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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa LB IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG nr. 14380/2023 a cui è stata riunita quella avente
RG nr. 8105/2024, vertente tra
, nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Dell'Arco n. 83, n.q. di legale rappresentante della società
[...]
, C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Palermo, C.so Calatafimi n. 589 presso e nello Studio
Legale Associato Schimmenti – Dimaggio, rappresentata e difesa, sia unitamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_2 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_3 P.IVA_2
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Galardo con domicilio digitale Email_1
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_4 P.IVA_3
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento ALL'UDIENZA DEL 16.12.2025 - AI SENSI Controparte_5
DELL'ART. 429 CPC – E SUCCESSIVO DEPOSITO NEL FASCICOLO
TELEMATICO DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritti i contributi previdenziali relativi alle cartelle nn. 2962008008581713, 29620090018782511 e
29620090087045622 e degli avvisi di addebito nn. 59620130001218261,
59620130001227965, 59620130003176521, 59620130003189154,
59620140000136919; dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai contributi previdenziali di cui agli ava nn. 59620150000600985000, 59620190000629726000,
59620140004863541000, 59620140004863844000 e 59620150000601086000; dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso limitatamente agli ava 596201499915057000, 59620160007900761000,
59620160007918250000, 59620170006294066000, 59620170006278504000,
59620180007352431000, 59620190008855673000e 59620190000968566000; dichiara dovuti i contributi indicati negli avvisi di addebito nn.
59620140004853736, 5962015000600884; compensa per 2/3 le spese di lite e pone il restante terzo a carico dei convenuti in solido tra loro. Liquida detti compensi, per la parte a carico dei convenuti, in €
2.030,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e li distrae in favore dei procuratori, Avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio, antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2023, n.q. di legale rappresentante Parte_1
della proponeva opposizione – ai sensi dell'art. Controparte_6 615 cpc - avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9020860713000 notificata ad istanza di il 25.11.2022 e le cartelle di pagamento e gli avvisi CP_7
di addebito ad essa sottesi e di competenza del giudice del lavoro, chiedendone l'annullamento.
Deduceva la prescrizione dei crediti contributivi, soggetti essendo al regime prescrizionale quinquennale ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, al pari degli interessi e delle sanzioni.
Si costituiva che contestava quanto dedotto in Controparte_2
ordine alla prescrizione, assumendo la regolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva anche l' che preliminarmente eccepiva la decadenza dall'azione CP_4
ai sensi dell'art. 24 DLgs 46/1999, produceva gli avvisi di addebito con la prova della notifica di essi al contribuente, così chiedendo il rigetto del ricorso e, nel caso di intervenuta prescrizione per mancanza di atti interruttivi da eseguirsi ad opera dell'agente di riscossione, di essere tenuto indenne dalle spese di lite.
Con ricorso depositato il 28.05.2024 , nella spiegata qualità, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249023563335/000 notificata ad istanza di l 24.05.2024 per i medesimi CP_7
motivi spiegati nel primo ricorso, atteso che l'intimazione recava le tre cartelle di pagamento nonché gli avvisi di addebito portati dall'intimazione n.
29620229020860713/000, già impugnata. La causa, recante RG n. 8105/2024, assegnata ad altro giudice della sezione, veniva rimessa alla sottoscritta per l'eventuale riunione. L'efficacia esecutiva di entrambe le intimazioni veniva sospesa.
Quindi all'udienza del 04.03.2025 era disposta la riunione del giudizio RG n.
8105/2024 a quello avente RG n. 14380/2023, stante le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
In sede di note conclusive, parte ricorrente rappresentava di avere aderito alla rottamazione quater e produceva n. 8 documenti attestanti l'accoglimento dell'istanza con la rateizzazione del debito, nonché i pagamenti, chiedeva in via principale l'accoglimento del ricorso con annullamento delle intimazioni opposte ed, in ordine agli avvisi di addebito oggetto di rottamazione di dichiarare infondata la pretesa creditoria.
Veniva quindi invitata a depositare estratto di ruolo aggiornato. CP_7
Atteso che all'udienza di rinvio non risultava prodotto l'estratto da parte di si CP_7
onerava parte ricorrente a provvedere in luogo di . Controparte_2
Parte ricorrente depositava quindi le adesioni alla definizione nonché i pagamenti eseguiti.
Anche depositava estratto di ruolo aggiornato. CP_7
All'udienza di oggi le parti presenti rassegnavano le conclusioni e, acquisiti i documenti prodotti, la causa viene decisa.
* * *
Preliminarmente va osservato che a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez. VI n. 18256/2020). ...".
L'azione promossa dalla società ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento del 2008-2009 asserendo che tra la data della presunta notifica delle stesse e gli atti di intimazione impugnati non sono stati compiuti atti interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ciò posto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
CP_7
Il ricorrente, infatti, chiede accertarsi la prescrizione sopravvenuta dei crediti contributivi oggetto di giudizio, i cui avvisi di pagamento erano stati notificati dall' . CP_4
Pertanto è onere dell'ente di riscossione dimostrare di aver posto in essere i successivi atti interruttivi della prescrizione in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva dei crediti iscritti a ruolo.
A questo punto occorre esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto delle intimazioni di pagamento opposte.
Ebbene nella fattispecie l' ha provato che gli avvisi di addebito relativi ai CP_4
contributi previdenziali, meglio elencati in ricorso, sono stati regolarmente comunicati, giusta prova documentale allegata al fascicolo di parte, né tale circostanza è stata contestata da parte ricorrente.
Ne deriva che la pretesa dell'Ente è incontestabile. Ed infatti il termine di cui all'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 2835/2008, nonché, per tutte, Cass. n. 4506/07 e Cass. n.
6674/08; v. altresì Cass. n. 18145/2012)
Va tuttavia verificato se successivamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito si sia invece perfezionata la prescrizione cd. successiva, per effetto dell'eventuale decorso del termine quinquennale posteriormente alla notificazione dei titoli in questione.
L'Agente della Riscossione ha dato prova di avere notificato: successivamente alla cartella n. 296200800085817130000 l'intimazione di pagamento n. 2962014901347765000 il 05.09.2014; successivamente alla cartella n. 29620090018782511000 l'intimazione di pagamento n. 29620149011347866000 il 05.09.2014; successivamente alla cartella n. 296200900870456220000 l'intimazione di pagamento n. 29620149011348169000 il 05.09.2014;
i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 59620130001218261000 (not. il
12.04.2013), 59620130001227965000 (not. il 12.04.2013),
59620130003176521000 (not. il 21.11.2013), 59620130003189154000 (not. il
21.11.2013), 59620140000136919000 (not. il 21.05.2014) nonchè dalle cartelle di pagamento suddette erano stati richiesti in pagamento con l'intimazione n.
29620179052521642000 che però non risulta essere stata notificata. Ne consegue che gli avvisi e le cartelle, queste ultime anche oggetto di intimazione di pagamento successiva, notificati tra il 2013 ed il 2014, alla data di notifica dell'intimazioni qui opposte non erano più esigibili per intervenuta prescrizione quinquennale non dovendosi tenere conto della sospensione per VI -19 stante la già maturata prescrizione alla data della legge dettata dall'emergenza pandemica.
Né può ritenersi accoglibile l'eccezione di sospensione della prescrizione per effetto della legge di stabilità 2014 atteso che le tre cartelle di pagamento emesse nel 2008
– 2009 sono state oggetto di tre distinte intimazioni di pagamento, tutte notificate in data 05.09.2014, ovvero quando già la sospensione era cessata. Come provato da parte ricorrente successivamente alla notifica dell'intimazione opposta col ricorso depositato il 22.11.2023, la società opponente ha aderito alla rottamazione quater e le relative istanze sono state accolte da che ha ammesso CP_7
la richiedente alla rateizzazione del debito, rateizzazione ancora in corso e per la quale sono agli atti sia le istanze accolte che i pagamenti intervenuti.
L'opponente ha poi documentato la dichiarazione resa da con la quale attesta CP_7
che nulla è più dovuto per gli avvisi 59620150000600985000 e
59620190000629726000. Risulta altresì dall'estratto di ruolo depositato da CP_7
l'1.12.2025 che non risulta più alcun debito relativamente agli avvisi nn.
59620140004863541000, 59620140004863844000 e 59620150000601086000.
In relazione pertanto ai suddetti avvisi (59620150000600985000,
59620190000629726000, 59620140004863541000, 59620140004863844000 e
59620150000601086000) il debito è estinto e deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Gli avvisi di addebito nn. 5962014000015057000, 5962160007900761000,
59620160007918250000, 59620170006294066000, 59620170006278504000,
59620180007352431000, 59620190008855673000 e 59620190000968566000 sono stati oggetto di definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022, la cosiddetta “rottamazione quater” ed è in corso il pagamento rateale (cfr: accoglimento istanza rottamazione agli atti del fascicolo ricorrente).
Come autorevolmente statuito dalla Suprema Corte, la scelta di definizione agevolata comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Di fatto si assiste ad una rinuncia informale poiché non viene notificata alle controparti né dichiarata in udienza ma determina una carenza di interesse sopravvenuta (Cassazione Civile Sez. 5 ordinanza n. 6247 Anno 2024).
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente agli avvisi in ultimo citati.
Risultano invece esigibili i seguenti avvisi di addebito n. 5962014000485336000 notificato in data 28.10.2014 e n. 59620150000600884000 notificato il 13.7.2015. Ed infatti il pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito nn.
50620140004853736000 e 5962015000600884 sono stati intimati con la cartella n.
2962018901221593 notificata il 14.01.2019, di talchè essi alla data di notifica dell'intimazione opposta erano esigibili.
Atteso l'accoglimento del ricorso nei limiti indicati, le spese di lite si ritiene di compensarle per 2/3 mentre i restanti 1/3 si pongono a carico delle parti convenute in solido tra di esse. Detti compensi si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014 e succ. mod., e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo addì 16.12.2025
Il Giudice onorario
LB IL
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa LB IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG nr. 14380/2023 a cui è stata riunita quella avente
RG nr. 8105/2024, vertente tra
, nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Dell'Arco n. 83, n.q. di legale rappresentante della società
[...]
, C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Palermo, C.so Calatafimi n. 589 presso e nello Studio
Legale Associato Schimmenti – Dimaggio, rappresentata e difesa, sia unitamente sia disgiuntamente, dall'Avv. Benedetto Schimmenti e dall'Avv. Luciana Dimaggio
Ricorrente
CONTRO
(già Controparte_2 [...]
, C.F./P.IVA , con sede in Roma, Via Giuseppe CP_3 P.IVA_2
Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Galardo con domicilio digitale Email_1
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_4 P.IVA_3
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento ALL'UDIENZA DEL 16.12.2025 - AI SENSI Controparte_5
DELL'ART. 429 CPC – E SUCCESSIVO DEPOSITO NEL FASCICOLO
TELEMATICO DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritti i contributi previdenziali relativi alle cartelle nn. 2962008008581713, 29620090018782511 e
29620090087045622 e degli avvisi di addebito nn. 59620130001218261,
59620130001227965, 59620130003176521, 59620130003189154,
59620140000136919; dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai contributi previdenziali di cui agli ava nn. 59620150000600985000, 59620190000629726000,
59620140004863541000, 59620140004863844000 e 59620150000601086000; dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso limitatamente agli ava 596201499915057000, 59620160007900761000,
59620160007918250000, 59620170006294066000, 59620170006278504000,
59620180007352431000, 59620190008855673000e 59620190000968566000; dichiara dovuti i contributi indicati negli avvisi di addebito nn.
59620140004853736, 5962015000600884; compensa per 2/3 le spese di lite e pone il restante terzo a carico dei convenuti in solido tra loro. Liquida detti compensi, per la parte a carico dei convenuti, in €
2.030,00 oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e li distrae in favore dei procuratori, Avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio, antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2023, n.q. di legale rappresentante Parte_1
della proponeva opposizione – ai sensi dell'art. Controparte_6 615 cpc - avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9020860713000 notificata ad istanza di il 25.11.2022 e le cartelle di pagamento e gli avvisi CP_7
di addebito ad essa sottesi e di competenza del giudice del lavoro, chiedendone l'annullamento.
Deduceva la prescrizione dei crediti contributivi, soggetti essendo al regime prescrizionale quinquennale ex art. 3 comma 9 L. 335/1995, al pari degli interessi e delle sanzioni.
Si costituiva che contestava quanto dedotto in Controparte_2
ordine alla prescrizione, assumendo la regolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva anche l' che preliminarmente eccepiva la decadenza dall'azione CP_4
ai sensi dell'art. 24 DLgs 46/1999, produceva gli avvisi di addebito con la prova della notifica di essi al contribuente, così chiedendo il rigetto del ricorso e, nel caso di intervenuta prescrizione per mancanza di atti interruttivi da eseguirsi ad opera dell'agente di riscossione, di essere tenuto indenne dalle spese di lite.
Con ricorso depositato il 28.05.2024 , nella spiegata qualità, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249023563335/000 notificata ad istanza di l 24.05.2024 per i medesimi CP_7
motivi spiegati nel primo ricorso, atteso che l'intimazione recava le tre cartelle di pagamento nonché gli avvisi di addebito portati dall'intimazione n.
29620229020860713/000, già impugnata. La causa, recante RG n. 8105/2024, assegnata ad altro giudice della sezione, veniva rimessa alla sottoscritta per l'eventuale riunione. L'efficacia esecutiva di entrambe le intimazioni veniva sospesa.
Quindi all'udienza del 04.03.2025 era disposta la riunione del giudizio RG n.
8105/2024 a quello avente RG n. 14380/2023, stante le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
In sede di note conclusive, parte ricorrente rappresentava di avere aderito alla rottamazione quater e produceva n. 8 documenti attestanti l'accoglimento dell'istanza con la rateizzazione del debito, nonché i pagamenti, chiedeva in via principale l'accoglimento del ricorso con annullamento delle intimazioni opposte ed, in ordine agli avvisi di addebito oggetto di rottamazione di dichiarare infondata la pretesa creditoria.
Veniva quindi invitata a depositare estratto di ruolo aggiornato. CP_7
Atteso che all'udienza di rinvio non risultava prodotto l'estratto da parte di si CP_7
onerava parte ricorrente a provvedere in luogo di . Controparte_2
Parte ricorrente depositava quindi le adesioni alla definizione nonché i pagamenti eseguiti.
Anche depositava estratto di ruolo aggiornato. CP_7
All'udienza di oggi le parti presenti rassegnavano le conclusioni e, acquisiti i documenti prodotti, la causa viene decisa.
* * *
Preliminarmente va osservato che a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: 1) in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella o faccia valere fatti estintivi preesistenti alla formazione del titolo e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione; 2) per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata e tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza;
3) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata ed anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza (v. tra le altre Cass. sez. VI n. 18256/2020). ...".
L'azione promossa dalla società ricorrente rientra in quest'ultima ipotesi poiché, con il ricorso introduttivo ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento del 2008-2009 asserendo che tra la data della presunta notifica delle stesse e gli atti di intimazione impugnati non sono stati compiuti atti interruttivo ed è quindi maturato il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 L. 335/1995.
Ciò posto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
CP_7
Il ricorrente, infatti, chiede accertarsi la prescrizione sopravvenuta dei crediti contributivi oggetto di giudizio, i cui avvisi di pagamento erano stati notificati dall' . CP_4
Pertanto è onere dell'ente di riscossione dimostrare di aver posto in essere i successivi atti interruttivi della prescrizione in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva dei crediti iscritti a ruolo.
A questo punto occorre esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto delle intimazioni di pagamento opposte.
Ebbene nella fattispecie l' ha provato che gli avvisi di addebito relativi ai CP_4
contributi previdenziali, meglio elencati in ricorso, sono stati regolarmente comunicati, giusta prova documentale allegata al fascicolo di parte, né tale circostanza è stata contestata da parte ricorrente.
Ne deriva che la pretesa dell'Ente è incontestabile. Ed infatti il termine di cui all'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 2835/2008, nonché, per tutte, Cass. n. 4506/07 e Cass. n.
6674/08; v. altresì Cass. n. 18145/2012)
Va tuttavia verificato se successivamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito si sia invece perfezionata la prescrizione cd. successiva, per effetto dell'eventuale decorso del termine quinquennale posteriormente alla notificazione dei titoli in questione.
L'Agente della Riscossione ha dato prova di avere notificato: successivamente alla cartella n. 296200800085817130000 l'intimazione di pagamento n. 2962014901347765000 il 05.09.2014; successivamente alla cartella n. 29620090018782511000 l'intimazione di pagamento n. 29620149011347866000 il 05.09.2014; successivamente alla cartella n. 296200900870456220000 l'intimazione di pagamento n. 29620149011348169000 il 05.09.2014;
i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 59620130001218261000 (not. il
12.04.2013), 59620130001227965000 (not. il 12.04.2013),
59620130003176521000 (not. il 21.11.2013), 59620130003189154000 (not. il
21.11.2013), 59620140000136919000 (not. il 21.05.2014) nonchè dalle cartelle di pagamento suddette erano stati richiesti in pagamento con l'intimazione n.
29620179052521642000 che però non risulta essere stata notificata. Ne consegue che gli avvisi e le cartelle, queste ultime anche oggetto di intimazione di pagamento successiva, notificati tra il 2013 ed il 2014, alla data di notifica dell'intimazioni qui opposte non erano più esigibili per intervenuta prescrizione quinquennale non dovendosi tenere conto della sospensione per VI -19 stante la già maturata prescrizione alla data della legge dettata dall'emergenza pandemica.
Né può ritenersi accoglibile l'eccezione di sospensione della prescrizione per effetto della legge di stabilità 2014 atteso che le tre cartelle di pagamento emesse nel 2008
– 2009 sono state oggetto di tre distinte intimazioni di pagamento, tutte notificate in data 05.09.2014, ovvero quando già la sospensione era cessata. Come provato da parte ricorrente successivamente alla notifica dell'intimazione opposta col ricorso depositato il 22.11.2023, la società opponente ha aderito alla rottamazione quater e le relative istanze sono state accolte da che ha ammesso CP_7
la richiedente alla rateizzazione del debito, rateizzazione ancora in corso e per la quale sono agli atti sia le istanze accolte che i pagamenti intervenuti.
L'opponente ha poi documentato la dichiarazione resa da con la quale attesta CP_7
che nulla è più dovuto per gli avvisi 59620150000600985000 e
59620190000629726000. Risulta altresì dall'estratto di ruolo depositato da CP_7
l'1.12.2025 che non risulta più alcun debito relativamente agli avvisi nn.
59620140004863541000, 59620140004863844000 e 59620150000601086000.
In relazione pertanto ai suddetti avvisi (59620150000600985000,
59620190000629726000, 59620140004863541000, 59620140004863844000 e
59620150000601086000) il debito è estinto e deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Gli avvisi di addebito nn. 5962014000015057000, 5962160007900761000,
59620160007918250000, 59620170006294066000, 59620170006278504000,
59620180007352431000, 59620190008855673000 e 59620190000968566000 sono stati oggetto di definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022, la cosiddetta “rottamazione quater” ed è in corso il pagamento rateale (cfr: accoglimento istanza rottamazione agli atti del fascicolo ricorrente).
Come autorevolmente statuito dalla Suprema Corte, la scelta di definizione agevolata comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Di fatto si assiste ad una rinuncia informale poiché non viene notificata alle controparti né dichiarata in udienza ma determina una carenza di interesse sopravvenuta (Cassazione Civile Sez. 5 ordinanza n. 6247 Anno 2024).
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente agli avvisi in ultimo citati.
Risultano invece esigibili i seguenti avvisi di addebito n. 5962014000485336000 notificato in data 28.10.2014 e n. 59620150000600884000 notificato il 13.7.2015. Ed infatti il pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito nn.
50620140004853736000 e 5962015000600884 sono stati intimati con la cartella n.
2962018901221593 notificata il 14.01.2019, di talchè essi alla data di notifica dell'intimazione opposta erano esigibili.
Atteso l'accoglimento del ricorso nei limiti indicati, le spese di lite si ritiene di compensarle per 2/3 mentre i restanti 1/3 si pongono a carico delle parti convenute in solido tra di esse. Detti compensi si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014 e succ. mod., e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo addì 16.12.2025
Il Giudice onorario
LB IL
Firmato digitalmente