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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2024, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. 5706/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
composto dai Magistrati:
Dott. Antonello Fabbro Presidente rel.
Dott. Deli Luca Giudice
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 473 bis e ss. c.p.c., promosso con ricorso proposto in data 23/10/2023 da , con l'avv. LONGO PATRIZIA, nei Parte_1
confronti di , con l'avv. MARAN PAOLO. CP_1
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: si insiste per l'emissione dei provvedimenti provvisori alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, precisamente,
-per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con sentenza parziale;
-per la riduzione dell'assegno di mantenimento di in €. 150,00 mensili, o Per_1
nella diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre alla compartecipazione del padre nel 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente;
-per la revoca dell'assegno di mantenimento attualmente corrisposto alla Sig.ra attesa la carenza dei presupposti per la concessione dell'assegno CP_1
1 divorzile;
-ferme le altre statuizioni in punto affidamento, collocamento e diritto di visita della minore avendo le parti raggiunto un accordo tuttora vigente. Per_1
Per parte resistente:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora CP_1
e il signor e di cui in atti, ordinando all'Ufficiale di Stato
[...] Parte_1
Civile del Comune di Asolo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre (confermando l'attuale situazione) l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento prevalente presso la Per_1
madre nell'abitazione famigliare sita in Asolo (TV) in via della Sega n. 22, 5) confermandone l'assegnazione a quest'ultima che continuerà ad abitarla assieme alla figlia confermando le modalità attualmente vigenti e di cui Per_1
al nostro doc. 69 che, anche ai fini di non ulteriormente appesantire il presente atto, deve ritenersi come qui integralmente trascritto;
3) confermare a carico del signor assegno di concorso nel Parte_1
mantenimento della figlia nella attuale misura di € 280,00 ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ottenuta di giustizia, oltre alla partecipazione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore e con adeguamento automatico della summenzionata somma rilevato dall'Istat.
In via riconvenzionale:
4) appurata e dichiarata la sussistenza delle condizioni di legge, porre a carico del signor a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € Parte_1
200,00 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia con adeguamento automatico rilevato dall'
Per il PM:
Il PM, esaminati gli atti di causa, ha emesso il visto.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe ha richiesto lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con in data 17/08/2004 in Asolo. CP_1
Occorre preliminarmente evidenziare che è in corso tra i coniugi la causa di separazione.
Con decreto del 30/10/2023 il Presidente fissava per la comparizione dei coniugi davanti a sé l'udienza del 06/02/2024.
In data 29/12/2023 si costituiva la resistente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/2/2024, il Presidente, con ordinanza del 8/3/2024, confermava i provvedimenti provvisori in essere già adottati nel giudizio di separazione il 26/1/2023 e tratteneva la causa per la decisione sul solo status.
Poiché la separazione personale dura ininterrottamente oltre i termini previsti dalla legge, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Treviso in data 07/04/2022; poichè la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
viste le conclusioni del PM;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, non definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/08/2004 da Parte_1
n. a ROMANIA il 12/02/1980 e C.F. CP_1 C.F._1
n. a MOLDOVA il 10/03/1983 e trascritto al n. 11, Parte II, Serie C, Anno
2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Asolo, ordinando all'ufficiale di stato civile di annotare la sentenza.
Viene riservata alla sentenza definitiva ogni ulteriore statuizione e quella sulle spese di lite.
3 Si pronuncia come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Treviso, 09/04/2024
IL PRESIDENTE dott. Antonello Fabbro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
composto dai Magistrati:
Dott. Antonello Fabbro Presidente rel.
Dott. Deli Luca Giudice
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 473 bis e ss. c.p.c., promosso con ricorso proposto in data 23/10/2023 da , con l'avv. LONGO PATRIZIA, nei Parte_1
confronti di , con l'avv. MARAN PAOLO. CP_1
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: si insiste per l'emissione dei provvedimenti provvisori alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, precisamente,
-per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con sentenza parziale;
-per la riduzione dell'assegno di mantenimento di in €. 150,00 mensili, o Per_1
nella diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre alla compartecipazione del padre nel 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente;
-per la revoca dell'assegno di mantenimento attualmente corrisposto alla Sig.ra attesa la carenza dei presupposti per la concessione dell'assegno CP_1
1 divorzile;
-ferme le altre statuizioni in punto affidamento, collocamento e diritto di visita della minore avendo le parti raggiunto un accordo tuttora vigente. Per_1
Per parte resistente:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora CP_1
e il signor e di cui in atti, ordinando all'Ufficiale di Stato
[...] Parte_1
Civile del Comune di Asolo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre (confermando l'attuale situazione) l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento prevalente presso la Per_1
madre nell'abitazione famigliare sita in Asolo (TV) in via della Sega n. 22, 5) confermandone l'assegnazione a quest'ultima che continuerà ad abitarla assieme alla figlia confermando le modalità attualmente vigenti e di cui Per_1
al nostro doc. 69 che, anche ai fini di non ulteriormente appesantire il presente atto, deve ritenersi come qui integralmente trascritto;
3) confermare a carico del signor assegno di concorso nel Parte_1
mantenimento della figlia nella attuale misura di € 280,00 ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ottenuta di giustizia, oltre alla partecipazione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore e con adeguamento automatico della summenzionata somma rilevato dall'Istat.
In via riconvenzionale:
4) appurata e dichiarata la sussistenza delle condizioni di legge, porre a carico del signor a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € Parte_1
200,00 ovvero la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia con adeguamento automatico rilevato dall'
Per il PM:
Il PM, esaminati gli atti di causa, ha emesso il visto.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe ha richiesto lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con in data 17/08/2004 in Asolo. CP_1
Occorre preliminarmente evidenziare che è in corso tra i coniugi la causa di separazione.
Con decreto del 30/10/2023 il Presidente fissava per la comparizione dei coniugi davanti a sé l'udienza del 06/02/2024.
In data 29/12/2023 si costituiva la resistente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/2/2024, il Presidente, con ordinanza del 8/3/2024, confermava i provvedimenti provvisori in essere già adottati nel giudizio di separazione il 26/1/2023 e tratteneva la causa per la decisione sul solo status.
Poiché la separazione personale dura ininterrottamente oltre i termini previsti dalla legge, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Treviso in data 07/04/2022; poichè la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
viste le conclusioni del PM;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, non definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/08/2004 da Parte_1
n. a ROMANIA il 12/02/1980 e C.F. CP_1 C.F._1
n. a MOLDOVA il 10/03/1983 e trascritto al n. 11, Parte II, Serie C, Anno
2017, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Asolo, ordinando all'ufficiale di stato civile di annotare la sentenza.
Viene riservata alla sentenza definitiva ogni ulteriore statuizione e quella sulle spese di lite.
3 Si pronuncia come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Treviso, 09/04/2024
IL PRESIDENTE dott. Antonello Fabbro
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