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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1752/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
e
Controparte_1
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] Parte_1
TO (TV) il 25/01/1957 e nato a [...] il [...] Controparte_1
del matrimonio contratto il 15/04/1978 e trascritto al n. 21, Parte II Serie A, Ufficio 1, Anno 1978, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN PIETRO DI TO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita in Conegliano (TV) Via Vecchia Pt_1
Trevigiana n.155;
3. Le parti concordano che il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro e non oltre la data del CP_1
30.06.2025. Decorso tale data, salvo quanto sotto disposto, la sig.ra potrà provvedere al cambio Pt_1
delle serrature dell'abitazione;
4. Dalla data del rilascio dell'abitazione coniugale il sig. provvederà contestualmente ad CP_1
effettuare il cambio di residenza;
5. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si autorizzano reciprocamente a trascorrere brevi periodi fuori casa. In tal caso ognuno di loro s'impegna a comunicare all'altro la data di allontanamento e quella di rientro dandone avviso a mezzo sms o Whatsapp con un anticipo di almeno due giorni. A propria volta l'altro invierà messaggio di conferma di ricezione;
6. Fino alla data del 30.6.25 le spese di tutte le utenze di casa saranno sostenute da , Controparte_1
mentre quelle condominiali e di vitto al 50% tra i coniugi. Obbligo che decadrà ipso facto nel caso di rilascio anticipato dell'abitazione da parte del sig. In ogni caso dal momento del rilascio CP_1
dell'appartamento la sig.ra provvederà a volturare a suo carico tutte le utenze dell'abitazione; Pt_1
7. Contestualmente al suo rilascio il sig. provvederà a riconsegnare alla signora tutte le chiavi CP_1
dell'immobile ancora in suo possesso, fatta eccezione per quelle del garage e cantina, dato il convenuto prolungato utilizzo separato di tali spazi;
8. Nel lasciare l'abitazione il sig. porterà con sé oltre ai propri effetti personali anche CP_1
l'affettatrice, un televisore piccolo, pentole e piatti secondo le necessità ed in accordo con la signora. I rimanenti beni mobili resteranno nella piena disponibilità e proprietà della signora;
9. I ricorrenti concordano che indipendentemente dalle attribuzioni che seguono, il sig. CP_1
continuerà ad utilizzare il garage (mapp. 976/sub.16) e la cantina di pertinenza della casa coniugale fino alla data del 31.12.2025. Decorso tale termine egli provvederà a sgomberare immediatamente detti locali da tutti i propri strumenti e beni mobili e/o quant'altro di sua proprietà ivi presenti e riconsegnerà i locali completamente liberi e sgomberi. Essendo i locali dotati di entrata autonoma, fino alla data del
31.12.2025, il sig. indipendentemente dalla riconsegna delle chiavi dell'abitazione e/o dalla CP_1
sostituzione delle serrature di entrata principale, potrà continuare a trattenere copia delle chiavi per l'accesso diretto dal garage e cantina dal retro dell'abitazione. Il sig. altresì rimborserà alla CP_1
signora le spese condominiali relative a garage e cantina in utilizzo fino al suo rilascio;
10. Essi convengono altresì che il canone mensile di locazione dell'immobile in Susegana, maturato e maturando fino alla data del rilascio dell'abitazione coniugale dal sig. verrà tra loro suddiviso CP_1
secondo le rispettive quote di proprietà di tale immobile;
11. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, ed ai fini della definizione della crisi tra loro insorta, gli stessi convengono tra loro le seguenti attribuzioni:
a) Il sig. con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a trasferire alla Sig.ra Controparte_1
che accetta, la propria quota, pari ad 1/2 (un mezzo) della piena proprietà Parte_1 dell'immobile/casa coniugale, in Conegliano (TV), Via Vecchia Trevigiana n. 155- Condominio “Le
Betulle” e così censito:
CATASTO FABBRICATI:
Comune di Conegliano- Via Vecchia Trevigiana n.155
Sez. C -Foglio n.8 – particella 976 subalterno 44
Detto accatastamento è avvenuto a seguito dei lavori di fusione di due unità abitative ultimati in data
07.08.2012 con accatastamento in un'unica unità utilizzata come abitazione (doc.6 all.to ricorso introduttivo).
