Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2870
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha chiamato in causa l'Ente impositore (IA Giustizia spa), come richiesto dall'art. 14 co. 6 bis D.lvo 546/92 in caso di vizi della notifica di un atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato. Tale omissione è prescritta a pena di inammissibilità.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'omessa chiamata in causa dell'Ente impositore, senza esaminare nel merito il motivo relativo al difetto di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2870
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2870
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo