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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/05/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3964/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3964/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTINO Parte_1 C.F._1
ROSARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
FORTINO ROSARIO
ATTORE/I contro
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. CALLEA ANGELO FRANCESCO, Controparte_1
Codi elettivamente domiciliato in VIA G. TOMMASI PAL. 87100 COSENZA presso il difensore avv. CALLEA ANGELO FRANCESCO
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. AMATO LUIGI Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA LICEO, 19/A, 87100 COSENZA presso il difensore avv.
AMATO LUIGI
PASQUALE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. SPAGNUOLO PASQUALE CP_3
elettivamente domiciliato in 87100 COSENZA presso il difensore Controparte_2
avv. SPAGNUOLO PASQUALE
CONVENUTO/I
OGGETTO: impugnativa delibera condominiale del 12 luglio 2019
Conclusioni come in atti
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto impugnativa avverso la delibera condominiale del 12 luglio Parte_1
2019 adottata in seconda convocazione in assemblea straordinaria afferente unico punto all'o.d.g. ovvero revoca e nomina dell'amministratore del condominio , Controparte_2
ritenendola nulla/annullabile in quanto, in particolare, il deliberato sarebbe stato adottato senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 66 disp.att. c.c., delibera che ripercorreva il punto del c.d. comitato dei condomini nelle more e prima costituito cui ha fatto seguito il deliberato impugnato.
Nello specifico ha dedotto che il comitato dei condomini avrebbe convocato l'assemblea nel non rispetto dei termini e della procedura di cui al citato sopra articolo, riscontrando vizi attinenti all'iter formativo fissato dalla norma e che per tale ragione il deliberato sarebbe in effetti quantam non esset, quindi invalido ed incapace di produrre effetti giuridici.
Per tali ragioni, ha chiesto dichiararsi nulla/annullabile la delibera impugnata adottata il 12 luglio 2019.
Il ricorso è stato dal TI notificato agli interessati i quali si sono costituiti in giudizio impugnando ogni assunto ritenuto infondato ed inconferente oltre che alcuni di loro hanno eccepito carenza di legittimazione passiva non essendo i destinatari dell'atto avuto notificato, oltre che il ricorso generico, imprecisato ed inconferente.
Pertanto, i condomini costituiti hanno chiesto il rigetto della domanda con ogni conseguenziale sotto ogni profilo.
E' opportuno dire in via di necessaria premessa che la Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza del 14.04.2021, n. 9839 ha posto fine al contrasto insorto tra motivi di nullità e di annullabilità della delibera condominiale, laddove la nullità è deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse oltre che essere rilevabile di ufficio, mentre le ipotesi di annullabilità sono deducibili nei modi e tempi previsti dall'art. 1137 c.c., secondo comma c.c.
e dunque costituisce la regola e non l'eccezione.
Il legislatore con la disposizione dell'art. 1137 c.c., ha elevato la categoria dell'annullabilità a
“regola generale” dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità. Annullabilità che afferisce a quelle delibere con vizi formali relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con pagina 2 di 4 maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione.
Detto ciò, a mente di quanto indicato dalla Suprema Corte in uno con l'art. 1137 c.c., il caso in esame non rientra tra i motivi di nullità della delibera bensì di annullabilità.
L'art. 1137 c.c., così recita: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti, o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti…………………….. . “
Nel caso posto all'attenzione del Tribunale, dalla disamina degli atti, produzioni documentati in corso di causa e prova orale, è emerso che in effetti non sono stati rispettati i termini di trenta giorni per impugnare la delibera posto che all'adunanza del 12 luglio 2019 era presente il ricorrente per come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale alla udienza del
13 novembre 2024 avendo espresso in quella sede il voto contrario per il punto all'o.d.g. riguardo revoca/nomina dell'amministratore pro tempore ormai assente da tempo dalla scena condominiale;
durante il suo esame ha altresì confermato nella sostanza tutte le altre domande rivolte e cioè di ben conoscere la situazione del condominio ivi compresa quella debitoria. L'art. 66 disp. att. c.c., recita “………………………………………………………. . In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti……………….. .”
Emerso, quindi, che il TI era presente all'adunanza, il termine per impugnare, trattandosi, si ripete, di ipotesi di annullabilità, decorreva dal giorno della adozione della delibera ovvero dal 12.07.2019, rafforza quanto detto l'intervenuta decadenza pure verificatasi e della conoscenza dell'approvato punto la data del 16 luglio 2019 allorquando il ricorrente conferiva procura speciale al proprio difensore a margine del ricorso (cfr ricorso) recante la data del 16 luglio 2019, quindi, perfettamente a conoscenza dell'incarico che conferiva e le ragioni dello stesso odiernamente impugnate.
Alla luce di tanto, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera oggetto del presente giudizio nei trenta giorni successivi dall'adozione della stessa avvenuta il 12.07.2019 e non pagina 3 di 4 per come avvenuto tardivamente il 7 ottobre 2019 che coincide con la data di deposito del ricorso.
Pertanto, afferendo l'impugnato a vizi di annullabilità per come sopra detto, la domanda non merita accoglimento e, dunque deve essere rigettata con conferma dell'impugnata delibera.
Ogni altra questione rimane assorbita o non provata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda e per l'effetto conferma la delibera impugnata del 12 luglio 2019;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ognuno dei convenuti, che si liquidano in euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario
15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3964/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTINO Parte_1 C.F._1
ROSARIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
FORTINO ROSARIO
ATTORE/I contro
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. CALLEA ANGELO FRANCESCO, Controparte_1
Codi elettivamente domiciliato in VIA G. TOMMASI PAL. 87100 COSENZA presso il difensore avv. CALLEA ANGELO FRANCESCO
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. AMATO LUIGI Controparte_2
elettivamente domiciliato in VIA LICEO, 19/A, 87100 COSENZA presso il difensore avv.
AMATO LUIGI
PASQUALE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. SPAGNUOLO PASQUALE CP_3
elettivamente domiciliato in 87100 COSENZA presso il difensore Controparte_2
avv. SPAGNUOLO PASQUALE
CONVENUTO/I
OGGETTO: impugnativa delibera condominiale del 12 luglio 2019
Conclusioni come in atti
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto impugnativa avverso la delibera condominiale del 12 luglio Parte_1
2019 adottata in seconda convocazione in assemblea straordinaria afferente unico punto all'o.d.g. ovvero revoca e nomina dell'amministratore del condominio , Controparte_2
ritenendola nulla/annullabile in quanto, in particolare, il deliberato sarebbe stato adottato senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 66 disp.att. c.c., delibera che ripercorreva il punto del c.d. comitato dei condomini nelle more e prima costituito cui ha fatto seguito il deliberato impugnato.
Nello specifico ha dedotto che il comitato dei condomini avrebbe convocato l'assemblea nel non rispetto dei termini e della procedura di cui al citato sopra articolo, riscontrando vizi attinenti all'iter formativo fissato dalla norma e che per tale ragione il deliberato sarebbe in effetti quantam non esset, quindi invalido ed incapace di produrre effetti giuridici.
Per tali ragioni, ha chiesto dichiararsi nulla/annullabile la delibera impugnata adottata il 12 luglio 2019.
Il ricorso è stato dal TI notificato agli interessati i quali si sono costituiti in giudizio impugnando ogni assunto ritenuto infondato ed inconferente oltre che alcuni di loro hanno eccepito carenza di legittimazione passiva non essendo i destinatari dell'atto avuto notificato, oltre che il ricorso generico, imprecisato ed inconferente.
Pertanto, i condomini costituiti hanno chiesto il rigetto della domanda con ogni conseguenziale sotto ogni profilo.
E' opportuno dire in via di necessaria premessa che la Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza del 14.04.2021, n. 9839 ha posto fine al contrasto insorto tra motivi di nullità e di annullabilità della delibera condominiale, laddove la nullità è deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse oltre che essere rilevabile di ufficio, mentre le ipotesi di annullabilità sono deducibili nei modi e tempi previsti dall'art. 1137 c.c., secondo comma c.c.
e dunque costituisce la regola e non l'eccezione.
Il legislatore con la disposizione dell'art. 1137 c.c., ha elevato la categoria dell'annullabilità a
“regola generale” dell'invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità. Annullabilità che afferisce a quelle delibere con vizi formali relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con pagina 2 di 4 maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione.
Detto ciò, a mente di quanto indicato dalla Suprema Corte in uno con l'art. 1137 c.c., il caso in esame non rientra tra i motivi di nullità della delibera bensì di annullabilità.
L'art. 1137 c.c., così recita: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti, o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti…………………….. . “
Nel caso posto all'attenzione del Tribunale, dalla disamina degli atti, produzioni documentati in corso di causa e prova orale, è emerso che in effetti non sono stati rispettati i termini di trenta giorni per impugnare la delibera posto che all'adunanza del 12 luglio 2019 era presente il ricorrente per come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale alla udienza del
13 novembre 2024 avendo espresso in quella sede il voto contrario per il punto all'o.d.g. riguardo revoca/nomina dell'amministratore pro tempore ormai assente da tempo dalla scena condominiale;
durante il suo esame ha altresì confermato nella sostanza tutte le altre domande rivolte e cioè di ben conoscere la situazione del condominio ivi compresa quella debitoria. L'art. 66 disp. att. c.c., recita “………………………………………………………. . In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti……………….. .”
Emerso, quindi, che il TI era presente all'adunanza, il termine per impugnare, trattandosi, si ripete, di ipotesi di annullabilità, decorreva dal giorno della adozione della delibera ovvero dal 12.07.2019, rafforza quanto detto l'intervenuta decadenza pure verificatasi e della conoscenza dell'approvato punto la data del 16 luglio 2019 allorquando il ricorrente conferiva procura speciale al proprio difensore a margine del ricorso (cfr ricorso) recante la data del 16 luglio 2019, quindi, perfettamente a conoscenza dell'incarico che conferiva e le ragioni dello stesso odiernamente impugnate.
Alla luce di tanto, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera oggetto del presente giudizio nei trenta giorni successivi dall'adozione della stessa avvenuta il 12.07.2019 e non pagina 3 di 4 per come avvenuto tardivamente il 7 ottobre 2019 che coincide con la data di deposito del ricorso.
Pertanto, afferendo l'impugnato a vizi di annullabilità per come sopra detto, la domanda non merita accoglimento e, dunque deve essere rigettata con conferma dell'impugnata delibera.
Ogni altra questione rimane assorbita o non provata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda e per l'effetto conferma la delibera impugnata del 12 luglio 2019;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ognuno dei convenuti, che si liquidano in euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario
15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4