Articolo 19 della Legge 12 agosto 1977, n. 675
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 settembre 1977
Art. 19.
Ai consorzi e societa' consortili, anche in forma cooperativa fra piccole e medie imprese industriali ed artigiane di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377 , ed ai consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127 , che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine puo' essere concesso un contributo sulle disponibilita' del "Fondo" di cui al precedente articolo 3 secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti dal CIPI in relazione alle garanzie fornite alle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2.
Ai consorzi e alle cooperative di cui al precedente comma possono partecipare o fornire assistenza finanziaria le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale.
Per accedere ai contributi di cui al primo comma, gli statuti dei consorzi devono essere conformi al modello definito dal CIPI, sentita la Commissione parlamentare di cui al precedente articolo 13 e approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'attivita' di prestazione di garanzie mutualistiche esercitata dai consorzi e dalle cooperative di cui al primo comma del presente articolo, non costituisce attivita' commerciale agli effetti dell' articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Il CIPI approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un programma quadriennale straordinario di assistenza tecnica e formazione avente l'obiettivo di promuovere, realizzare e sostenere, nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , consorzi e societa' consortili e consorzi di cooperative rientranti tra quelli previsti dalla legge 30 aprile 1976, n. 374 , che assumano iniziative volte a fornire servizi gestionali reali alle piccole e medie imprese meridionali, singole o associate, operanti nei settori di cui ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2. All'attuazione del programma provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, gli enti specializzati collegati alla Cassa per il Mezzogiorno.
Detto programma determinera' i criteri, le modalita' e i limiti per la concessione di contributi a carico delle disponibilita' del Fondo di cui al precedente articolo 3 nonche' le modalita' di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti specializzati di cui al precedente comma ed i consorzi e le societa' consortili.
Entrata in vigore il 22 settembre 1977
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