Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1956 e fino al 31 dicembre 1958 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.
A decorrere dal 1 gennaio 1956 e fino al 31 dicembre 1958 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.