato all'occorrenza atto DEla inosservanza dei termini previsti dall'art. 669 sexies c.p.c., revocare
o comunque dichiarare inefficaci le misure concesse inaudita altera parte con decreto in data 3 novembre 2020, disponendo la restituzione a di tutto il materiale Controparte_1 raccolto nel corso DEle operazioni di descrizione;
- dato all'occorrenza atto DEla natura residuale DEl'azione di arricchimento senza causa, dichiarare l'improponibilità DEla relativa domanda;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva DE Sig. rispetto alle domande contrattuali Pt_1
e concorrenziali proposte dagli attori;
Nel merito 6 / 22
- rigettare integralmente le domande proposte da e dal Sig. nei Controparte_2 Pt_1 confronti Controparte_1
In via istruttoria
- Ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova di seguito trascritti, già oggetto di richiesta formulata nel corso DEl'istruttoria
1. Vero che la statua raffigurata nell'immagine che le si mostra ( 2) è commercializzata dalla società sin dal 2018 Controparte_3
Si indica quale teste il Sig. legale rappresentante e Presidente DE consiglio di Testimone_1 amministrazione di con sede legale in Via Martiniana n. 325/b, 42126 Modena, Controparte_3 residente in [...]22, 42100 Reggio Emilia (RE)
2. Vero che, nel mese di luglio 2020, su indicazione dei Sig.ri e ha Parte_4 Parte_5 disegnato il bozzetto che le si mostra ( R1);
3. Vero che, per la realizzazione DE bozzetto che le si mostra ( R1), ha attinto agli stilemi consueti
e noti DEl'arte sacra.
Si indica quale teste l'Arch. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Acquafiora n. 1, Carrara (MS)
- ordinare che tutti i documenti e/o parti di documenti irrilevanti e non pertinenti ai fini DE presente procedimento vengano espunti dal materiale raccolto nel corso DEle operazioni di CP_ descrizione e sequestro e restituiti a Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese e onorari DE presente giudizio e DE pregresso procedimento cautelare, inclusa IVA e
CPA come per legge, e il rimborso DEle spese generali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale Parte_2
Contr legale rappresentante DEla (d'ora in poi , premesso di essere Parte_1 autore e, rispettivamente, titolare dei diritti di sfruttamento DEl'opera denominata Co
” ha citato in giudizio (d'ora poi ) al Parte_3 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito DEl'avversa condotta. 7 / 22
Occorre intanto rilevare come gli attori, prima DEl'introduzione DE presente giudizio, abbiano attivato un procedimento cautelare volto ad ottenere la descrizione ed il sequestro DEla statua e DEla documentazione contabile ad essa relativa, nonché l'inibitoria dalla prosecuzione DEla condotta. Tali richieste cautelari, a seguito DEla concessione inaudita altera parte e DEla successiva conferma in primo grado, hanno trovato accoglimento anche in sede di reclamo.
Introdotto il presente giudizio di merito, gli attori hanno sostenuto che avendo Pt_1 ricevuto, nel 2019, la commissione da parte di un cliente, la MO RO INC di
Brooklin, di realizzare la come pezzo unico, dopo aver disegnato il Parte_3 prototipo DEla statua, si è rivolto ad una società affinché ne riproducesse un moDElo ligneo e poi alla 3D Wood S.r.l. per la scannerizzazione tridimensionale di tale moDElo, Co nonché alla stessa per la sua definitiva realizzazione in marmo.
Successivamente alla consegna DEl'opera, da una pagina DE social Facebook gli attori hanno avuto contezza che presso la sede DEla convenuta era un'altra statua identica a quella già commissionata;
a fronte DE rifiuto di consegnare il file DE disegno oltre alla statua stessa, i convenuti hanno quindi instaurato il presente giudizio chiedendo il risarcimento inerente alla:
a) violazione DE diritto d'autore: PC, riproducendo senza autorizzazione la Pt_3
, avrebbe leso i diritti d'autore non solo morali di ma anche Parte_3 Pt_1
Contr economici di avendo il primo trasferito alla seconda i diritti di sfruttamento economico DEl'opera;
b) violazione DEle norme sulla concorrenza, con particolare riferimento all'imitazione servile confusoria, all'illegittima appropriazione di pregi altrui, nonché allo sviamento DEla clientela e alla scorrettezza professionale;
c) violazione degli impegni contrattualmente assunti di restituire la chiavetta USB contenente il file .stl DE prototipo.
Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni, così individuati e quantificati:
- danni patrimoniali, composti da:
o danno emergente, pari alle spese, giudiziali ed extragiudiziali, sostenute per la tutela DE diritto ed al pregiudizio asseritamente subito a seguito DEla 8 / 22
difficoltà di sfruttamento economico DEl'opera, di cui ha chiesto la liquidazione anche in via equitativa;
o lucro cessante, consistente nel cd. prezzo DE consenso di cui all'art. 158
l.d.a., nonché nel guadagno non conseguito liquidabile con la retroversione degli utili che la convenuta avrebbe realizzato con la produzione, commercializzazione e distribuzione DEle copie DEla statua DEla DO DE RO;
o danni reputazionali per la violazione DEla concorrenza;
- danni non patrimoniali, consistenti in:
o danni all'immagine commerciale, poiché gli attori producono solo opere uniche e la circolazione di più statue uguali ne avrebbe screditato la fama, riconoscibili anche alle persone giuridiche e liquidabili in via equitativa o nella misura DE 50% DE danno patrimoniale;
o danni consequenziali all'asserita lesione dei diritti morali DEl'autore.
In subordine, gli attori hanno altresì formulato domanda di arricchimento senza giusta causa ed hanno poi chiesto la distruzione e la rimozione degli esemplari o copie DEla
, degli apparecchi utilizzati per la sua riproduzione, dei supporti Parte_3 cartacei, informatici o di altro genere ove sia rinvenibile l'immagine DEl'opera, oltre alla conferma DEla misura inibitoria ed alla pubblicazione DEla sentenza. Co Si è costituita la , la quale ha preliminarmente eccepito:
- l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 669 sexies c.p.c., con conseguente revoca DEle misure cautelari disposte;
- il difetto di legittimazione attiva di rispetto alle domande inerenti alla Pt_1 concorrenza sleale e alla responsabilità contrattuale;
- l'improponibilità DEl'azione di arricchimento senza causa stante la sua natura residuale.
Nel merito, pur non contestando il diritto morale d'autore di Controparte_6
, ha negato la violazione:
[...]
- DEle norme sul diritto d'autore ritenendo l'opera priva dei requisiti DEla creatività
e DEl'originalità e, quindi, esente dalla tutela di cui alla l.d.a.; 9 / 22
- DEle norme inerenti alla concorrenza, ritenendo non sussistente alcuna attività di plagio, di appropriazione dei pregi altrui o di imitazione servile confusoria;
- di obblighi contrattuali, non sussistendo impegno a che PC dovesse restituire la chiavetta USB a Pt_1
Co
ha quindi chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inefficacia DEle misure cautelari concesse, l'improponibilità DEla domanda di ingiustificato arricchimento, nonché la mancanza di legittimazione attiva di rispetto alle domande contrattuali e Pt_1 concorrenziali;
nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto DEle domande attoree.
La causa è stata istruita non solo documentalmente ma anche mediante escussioni testimoniali.
All'udienza di precisazione DEle conclusioni la convenuta ha chiesto che la causa venisse discussa oralmente innanzi il collegio, istanza reiterata anche in sede di memorie di replica.
Quindi, all'udienza collegiale DE 20.05.2025, a seguito DEla discussione DEle parti, il collegio si è riservato per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni preliminari
La società convenuta ha preliminarmente sollevato DEle eccezioni in rito.
La lamentata inosservanza dei termini previsti dall'art. 669 sexies c.p.c. è inconferente nel presente giudizio di merito, in quanto riguarda la fase cautelare, altra e diversa, oltre che ante causam, rispetto al presente procedimento e su cui il tribunale si è già pronunciato, non solo in prime cure ma anche in sede di reclamo. Co
ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva di rispetto alle domande Pt_1 contrattuali e concorrenziali proposte nei confronti DEla società convenuta, sostenendo Contr che l'unica legittimata attiva ad azionarle sia la
Posto che gli attori hanno indistintamente agito senza effettuare alcun distinguo tra le posizioni specificamente attribuibili a ciascuno di essi e dovendo esaminare separatamente i due rilievi, la doglianza circa l'assenza di legittimazione di rispetto alla violazione Pt_1 DEle norme sulla concorrenza sleale deve ritenersi fondata. 10 / 22
Invero, il rapporto concorrenziale si configura esclusivamente tra imprenditori e Pt_1 nel caso che ci occupa, non ha dichiarato di essere titolare di un'attività imprenditoriale sua propria, ma si è presentato come artista ed artigiano che crea molte DEle opere DEla Contr irrilevante essendo che di questa sia il presidente DE c.d.a.. Anzi, proprio perché Contr ha ceduto i diritti di sfruttamento economico a è quest'ultima a svolgere Pt_1
l'attività di impresa che si fonda sullo sfruttamento DEla statua a fini economici. Quindi, in assenza di un'attività imprenditoriale riconducibile a le parti DE rapporto Pt_1
Contr Co concorrenziale sono solo e , da ciò derivando la carenza di legittimazione attiva di rispetto alle domande aventi ad oggetto la violazione DEla normativa Pt_1 concorrenziale.
Quanto invece alla tutela contrattuale, si deve osservare che il rapporto negoziale di cui l'attore lamenta l'inadempimento si deve presumere che sia intercorso proprio tra Pt_1
Co Contr e , essendo egli l'autore morale DEl'opera e non la società titolare DE solo diritto di sfruttamento economico. Invero, per opera si deve considerare non solo il disegno realizzato dall'attore, ma la scultura, quale prodotto di tutto il processo esecutivo necessario per la sua realizzazione, considerando ogni fase parte integrante DE perfezionamento DEl'opus ed a prescindere dalla circostanza che alcune fasi operative siano state esternalizzate e fatte eseguire da altri soggetti, quali PC in ordine alla sua materializzazione in marmo. Il contratto con PC si inserisce in questo processo esecutivo e, quindi, rientra tra le attività realizzative DEl'opera più che tra le modalità DE suo sfruttamento;
dal che, piuttosto, si può desumere – in difetto di prova contraria - il difetto Contr di legittimazione di DEla quale non risulta la partecipazione all'accordo con la convenuta.
Ciò chiarito, si deve procedere alla disamina DEle singole voci di illecito e di danno sollevate dagli attori, in ordine alla:
- violazione DE diritto d'autore;
- violazione DEle norme in tema di concorrenza;
- violazione degli obblighi contrattuali comportanti la restituzione DEla chiavetta
USB e l'obbligo di non ulteriore riproduzione DEl'opera. 11 / 22
2. La violazione dei diritti d'autore
Parte attrice ha agito in giudizio rivendicando i propri diritti d'autore rispetto alla statua denominata ” nei confronti DEla società convenuta. Parte_3
Non è contestato che sia l'autore morale DEla Parte_2 Parte_3
, così come anche confermato dalla convenuta, oltre al fatto che egli abbia ceduto
[...]
i relativi diritti di sfruttamento economico alla Parte_1
Questo collegio ritiene che tale statua possa essere qualificata come opera DEl'ingegno di carattere creativo tutelabile ai sensi DEl'art. 2, n. 4) DEla legge sul diritto d'autore, sussistendone tutti i presupposti.
Occorre evidenziare come l'art. 1 l. 633/1941 contempli la protezione DEle opere DEl'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scultura, alla pittura, all'arte DE disegno, DEla incisione ed alle arti figurative similari, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Elemento imprescindibile ai fini DE riconoscimento DEla protezione ai sensi DE citato art. 1 è il carattere creativo, inteso come necessità che l'opera esprima il modo personale DEl'autore di vedere e rappresentare la realtà. Anche la Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito il concetto per cui “In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 DEla legge n. 633 DE 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 DEla legge citata, di modo che un'opera DEl'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 28/11/2011, n.
25173 e Cass. civ. Sez. I, 12/03/2004, n. 5089).
Dunque, dal concetto di creatività nel campo DE diritto d'autore non si può prescindere, tanto che sia nell'art. 2575 c.c. che nell'art. 1 l.d.a. si richiede univocamente quale indispensabile requisito per la proteggibilità il fatto che le opere siano il frutto di una attività intellettuale con carattere creativo. 12 / 22
È parimenti consolidato che ai fini DEla tutelabilità di un'opera non si può pretendere che questa sia nuova in senso assoluto, ma occorre fare riferimento ad un'accezione più ristretta secondo cui è nuova un'opera che, in qualche modo, si distacchi da quelle che l'hanno preceduta.
Pertanto, allo scopo di DEineare con maggiore precisione i confini DEla protezione accordata dalla legge sul diritto d'autore, occorre tener distinta l'idea o il contenuto DEl'opera dalla forma espressiva con cui questa si presenta. Principio condiviso, anche a livello internazionale (cfr. Direttiva 96/9 CE in tema di banche dati e Direttiva
91/250/CE in ordine ai programmi per elaboratore), è quello per cui il diritto d'autore non protegge le idee ma solo la forma espressiva che l'autore dà all'oggetto rappresentato, poiché è nella forma espressiva che l'autore manifesta la propria creatività ed esprime la propria personalità. L'idea DEl'opera, invece, rimane nella sfera di ciò che è liberamente appropriabile da chiunque, a tutela degli interessi DEla collettività (cfr. Cass. civ. Sez. I,
11/08/2004, n. 15496; Cass. civ. Sez. I, 02/12/1993, n. 11953, in base alla quale “Oggetto DEla protezione DE diritto d'autore non è l'idea o il contenuto intrinseco DEl'opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza ai fini DEla sua comunicazione a terzi.”).
Dunque, è con riferimento alla forma espressiva che deve essere valutata la sussistenza DE carattere creativo DEl'opera, che è protetta in quanto espressione DE lavoro intellettuale.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro affermato che l'originalità e la creatività sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria DEl'opera stessa, purché esse risultino formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti e la verifica DEla misura DEla consistenza di un tale apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto (cfr. Cass. civ. Sez. I,
12/01/2007, n. 581).
In altri termini, il principio per cui la protezione coinvolge gli elementi che sono espressione DEla visione personale DEl'autore comporta che la protezione a quest'ultimo accordata si estende anche alle elaborazioni DEl'opera, consistenti in tutte le creazioni, anche di genere artistico diverso rispetto a quello DEl'opera originale, che ricomprendano gli elementi protetti (ex art. 4 l.d.a.). 13 / 22
Nel caso di specie, l'opera di cui si chiede la protezione è rappresentata da una statua riproducente la DO che tiene in un braccio e nell'altro un rosario, tanto da Per_3 essere identificata come ” ed è stata realizzata in un unico Parte_3 esemplare, da parte degli attori, a seguito di specifico incarico ricevuto dalla società MO
RO INC. Statua che, sebbene rappresenti un'immagine DEla DO che rientra nella iconografia DEla religione cristiana, è tuttavia caratterizzata da peculiarità che, per come sono state ideate e realizzate, la rendono un unicum espressivo DEl'idea DE relativo autore e, quindi, meritevole di tutela ai sensi DEl'art. 2, n. 4, l.d.a.
Tali elementi distintivi si possono ravvisare nella inclinazione DEla testa, nel tipo di drappeggio DEl'abito, nelle fattezze DE viso DEla DO e di nella loro postura, Per_3 nel modo in cui il bambino tiene il rosario, oltre che nei decori DEla corona che cinge la testa DEla prima e nella posizione DEle braccia DE secondo. Si ravvisano, quindi, quelle tipicità idonee a configurare i requisiti DEla novità e DE carattere creativo richiesti affinché un'opera possa essere considerata meritevole di tutela dalla legge sul diritto d'autore.
I requisiti DEl'opera d'arte si ravvisano anche nella circostanza che la Parte_3
oggetto di causa è il frutto DE disegno realizzato da circostanza non
[...] Pt_1 contestata dalla convenuta, essendo stato lo stesso attore ad averla realizzata, di suo pugno, con i dettagli che la caratterizzano.
Ciò posto, occorre verificare se la condotta posta in essere dalla convenuta integri un'ipotesi di plagio di quest'opera.
Gli attori hanno infatti desunto la violazione dalla pubblicazione, sul social network
Facebook, di un post contenente la riproduzione DEla : in Pt_3 Parte_3 particolare, in un post datato 4 settembre 2020 risulta immortalato un personaggio politico in visita presso il laboratorio di PC accanto ad una statua riproducente la
DO . Parte_3
Sul punto, non si può non osservare come, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la fotografia non sia di scarsa qualità, ben potendosi distinguere le figure in essa riprodotte e, soprattutto, come la statua non possa essere considerata un semilavorato, presentandosi, invece, come un prodotto finito, in cui è ben possibile 14 / 22
riconoscere tutte le sue caratteristiche che, peraltro, coincidono proprio con quelle DEla
disegnata da Parte_3 Pt_1
Ad ogni modo, anche se si volesse considerare la statua riprodotta nella foto pubblicata su
FB come un semilavorato, poiché nessuna autorizzazione è stata data a PC da parte di per la sua realizzazione e pubblicazione sui social né per la sua utilizzazione a fini Pt_1 pubblicitari, ne consegue, comunque, la violazione DE diritto d'attore.
Posto quindi che:
- tale esposizione è pacificamente avvenuta in epoca successiva (04.09.2020) Contr rispetto alla consegna DEla statua originariamente commissionata dalla avvenuta un anno prima, come dalla stessa convenuta non contestato;
- la statua ivi riprodotta rappresenta, anche ad un esame meramente visivo, le medesime caratteristiche di quella commissionata dagli attori, circostanza non contestata dalla convenuta la quale, invece, si è limitata a sostenere che si tratti di un semilavorato;
Co ne consegue che ha autonomamente riprodotto una copia DEla stessa statua ideata da così violando i diritti d'autore degli attori. Pt_1
Condotta peraltro ripetuta anche nella brochure depositata dalla stessa PC, ove si rinviene la fotografia DEla senza specificazione alcuna che si tratti DEla mera Parte_3 esecuzione di un'opera altrui ed ove, anzi, nella didascalia che la precede la società esalta proprio le capacità creative dei suoi artigiani, scrivendo che “Nell'esecuzione di ogni opera
d'arte, gli scultori si avvalgono DEla tecnica tradizionale e DEla loro personale creatività nella riproduzione: la ricerca costante DEla cura DE particolare e DEla perfezione DEla rifinitura garantiscono da sempre l'unicità e l'irripetibilità DEle creazioni.” (doc. 5 fasc. conv.). Massime di comune esperienza inducono a ritenere che in una brochure, stante la sua attitudine alla pubblicizzazione a scopi commerciali DEl'attività DEl'autore, non sia inserita la foto di un semilavorato ma quella di una statua finita, sicuramente più accattivante.
Intanto, come già detto, deve essere riconosciuto il titolare DE diritto morale Pt_1
d'autore DEl'opera , pacifico essendo che è stato lui a ideare il Parte_3 disegno – in disparte la circostanza, irrilevante, che poi, per la sua realizzazione, si sia 15 / 22
Co dovuto rivolgere a specifici laboratori, tra cui per la sua esecuzione in marmo e, prima ancora, ad altri per la creazione DE moDElo ligneo e per la trasformazione in file .stl. Co Nondimeno, ha posto in essere DEle condotte con le quali si è conferita la paternità DEl'opera, attribuendo a sé le particolarità DEla stessa, condotte che integrano le violazioni oggetto DE presente giudizio. Co Quanto poi alla realizzazione, da parte di , DEla diversa statua denominata DO DEle Rose, posto che la sua esecuzione da parte DEla convenuta non è oggetto di contestazione, è invece controversa la circostanza che per la sua esecuzione sia possibile utilizzare il file .stl come base DE semilavorato su cui Pt_3 Parte_3 apportare poi le necessarie modifiche giacché se per la sua realizzazione il file degli attori fosse stato inutilizzabile, allora la condotta sarebbe irrilevante;
viceversa, qualora la DEle Rose fosse stata realizzata partendo dal file DEla Pt_3 Parte_3 senza alcuna autorizzazione in tal senso, questa costituirebbe una condotta in contrasto con le norme sul diritto d'autore.
Dal raffronto tra le due statue, risulta che la DO DEle Rose nulla ha a che vedere con l'opera di essendo ictu oculi diverse: la mano di che impugna un Pt_1 Per_3 crocifisso in luogo DE rosario, il differente disegno DEla corona che cinge il capo DEla
DO, il ginocchio DEla DO inclinato in segno di movimento a fronte DEla posizione statica DEla . Parte_3
Ad ogni modo, come detto, è stata accertata la condotta di plagio consistente nel fatto che Co
abbia realizzato ulteriori copie o, almeno una, DEla DO DE RO ideata da e che l'abbia pubblicizzata sia tramite social sia inserendola nel proprio dépliant, Pt_1 come sua creazione.
Ciò posto ed accertata, quindi, la violazione perpetrata dalla convenuta ai danni degli attori, consegue l'accoglimento DEla domanda relativa alla conferma DEl'inibitoria DEla convenuta alla prosecuzione DEle illecite condotte.
Quindi, occorre verificare se il comportamento tenuto sia altresì foriero dei lamentati pregiudizi di cui gli attori hanno chiesto ristoro.
Intanto, si deve precisare che gli attori, sebbene abbiano genericamente proposto le domande risarcitorie senza specificare a quale dei due spettino, sono titolari di diritti 16 / 22
differenti, talché i danni subiti da ciascuno di loro sono distinti e il risarcimento non può essere chiesto e dato indistintamente a tutti e due, ma occorre distinguere a seconda DE diritto che viene fatto valere e che è stato leso.
All'autore DEl'opera, infatti, è riconosciuto non solo il diritto di paternità DEla stessa ma anche di sfruttamento economico: mentre il primo rimane in capo allo stesso autore (art. 20 l.d.a.), il secondo, comprensivo dei diritti esclusivi di riproduzione (art. 13 l.d.a.) e di distribuzione (art. 17 l.d.a.), può essere ceduto a terzi, come avvenuto nel caso di specie Contr ove ha dichiarato di aver ceduto a “tutti i diritti, interessi e titoli nella statua Pt_1
DO ” (doc. 6 fasc. att.). Parte_3
In particolare, ai sensi DEl'art. 158 l.d.a., colui che venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere il risarcimento DE danno.
Dunque, quanto al danno emergente, gli attori hanno chiesto il ristoro DEle spese sostenute, sia giudizialmente che stragiudizialmente, per la tutela dei rispettivi diritti, nonché il corrispettivo DEla “dequalificazione commerciale” DEla loro opera come conseguenza DEl'avversa condotta.
A sostegno di quanto richiesto gli attori non hanno, tuttavia, come detto, neanche distinto Contr i danni subiti da da quelli subiti da così difettando anche l'allegazione DE Pt_1 pregiudizio asseritamente subìto, prima ancora che la sua prova. Invero, lungi dalla possibilità di accedere ad una liquidazione equitativa invocata dagli attori nell'atto introduttivo, a cui si può ricorrere solo in via residuale, la quantificazione DEle spese dai medesimi sostenute ben avrebbe potuto essere indicata sulla base DEla documentazione attestante gli esborsi che avrebbero asseritamente sostenuto;
tuttavia, in assenza di qualsivoglia pezza giustificativa in tal senso, non è possibile procedere ad alcuna quantificazione di tale voce di danno.
Quanto invece al diritto morale di si ritiene che l'utilizzazione DEla statua da Pt_1 parte di PC a fini pubblicitari e, in generale, di marketing rispetto alla propria attività di lavorazione DE marmo senza alcuna previa autorizzazione DEl'artista, quale, appunto, autore morale DEl'opera, ha comportato un danno all'immagine ed alla reputazione di quest'ultimo, avendo PC diffuso, soprattutto mediante mezzi di comunicazione social, 17 / 22
l'opera DEl'attore senza specificarne la paternità ed anzi esaltando le caratteristiche qualitative DEla stessa come proprie.
Ai fini DEla quantificazione DE pregiudizio così subìto, in assenza di parametri di riferimento, si deve procedere ad una liquidazione su base equitativa: considerato il periodo in cui l'immagine è rimasta pubblicata sul profilo Facebook nonché la sua diffusione cartacea mediante la brochure, si ritiene congruo liquidare il danno in complessivi € 1.500,00.
È invece rimasta priva di prova la lamentata “volgarizzazione” DEl'opera DE non Pt_1
Co essendo agli atti alcun elemento da cui poter desumere né che abbia venduto anche un solo esemplare DEla , come anche emerso a seguito di descrizione Parte_3 eseguita ante causam, né che la pubblicazione DEla sua opera abbia comportato un indebolimento DE posizionamento sul mercato DEla società attrice. In assenza DEla prova DEl'esistenza DE danno, nulla è liquidabile.
Passando alla disamina DEla voce di danno DE lucro cessante, gli attori ne hanno chiesto la liquidazione mediante la retroversione degli utili ovvero una valutazione equitativa ai sensi DEl'ultimo periodo DE secondo comma DEl'art. 158 l.d.a.. Neanche tale voce è Contr meritevole di accoglimento, in quanto sia che hanno sempre sostenuto che Pt_1 la loro statua è un'opera unica, non destinata ad alcuna duplicazione, quindi non avrebbero mai riprodotto né venduto un'altra DO DE RO, da ciò derivando l'assenza di utili che non avrebbero comunque ricavato. Il risarcimento DE lucro cessante si sostanzia, infatti, nella perdita DE guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire ma che non ha potuto realizzare a causa DEl'avversa illecita condotta;
ma nel Contr caso che ci occupa non avrebbe comunque conseguito alcun utile giacché ha da sempre sostenuto che né lei né avrebbero mai realizzato altre statue DEla Pt_1
DO DE RO, stante la sua unicità: non vi è quindi alcun pregiudizio da ristorare.
3. La violazione DEle norme sulla concorrenza Co Gli attori hanno altresì ravvisato, nella condotta testé descritta di , anche la violazione DEle norme inerenti alla concorrenza, ex art. 2598 c.c.: 18 / 22
n. 1: per imitazione servile e confusoria DE prodotto, avendo tratto in inganno i consumatori riproducendo una copia identica DE pezzo originale degli attori.
Conformemente ad ormai granitica giurisprudenza, l'imitazione servile è sanzionata solo in quanto idonea a creare confusione con i prodotti DE concorrente, cioè tale da indurre il potenziale acquirente a ritenere che l'oggetto imitato è proprio quello DE produttore che subisce l'imitazione. Quindi, affinché sia rilevante ex art. 2598, n. 1., c.c. deve avere ad oggetto le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali DE prodotto. Il divieto DEl'imitazione servile tutela soltanto l'interesse che l'imitatore non crei confusione con i prodotti DE concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione
(cfr. ex multis Corte d'appello di Milano DE 31 Ottobre 2023; Corte d' appello di Venezia DE 13
Febbraio 2023).
Nel caso che ci occupa, proprio l'unicità DEl'opera esclude l'effetto confusorio sui consumatori finali: poiché è stata commissionata e realizzata una tantum, non c'è alcuna platea di clienti che potrebbero risultare confusi, almeno rispetto all'opera oggetto di giudizio.
n. 2: per appropriazione di pregi dei prodotti DE concorrente.
Tale fattispecie mal si attaglia rispetto all'opera d'arte, soprattutto in considerazione DE fatto che neanche gli attori hanno indicato di quali pregi la convenuta si sarebbe appropriata.
n. 3: per scorrettezza professionale.
La circostanza che PC abbia utilizzato, senza alcuna autorizzazione, il file .stl consegnatole dall'attore al fine di realizzare con il marmo la statua di cui al relativo disegno e che, nelle relative pubblicazioni, non abbia fatto riferimento alcuno al vero autore DEl'opera, integra i requisiti DEla scorrettezza professionale di cui al citato comma. Né può essere condivisa la tesi difensiva DEla convenuta in base alla quale, poiché accanto alla Parte_3
Co
è riprodotta la Nike di Samotracia, è evincibile che non rivendichi alcun
[...] diritto di titolarità DEle opere, giacché l'opera DE non gode DEla stessa fama e Pt_1 19 / 22
notorietà DEla statua greca e, comunque, nel catalogo non è facile distinguere le opere di creazione DEla conventa da quelle di mera riproduzione;
anzi, tale distinzione, eccettuate le riproduzioni di opere notorie, è pressoché impossibile, anche in considerazione DE tenore fuorviante DEla parte descrittiva che accompagna la riproduzione DEle immagini DEle opere marmoree.
Tra le varie fattispecie richiamate dagli attori, quindi, si ritiene che la condotta illecita Co realizzata da configuri quest'ultima ipotesi di concorrenza sleale.
4. Le domande di inibitoria e distruzione
Dall'accertamento DEla violazione DEle norme sul diritto d'autore e concorrenziali, deriva l'accoglimento DEle domande attoree in ordine all'ordine di:
- inibizione dalla prosecuzione DEle condotte di cui è causa;
- distruzione e rimozione degli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse DEl'opera di cui è causa, rappresentando questa proprio il prodotto DEla condotta di plagio sanzionata;
- distruzione e rimozione di ogni fotografia e/o immagine relativa all'opera illecitamente riprodotta, presente sui siti internet e sui profili social DEla convenuta.
Dalla misura inibitoria consegue anche la distruzione DE file .stl, affinché non possa più essere utilizzato dalla convenuta.
Si ritiene altresì di dover prevedere una astreinte, individuata nelle seguenti misure ritenute congrue:
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla cancellazione DEle immagini su sito e profili, cataloghi e brochure, nella disponibilità DE convenuto a partire dal trentesimo successivo al passaggio in giudicato DEla sentenza;
- € 10.000,00 per ogni statua prodotta.
5. La responsabilità contrattuale Contr Gli attori, TZ in particolare, essendo stata ritenuta non legittimata, hanno infine azionato la responsabilità contrattuale nei confronti di PC, asserendo che quest'ultima 20 / 22
sarebbe venuta meno agli accordi pattizi in base ai quali, a seguito DEla consegna DEl'opera in marmo, la convenuta avrebbe dovuto restituire anche il supporto USB contenente il file .stl o distruggere il file stesso.
Sul punto si deve rilevare come non risulti agli atti alcuna prova scritta in ordine ad un Co simile accordo tra e , né è stata formulata dagli attori alcuna istanza istruttoria Pt_1 al fine di provare tale circostanza.
Si deve però osservare come, per consolidato orientamento, i generali principi di buonafede e correttezza debbano guidare ogni fase DE rapporto contrattuale, non solo quindi la fase esecutiva DElo stesso, ma anche quella DEle trattative che lo precedono e quella, come in questo caso, successiva alla sua conclusione.
In altri termini, sebbene non sia provato che la distruzione DE file a lavoro ultimato costituisse un'obbligazione contrattuale, né un tale obbligo è esigibile in applicazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, questi ultimi assiomi possono invece essere invocati ai fini DE divieto di riutilizzazione DE file: PC non avrebbe dovuto farne di nuovo uso né per fare un'altra copia DEla né, a prescindere dalla Parte_3 prova che ciò sia stato fatto, come base per la creazione DEla diversa DO DEle
Rose.
Dunque, la domanda di distruzione DE file deve essere rigettata difettando la prova che tra le parti sia intercorsa una tale pattuizione, fermo restando che tale misura è comunque conseguenza, come detto, DEl'inibitoria, stante la violazione DEle norme autorali e concorrenziali.
6. L'azione di arricchimento senza giusta causa
Infine, la domanda di arricchimento senza giusta causa è improponibile, perché è residuale e presuppone l'impossibilità di agire ad altro titolo: nella fattispecie, invece, gli stessi attori hanno azionato addirittura tre titoli (diritto d'autore, concorrenza sleale e responsabilità contrattuale) che fonderebbero le loro domande, dei quali è controvertibile la fondatezza, ma non l'impossibilità di azionarli. 21 / 22
7. Le altre domande accessorie
Gli attori hanno altresì chiesto l'ulteriore misura DEla pubblicazione DEla sentenza.
Si tratta di un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi, ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 23.11.1995, n. 12103).
Tuttavia, nel caso di specie, gli attori non hanno indicato alcun danno specifico che avrebbero subìto, non essendo agli atti alcuna lamentela da parte DE cliente americano in ordine alla divulgazione DEl'immagine DEla statua realizzata per lui come un unicum; anche in considerazione DE fatto che nessun esemplare DEla statua risulta essere stato venduto, che le immagini sono state utilizzate solo ai fini di marketing e che il settore di mercato interessato è di nicchia, non appare opportuna la pubblicazione DEla sentenza, anche perché richiesta su quotidiani nazionali in luogo di riviste di settore.
Si tiene di dover, DE pari, negare le seguenti richieste:
- disporre la distruzione e la rimozione degli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione, stante la genericità DEla richiesta;
- disporre la distruzione e la rimozione dei supporti cartacei, informatici o di altro genere, ove siano fissate le fotografie rappresentanti l'opera, stante la sua inutilità rispetto al pregiudizio subìto;
- disporre la distruzione e la rimozione dei materiali preparatori, stante la genericità DEla richiesta.
8. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio DEla soccombenza. Co Pertanto, deve essere condannata a rimborsare agli attori le spese di lite da questi sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto DE valore DEla controversia e DEl'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 DE 13/08/2022, 22 / 22
applicando, rispetto allo scaglione DE valore indeterminato, complessità media, il valore medio per ogni fase DE giudizio, nonché la maggiorazione DE 30% ex art. 4 comma 1 bis, stante la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale DEle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna pagare in favore di Controparte_1 Parte_2 la somma equitativa di € 1.500,00 a titolo di risarcimento;
[...] dispone che entro 30 giorni dalla comunicazione DEla Controparte_1 presente sentenza:
- distrugga e rimuova gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse DEl'opera di cui è causa, la ”; Parte_3
- distrugga e rimuova ogni fotografia e/o immagine relativa all'opera illecitamente riprodotta presente sui siti internet e sui profili social nella sua disponibilità, nonché nelle brochures che saranno stampate;
inibisce a l'attività di produzione, pubblicizzazione e Controparte_1 commercializzazione di copie DEl'opera DO DE RO ideata da Parte_2
con conseguente obbligo di distruzione DE file .stl;
[...] fissa, a titolo di penale, le somme di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla cancellazione DEle immagini su sito e profili, cataloghi e brochure, a partire dal trentesimo successivo al passaggio in giudicato DEla sentenza e di € 10.000,00 per ogni statua DEla DO DE
RO prodotta;
condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 [...] ed a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Parte_2
14.200,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio DE 20 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale DEle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3107/2021 R.G. promossa da in persona DE legale rappresentante pro tempore (P. Parte_1
IVA C.F. e P.IVA_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Christoph Perathoner (C.F.
, p.e.c. e dall'avv. Niccolò Ferretti C.F._2 Email_1
(C.F. p.e.c. ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Foro Buonaparte n.
70
ATTORE contro in persona di legali rappresentanti pro tempore (P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Vergine (C.F. P.IVA_2
e Gualtiero Dragotti (C.F. ) ed C.F._4 C.F._5 2 / 22
elettivamente domiciliata presso lo studio DEla prima in Firenze, via Orcagna n. 76
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
A. in via principale, nel merito
1. accertare e dichiarare la violazione da parte di DE diritto d'autore Controparte_1 degli Attori sulla , incluso tutto il materiale preparatorio e il file STL, Parte_3 per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi disponendo, ove occorra, appropriata CTU;
2. accertare e dichiarare che le condotte illecite poste in essere da Controparte_1 costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi DEl'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c.;
3. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la violazione DE principio di buona fede contrattuale di ai sensi rispettivamente DEl'art. 1218 c.c. e degli artt. Controparte_1
1175 e 1375 c.c., per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi;
4. condannare ai sensi DEl'art. 2600 c.c., DEl'art. 158 Lda e degli Controparte_1 artt. 1218 c.c., 1175 e 1375 c.c., al risarcimento dei danni subiti e/o subendi, sia patrimoniali sia non patrimoniali, in favore degli Attori, da quantificarsi secondo le risultanze di causa, anche a mezzo di
CTU ovvero, occorrendo, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5. disporre la restituzione degli utili realizzati dalla convenuta in conseguenza DEla violazione DE diritto di autore e/o degli atti di concorrenza sleale, ai sensi DEl'art. 158 co. 2 Lda;
6. disporre la distruzione e la rimozione degli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse DEl'opera di cui è causa, degli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione, dei supporti cartacei, informatici o di altro genere, ove siano fissate le fotografie rappresentanti l'opera, DE file STL, dei materiali preparatori e di ogni fotografia
e/o immagine relativa all'opera illecitamente riprodotta, presente sui siti internet e sui profili social DEla
Convenuta;
7. inibire, in via definitiva, anche ai sensi DEl'art. 156 Lda, alla società convenuta di porre in essere qualsiasi violazione dei diritti degli Attori, come meglio descritti in narrativa, e di proseguire o ripetere le violazioni in atto, e cioè in particolare inibire alla Convenuta la violazione dei diritti d'autore degli
Attori, la violazione dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, nonché gli atti di 3 / 22
concorrenza sleale indicati in narrativa, inclusa la produzione, realizzazione, distribuzione, offerta in vendita, vendita, pubblicizzazione e commercializzazione di opere in violazione dei diritti esclusivi degli
Attori di cui in narrativa e, conseguentemente, ordinare il ritiro dal mercato DEla sopraindicata scultura e DE relativo materiale pubblicitario e/o promozionale, nonché l'oscuramento DEle pagine DE sito web (ove esistenti) dove detti articoli vengano eventualmente pubblicizzati e commercializzati;
8. fissare a titolo di penale, anche ai sensi DEl'art. 156 Lda, una somma, non inferiore a € 10.000,00
(diecimila/00), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o inosservanza constatata successivamente alla concessione DE provvedimento richiesto, a carico DEla Convenuta e di euro 50.000,00
(cinquantamila/00) per ogni Statua realizzata, prodotta, commercializzata, Parte_3 distribuita, offerta in vendita, detenuta o venduta in spregio al provvedimento;
9. ordinare ai sensi DEl'art. 2600 co. 2 c.c. e art. 166 Lda la pubblicazione DEl'emananda sentenza nell'intestazione e nel dispositivo a cura e spese DEla Convenuta, su due numeri non consecutivi di due quotidiani a tiratura nazionale, in dimensioni pari almeno a due moduli e a caratteri doppi rispetto al normale, nonché sulla home page dei siti internet e dei social DEla società Convenuta, per 45
(quarantacinque giorni) consecutivi, disponendo che, in caso di inadempienza DEla Convenuta per oltre cinque giorni dalla comunicazione DEla sentenza, potrà provvedervi la società attrice a propria cura, con diritto a ripetere dalla Convenuta le relative spese a semplice presentazione di fattura;
10. condannare a rifondere le spese, i diritti, e gli onorari DEla causa, incluse le spese relative alla procedura cautelare instaurata ante causam dinanzi a Codesto Ill.mo Tribunale con n.R.G.
11553/2020, comprensive degli esborsi tutti per consulenti di parte e Ausiliari degli Ufficiali
Giudiziari, dottor e dottor per le attività di descrizione, nonché le successive occorrende;
Per_1 Per_2
B. in subordine, nel merito
11. accertare l'ingiusto arricchimento ottenuto da ai danni degli Controparte_1
Attori, per tutti i motivi indicati in narrativa;
12. condannare al pagamento in favore degli Attori, a titolo di Controparte_1 indennizzo ex art. 2041 c.c., di una somma pari all'arricchimento di cui ha beneficiato la Convenuta quantificato ove occorra anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C. in via istruttoria
13. ordinare alla Convenuta, ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., nonché ai sensi DEl'art. 156 bis Lda,
l'esibizione ovvero la comunicazione, anche in copia, DE libro giornale, DE libro degli inventari, dei registri 4 / 22
di magazzino, nonché DEla documentazione contabile, amministrativa, fiscale e DEla corrispondenza commerciale relativa alla produzione, commercializzazione. offerta in vendita DEla statua per cui è causa in cui si è concretata la violazione DEl'esclusiva e/o l'attività di concorrenza sleale in danno all'attrice;
14. disporre, ai sensi degli artt. 156 bis e 156 ter Lda, che siano fornite tutte le informazioni sull'origine dei prodotti per cui è causa e, in particolare, sui produttori e relativi luoghi di produzione, sugli ulteriori soggetti coinvolti nelle condotte qui descritte, e sugli eventuali distributori, nonché sulle quantità prodotte
e/o importate e/o commercializzate, ricevute e/o ordinate, nonché i relativi prezzi;
15. disporre l'interrogatorio formale dei Sig.ri , e sui CP_1 Parte_4 Parte_5 seguenti capitoli di prova, espunte eventuali espressioni valutative:
A) vero che, in data 17 settembre 2020, il Sig. accedeva ai locali DEla società Pt_1 [...]
siti in Carrara (MS), Via Carriona 92, 54033; CP_1
B) vero che, nelle circostanze di tempo e di azione di cui al capitolo precedente, il Sig. notava una Pt_1 replica DEla all'interno locali DEla società Parte_3 CP_1
[... ;
C) vero che, nelle circostanze di tempo e di azione di cui ai capitoli precedenti, il Sig. palesava le Pt_1 ragioni DEla sua visita, lamentando l'illecita riproduzione DEl'opera ; Parte_3
D) vero che, nelle circostanze di tempo e di azione di cui ai capitoli precedenti, il Sig. Parte_5 comunicava al Sig. di aver prodotto un'ulteriore copia DEla statua “ ; Pt_1 Parte_3
E) vero che, nelle circostanze di tempo e di azione di cui ai capitoli precedenti, il Sig. chiedeva Pt_1 agli amministratori DEla società che gli fosse consegnata la copia DEla Controparte_1 [...] presente nel laboratorio e che venissero eliminati tutti i file e dati DEla Parte_3 ancora in loro possesso;
Parte_1
F) vero che lei Sig. si opponeva alle richieste di cui al capitolo precedente, sottolineando come la CP_1 statua fosse di proprietà DEla e destinata ad un cliente di quest'ultima; Controparte_1
G) vero che utilizzando, senza autorizzazione, il file STL di parte attrice, veniva realizzata una copia illecita DEla , poi venduta ad altro soggetto. Parte_3
Con riserva DE Giudice di rivolgere, d'ufficio o su istanza degli Attori, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio. 5 / 22
16. con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, produrre, formulare capitoli di prova e chiedere
l'ammissione di prova testimoniale in relazione alle argomentazioni e circostanze di cui al presente atto o
a quelle sollevate dalle controparti;
17. si chiede l'acquisizione nel presente procedimento di tutta la documentazione reperita nel corso DEla descrizione effettuata nell'ambito DE Procedimento Cautelare R.G. n. 11553/2020 DE Tribunale di
Firenze e che sia disposta la desecretazione DEle risultanze DEla Descrizione;
18. si chiede altresì l'acquisizione DEl'intero fascicolo DE procedimento cautelare concluso dinanzi a
Codesto Ill.mo Tribunale, Sez. Spec. in materia di Impresa, dott. Niccolò Calvani, R.G. n.
11553/2020 e DE relativo procedimento di reclamo avente R.G. n. 1069/2021;
D. in ogni caso con vittoria di compensi e spese tutte oltre IVA, CPA e 15% spese generali ex art. 2 D.M.
10/3/2014, n. 55, DE presente procedimento, maggiorate DE 30% ex art. 4 comma 1 bis DE decreto DE
Ministro DEla giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto DE Ministro DEla Giustizia
8 marzo 2018 n. 37, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, incluse le spese di consulenza tecnica.”
CONVENUTA
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione respinta, così giudicare:
In via preliminare
- dato all'occorrenza atto DEla inosservanza dei termini previsti dall'art. 669 sexies c.p.c., revocare
o comunque dichiarare inefficaci le misure concesse inaudita altera parte con decreto in data 3 novembre 2020, disponendo la restituzione a di tutto il materiale Controparte_1 raccolto nel corso DEle operazioni di descrizione;
- dato all'occorrenza atto DEla natura residuale DEl'azione di arricchimento senza causa, dichiarare l'improponibilità DEla relativa domanda;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva DE Sig. rispetto alle domande contrattuali Pt_1
e concorrenziali proposte dagli attori;
Nel merito 6 / 22
- rigettare integralmente le domande proposte da e dal Sig. nei Controparte_2 Pt_1 confronti Controparte_1
In via istruttoria
- Ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova di seguito trascritti, già oggetto di richiesta formulata nel corso DEl'istruttoria
1. Vero che la statua raffigurata nell'immagine che le si mostra ( 2) è commercializzata dalla società sin dal 2018 Controparte_3
Si indica quale teste il Sig. legale rappresentante e Presidente DE consiglio di Testimone_1 amministrazione di con sede legale in Via Martiniana n. 325/b, 42126 Modena, Controparte_3 residente in [...]22, 42100 Reggio Emilia (RE)
2. Vero che, nel mese di luglio 2020, su indicazione dei Sig.ri e ha Parte_4 Parte_5 disegnato il bozzetto che le si mostra ( R1);
3. Vero che, per la realizzazione DE bozzetto che le si mostra ( R1), ha attinto agli stilemi consueti
e noti DEl'arte sacra.
Si indica quale teste l'Arch. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Acquafiora n. 1, Carrara (MS)
- ordinare che tutti i documenti e/o parti di documenti irrilevanti e non pertinenti ai fini DE presente procedimento vengano espunti dal materiale raccolto nel corso DEle operazioni di CP_ descrizione e sequestro e restituiti a Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese e onorari DE presente giudizio e DE pregresso procedimento cautelare, inclusa IVA e
CPA come per legge, e il rimborso DEle spese generali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale Parte_2
Contr legale rappresentante DEla (d'ora in poi , premesso di essere Parte_1 autore e, rispettivamente, titolare dei diritti di sfruttamento DEl'opera denominata Co
” ha citato in giudizio (d'ora poi ) al Parte_3 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito DEl'avversa condotta. 7 / 22
Occorre intanto rilevare come gli attori, prima DEl'introduzione DE presente giudizio, abbiano attivato un procedimento cautelare volto ad ottenere la descrizione ed il sequestro DEla statua e DEla documentazione contabile ad essa relativa, nonché l'inibitoria dalla prosecuzione DEla condotta. Tali richieste cautelari, a seguito DEla concessione inaudita altera parte e DEla successiva conferma in primo grado, hanno trovato accoglimento anche in sede di reclamo.
Introdotto il presente giudizio di merito, gli attori hanno sostenuto che avendo Pt_1 ricevuto, nel 2019, la commissione da parte di un cliente, la MO RO INC di
Brooklin, di realizzare la come pezzo unico, dopo aver disegnato il Parte_3 prototipo DEla statua, si è rivolto ad una società affinché ne riproducesse un moDElo ligneo e poi alla 3D Wood S.r.l. per la scannerizzazione tridimensionale di tale moDElo, Co nonché alla stessa per la sua definitiva realizzazione in marmo.
Successivamente alla consegna DEl'opera, da una pagina DE social Facebook gli attori hanno avuto contezza che presso la sede DEla convenuta era un'altra statua identica a quella già commissionata;
a fronte DE rifiuto di consegnare il file DE disegno oltre alla statua stessa, i convenuti hanno quindi instaurato il presente giudizio chiedendo il risarcimento inerente alla:
a) violazione DE diritto d'autore: PC, riproducendo senza autorizzazione la Pt_3
, avrebbe leso i diritti d'autore non solo morali di ma anche Parte_3 Pt_1
Contr economici di avendo il primo trasferito alla seconda i diritti di sfruttamento economico DEl'opera;
b) violazione DEle norme sulla concorrenza, con particolare riferimento all'imitazione servile confusoria, all'illegittima appropriazione di pregi altrui, nonché allo sviamento DEla clientela e alla scorrettezza professionale;
c) violazione degli impegni contrattualmente assunti di restituire la chiavetta USB contenente il file .stl DE prototipo.
Gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni, così individuati e quantificati:
- danni patrimoniali, composti da:
o danno emergente, pari alle spese, giudiziali ed extragiudiziali, sostenute per la tutela DE diritto ed al pregiudizio asseritamente subito a seguito DEla 8 / 22
difficoltà di sfruttamento economico DEl'opera, di cui ha chiesto la liquidazione anche in via equitativa;
o lucro cessante, consistente nel cd. prezzo DE consenso di cui all'art. 158
l.d.a., nonché nel guadagno non conseguito liquidabile con la retroversione degli utili che la convenuta avrebbe realizzato con la produzione, commercializzazione e distribuzione DEle copie DEla statua DEla DO DE RO;
o danni reputazionali per la violazione DEla concorrenza;
- danni non patrimoniali, consistenti in:
o danni all'immagine commerciale, poiché gli attori producono solo opere uniche e la circolazione di più statue uguali ne avrebbe screditato la fama, riconoscibili anche alle persone giuridiche e liquidabili in via equitativa o nella misura DE 50% DE danno patrimoniale;
o danni consequenziali all'asserita lesione dei diritti morali DEl'autore.
In subordine, gli attori hanno altresì formulato domanda di arricchimento senza giusta causa ed hanno poi chiesto la distruzione e la rimozione degli esemplari o copie DEla
, degli apparecchi utilizzati per la sua riproduzione, dei supporti Parte_3 cartacei, informatici o di altro genere ove sia rinvenibile l'immagine DEl'opera, oltre alla conferma DEla misura inibitoria ed alla pubblicazione DEla sentenza. Co Si è costituita la , la quale ha preliminarmente eccepito:
- l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 669 sexies c.p.c., con conseguente revoca DEle misure cautelari disposte;
- il difetto di legittimazione attiva di rispetto alle domande inerenti alla Pt_1 concorrenza sleale e alla responsabilità contrattuale;
- l'improponibilità DEl'azione di arricchimento senza causa stante la sua natura residuale.
Nel merito, pur non contestando il diritto morale d'autore di Controparte_6
, ha negato la violazione:
[...]
- DEle norme sul diritto d'autore ritenendo l'opera priva dei requisiti DEla creatività
e DEl'originalità e, quindi, esente dalla tutela di cui alla l.d.a.; 9 / 22
- DEle norme inerenti alla concorrenza, ritenendo non sussistente alcuna attività di plagio, di appropriazione dei pregi altrui o di imitazione servile confusoria;
- di obblighi contrattuali, non sussistendo impegno a che PC dovesse restituire la chiavetta USB a Pt_1
Co
ha quindi chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inefficacia DEle misure cautelari concesse, l'improponibilità DEla domanda di ingiustificato arricchimento, nonché la mancanza di legittimazione attiva di rispetto alle domande contrattuali e Pt_1 concorrenziali;
nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto DEle domande attoree.
La causa è stata istruita non solo documentalmente ma anche mediante escussioni testimoniali.
All'udienza di precisazione DEle conclusioni la convenuta ha chiesto che la causa venisse discussa oralmente innanzi il collegio, istanza reiterata anche in sede di memorie di replica.
Quindi, all'udienza collegiale DE 20.05.2025, a seguito DEla discussione DEle parti, il collegio si è riservato per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le eccezioni preliminari
La società convenuta ha preliminarmente sollevato DEle eccezioni in rito.
La lamentata inosservanza dei termini previsti dall'art. 669 sexies c.p.c. è inconferente nel presente giudizio di merito, in quanto riguarda la fase cautelare, altra e diversa, oltre che ante causam, rispetto al presente procedimento e su cui il tribunale si è già pronunciato, non solo in prime cure ma anche in sede di reclamo. Co
ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva di rispetto alle domande Pt_1 contrattuali e concorrenziali proposte nei confronti DEla società convenuta, sostenendo Contr che l'unica legittimata attiva ad azionarle sia la
Posto che gli attori hanno indistintamente agito senza effettuare alcun distinguo tra le posizioni specificamente attribuibili a ciascuno di essi e dovendo esaminare separatamente i due rilievi, la doglianza circa l'assenza di legittimazione di rispetto alla violazione Pt_1 DEle norme sulla concorrenza sleale deve ritenersi fondata. 10 / 22
Invero, il rapporto concorrenziale si configura esclusivamente tra imprenditori e Pt_1 nel caso che ci occupa, non ha dichiarato di essere titolare di un'attività imprenditoriale sua propria, ma si è presentato come artista ed artigiano che crea molte DEle opere DEla Contr irrilevante essendo che di questa sia il presidente DE c.d.a.. Anzi, proprio perché Contr ha ceduto i diritti di sfruttamento economico a è quest'ultima a svolgere Pt_1
l'attività di impresa che si fonda sullo sfruttamento DEla statua a fini economici. Quindi, in assenza di un'attività imprenditoriale riconducibile a le parti DE rapporto Pt_1
Contr Co concorrenziale sono solo e , da ciò derivando la carenza di legittimazione attiva di rispetto alle domande aventi ad oggetto la violazione DEla normativa Pt_1 concorrenziale.
Quanto invece alla tutela contrattuale, si deve osservare che il rapporto negoziale di cui l'attore lamenta l'inadempimento si deve presumere che sia intercorso proprio tra Pt_1
Co Contr e , essendo egli l'autore morale DEl'opera e non la società titolare DE solo diritto di sfruttamento economico. Invero, per opera si deve considerare non solo il disegno realizzato dall'attore, ma la scultura, quale prodotto di tutto il processo esecutivo necessario per la sua realizzazione, considerando ogni fase parte integrante DE perfezionamento DEl'opus ed a prescindere dalla circostanza che alcune fasi operative siano state esternalizzate e fatte eseguire da altri soggetti, quali PC in ordine alla sua materializzazione in marmo. Il contratto con PC si inserisce in questo processo esecutivo e, quindi, rientra tra le attività realizzative DEl'opera più che tra le modalità DE suo sfruttamento;
dal che, piuttosto, si può desumere – in difetto di prova contraria - il difetto Contr di legittimazione di DEla quale non risulta la partecipazione all'accordo con la convenuta.
Ciò chiarito, si deve procedere alla disamina DEle singole voci di illecito e di danno sollevate dagli attori, in ordine alla:
- violazione DE diritto d'autore;
- violazione DEle norme in tema di concorrenza;
- violazione degli obblighi contrattuali comportanti la restituzione DEla chiavetta
USB e l'obbligo di non ulteriore riproduzione DEl'opera. 11 / 22
2. La violazione dei diritti d'autore
Parte attrice ha agito in giudizio rivendicando i propri diritti d'autore rispetto alla statua denominata ” nei confronti DEla società convenuta. Parte_3
Non è contestato che sia l'autore morale DEla Parte_2 Parte_3
, così come anche confermato dalla convenuta, oltre al fatto che egli abbia ceduto
[...]
i relativi diritti di sfruttamento economico alla Parte_1
Questo collegio ritiene che tale statua possa essere qualificata come opera DEl'ingegno di carattere creativo tutelabile ai sensi DEl'art. 2, n. 4) DEla legge sul diritto d'autore, sussistendone tutti i presupposti.
Occorre evidenziare come l'art. 1 l. 633/1941 contempli la protezione DEle opere DEl'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scultura, alla pittura, all'arte DE disegno, DEla incisione ed alle arti figurative similari, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Elemento imprescindibile ai fini DE riconoscimento DEla protezione ai sensi DE citato art. 1 è il carattere creativo, inteso come necessità che l'opera esprima il modo personale DEl'autore di vedere e rappresentare la realtà. Anche la Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito il concetto per cui “In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 DEla legge n. 633 DE 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 DEla legge citata, di modo che un'opera DEl'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 28/11/2011, n.
25173 e Cass. civ. Sez. I, 12/03/2004, n. 5089).
Dunque, dal concetto di creatività nel campo DE diritto d'autore non si può prescindere, tanto che sia nell'art. 2575 c.c. che nell'art. 1 l.d.a. si richiede univocamente quale indispensabile requisito per la proteggibilità il fatto che le opere siano il frutto di una attività intellettuale con carattere creativo. 12 / 22
È parimenti consolidato che ai fini DEla tutelabilità di un'opera non si può pretendere che questa sia nuova in senso assoluto, ma occorre fare riferimento ad un'accezione più ristretta secondo cui è nuova un'opera che, in qualche modo, si distacchi da quelle che l'hanno preceduta.
Pertanto, allo scopo di DEineare con maggiore precisione i confini DEla protezione accordata dalla legge sul diritto d'autore, occorre tener distinta l'idea o il contenuto DEl'opera dalla forma espressiva con cui questa si presenta. Principio condiviso, anche a livello internazionale (cfr. Direttiva 96/9 CE in tema di banche dati e Direttiva
91/250/CE in ordine ai programmi per elaboratore), è quello per cui il diritto d'autore non protegge le idee ma solo la forma espressiva che l'autore dà all'oggetto rappresentato, poiché è nella forma espressiva che l'autore manifesta la propria creatività ed esprime la propria personalità. L'idea DEl'opera, invece, rimane nella sfera di ciò che è liberamente appropriabile da chiunque, a tutela degli interessi DEla collettività (cfr. Cass. civ. Sez. I,
11/08/2004, n. 15496; Cass. civ. Sez. I, 02/12/1993, n. 11953, in base alla quale “Oggetto DEla protezione DE diritto d'autore non è l'idea o il contenuto intrinseco DEl'opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza ai fini DEla sua comunicazione a terzi.”).
Dunque, è con riferimento alla forma espressiva che deve essere valutata la sussistenza DE carattere creativo DEl'opera, che è protetta in quanto espressione DE lavoro intellettuale.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro affermato che l'originalità e la creatività sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria DEl'opera stessa, purché esse risultino formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti e la verifica DEla misura DEla consistenza di un tale apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto (cfr. Cass. civ. Sez. I,
12/01/2007, n. 581).
In altri termini, il principio per cui la protezione coinvolge gli elementi che sono espressione DEla visione personale DEl'autore comporta che la protezione a quest'ultimo accordata si estende anche alle elaborazioni DEl'opera, consistenti in tutte le creazioni, anche di genere artistico diverso rispetto a quello DEl'opera originale, che ricomprendano gli elementi protetti (ex art. 4 l.d.a.). 13 / 22
Nel caso di specie, l'opera di cui si chiede la protezione è rappresentata da una statua riproducente la DO che tiene in un braccio e nell'altro un rosario, tanto da Per_3 essere identificata come ” ed è stata realizzata in un unico Parte_3 esemplare, da parte degli attori, a seguito di specifico incarico ricevuto dalla società MO
RO INC. Statua che, sebbene rappresenti un'immagine DEla DO che rientra nella iconografia DEla religione cristiana, è tuttavia caratterizzata da peculiarità che, per come sono state ideate e realizzate, la rendono un unicum espressivo DEl'idea DE relativo autore e, quindi, meritevole di tutela ai sensi DEl'art. 2, n. 4, l.d.a.
Tali elementi distintivi si possono ravvisare nella inclinazione DEla testa, nel tipo di drappeggio DEl'abito, nelle fattezze DE viso DEla DO e di nella loro postura, Per_3 nel modo in cui il bambino tiene il rosario, oltre che nei decori DEla corona che cinge la testa DEla prima e nella posizione DEle braccia DE secondo. Si ravvisano, quindi, quelle tipicità idonee a configurare i requisiti DEla novità e DE carattere creativo richiesti affinché un'opera possa essere considerata meritevole di tutela dalla legge sul diritto d'autore.
I requisiti DEl'opera d'arte si ravvisano anche nella circostanza che la Parte_3
oggetto di causa è il frutto DE disegno realizzato da circostanza non
[...] Pt_1 contestata dalla convenuta, essendo stato lo stesso attore ad averla realizzata, di suo pugno, con i dettagli che la caratterizzano.
Ciò posto, occorre verificare se la condotta posta in essere dalla convenuta integri un'ipotesi di plagio di quest'opera.
Gli attori hanno infatti desunto la violazione dalla pubblicazione, sul social network
Facebook, di un post contenente la riproduzione DEla : in Pt_3 Parte_3 particolare, in un post datato 4 settembre 2020 risulta immortalato un personaggio politico in visita presso il laboratorio di PC accanto ad una statua riproducente la
DO . Parte_3
Sul punto, non si può non osservare come, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la fotografia non sia di scarsa qualità, ben potendosi distinguere le figure in essa riprodotte e, soprattutto, come la statua non possa essere considerata un semilavorato, presentandosi, invece, come un prodotto finito, in cui è ben possibile 14 / 22
riconoscere tutte le sue caratteristiche che, peraltro, coincidono proprio con quelle DEla
disegnata da Parte_3 Pt_1
Ad ogni modo, anche se si volesse considerare la statua riprodotta nella foto pubblicata su
FB come un semilavorato, poiché nessuna autorizzazione è stata data a PC da parte di per la sua realizzazione e pubblicazione sui social né per la sua utilizzazione a fini Pt_1 pubblicitari, ne consegue, comunque, la violazione DE diritto d'attore.
Posto quindi che:
- tale esposizione è pacificamente avvenuta in epoca successiva (04.09.2020) Contr rispetto alla consegna DEla statua originariamente commissionata dalla avvenuta un anno prima, come dalla stessa convenuta non contestato;
- la statua ivi riprodotta rappresenta, anche ad un esame meramente visivo, le medesime caratteristiche di quella commissionata dagli attori, circostanza non contestata dalla convenuta la quale, invece, si è limitata a sostenere che si tratti di un semilavorato;
Co ne consegue che ha autonomamente riprodotto una copia DEla stessa statua ideata da così violando i diritti d'autore degli attori. Pt_1
Condotta peraltro ripetuta anche nella brochure depositata dalla stessa PC, ove si rinviene la fotografia DEla senza specificazione alcuna che si tratti DEla mera Parte_3 esecuzione di un'opera altrui ed ove, anzi, nella didascalia che la precede la società esalta proprio le capacità creative dei suoi artigiani, scrivendo che “Nell'esecuzione di ogni opera
d'arte, gli scultori si avvalgono DEla tecnica tradizionale e DEla loro personale creatività nella riproduzione: la ricerca costante DEla cura DE particolare e DEla perfezione DEla rifinitura garantiscono da sempre l'unicità e l'irripetibilità DEle creazioni.” (doc. 5 fasc. conv.). Massime di comune esperienza inducono a ritenere che in una brochure, stante la sua attitudine alla pubblicizzazione a scopi commerciali DEl'attività DEl'autore, non sia inserita la foto di un semilavorato ma quella di una statua finita, sicuramente più accattivante.
Intanto, come già detto, deve essere riconosciuto il titolare DE diritto morale Pt_1
d'autore DEl'opera , pacifico essendo che è stato lui a ideare il Parte_3 disegno – in disparte la circostanza, irrilevante, che poi, per la sua realizzazione, si sia 15 / 22
Co dovuto rivolgere a specifici laboratori, tra cui per la sua esecuzione in marmo e, prima ancora, ad altri per la creazione DE moDElo ligneo e per la trasformazione in file .stl. Co Nondimeno, ha posto in essere DEle condotte con le quali si è conferita la paternità DEl'opera, attribuendo a sé le particolarità DEla stessa, condotte che integrano le violazioni oggetto DE presente giudizio. Co Quanto poi alla realizzazione, da parte di , DEla diversa statua denominata DO DEle Rose, posto che la sua esecuzione da parte DEla convenuta non è oggetto di contestazione, è invece controversa la circostanza che per la sua esecuzione sia possibile utilizzare il file .stl come base DE semilavorato su cui Pt_3 Parte_3 apportare poi le necessarie modifiche giacché se per la sua realizzazione il file degli attori fosse stato inutilizzabile, allora la condotta sarebbe irrilevante;
viceversa, qualora la DEle Rose fosse stata realizzata partendo dal file DEla Pt_3 Parte_3 senza alcuna autorizzazione in tal senso, questa costituirebbe una condotta in contrasto con le norme sul diritto d'autore.
Dal raffronto tra le due statue, risulta che la DO DEle Rose nulla ha a che vedere con l'opera di essendo ictu oculi diverse: la mano di che impugna un Pt_1 Per_3 crocifisso in luogo DE rosario, il differente disegno DEla corona che cinge il capo DEla
DO, il ginocchio DEla DO inclinato in segno di movimento a fronte DEla posizione statica DEla . Parte_3
Ad ogni modo, come detto, è stata accertata la condotta di plagio consistente nel fatto che Co
abbia realizzato ulteriori copie o, almeno una, DEla DO DE RO ideata da e che l'abbia pubblicizzata sia tramite social sia inserendola nel proprio dépliant, Pt_1 come sua creazione.
Ciò posto ed accertata, quindi, la violazione perpetrata dalla convenuta ai danni degli attori, consegue l'accoglimento DEla domanda relativa alla conferma DEl'inibitoria DEla convenuta alla prosecuzione DEle illecite condotte.
Quindi, occorre verificare se il comportamento tenuto sia altresì foriero dei lamentati pregiudizi di cui gli attori hanno chiesto ristoro.
Intanto, si deve precisare che gli attori, sebbene abbiano genericamente proposto le domande risarcitorie senza specificare a quale dei due spettino, sono titolari di diritti 16 / 22
differenti, talché i danni subiti da ciascuno di loro sono distinti e il risarcimento non può essere chiesto e dato indistintamente a tutti e due, ma occorre distinguere a seconda DE diritto che viene fatto valere e che è stato leso.
All'autore DEl'opera, infatti, è riconosciuto non solo il diritto di paternità DEla stessa ma anche di sfruttamento economico: mentre il primo rimane in capo allo stesso autore (art. 20 l.d.a.), il secondo, comprensivo dei diritti esclusivi di riproduzione (art. 13 l.d.a.) e di distribuzione (art. 17 l.d.a.), può essere ceduto a terzi, come avvenuto nel caso di specie Contr ove ha dichiarato di aver ceduto a “tutti i diritti, interessi e titoli nella statua Pt_1
DO ” (doc. 6 fasc. att.). Parte_3
In particolare, ai sensi DEl'art. 158 l.d.a., colui che venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere il risarcimento DE danno.
Dunque, quanto al danno emergente, gli attori hanno chiesto il ristoro DEle spese sostenute, sia giudizialmente che stragiudizialmente, per la tutela dei rispettivi diritti, nonché il corrispettivo DEla “dequalificazione commerciale” DEla loro opera come conseguenza DEl'avversa condotta.
A sostegno di quanto richiesto gli attori non hanno, tuttavia, come detto, neanche distinto Contr i danni subiti da da quelli subiti da così difettando anche l'allegazione DE Pt_1 pregiudizio asseritamente subìto, prima ancora che la sua prova. Invero, lungi dalla possibilità di accedere ad una liquidazione equitativa invocata dagli attori nell'atto introduttivo, a cui si può ricorrere solo in via residuale, la quantificazione DEle spese dai medesimi sostenute ben avrebbe potuto essere indicata sulla base DEla documentazione attestante gli esborsi che avrebbero asseritamente sostenuto;
tuttavia, in assenza di qualsivoglia pezza giustificativa in tal senso, non è possibile procedere ad alcuna quantificazione di tale voce di danno.
Quanto invece al diritto morale di si ritiene che l'utilizzazione DEla statua da Pt_1 parte di PC a fini pubblicitari e, in generale, di marketing rispetto alla propria attività di lavorazione DE marmo senza alcuna previa autorizzazione DEl'artista, quale, appunto, autore morale DEl'opera, ha comportato un danno all'immagine ed alla reputazione di quest'ultimo, avendo PC diffuso, soprattutto mediante mezzi di comunicazione social, 17 / 22
l'opera DEl'attore senza specificarne la paternità ed anzi esaltando le caratteristiche qualitative DEla stessa come proprie.
Ai fini DEla quantificazione DE pregiudizio così subìto, in assenza di parametri di riferimento, si deve procedere ad una liquidazione su base equitativa: considerato il periodo in cui l'immagine è rimasta pubblicata sul profilo Facebook nonché la sua diffusione cartacea mediante la brochure, si ritiene congruo liquidare il danno in complessivi € 1.500,00.
È invece rimasta priva di prova la lamentata “volgarizzazione” DEl'opera DE non Pt_1
Co essendo agli atti alcun elemento da cui poter desumere né che abbia venduto anche un solo esemplare DEla , come anche emerso a seguito di descrizione Parte_3 eseguita ante causam, né che la pubblicazione DEla sua opera abbia comportato un indebolimento DE posizionamento sul mercato DEla società attrice. In assenza DEla prova DEl'esistenza DE danno, nulla è liquidabile.
Passando alla disamina DEla voce di danno DE lucro cessante, gli attori ne hanno chiesto la liquidazione mediante la retroversione degli utili ovvero una valutazione equitativa ai sensi DEl'ultimo periodo DE secondo comma DEl'art. 158 l.d.a.. Neanche tale voce è Contr meritevole di accoglimento, in quanto sia che hanno sempre sostenuto che Pt_1 la loro statua è un'opera unica, non destinata ad alcuna duplicazione, quindi non avrebbero mai riprodotto né venduto un'altra DO DE RO, da ciò derivando l'assenza di utili che non avrebbero comunque ricavato. Il risarcimento DE lucro cessante si sostanzia, infatti, nella perdita DE guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire ma che non ha potuto realizzare a causa DEl'avversa illecita condotta;
ma nel Contr caso che ci occupa non avrebbe comunque conseguito alcun utile giacché ha da sempre sostenuto che né lei né avrebbero mai realizzato altre statue DEla Pt_1
DO DE RO, stante la sua unicità: non vi è quindi alcun pregiudizio da ristorare.
3. La violazione DEle norme sulla concorrenza Co Gli attori hanno altresì ravvisato, nella condotta testé descritta di , anche la violazione DEle norme inerenti alla concorrenza, ex art. 2598 c.c.: 18 / 22
n. 1: per imitazione servile e confusoria DE prodotto, avendo tratto in inganno i consumatori riproducendo una copia identica DE pezzo originale degli attori.
Conformemente ad ormai granitica giurisprudenza, l'imitazione servile è sanzionata solo in quanto idonea a creare confusione con i prodotti DE concorrente, cioè tale da indurre il potenziale acquirente a ritenere che l'oggetto imitato è proprio quello DE produttore che subisce l'imitazione. Quindi, affinché sia rilevante ex art. 2598, n. 1., c.c. deve avere ad oggetto le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali DE prodotto. Il divieto DEl'imitazione servile tutela soltanto l'interesse che l'imitatore non crei confusione con i prodotti DE concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione
(cfr. ex multis Corte d'appello di Milano DE 31 Ottobre 2023; Corte d' appello di Venezia DE 13
Febbraio 2023).
Nel caso che ci occupa, proprio l'unicità DEl'opera esclude l'effetto confusorio sui consumatori finali: poiché è stata commissionata e realizzata una tantum, non c'è alcuna platea di clienti che potrebbero risultare confusi, almeno rispetto all'opera oggetto di giudizio.
n. 2: per appropriazione di pregi dei prodotti DE concorrente.
Tale fattispecie mal si attaglia rispetto all'opera d'arte, soprattutto in considerazione DE fatto che neanche gli attori hanno indicato di quali pregi la convenuta si sarebbe appropriata.
n. 3: per scorrettezza professionale.
La circostanza che PC abbia utilizzato, senza alcuna autorizzazione, il file .stl consegnatole dall'attore al fine di realizzare con il marmo la statua di cui al relativo disegno e che, nelle relative pubblicazioni, non abbia fatto riferimento alcuno al vero autore DEl'opera, integra i requisiti DEla scorrettezza professionale di cui al citato comma. Né può essere condivisa la tesi difensiva DEla convenuta in base alla quale, poiché accanto alla Parte_3
Co
è riprodotta la Nike di Samotracia, è evincibile che non rivendichi alcun
[...] diritto di titolarità DEle opere, giacché l'opera DE non gode DEla stessa fama e Pt_1 19 / 22
notorietà DEla statua greca e, comunque, nel catalogo non è facile distinguere le opere di creazione DEla conventa da quelle di mera riproduzione;
anzi, tale distinzione, eccettuate le riproduzioni di opere notorie, è pressoché impossibile, anche in considerazione DE tenore fuorviante DEla parte descrittiva che accompagna la riproduzione DEle immagini DEle opere marmoree.
Tra le varie fattispecie richiamate dagli attori, quindi, si ritiene che la condotta illecita Co realizzata da configuri quest'ultima ipotesi di concorrenza sleale.
4. Le domande di inibitoria e distruzione
Dall'accertamento DEla violazione DEle norme sul diritto d'autore e concorrenziali, deriva l'accoglimento DEle domande attoree in ordine all'ordine di:
- inibizione dalla prosecuzione DEle condotte di cui è causa;
- distruzione e rimozione degli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse DEl'opera di cui è causa, rappresentando questa proprio il prodotto DEla condotta di plagio sanzionata;
- distruzione e rimozione di ogni fotografia e/o immagine relativa all'opera illecitamente riprodotta, presente sui siti internet e sui profili social DEla convenuta.
Dalla misura inibitoria consegue anche la distruzione DE file .stl, affinché non possa più essere utilizzato dalla convenuta.
Si ritiene altresì di dover prevedere una astreinte, individuata nelle seguenti misure ritenute congrue:
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla cancellazione DEle immagini su sito e profili, cataloghi e brochure, nella disponibilità DE convenuto a partire dal trentesimo successivo al passaggio in giudicato DEla sentenza;
- € 10.000,00 per ogni statua prodotta.
5. La responsabilità contrattuale Contr Gli attori, TZ in particolare, essendo stata ritenuta non legittimata, hanno infine azionato la responsabilità contrattuale nei confronti di PC, asserendo che quest'ultima 20 / 22
sarebbe venuta meno agli accordi pattizi in base ai quali, a seguito DEla consegna DEl'opera in marmo, la convenuta avrebbe dovuto restituire anche il supporto USB contenente il file .stl o distruggere il file stesso.
Sul punto si deve rilevare come non risulti agli atti alcuna prova scritta in ordine ad un Co simile accordo tra e , né è stata formulata dagli attori alcuna istanza istruttoria Pt_1 al fine di provare tale circostanza.
Si deve però osservare come, per consolidato orientamento, i generali principi di buonafede e correttezza debbano guidare ogni fase DE rapporto contrattuale, non solo quindi la fase esecutiva DElo stesso, ma anche quella DEle trattative che lo precedono e quella, come in questo caso, successiva alla sua conclusione.
In altri termini, sebbene non sia provato che la distruzione DE file a lavoro ultimato costituisse un'obbligazione contrattuale, né un tale obbligo è esigibile in applicazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, questi ultimi assiomi possono invece essere invocati ai fini DE divieto di riutilizzazione DE file: PC non avrebbe dovuto farne di nuovo uso né per fare un'altra copia DEla né, a prescindere dalla Parte_3 prova che ciò sia stato fatto, come base per la creazione DEla diversa DO DEle
Rose.
Dunque, la domanda di distruzione DE file deve essere rigettata difettando la prova che tra le parti sia intercorsa una tale pattuizione, fermo restando che tale misura è comunque conseguenza, come detto, DEl'inibitoria, stante la violazione DEle norme autorali e concorrenziali.
6. L'azione di arricchimento senza giusta causa
Infine, la domanda di arricchimento senza giusta causa è improponibile, perché è residuale e presuppone l'impossibilità di agire ad altro titolo: nella fattispecie, invece, gli stessi attori hanno azionato addirittura tre titoli (diritto d'autore, concorrenza sleale e responsabilità contrattuale) che fonderebbero le loro domande, dei quali è controvertibile la fondatezza, ma non l'impossibilità di azionarli. 21 / 22
7. Le altre domande accessorie
Gli attori hanno altresì chiesto l'ulteriore misura DEla pubblicazione DEla sentenza.
Si tratta di un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi, ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 23.11.1995, n. 12103).
Tuttavia, nel caso di specie, gli attori non hanno indicato alcun danno specifico che avrebbero subìto, non essendo agli atti alcuna lamentela da parte DE cliente americano in ordine alla divulgazione DEl'immagine DEla statua realizzata per lui come un unicum; anche in considerazione DE fatto che nessun esemplare DEla statua risulta essere stato venduto, che le immagini sono state utilizzate solo ai fini di marketing e che il settore di mercato interessato è di nicchia, non appare opportuna la pubblicazione DEla sentenza, anche perché richiesta su quotidiani nazionali in luogo di riviste di settore.
Si tiene di dover, DE pari, negare le seguenti richieste:
- disporre la distruzione e la rimozione degli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione, stante la genericità DEla richiesta;
- disporre la distruzione e la rimozione dei supporti cartacei, informatici o di altro genere, ove siano fissate le fotografie rappresentanti l'opera, stante la sua inutilità rispetto al pregiudizio subìto;
- disporre la distruzione e la rimozione dei materiali preparatori, stante la genericità DEla richiesta.
8. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio DEla soccombenza. Co Pertanto, deve essere condannata a rimborsare agli attori le spese di lite da questi sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto DE valore DEla controversia e DEl'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 DE 13/08/2022, 22 / 22
applicando, rispetto allo scaglione DE valore indeterminato, complessità media, il valore medio per ogni fase DE giudizio, nonché la maggiorazione DE 30% ex art. 4 comma 1 bis, stante la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale DEle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna pagare in favore di Controparte_1 Parte_2 la somma equitativa di € 1.500,00 a titolo di risarcimento;
[...] dispone che entro 30 giorni dalla comunicazione DEla Controparte_1 presente sentenza:
- distrugga e rimuova gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse DEl'opera di cui è causa, la ”; Parte_3
- distrugga e rimuova ogni fotografia e/o immagine relativa all'opera illecitamente riprodotta presente sui siti internet e sui profili social nella sua disponibilità, nonché nelle brochures che saranno stampate;
inibisce a l'attività di produzione, pubblicizzazione e Controparte_1 commercializzazione di copie DEl'opera DO DE RO ideata da Parte_2
con conseguente obbligo di distruzione DE file .stl;
[...] fissa, a titolo di penale, le somme di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla cancellazione DEle immagini su sito e profili, cataloghi e brochure, a partire dal trentesimo successivo al passaggio in giudicato DEla sentenza e di € 10.000,00 per ogni statua DEla DO DE
RO prodotta;
condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 [...] ed a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Parte_2
14.200,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio DE 20 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani