TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/07/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 1.7.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3055/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. TECCE MARCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, (indirizzo PEC indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Persona_1
Fiumicino del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, ed impugnava
1 l'avviso di addebito n. n. 312 2024 00005804 79 000, formato il 24.7.2024 e notificato il 27.08.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 707,91
(comprensiva di spese di notifica), somma questa asseritamente dovuta a titolo di spese legali e di CTU, in virtù del decreto di omologa del 13.09.2022, emesso dal
Tribunale di Avellino a definizione del procedimento per ATPO n. 684/2021 RG.
A sostegno del ricorso esponeva che il decreto di omologa del 13.09.2022 era stato corretto con successiva ordinanza del 18.10.2022, con la quale, il Tribunale di Avellino, preso atto dell'erronea indicazione dell'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, aveva statuito che nulla era dovuto dal ricorrente per le spese di lite ed aveva posto le spese dell'accertamento peritale definitivamente a carico dell' CP_1
Rappresentava inoltre che la richiesta a mezzo pec del 3.9.2024 di annullamento in via di autotutela dell'avviso di addebito era rimasta senza riscontro alcuno da parte dell' . Controparte_2
Sulla scorta di quanto innanzi chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna dell'Istituto al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, previa sospensione inaudita altera parte della efficacia esecutiva del titolo esecutivo, l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale CP_1 eccepiva la inammissibilità dell'azione per difetto di interesse, rappresentando che era intervenuta la cessazione della materia del contendere, atteso che l'avviso di addebito opposto era stato oggetto di provvedimento di annullamento totale, emesso in autotutela, in ragione della riconosciuta insussistenza della ragione creditoria.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa con note scritte, depositate a cura di tutte le parti costituite: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti contenente dispositivo e motivazione contestuale.
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere: invero, il resistente ha documentato che l'avviso di addebito opposto è stato sgravato (cfr. CP_1 relazione amministrativa, allegata alla memoria di costituzione).
Evidentemente, con l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato nel presente giudizio è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto
2 del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia: quindi, al Tribunale non resta che prendere atto di tale definizione in sede amministrativa e, di conseguenza, dichiarare la cessazione della materia del contendere, come del resto richiesto concordemente da entrambe le parti.
4. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte resistente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese.
Al riguardo -premessa l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D. lgs. 46/1999, in quanto il ricorso, depositato il 4.10.2024 è tempestivo, a fronte della notifica dell'avviso di addebito in data 27.8.2024- si osserva che parte ricorrente, per vedersi riconoscere le sue ragioni, ha dovuto proporre ricorso, regolarmente notificato, contro l' , CP_1 nonostante sia stata disposta, sin dal 18.10.2022, la correzione dell'errore materiale in punto di condanna alle spese contenuto nel decreto di omologa del 13.9.2022 e il ricorrente abbia motivatamente chiesto, con pec del 3.9.2024, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, allegando altresì la copia della ordinanza ex art. 288 c.p.c..
In particolare, parte ricorrente ha documentato che con ordinanza ex art. 288 c.p.c. depositata il 18.10.2022, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, riscontrata la sussistenza di un errore materiale nella indicazione dell'assenza di valida ed efficace dichiarazione ex art 152 d.a. c.p.c., ha disposto la correzione del predetto decreto di omologa, sostituendo le statuizioni di condanna ivi contenute a carico di con le seguenti statuizioni: “nulla per le spese di lite, stante la Parte_1 dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.” e “pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese dell'accertamento peritale, che liquida con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.”.
Solo nelle more del giudizio la resistente ha provveduto all'annullamento in autotutela e, pertanto, tale determinazione, benchè intervenuta prima dell'emettenda sentenza, è comunque successiva all'instaurazione del presente giudizio: il provvedimento in autotutela allegato al fascicolo di parte resistente reca la data del 22/10/2024; il ricorso in opposizione è stato notificato il 18/10/2024.
3 Non può, però, ignorarsi il comportamento tenuto dall' nelle more del giudizio. CP_1
Ed invero, l'avvenuto annullamento in autotutela non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un mezzo.
Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, CP_1 determinata, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate, in complessivi euro 200,00
(euroduecento/00) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge ed oltre euro 21,50 (euroventuno/50) per C.U. da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 4.10.2024 ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna il resistente in CP_1 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 200,00 (euroduecento/00) per compenso (già al netto della compensazione), e Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali ed oltre euro 21,50 (euroventuno/50) per C.U., con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 2/7/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 1.7.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3055/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. TECCE MARCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, (indirizzo PEC indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Persona_1
Fiumicino del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, ed impugnava
1 l'avviso di addebito n. n. 312 2024 00005804 79 000, formato il 24.7.2024 e notificato il 27.08.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 707,91
(comprensiva di spese di notifica), somma questa asseritamente dovuta a titolo di spese legali e di CTU, in virtù del decreto di omologa del 13.09.2022, emesso dal
Tribunale di Avellino a definizione del procedimento per ATPO n. 684/2021 RG.
A sostegno del ricorso esponeva che il decreto di omologa del 13.09.2022 era stato corretto con successiva ordinanza del 18.10.2022, con la quale, il Tribunale di Avellino, preso atto dell'erronea indicazione dell'assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, aveva statuito che nulla era dovuto dal ricorrente per le spese di lite ed aveva posto le spese dell'accertamento peritale definitivamente a carico dell' CP_1
Rappresentava inoltre che la richiesta a mezzo pec del 3.9.2024 di annullamento in via di autotutela dell'avviso di addebito era rimasta senza riscontro alcuno da parte dell' . Controparte_2
Sulla scorta di quanto innanzi chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna dell'Istituto al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, previa sospensione inaudita altera parte della efficacia esecutiva del titolo esecutivo, l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale CP_1 eccepiva la inammissibilità dell'azione per difetto di interesse, rappresentando che era intervenuta la cessazione della materia del contendere, atteso che l'avviso di addebito opposto era stato oggetto di provvedimento di annullamento totale, emesso in autotutela, in ragione della riconosciuta insussistenza della ragione creditoria.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa con note scritte, depositate a cura di tutte le parti costituite: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti contenente dispositivo e motivazione contestuale.
3. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere: invero, il resistente ha documentato che l'avviso di addebito opposto è stato sgravato (cfr. CP_1 relazione amministrativa, allegata alla memoria di costituzione).
Evidentemente, con l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato nel presente giudizio è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto
2 del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia: quindi, al Tribunale non resta che prendere atto di tale definizione in sede amministrativa e, di conseguenza, dichiarare la cessazione della materia del contendere, come del resto richiesto concordemente da entrambe le parti.
4. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte resistente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese.
Al riguardo -premessa l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D. lgs. 46/1999, in quanto il ricorso, depositato il 4.10.2024 è tempestivo, a fronte della notifica dell'avviso di addebito in data 27.8.2024- si osserva che parte ricorrente, per vedersi riconoscere le sue ragioni, ha dovuto proporre ricorso, regolarmente notificato, contro l' , CP_1 nonostante sia stata disposta, sin dal 18.10.2022, la correzione dell'errore materiale in punto di condanna alle spese contenuto nel decreto di omologa del 13.9.2022 e il ricorrente abbia motivatamente chiesto, con pec del 3.9.2024, l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, allegando altresì la copia della ordinanza ex art. 288 c.p.c..
In particolare, parte ricorrente ha documentato che con ordinanza ex art. 288 c.p.c. depositata il 18.10.2022, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, riscontrata la sussistenza di un errore materiale nella indicazione dell'assenza di valida ed efficace dichiarazione ex art 152 d.a. c.p.c., ha disposto la correzione del predetto decreto di omologa, sostituendo le statuizioni di condanna ivi contenute a carico di con le seguenti statuizioni: “nulla per le spese di lite, stante la Parte_1 dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.” e “pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese dell'accertamento peritale, che liquida con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.”.
Solo nelle more del giudizio la resistente ha provveduto all'annullamento in autotutela e, pertanto, tale determinazione, benchè intervenuta prima dell'emettenda sentenza, è comunque successiva all'instaurazione del presente giudizio: il provvedimento in autotutela allegato al fascicolo di parte resistente reca la data del 22/10/2024; il ricorso in opposizione è stato notificato il 18/10/2024.
3 Non può, però, ignorarsi il comportamento tenuto dall' nelle more del giudizio. CP_1
Ed invero, l'avvenuto annullamento in autotutela non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un mezzo.
Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, CP_1 determinata, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate, in complessivi euro 200,00
(euroduecento/00) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge ed oltre euro 21,50 (euroventuno/50) per C.U. da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 4.10.2024 ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna il resistente in CP_1 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 200,00 (euroduecento/00) per compenso (già al netto della compensazione), e Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali ed oltre euro 21,50 (euroventuno/50) per C.U., con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 2/7/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
4