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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 555/2024 R.G.C.L., promossa da e (rappr. e dif. dall'avv. G. Parte_1 Parte_2
Rinaldo) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: CP_1
TFR; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza;
osserva
Le ricorrenti, premesso di avere svolto attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Chiaramonte Gulfi fino al 30 novembre 2019 e di essere state poi assunte a tempo indeterminato, per effetto di stabilizzazione, espongono di avere diritto al pagamento delle spettanze maturate a titolo di TFR in relazione al periodo di lavoro a termine. L' deduce di non avere potuto provvedere al tempestivo pagamento del CP_1 preteso importo soltanto a causa del comportamento dell'ente datore di lavoro, la quale ha omesso di inviare all' stesso il cd. Mod. TFR1 (necessario al CP_2 fine di accertare la consistenza, e l'esistenza stessa, del diritto di cui trattasi). Chiarisce dunque di avere provveduto al versamento della somma spettante alle ricorrenti in data 12 dicembre 2024, subito dopo avere acquisito dal Comune di Chiaramonte Gulfi i dati necessari. L'avvenuto pagamento del reclamato TFR determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese processuali, la cui regolamentazione va operata in base al principio di soccombenza virtuale, giova rilevare come la documentazione versata in atti si riveli idonea a dimostrare che la ricorrente ha diffidato l CP_1 al pagamento del suddetto TFR con lettera del 9 novembre 2023; tenuto conto del fatto che gli importi spettanti sono stati versati alle lavoratrici circa un anno dopo da tale diffida, stimasi corretto porre a carico dell'istituto resistente le spese processuali (nella misura che viene liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura “seriale” della controversia e della consistenza dell'attività difensiva concretamente svolta).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla procuratrice antistataria delle ricorrenti le CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 24 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 555/2024 R.G.C.L., promossa da e (rappr. e dif. dall'avv. G. Parte_1 Parte_2
Rinaldo) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: CP_1
TFR; lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza;
osserva
Le ricorrenti, premesso di avere svolto attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Chiaramonte Gulfi fino al 30 novembre 2019 e di essere state poi assunte a tempo indeterminato, per effetto di stabilizzazione, espongono di avere diritto al pagamento delle spettanze maturate a titolo di TFR in relazione al periodo di lavoro a termine. L' deduce di non avere potuto provvedere al tempestivo pagamento del CP_1 preteso importo soltanto a causa del comportamento dell'ente datore di lavoro, la quale ha omesso di inviare all' stesso il cd. Mod. TFR1 (necessario al CP_2 fine di accertare la consistenza, e l'esistenza stessa, del diritto di cui trattasi). Chiarisce dunque di avere provveduto al versamento della somma spettante alle ricorrenti in data 12 dicembre 2024, subito dopo avere acquisito dal Comune di Chiaramonte Gulfi i dati necessari. L'avvenuto pagamento del reclamato TFR determina la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese processuali, la cui regolamentazione va operata in base al principio di soccombenza virtuale, giova rilevare come la documentazione versata in atti si riveli idonea a dimostrare che la ricorrente ha diffidato l CP_1 al pagamento del suddetto TFR con lettera del 9 novembre 2023; tenuto conto del fatto che gli importi spettanti sono stati versati alle lavoratrici circa un anno dopo da tale diffida, stimasi corretto porre a carico dell'istituto resistente le spese processuali (nella misura che viene liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura “seriale” della controversia e della consistenza dell'attività difensiva concretamente svolta).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla procuratrice antistataria delle ricorrenti le CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 24 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)