I coniugi avevano infatti acquistato una prima unità abitativa giusto atto di compravendita del 30 dicembre 1986 a rogito del notaio registrato a Conegliano in data 19 gennaio 1987 al n.254- Persona_1
Serie I (doc.7 all.to ricorso introduttivo). E successivamente una seconda unità abitativa attigua alla prima giusto atto di compravendita del 28.11.2011 a rogito notaio registrato a Conegliano il Persona_2
16 dicembre 2011 al n.5785 – Serie 1T (doc.8 all.to ricorso introduttivo).
-Unitamente alle abitazioni il sig. i impegna a trasferire alla signora che accetta anche la propria CP_1
quota delle seguenti unità:
Comune di Conegliano- n. 2 garage al piano scantinato- così identificato:
Man. Via vecchia trevigiana P/Sc. Email_1
Comune di Conegliano-cantina al piano scantinato-così identificata
Mapp. N.976/sub17 - Via Vecchia Trevigiana P/sc.-
b) La sig.ra con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a propria volta a Parte_1
trasferire al sig. che accetta la propria quota pari al 33,33 % (1/3) dell'immobile Parte_2
appartamento al piano primo uso abitazione e garage al piano interrato facente parte del complesso immobiliare sito in Comune di Susegana Via G. Matteotti n.6 denominato “Residence Borgo Verde” –
“Corpo A” (doc.9 all.to ricorso introduttivo) e come segue catastalmente identificato:
Comune di Susegana -Sezione C – Foglio 9
Mn 122 sub 36 – Via Matteotti-Piano 1 – Cat. A/2 Cl.
2 -Vani 2,5 – RCE 258,23
Mn122 sub.113 – Via Matteotti -Piano S1 -Cat. C/6
Cl. 3 mq 15 -RCE 42,61
12. Tutti gli immobili sopradescritti unitamente alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte ai sensi dell'art.-1117 ss c.c. verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dalle parti conosciuto e per quanto occorra, dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale;
13. I coniugi, in considerazione /dei reciproci rapporti economico-patrimoniali tra loro in essere e del valore dell'attribuzioni nonché dei beni mobili ancora presenti nella casa coniugale, convengono che la sig.ra verserà al sig. a conguaglio, la somma omnia di €10.000= (diecimila/00), che Pt_1 CP_1
corrisponderà mediante assegno circolare intestato a o bonifico bancario su c/c Controparte_1
intestato di da consegnarsi/effettuarsi entro e non oltre il giorno 30 giugno 2025; Controparte_1
14. Ai fini dei reciproci trasferimenti di cui sopra i sig.ri e ompariranno avanti a notaio Pt_1 CP_1
dott.ssa , con sede in Conegliano, scelto di comune accordo tra loro, entro e non oltre Persona_3
la data del 30.06.2025. Ovvero previa diffida tramite racc. a/r, nell'ipotesi di disaccordo o inerzia di una delle parti- nel termine di un mese dalla data indicata -ad opera della parte diligente- a pena di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c.;
15) Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari ecc.) ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
16) Tutte le spese e le imposte relative ai trasferimenti di cui al presente atto (certificazione, notarili, trascrizione, registro, ecc.) nonché le spese notarili saranno ripartite tra i sigg.ri e ella Pt_1 CP_1
misura del 50% ciascuno. Così anche le spese legali e processuali;
17) I ricorrenti, entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed avendo provveduto a sistemare ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale dichiarano salvo l'esatto adempimento di quanto sopra previsto e del buon fine dei trasferimenti, di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo ragione o causa, dipendente o conseguente dal loro matrimonio e dallo scioglimento del regime patrimoniale della comunione, neppure in ragione dei beni mobili registrati Fiat
00 Targata 57 ( e RD MA targata GA354GZ e Honda F4 targata Parte_1
FA92964 ( ) che resteranno in proprietà esclusiva di ciascuno secondo le attuali Controparte_1
rispettive titolarità (doc.10 all.to ricorso introduttivo).
