Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/12/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01624/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Buildinvest Management Constructions and Research s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , e dall’ing. CO Cutillo, rappresentati e difesi dagli avv. Valentina Comella e Lucia Fago, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno, in Salerno, piazzetta San Tommaso D’Aquino 3 e digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. valentinacomella@avvocatinapoli.legalmail.it e luciafago@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Comune di Amalfi (SA) e Regione Campania, in persona dei legali rappresentanti p.t. , non costituiti in giudizio;
nei confronti
IA AD PO, rappresentata e difesa dall’avv. Demetrio Fenicciu, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvdemetriofenicciu@pec.ordineforense.salerno.it;
per
A) l’annullamento:
- quanto al ricorso introduttivo:
1) della nota prot. n. 15524 del 9 dicembre 2020, conosciuta il 15 settembre 2021, con la quale la concessione demaniale marittima n. 5, rep. n. 459, del 19 febbraio 2015, rilasciata alla controinteressata ed avente scadenza 31 dicembre 2020, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2033;
2) della citata concessione demaniale marittima del 19 febbraio 2015 e della convezione accessoria;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- quanto al primo atto di motivi aggiunti:
4) della determinazione dirigenziale n. 560 del 2 maggio 2024, con la quale è stata disposta l’ultrattività, tra l’altro, della suddetta concessione del 19 febbraio 2015 sino al 31 dicembre 2024 e nelle more dell’espletamento delle relative procedure di gara;
5) della presupposta delibera giuntale n. 46 dell’11 aprile 2024, pubblicata sull’albo pretorio dal 22 aprile 2024 al 7 maggio 2024;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- quanto al secondo atto di motivi aggiunti:
7) della delibera giuntale n. 52 del 15 maggio 2025, con la quale sono stati impartiti agli uffici indirizzi in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, che ne prevedono la proroga tecnica;
8) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
B) l’accertamento della scadenza del termine di durata della prefata concessione demaniale del 19 febbraio 2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IA AD PO;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. AL TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Buildinvest Management Constructions and Research s.r.l. rappresenta di essere comodataria di un complesso turistico alberghiero sito in Amalfi ed individuato nel locale catasto al foglio n. 6 (NCEU), particelle nn. 395, 584, 1101, 1111, 1119 ed al foglio n. 6 (NCT), particelle nn. 391, 393, 1115, 1133, 1134 e 1135, di cui è proprietario l’ing. CO Cutillo.
Riferiscono, quindi, gli odierni ricorrenti di essere interessati all’ottenimento di una concessione demaniale marittima per l’occupazione dello specchio d’acqua antistante una parte del suddetto plesso, per la quale hanno formulato l’istanza allibrata dal Comune di Amalfi al prot. n. 4894 dell’8 aprile 2018; istanza che è stata resa pubblica mediante l’avviso sull’albo pretorio civico prot. n. 11232 del 5 agosto 2021. In esito ad apposito accesso ai documenti amministrativi, sostiene parte ricorrente di aver appreso in data 15 settembre 2021 dell’esistenza della concessione demaniale marittima n. 5, rep. n. 459, del 19 febbraio 2015, rilasciata alla controinteressata IA AD PO per l’occupazione di un’area scoperta di mq 126,00 per la posa di ombrelloni, sedie e lettini ricadente sul foglio n. 6 (NCT), mappale n. 659, ed avente scadenza 31 dicembre 2020, nonché della nota prot. n. 15524 del 9 dicembre 2020, con la quale il Comune di Amalfi l’ha prorogata sino al 31 dicembre 2033, in attuazione dell’art. 1, commi 682 e 683, l. 30 dicembre 2018 n. 145.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 28 ottobre 2021 e depositato il 3 novembre 2021, Buildinvest Management Constructions and Research s.r.l. e l’ing. F.C. hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) quanto alla citata concessione demaniale del 19 febbraio 2015, violazione degli artt. 18, 36 e 37, d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, del decreto dirigenziale regionale n. 25 del 27 aprile 2011, della delibera della giunta comunale n. 80 del 30 aprile 2014, oltre ad eccesso di potere ed a violazione dei principi generali del diritto euro-unitario, non essendo stato il titolo rilasciato all’esito di un confronto competitivo;
II) quanto al provvedimento di proroga, violazione degli artt. 49 TFUE, 12, par. 1 e 2, dir. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, 37, d.P.R. n. 328 del 1952, dei principi generali del diritto euro-unitario di evidenza pubblica, libera circolazione dei servizi, par condicio , imparzialità e trasparenza, avendo le pubbliche amministrazioni l’obbligo di aggiudicare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante procedure ad evidenza pubblica, senza che possano disporsi proroghe generalizzate dei titoli esistenti che, ove introdotte per legge, vanno comunque disapplicate per contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la controinteressata M.M.R., la quale ne ha preliminarmente eccepita l’inammissibilità per tardività, nella parte in cui contesta la legittimità della citata concessione del 19 febbraio 2015, dato che parte ricorrente è a conoscenza dell’atto da molto tempo e che, quindi, avrebbe dovuto tempestivamente impugnarlo; per il resto, ha chiesto il rigetto del gravame.
Il Comune di Amalfi, quindi, con determinazione dirigenziale n. 560 del 2 maggio 2024, adottata sulla base delle linee guida di cui alla presupposta delibera giuntale n. 46 dell’11 aprile 2024, pubblicata sull’albo pretorio dal 22 aprile 2024 al 7 maggio 2024, ha disposto l’ultrattività della concessione demaniale marittima di cui è causa sino al 31 dicembre 2024 e nelle more dell’espletamento della procedura di gara per il suo nuovo affidamento, ai sensi degli artt. 3 e 4, l. 5 agosto 2022 n. 118, come modificati dal d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. nella l. 24 febbraio 2023 n. 14.
Pertanto, con un primo atto di motivi aggiunti notificato il 28 giugno 2024 e depositato il 5 luglio 2024, gli odierni ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, denunciando:
I) quanto alla citata delibera giuntale dell’11 aprile 2024, incompetenza e violazione dell’art. 43, comma 2, lett. a) ed e), d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non spettando a tale organo l’adozione di linee guida in tale materia, che afferisce all’organizzazione di un servizio pubblico;
II) quanto al provvedimento di proroga, violazione degli artt. 49 TFUE, 12, par. 1 e 2, dir. 2006/123/CE cit., 37, d.P.R. n. 328 cit., dei principi generali del diritto euro-unitario di evidenza pubblica, libera circolazione dei servizi, par condicio , imparzialità e trasparenza, avendo le pubbliche amministrazioni l’obbligo di aggiudicare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante procedure ad evidenza pubblica, senza che possano disporsi proroghe generalizzate dei titoli esistenti che, ove introdotte per legge, vanno comunque disapplicate per contrasto con il diritto dell’Unione europea;
III) sempre quanto al provvedimento di proroga, eccesso di potere per sviamento per aver simulato la disapplicazione della normativa di legge statale contrastante con il diritto unionale sostituendola con una regolamentare locale di eguale tenore;
IV) quanto alla concessione del 19 febbraio 2015, illegittimità derivata dalle censure già articolate nell’atto introduttivo del giudizio.
Si è costituita in giudizio sui motivi aggiunti la controinteressata M.M.A., che ha argomentato per il loro rigetto sulla base dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. 16 settembre 2024 n. 131, conv. nella l. 14 novembre 2024 n. 166, e dell’approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo regionale in data 23 aprile 2024.
Il Comune di Amalfi con delibera della giunta municipale n. 52 del 15 maggio 2025 ha, quindi, impartito agli uffici ulteriori indirizzi in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, prevedendone l’ulteriore proroga tecnica sulla base dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131 del 2024, conv. nella l. n. 166 del 2024.
Con un secondo atto di motivi aggiunti notificato l’11 luglio 2025 e depositato il successivo giorno 18, gli odierni ricorrenti hanno impugnato anche quest’ultimo provvedimento lamentando:
I) violazione, sotto un primo profilo, degli artt. 49 TFUE, 12, par. 1 e 2, dir. 2006/123/CE cit., 37, d.P.R. n. 328 cit., dei principi generali del diritto euro-unitario di evidenza pubblica, libera circolazione dei servizi, par condicio , imparzialità e trasparenza, avendo le pubbliche amministrazioni l’obbligo di aggiudicare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante procedure ad evidenza pubblica, senza che possano disporsi proroghe generalizzate dei titoli esistenti che, ove introdotte per legge, vanno comunque disapplicate per contrasto con il diritto dell’Unione europea;
II) violazione, sotto un secondo profilo, degli artt. 49 TFUE, 12, par. 1 e 2, dir. 2006/123/CE cit., 37, d.P.R. n. 328 cit., dei principi generali del diritto euro-unitario di evidenza pubblica, libera circolazione dei servizi, par condicio , imparzialità e trasparenza, perché la motivazione dell’atto impugnato si risolve nella volontà di procrastinare ulteriormente uno status quo illecito;
III) eccesso di potere per sviamento, per aver simulato la disapplicazione della normativa di legge statale contrastante con il diritto unionale sostituendola con una regolamentare locale di eguale tenore;
IV) quanto alla concessione del 19 febbraio 2015, illegittimità derivata dalle censure già articolate nell’atto introduttivo del giudizio e ribadite nel primo atto di motivi aggiunti.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è in parte irricevibile ed in altra parte fondato e da accogliere, secondo quanto di seguito illustrato.
2.1 è, dunque, irricevibile per manifesta tardività l’azione annullatoria proposta nei confronti della concessione demaniale del 19 febbraio 2015, come da eccezione sollevata dalla controinteressata.
Infatti, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, dalla quale il collegio non intende discostarsi, la piena conoscenza dell’atto lesivo, utile a far decorrere il termine decadenziale per procedere alla sua impugnazione in giudizio ai sensi degli artt. 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm., non deve essere intesa come cognizione piena ed integrale dello stesso, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da evidenziare l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire contro di esso (Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2024 n. 3147; sez. IV, 27 giugno 2023 n. 6269; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 17 settembre 2024 n. 1017; TAR Campania, Salerno, sez. II, 3 giugno 2024 n. 1190).
Nella specie, come è evincibile dal messaggio p.e.c. del 17 giugno 2019, proveniente dal difensore della parte ricorrente e indirizzata all’amministrazione resistente, già a tale data vi era piena conoscenza dell’esistenza della concessione de qua e della sua potenziale lesività per l’interesse qui azionato. Infatti, nella suddetta corrispondenza si rappresenta il fatto che il Comune di Amalfi ha ridotto l’estensione della concessione rilasciata alla limitrofa proprietà PO per consentire il passaggio verso la proprietà Cutillo. Parte ricorrente dimostra così di essere a conoscenza di un particolare aspetto della vicenda controversa che è specificamente illustrato nel corpo delle premesse della concessione qui impugnata, nelle quali si dà anche atto dell’esistenza di una domanda concorrente presentata dagli odierni ricorrenti e del solo parziale accoglimento di quella della controinteressata M.M.R. al fine di consentire loro l’accesso al fondo, come da essi richiesto in subordine rispetto al rilascio di una più ampia concessione.
In considerazione del fatto che con l’accesso del 15 settembre 2021 Buildinvest Management Constructions and Research s.r.l. e l’ing. F.C. hanno acquisito copia integrale di un provvedimento i cui contenuti e la cui lesività, tuttavia, essi conoscevano già, l’impugnazione della suddetta concessione demaniale del 19 febbraio 2015 appare tardiva. Da ciò consegue l’irricevibilità del primo mezzo di impugnazione nonché del quarto ordine di censure del primo e del secondo atto di motivi aggiunti.
2.2 Per il resto, quanto alle proroghe disposte dall’amministrazione resistente, il ricorso è manifestamente fondato sotto gli assorbenti profili denunciati nel secondo motivo di gravame, nel secondo ordine di censure del primo atto di motivi aggiunti e nel primo dei secondi motivi aggiunti, essendo stati i provvedimenti impugnati adottati sulla base di disposizioni di legge contrastanti con il diritto euro-unitario e, quindi, da disapplicare da parte dell’autorità amministrativa e giudiziaria.
Infatti, come stabilito da consolidata giurisprudenza condivisa dal collegio, tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, anche quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva, laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo periodo di durata, sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29 maggio 2025 n. 4110; in termini v. Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024 n. 4480; sez. VII, 30 aprile 2024 n. 4480). Infatti, con lo spirare del termine del 31 dicembre 2023, introdotto dall’art. 3, l. n. 118 del 2022, diviene applicabile l’obbligo di indire procedure competitive per l’affidamento di dette concessioni, con l’unica possibilità di proroga tecnica al 31 dicembre 2024 per la conclusione di procedure già bandite, circostanza, tuttavia, di cui non v’è prova nel presente giudizio (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29 maggio 2025 n. 4110; sez. VII, 12 maggio 2025 n. 3707; sez. VII, 20 gennaio 2025 n. 513; sez. VII, 14 gennaio 2025 n. 365).
Altrimenti detto, sulla base del quadro giuridico attualmente vigente, in forza delle sentenze del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 9 novembre 2021 nn. 17 e 18 e dell’art. 3, l. n. 118 cit., le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di proroghe ex lege , hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati, ai sensi degli artt. 49 TFUE e 12, dir. 2006/123/CE (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29 maggio 2025 n. 4110). Da ciò consegue che vanno senz’altro disapplicate dal giudice tutte le disposizioni di legge che abbiano per oggetto o per effetto di differire il termine del 31 dicembre 2023 previsto dall’originario testo dell’art. 3, l. n. 118 cit. (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29 maggio 2025 n. 4110; in termini v. Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024 n. 4480; sez. VII, 30 aprile 2024 n. 4480). Ciò vale tanto per l’art. 12, comma 6- sexies , d.l. n. 198 del 2022, conv. nella l. n. 14 del 2023, che ne ha posticipato la scadenza al 31 dicembre 2024 (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29 maggio 2025 n. 4110; v. anche Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2024 n. 3940; sez. VI, 28 agosto 2023 n. 7992; Cons. sic., sez. riun., parere 20 giugno 2023 n. 342), quanto per l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131 cit., conv. nella l. n. 166 cit., che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29 maggio 2025 n. 4110; TAR Liguria, sez. I, 19 febbraio 2025 n. 183).
2.3 La natura assorbente dei vizi riscontrati consente al collegio di prescindere dall’esame degli ulteriori motivi di gravame e di dichiarare scaduta la concessione demaniale de qua alla data del 31 dicembre 2023, senza alcuna possibilità di proroga ex lege e l’obbligo dell’amministrazione di metterla a gara tra gli operatori interessati.
3. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto comunque conto della presenza di precise disposizioni di legge dello Stato che hanno consentito all’amministrazione resistente l’adozione degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile ed in altra parte lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva, annullando per l’effetto gli atti impugnati ed accertando l’avvenuta scadenza al 31 dicembre 2023 della concessione demaniale marittima rilasciata alla controinteressata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
AL TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO