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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/07/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3940/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3940/2016 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Salvatore BOCHICCHIO, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO contumace in persona del l.r. p.t.; Controparte_2
CONVENUTA contumace
Controparte_3
CONVENUTO contumace avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1
l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Egli si era provvisoriamente aggiudicato, nella procedura di esecuzione immobiliare n.
125/1990, ed all'esito della vendita in data 18 Dicembre 2014, i terreni staggiti, ubicati in
Potenza, in catasto al fol. 81, p.lla 18.
Il debitore era il CP_1
Creditore procedente, nella fase alla quale era giunta la procedura, era l' Controparte_2
1 N. 3940/2016 R.G.A.C.
era il professionista delegato alle vendite. Controparte_3
Il G.E., rilevato che la trascrizione del pignoramento non era stata rinnovata, dichiarava improcedibile l'esecuzione (artt. 2668 bis e ter c.c.), e revocava l'aggiudicazione (ordinanza del 29 Aprile – 3 Maggio 2016).
Il ricorreva al G.E., avverso tale decisione: il Giudice, con ordinanza in data Pt_1
16 Settembre 2016, rigettava l'opposizione ed assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito: che effettivamente l'opponente introduceva, attraverso la presente domanda.
Egli assumeva che la trascrizione, nella fattispecie del pignoramento, costituisca solamente un elemento di integrazione dell'efficacia, sicché il G.E. avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione della trascrizione medesima, e solo ove questo fosse vanamente spirato avrebbe potuto pronunziare l'improcedibilità.
2. I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione dev'essere rigettata.
La giurisprudenza della S.C. ha evidenziato, persuasivamente, i motivi che sorreggono la tesi che la trascrizione del pignoramento sia coessenziale al medesimo, sicché, ove essa rimanga caducata, la procedura cessa.
È opportuno riportare le massime di due decisioni, che espongono chiaramente gli argomenti pertinenti (per ogni approfondimento ulteriore, pertanto, è possibile leggere le motivazioni di tali sentenze):
Cass. civ., Sez. III, sent. 11.3.2016, n. 4751:
In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche
d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione
"medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato.
Cass. civ., Sez. III, sent. 20.4.2015, n. 7998:
In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il
2 N. 3940/2016 R.G.A.C.
pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito - in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla ricorrenza di due pignoramenti contestuali, notificati, rispettivamente, a nome di ciascun creditore, uno solo dei quali, però, risultava trascritto - aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in ragione della rinuncia agli atti proveniente dal solo creditore che aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento, senza che l'altro fosse intervenuto nella processo esecutivo dal primo instaurato).
Alla stregua di tali indicazioni in diritto, non appare possibile ammettere la persistenza, sia pur temporanea, di una procedura esecutiva immobiliare, in assenza di un'efficace trascrizione del pignoramento: né si ravvisa il fondamento normativo dell'ipotesi che il Giudice debba assegnare un termine al creditore, affinché egli possa, ove mai interessato, rinnovare la trascrizione.
2. Sulle spese di lite non si deve provvedere, non essendo costituite le parti vittoriose.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3940/2016 R.G.A.C., promossa da contro l' in Parte_1 CP_1 Controparte_2 persona del l.r. p.t., e ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_3 richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite.
Potenza, 17 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3940/2016 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Salvatore BOCHICCHIO, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO contumace in persona del l.r. p.t.; Controparte_2
CONVENUTA contumace
Controparte_3
CONVENUTO contumace avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1
l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Egli si era provvisoriamente aggiudicato, nella procedura di esecuzione immobiliare n.
125/1990, ed all'esito della vendita in data 18 Dicembre 2014, i terreni staggiti, ubicati in
Potenza, in catasto al fol. 81, p.lla 18.
Il debitore era il CP_1
Creditore procedente, nella fase alla quale era giunta la procedura, era l' Controparte_2
1 N. 3940/2016 R.G.A.C.
era il professionista delegato alle vendite. Controparte_3
Il G.E., rilevato che la trascrizione del pignoramento non era stata rinnovata, dichiarava improcedibile l'esecuzione (artt. 2668 bis e ter c.c.), e revocava l'aggiudicazione (ordinanza del 29 Aprile – 3 Maggio 2016).
Il ricorreva al G.E., avverso tale decisione: il Giudice, con ordinanza in data Pt_1
16 Settembre 2016, rigettava l'opposizione ed assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito: che effettivamente l'opponente introduceva, attraverso la presente domanda.
Egli assumeva che la trascrizione, nella fattispecie del pignoramento, costituisca solamente un elemento di integrazione dell'efficacia, sicché il G.E. avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione della trascrizione medesima, e solo ove questo fosse vanamente spirato avrebbe potuto pronunziare l'improcedibilità.
2. I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione dev'essere rigettata.
La giurisprudenza della S.C. ha evidenziato, persuasivamente, i motivi che sorreggono la tesi che la trascrizione del pignoramento sia coessenziale al medesimo, sicché, ove essa rimanga caducata, la procedura cessa.
È opportuno riportare le massime di due decisioni, che espongono chiaramente gli argomenti pertinenti (per ogni approfondimento ulteriore, pertanto, è possibile leggere le motivazioni di tali sentenze):
Cass. civ., Sez. III, sent. 11.3.2016, n. 4751:
In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche
d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione
"medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato.
Cass. civ., Sez. III, sent. 20.4.2015, n. 7998:
In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il
2 N. 3940/2016 R.G.A.C.
pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito - in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla ricorrenza di due pignoramenti contestuali, notificati, rispettivamente, a nome di ciascun creditore, uno solo dei quali, però, risultava trascritto - aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in ragione della rinuncia agli atti proveniente dal solo creditore che aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento, senza che l'altro fosse intervenuto nella processo esecutivo dal primo instaurato).
Alla stregua di tali indicazioni in diritto, non appare possibile ammettere la persistenza, sia pur temporanea, di una procedura esecutiva immobiliare, in assenza di un'efficace trascrizione del pignoramento: né si ravvisa il fondamento normativo dell'ipotesi che il Giudice debba assegnare un termine al creditore, affinché egli possa, ove mai interessato, rinnovare la trascrizione.
2. Sulle spese di lite non si deve provvedere, non essendo costituite le parti vittoriose.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3940/2016 R.G.A.C., promossa da contro l' in Parte_1 CP_1 Controparte_2 persona del l.r. p.t., e ogni diversa domanda, eccezione, Controparte_3 richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite.
Potenza, 17 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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