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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7850 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice LA BR All'esito dell'udienza del 2 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 15163/2025 . promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1 Carla Attanasio
OGGETTO: indennità di accompagnamento e handicap grave
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in data 04.10.2023 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980
n. 18 e della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3 co. 3 l. n. 104/92. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_1 beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave.
La parte ricorrente ha contestato, attraverso una relazione di un medico legale, tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
Il consulente, infatti, ha rilevato che le patologie riscontrate limitano la funzione deambulatoria, la quale, tuttavia, avviene autonomamente seppure con appoggio e ad andatura cauta ma sicura;
il deficit deambulatorio riscontrato non mina, quindi,
l'autonomia della ricorrente negli spostamenti né in ambito familiare né in ambito extrafamiliare. Residua a parere del consulente l'autonomia nelle operazioni quotidiane quali vestizione, igiene personale e uso dei servizi igienici;
le facoltà cognitive risultano conservate con capacità di usare il telefono, assumere farmaci, maneggiare denaro, approvvigionarsi e preparare i pasti. Il ctu ha evidenziato che la ricorrente è autonoma sia dal punto di vista motorio che psichico.
Il consulente di ufficio ha confermato tale valutazione anche all'esito delle note critiche pervenute dal consulente di parte.
Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
In particolare, la presente opposizione si fonda sulla mera riproposizione delle stesse note critiche già inviate nel corso della consulenza e già valutate dal consulente di ufficio. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso.
Roma, 2 luglio 2025
La Giudice
LA BR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice LA BR All'esito dell'udienza del 2 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 15163/2025 . promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1 contro in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria CP_1 Carla Attanasio
OGGETTO: indennità di accompagnamento e handicap grave
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in data 04.10.2023 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980
n. 18 e della condizione di portatore di handicap grave ex art. 3 co. 3 l. n. 104/92. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione richiesta.
L' si è costituito contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del CP_1 beneficio ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave.
La parte ricorrente ha contestato, attraverso una relazione di un medico legale, tale valutazione affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione.
Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta.
Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
Il consulente, infatti, ha rilevato che le patologie riscontrate limitano la funzione deambulatoria, la quale, tuttavia, avviene autonomamente seppure con appoggio e ad andatura cauta ma sicura;
il deficit deambulatorio riscontrato non mina, quindi,
l'autonomia della ricorrente negli spostamenti né in ambito familiare né in ambito extrafamiliare. Residua a parere del consulente l'autonomia nelle operazioni quotidiane quali vestizione, igiene personale e uso dei servizi igienici;
le facoltà cognitive risultano conservate con capacità di usare il telefono, assumere farmaci, maneggiare denaro, approvvigionarsi e preparare i pasti. Il ctu ha evidenziato che la ricorrente è autonoma sia dal punto di vista motorio che psichico.
Il consulente di ufficio ha confermato tale valutazione anche all'esito delle note critiche pervenute dal consulente di parte.
Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
In particolare, la presente opposizione si fonda sulla mera riproposizione delle stesse note critiche già inviate nel corso della consulenza e già valutate dal consulente di ufficio. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso.
Roma, 2 luglio 2025
La Giudice
LA BR