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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2870/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17365/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250098792468000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2900/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il
Ministero della Giustizia.
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni. Il Ministero della Giustizia è rimasto contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna questo giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e il difetto di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'omessa notifica dell'avviso sotteso ed osserva che la cartella è adeguatamente motivata.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che l'art. 14 co. 6 bis D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso (come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche all'Ente impositore e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Ebbene, nel caso di specie l'obbligo di chiamata in causa dell'Ente impositore non è stato soddisfatto, non essendo stata chiamata in giudizio IA Giustizia spa che, come emerge dalla cartella impugnata, è l'Ente che ha emesso il ruolo: pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
LI SC
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17365/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen.
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250098792468000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2900/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il
Ministero della Giustizia.
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni. Il Ministero della Giustizia è rimasto contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna questo giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e il difetto di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'omessa notifica dell'avviso sotteso ed osserva che la cartella è adeguatamente motivata.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che l'art. 14 co. 6 bis D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso (come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche all'Ente impositore e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Ebbene, nel caso di specie l'obbligo di chiamata in causa dell'Ente impositore non è stato soddisfatto, non essendo stata chiamata in giudizio IA Giustizia spa che, come emerge dalla cartella impugnata, è l'Ente che ha emesso il ruolo: pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
LI SC