Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27137
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Ordinanza 21 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 9 ottobre 2024 e pubblicata il 21 ottobre 2024, con il numero di registro generale 22436/2020. Le parti in causa sono un privato e un consorzio industriale, il quale ha esercitato il diritto di riacquisto di aree precedentemente cedute. Il ricorrente ha contestato l'applicabilità dell'art. 63 della legge n. 448 del 1998, sostenendo che il consorzio non potesse riacquistare terreni acquistati da privati in libero mercato, ma solo quelli di sua proprietà. Il consorzio, al contrario, ha eccepito la legittimità del riacquisto, affermando che la norma si applicasse anche a terreni non originariamente ceduti da esso.

Il giudice ha rigettato il ricorso principale, confermando l'applicabilità dell'art. 63 anche ai terreni acquistati da privati, ritenendo che il legislatore avesse inteso garantire la riutilizzabilità delle aree industriali. Tuttavia, ha accolto i motivi di ricorso incidentale riguardanti la determinazione del prezzo di acquisto e la superficie espropriata, evidenziando che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi su aspetti decisivi, come il momento di attualizzazione del prezzo. Pertanto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per un nuovo esame, inclusa la questione delle spese legali.

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Massime1

In tema di consorzi di sviluppo industriale, il provvedimento di riacquisizione, previsto dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998, ha ad oggetto tutte le aree comunque sottoposte a vincolo derivante dalla destinazione industriale, anche se acquistate da privati e non cedute dal consorzio, purché incluse nel piano di sviluppo industriale e, dunque, conformate ad esigenze di natura pubblicistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27137
    Data del deposito : 21 ottobre 2024

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