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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4548 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1494 /2021 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Leda PULEO, presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico LAUDANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, letti gli atti, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
04/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate dalle parti, con concessione del termine di giorni 60 (sessanta) per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 (venti) per il deposito delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 05/02/2021, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a DO NE (CT) il 23/10/1989, dalla cui unione sono nati, a Catania, i CP_1
figli (l'11/03/1990), (il 05/02/1993), (il 09/05/2001) e Per_1 Persona_2 Per_3
(il 28/05/2003). Per_4
Nell'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha esposto che con decreto n. 839/2016, reso nel procedimento iscritto al n. 7283/2016 R.G., il Tribunale di Catania aveva omologato le condizioni di separazione di essi coniugi, che da allora non si erano più riconciliati.
Ha concluso, dunque chiedendo disporsi l'affidamento del figlio - all'epoca minorenne - ad Per_4
entrambi i genitori, con collocazione presso di sé nella casa coniugale (di proprietà della stessa ricorrente), regolamentazione degli incontri del figlio con il padre come indicato in ricorso e onere a carico del di versare alla ricorrente per il mantenimento di entrambi i figli di un assegno CP_1
mensile di € 150,00 per ciascuno, sino al raggiungimento della relativa indipendenza economica,
oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie;
la ricorrente ha inoltre chiesto di onerare il del versamento in proprio favore di un assegno per il proprio mantenimento [recte: assegno CP_1
divorzile, trattandosi di domanda formulata nel giudizio di divorzio] pari ad € 150,00 mensili.
Con memoria difensiva del 16/11/2021, si è costituito che, pur aderendo alla CP_1
domanda di divorzio, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente volta ad ottenere un contributo economico per sé, dichiarandosi invece disponibile a corrispondere alla ricorrente, il contributo per il mantenimento dei figli, nella misura richiesta dalla . Parte_1
All'udienza presidenziale del 17/11/2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione
2 tra i coniugi, la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa e, sulla base della documentazione acquisita, senza ulteriore attività istruttoria, è stata posta in decisione.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2
lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi (decorrente dal
26/10/2016, data dell'udienza in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente del Tribunale nel predetto giudizio di separazione, come si evince dal relativo verbale in atti) risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 839/16, emesso dal Tribunale Civile di Catania il
27/10/2016 e depositato in Cancelleria in pari data nel procedimento recante R.G. n. 7283/2016.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti, va subito chiarito che non può
riconoscersi in favore della ricorrente alcun assegno divorzile (impropriamente definito “assegno di mantenimento” nel ricorso e nei successivi scritti difensivi).
Con sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche
introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il
parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare,
alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
3 considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel celebre intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale.
Segnatamente, secondo la Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di
un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare
una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del
diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la
relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la
condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle
determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età
del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio
economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e
reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente
all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio
comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita
4 familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di
procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6,
prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il
principio di solidarietà posto a base del diritto”.
In buona sostanza, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia.
L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso,
rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Ciò detto, nel caso di specie la ricorrente non ha articolato alcuna deduzione a sostegno della domanda volta ad ottenere l'assegno in questione, limitandosi a formulare una richiesta rimasta meramente labiale, che - peraltro contestata da controparte - non risulta supportata sotto il profilo probatorio né da produzione documentale, né da istanze di prove orali, non articolate dalla
(che neppure ha depositato memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., pur avendo richiesto Parte_1
la concessione dei relativi termini), così impedendo al Collegio di compiere qualunque valutazione al riguardo.
In assenza di allegazioni, dunque, non vi è spazio per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente, difettando la prova, come detto, della sussistenza di un significativo divario economico tra le parti tale da poterne inferire i presupposti legittimanti la corresponsione, siccome
5 descritti dalle Sezioni Unite - attinenti, come detto, alle ragioni che lo avrebbero determinato - non essendo stato neppure dedotto che abbia sacrificato, in costanza di Parte_1
matrimonio, le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia ma, soprattutto, che ciò
abbia fatto in base ad un comune progetto familiare (anziché per propria personale e libera scelta).
A tale convincimento si perviene a prescindere dall'effettiva durata del matrimonio e dall'età della ricorrente - indicatori di per sé insufficienti a corroborare il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dunque rigettata la domanda svolta dalla ricorrente.
Poiché nelle more del giudizio il figlio ha raggiunto la maggiore età, nulla deve disporsi Per_4
ordine all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita dello stesso.
In accoglimento della richiesta della ricorrente, volta ad ottenere un contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli e - che oggi hanno, rispettivamente, ventiquattro e Per_3 Per_4
ventidue anni e che ancora convivono con la madre non avendo raggiunto l'indipendenza economica, per come è incontestato dal resistente - va posto a carico di l'obbligo CP_1
di corrispondere a un assegno, che si fissa in un importo mensile pari ad euro Parte_1
400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della presente sentenza da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
A tale statuizione, sia in ordine all'an che in ordine al quantum, si perviene tenuto conto che è
pacifica tra le parti la non autosufficienza economica dei figli maggiorenni e (tanto Per_3 Per_4
che lo stesso resistente, in memoria difensiva e nei successivi scritti difensivi, si è associato alla richiesta formulata sul punto dalla ricorrente, mostrandosi disponibile a versare, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma richiesta dalla ex coniuge su questo presupposto), e tenuto conto, altresì, dell'età dei figli, della necessità di garantirgli per il loro mantenimento un importo non inferiore alla soglia prevista per il minimo vitale e della capacità retributiva del genitore obbligato (il quale ha dedotto di percepire un reddito da lavoro dipendente pari a circa euro 1.250,00
mensili, all'uopo producendo busta paga rilasciata da ). Controparte_2
6 Quanto alla casa coniugale, la stessa - di proprietà della ricorrente – non può che restare assegnata alla ricorrente, perché continui ad abitarvi con i figli.
In considerazione della natura della causa e delle ragioni poste a base del rigetto della domanda di assegno divorzile svolta dalla ricorrente (che postulano sul punto un rigoroso onere di allegazione,
sia assertorio che probatorio), si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1494/2021 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a DO NE (CT) il
23/10/1989 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DO NE (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1989);
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Parte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno CP_1 Parte_1
dell'importo mensile di € 400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli i e da corrispondere entro il giorno 5 di Persona_5 CP_3
ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegna la casa familiare a Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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