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 17/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1752/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
e
Controparte_1
con l'avv. GIOVANETTI ANNA MARIA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] Parte_1
TO (TV) il 25/01/1957 e nato a [...] il [...] Controparte_1
del matrimonio contratto il 15/04/1978 e trascritto al n. 21, Parte II Serie A, Ufficio 1, Anno 1978, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN PIETRO DI TO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita in Conegliano (TV) Via Vecchia Pt_1
Trevigiana n.155;
3. Le parti concordano che il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro e non oltre la data del CP_1
30.06.2025. Decorso tale data, salvo quanto sotto disposto, la sig.ra potrà provvedere al cambio Pt_1
delle serrature dell'abitazione;
4. Dalla data del rilascio dell'abitazione coniugale il sig. provvederà contestualmente ad CP_1
effettuare il cambio di residenza;
5. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si autorizzano reciprocamente a trascorrere brevi periodi fuori casa. In tal caso ognuno di loro s'impegna a comunicare all'altro la data di allontanamento e quella di rientro dandone avviso a mezzo sms o Whatsapp con un anticipo di almeno due giorni. A propria volta l'altro invierà messaggio di conferma di ricezione;
6. Fino alla data del 30.6.25 le spese di tutte le utenze di casa saranno sostenute da , Controparte_1
mentre quelle condominiali e di vitto al 50% tra i coniugi. Obbligo che decadrà ipso facto nel caso di rilascio anticipato dell'abitazione da parte del sig. In ogni caso dal momento del rilascio CP_1
dell'appartamento la sig.ra provvederà a volturare a suo carico tutte le utenze dell'abitazione; Pt_1
7. Contestualmente al suo rilascio il sig. provvederà a riconsegnare alla signora tutte le chiavi CP_1
dell'immobile ancora in suo possesso, fatta eccezione per quelle del garage e cantina, dato il convenuto prolungato utilizzo separato di tali spazi;
8. Nel lasciare l'abitazione il sig. porterà con sé oltre ai propri effetti personali anche CP_1
l'affettatrice, un televisore piccolo, pentole e piatti secondo le necessità ed in accordo con la signora. I rimanenti beni mobili resteranno nella piena disponibilità e proprietà della signora;
9. I ricorrenti concordano che indipendentemente dalle attribuzioni che seguono, il sig. CP_1
continuerà ad utilizzare il garage (mapp. 976/sub.16) e la cantina di pertinenza della casa coniugale fino alla data del 31.12.2025. Decorso tale termine egli provvederà a sgomberare immediatamente detti locali da tutti i propri strumenti e beni mobili e/o quant'altro di sua proprietà ivi presenti e riconsegnerà i locali completamente liberi e sgomberi. Essendo i locali dotati di entrata autonoma, fino alla data del
31.12.2025, il sig. indipendentemente dalla riconsegna delle chiavi dell'abitazione e/o dalla CP_1
sostituzione delle serrature di entrata principale, potrà continuare a trattenere copia delle chiavi per l'accesso diretto dal garage e cantina dal retro dell'abitazione. Il sig. altresì rimborserà alla CP_1
signora le spese condominiali relative a garage e cantina in utilizzo fino al suo rilascio;
10. Essi convengono altresì che il canone mensile di locazione dell'immobile in Susegana, maturato e maturando fino alla data del rilascio dell'abitazione coniugale dal sig. verrà tra loro suddiviso CP_1
secondo le rispettive quote di proprietà di tale immobile;
11. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi, ed ai fini della definizione della crisi tra loro insorta, gli stessi convengono tra loro le seguenti attribuzioni:
a) Il sig. con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a trasferire alla Sig.ra Controparte_1
che accetta, la propria quota, pari ad 1/2 (un mezzo) della piena proprietà Parte_1 dell'immobile/casa coniugale, in Conegliano (TV), Via Vecchia Trevigiana n. 155- Condominio “Le
Betulle” e così censito:
CATASTO FABBRICATI:
Comune di Conegliano- Via Vecchia Trevigiana n.155
Sez. C -Foglio n.8 – particella 976 subalterno 44
Detto accatastamento è avvenuto a seguito dei lavori di fusione di due unità abitative ultimati in data
07.08.2012 con accatastamento in un'unica unità utilizzata come abitazione (doc.6 all.to ricorso introduttivo).
I coniugi avevano infatti acquistato una prima unità abitativa giusto atto di compravendita del 30 dicembre 1986 a rogito del notaio registrato a Conegliano in data 19 gennaio 1987 al n.254- Persona_1
Serie I (doc.7 all.to ricorso introduttivo). E successivamente una seconda unità abitativa attigua alla prima giusto atto di compravendita del 28.11.2011 a rogito notaio registrato a Conegliano il Persona_2
16 dicembre 2011 al n.5785 – Serie 1T (doc.8 all.to ricorso introduttivo).
-Unitamente alle abitazioni il sig. i impegna a trasferire alla signora che accetta anche la propria CP_1
quota delle seguenti unità:
Comune di Conegliano- n. 2 garage al piano scantinato- così identificato:
Man. Via vecchia trevigiana P/Sc. Email_1
Comune di Conegliano-cantina al piano scantinato-così identificata
Mapp. N.976/sub17 - Via Vecchia Trevigiana P/sc.-
b) La sig.ra con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a propria volta a Parte_1
trasferire al sig. che accetta la propria quota pari al 33,33 % (1/3) dell'immobile Parte_2
appartamento al piano primo uso abitazione e garage al piano interrato facente parte del complesso immobiliare sito in Comune di Susegana Via G. Matteotti n.6 denominato “Residence Borgo Verde” –
“Corpo A” (doc.9 all.to ricorso introduttivo) e come segue catastalmente identificato:
Comune di Susegana -Sezione C – Foglio 9
Mn 122 sub 36 – Via Matteotti-Piano 1 – Cat. A/2 Cl.
2 -Vani 2,5 – RCE 258,23
Mn122 sub.113 – Via Matteotti -Piano S1 -Cat. C/6
Cl. 3 mq 15 -RCE 42,61
12. Tutti gli immobili sopradescritti unitamente alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato di cui fanno parte ai sensi dell'art.-1117 ss c.c. verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dalle parti conosciuto e per quanto occorra, dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale;
13. I coniugi, in considerazione /dei reciproci rapporti economico-patrimoniali tra loro in essere e del valore dell'attribuzioni nonché dei beni mobili ancora presenti nella casa coniugale, convengono che la sig.ra verserà al sig. a conguaglio, la somma omnia di €10.000= (diecimila/00), che Pt_1 CP_1
corrisponderà mediante assegno circolare intestato a o bonifico bancario su c/c Controparte_1
intestato di da consegnarsi/effettuarsi entro e non oltre il giorno 30 giugno 2025; Controparte_1
14. Ai fini dei reciproci trasferimenti di cui sopra i sig.ri e ompariranno avanti a notaio Pt_1 CP_1
dott.ssa , con sede in Conegliano, scelto di comune accordo tra loro, entro e non oltre Persona_3
la data del 30.06.2025. Ovvero previa diffida tramite racc. a/r, nell'ipotesi di disaccordo o inerzia di una delle parti- nel termine di un mese dalla data indicata -ad opera della parte diligente- a pena di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c.;
15) Le parti, in relazione alle attribuzioni patrimoniali del presente atto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari ecc.) ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
16) Tutte le spese e le imposte relative ai trasferimenti di cui al presente atto (certificazione, notarili, trascrizione, registro, ecc.) nonché le spese notarili saranno ripartite tra i sigg.ri e ella Pt_1 CP_1
misura del 50% ciascuno. Così anche le spese legali e processuali;
17) I ricorrenti, entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed avendo provveduto a sistemare ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale dichiarano salvo l'esatto adempimento di quanto sopra previsto e del buon fine dei trasferimenti, di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo ragione o causa, dipendente o conseguente dal loro matrimonio e dallo scioglimento del regime patrimoniale della comunione, neppure in ragione dei beni mobili registrati Fiat
00 Targata 57 ( e RD MA targata GA354GZ e Honda F4 targata Parte_1
FA92964 ( ) che resteranno in proprietà esclusiva di ciascuno secondo le attuali Controparte_1
rispettive titolarità (doc.10 all.to ricorso introduttivo).
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 17/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca