TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1984/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al n. 1984/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 30/1/2025, scaduti in data 22/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Achille Castelli, giusta procura alle liti in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Renzo Interlenghi, giusta procura alle liti depositata in data 24/1/2025;
- appellato
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 272/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
1/9/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 8/9/2022”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 30/1/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per l'appellante il difensore ha precisato le conclusioni Parte_1 come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice dell'Appello, reietta ogni contraria istanza
e deduzione: - Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fermo, resa nella persona del G.d.P. Dott. G. Fedeli, n. 272 del
01.09.2022, a definizione del giudizio di opposizione avverso ordinanza di ingiunzione rubricato al N.R.G.
465-2022, pubblicata in data 08.09.2022 e notificata in data 19.10.2022, in accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado e in tal sede da intendersi integralmente ribadite e come di seguito ritrascritte: - rigettare la avanzata opposizione e confermare la validità e l'efficacia della ordinanza di ingiunzione, n. 1-2022, prot. N. 1754 del 28.02.2022, emessa dal Sindaco p.t. del
[...]
- in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa - a seguito di verbale di contestazione Parte_1 per violazione amministrativa n. 30/SO/2019, elevato in data 05.06.2019 dalla Guardia di Finanza -
Sezione Operativa Navale San Benedetto del Tronto (AP) a carico del Sig. nato il Parte_2
12/02/1949 a Salerno (SA) e residente a [...]dell'Aso in C.da Aso, n. 133, individuato quale trasgressore e del Sig. , nato il [...] a [...] e residente a [...]
Montefiore dell'Aso (AP) in C.da Aso, n. 102, quale responsabile in solido e, per l' effetto, ordinare al ricorrente il pagamento di quanto dovuto in favore del fino al soddisfo del credito Parte_1 complessivamente vantato, oltre interessi maturati ed a maturare ed oneri accessori e spese di procedura e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall' appellato dinanzi al Giudice di
Pace ed eventualmente ribadite in tal sede, per tutte le ragioni dedotte e come meglio esposte nel presente gravame. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il convenuto appellato il difensore ha precisato le conclusioni Controparte_1 come segue “Voglia l'adito ed intestato Tribunale quale Giudice di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - respingere nel merito l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto proposto dal avverso la sentenza n. 272/2022 del Giudice di Pace di Fermo;
- Parte_1 sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge”.
2
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/4/2022 (iscritto dinanzi al Giudice di Pace di
Fermo al RGNR 465/2022) ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n. 1/2022 (per il pagamento della somma di euro 12.000) emessa dal
[...] in data 28/2/2022 nei relativi confronti (quale responsabile in solido con Parte_1
) “per la definizione in via amministrativa della violazione di cui al verbale di accertamento Parte_2
n. 30/SO/2019 elevato dalla Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di San Benedetto del
Tronto (AP) – verbale redatto in data 5/6/2019 di accertamento della violazione dell'art. 142
D.P.R. 1639/1968 (con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 co. 11 D.Lgs. 4/2012).
A sostegno della domanda, in sintesi e per quanto di interesse, l'opponente ha dedotto che:
- in data 5/6/2019 la Guardia di Finanza Sez. Operativa di San Benedetto ha emesso verbale di contestazione e notifica n. 30/SO/2019 nei confronti (in Parte_2 qualità di “proprietario del natante da diporto”) e del responsabile in solido
[...]
(quale “pescatore sportivo in concorso”) della violazione di cui all'art. 142 D.P.R. CP_1
1639/1968 - dando atto che “veniva osservato il natante atterrare in spiaggia e sbarcare il prodotto ittico consistente in 82 kg di vongole condotto da Successivamente si Parte_2 osservava trasbordare le vongole su una Fiat Panda targata AP 385377 di ”; Parte_3
- a seguito del contraddittorio con gli interessati, in data 16/3/2022 il Comune di ha notificato a e l'ordinanza- Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ingiunzione n. 1/2022 per il pagamento della somma di euro 12.000 in applicazione della sanzione di cui al'art. 11 D.lgs. 4/2012;
- l'ordinanza-ingiunzione opposta è da ritenersi illegittima (consì come il verbale di accertamento presupposto) non essendovi prova: a) né della violazione contestata, considerato che gli occupanti del natante, come emerge dal verbale, non stavano svolgendo attività di pesca sportiva, non disponevano di attrezzatura idonee alla cattura di vongole e per le caratteristiche dell'imbarcazione non potevano avere pescato, né confezionato n. 72 sacchi di vongole;
b) né dell'elemento soggettivo in capo a Controparte_1
3 - l'ordinanza-ingiunzione opposta è, inoltre, illegittima per difetto di proporzionalità della sanzione al fatto accertato.
Per tali motivi il ricorrente ha domandato l'annullamneto dell'ordinanza ingiunzione-opposta e del verbale n. 30/SO/2019 emesso dalla Guardia di Finanza.
In data 3/6/2022 si è costituito in giudizio davanti al Giudice di Pace il
[...] chiedendo il rigetto dell'opposzione e deducendo: Parte_1
- la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa poiché conforme alle circostanze accertate dalla Guardi di Finanza nel verbale di contestazione, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. – nell'ambito del quale gli agenti accertatori hanno dichiarato di aver osservato l'attività dei soggetti sanzionati ed il carico di vongole a bordo dell'imbarcazione;
- la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta anche con riguardo al quantum della sanzione applicata, determinato in conformità all'art. 11 D. Lgs. 4/2012 ed all'art. 142
D.P.R. n. 1639/1968.
Nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 15/6/2022 è stato ammesso l'esame testimoniale dell'agente accertatore (svolta all'udienza del 21/7/2022). La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 1/9/2022.
All'esito del giudizio di primo grado - con sentenza n. 272/2022 - il Giudie di Pace ha annullato l'ordinanza-ingiunzione n. 1/2022 emessa dal Comune di (e gli atti Parte_1 presupposti), con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti – così motivando
“anche astraendo dal dato per cui la documentazione versata in atti rende dubbia la sussistenza dei requisiti, Cont necessari a qualificare il natante con motore FB Marca NS di 11 matricola 23038327 come
“vongòlara” (dubbi avvalorati dall'assenza a bordo del medesimo di qualsivoglia attrezzatura idonea alla pesca, anche subaquea, della species venus galina)l'opinamento circa la legittimità della ordinanza impugnata ha come presidio processuale la norma di cui all'art. 6/10 d. lgs 150/11, la cui applicazione si giustifica sulla base del rilievo per cui la condotta del soggetto agente, asseritamente contra legem, è assistita da una errata percezione della relatà da parte del medesimo. In tal caso rileva l'errore sul fatto come elemento di esclusione della consapevolezza e quindi di responsabilità”.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello il
[...]
chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: Parte_1
4 - errata valutazione da parte del primo giudice delle risultanze dell'istruttoria, emergendo dal verbale (assistito da fede privilegiata) l'avvenuto trasporto a bordo del natante di un notevole quantitativo di vongole – circostanza (confermata anche dalle dichiarazioni rese dai trasgressori, nonché dall'agente accertatore escusso come teste) che esclude la falsa rappresentazione della realtà fattuale come ritenuta dal giudice di pace;
- la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, avendo il giudice di primo grado annullato l'ingiunzione sulla base di circostanze non dedotte dalle parti (in particolare l'“utilizzo di ” e l'“assenza di strumentazione idonea alla pesca”), giungendo ad Parte_4 escludere la responsabilità dei trasgressori per “errore di fatto” in assenza di specifica domanda di parte;
- l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5 c.p., in difetto dei presupposti di scusabilità dell'errore sulla norma sanzionatoria.
Si è costituito in appello il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione Controparte_1 deducendo:
- l'infondatezza del primo motivo di gravame, essendo corretta la decisione del primo giudice che ha escluso la responsabilità del per la violazione contestata, non CP_1 essendovi coincidenza tra i fatti accertati (come rilevati nel verbale “trasbodo di vongole già insacchettate”) e la violazione contestata (di esercizio di pesca sportiva per un quantitativo superiore a quello consentito) - in difetto di ulteriori prove offerte dall'amministrazione in merito agli elementi costitutivi della fattispecie;
- l'insussistenza di un vizio di ultrapetizione della pronuncia di primo grado, potendo il giudice d'ufficio qualificare la fattispecie sulla base dei fatti dedotti dalle parti ed emersi dall'istruttoria;
- la correttezza della pronuncia quanto all'esclusione della colpevolezza del - CP_1
essendo dimostrata la buona fede dello stesso (per avere aiutato aiutato Pt_5
al recupero delle vongole già confezionate, senza sapere che ciò costituisse
[...] illecito);
- la correttezza della pronuncia considerato, altresì, che il verbale dei pubblici ufficiali non è assistito da fede privilegiata quanto alle valutazioni dagli stessi compiute – ivi
5 incluso in specie l'apprezzamento “veniva osservato il natante atterrare in spiaggia e sbarcare il prodotto ittico”.
3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. Va premesso come, secondo la giurisprudenza prevalente, sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sulle parti, nei giudizi di opposizione ad ingiunzioni amministrative sono applicabili i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della stessa. Ne segue che se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche di dimostrare l'inesistenza dei relativi fatti costitutivi, essendo a carico della P.A. l'onere di provarne l'esistenza (cfr. Cass.
1921/2019) - come previsto anche dagli srtt. 6 co. 1 e 7 co. 10 del d. lgs. n. 150 del 2011 secondo i quali “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Quanto al valore probatorio del verbale di accertamento va rilevato che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n.
25842 del 2008)” (cfr. Cass. n. 28149/2022).
3.2. In specie, risulta dagli atti che in data 5/6/2019 la Guardia di Finanza Sezione
Operativa Navale San Benedetto del Tronto ha emesso nei confronti di Parte_2
(trasgressore-proprietario del natante) e (responsabile in solido) verbale di Controparte_1 contestazione e notifica della violazione dell'art. 142 D.P.R. 1639/1968 (in base al quale “Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore”), con applicazione della sanzione di cui all'art. 11 comma D.Lgs. 4/2012.
6 Nel verbale è, tuttavia, dato atto esclusivamente delle seguenti circostanze occorse: “Veniva osservato il natante atterrare in spiaggia e sbarcare il prodotto ittico consistente in 82 kg di vongole condotto da Successivamente si osservava trasbordare le vongole su una Fiat Panda targata AP Parte_2
385377 di […] ATTREZZI: Nulla in quanto sono state raccolte (le vongole) mediante CP_3 salpamento della boa galleggiante in mare dove erano legate”.
Risulta altresì allegata al verbale di accertamento documentazione fotografica raffigurante l'imbarcazione con due persone a bordo, dalla quale non si evince lo svolgimento di attività di pesca sportiva.
Dalla relazione di servizio della Guardia di Finanza datata 5/6/2019 risulta, inoltre, che:
“diamo atto di aver osservato a partire dalle ore 12.25 un natante a motore, con nr. 2 occupanti diportisti, sito in mare a poche centinaia di metri dalla spaiggia antistante l'albergo Ristorante La Perla. Si attendeva sulla spiaggia in continua osservazione del natante che, alle ore 1310 circa, giungeva sulla riva. I due occupanti eseguivano tempestive operazioni di trasbordo di sacchi di vongolo verso una Fiat panda targata
AP385377 già in sosta nelle vicinanze […]”. Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 21/7/2022 il teste di parte resistente, l'agente verbalizzante ha confermato la relazione di servizio del
5/6/2019 senza null'altro chiarire in merito alla contestata attività di pesca sportiva di cui all'art. 142 DPR 1639/1968.
Gli elementi probatori offerti in giudizio dall'amministrazione appaiono pertanto inidonei a dimostrare la commissione da parte di della violazione contestata di cui Controparte_1 all'art. 142 D.P.R. 1639/1968 – fermo che, secondo la giurisprudenza prevalente, il giudice non può applicare la sanzione per una fattispecie di illecito diversa da quella sanzionata in via amministrativa, sulla base di fatti diversi emersi nel corso del giudizio (cfr. Cass., sez. II, 14 aprile 2009, n. 8892) oppure di una diversa qualificazione dei medesimi fatti già acclarati dall'amministrazione (cfr. Cass., sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1233; Cass., sez. II, 29 febbraio
2008, n. 5578).
Non può ritenersi, in specie, dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta. L'appello, pertanto, viene rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4. Le spese del presente grado d'appello, per le ragioni di rigetto dell'appello
(parzialmente difformi da quelle espresse dal giudice di primo grado) vengono integralmente compensate tra le parti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 1984/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto dal;
Parte_1
CONFERMA la sentenza di primo grado appellata n. 272/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data 1/9/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 8/9/2022;
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 26/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al n. 1984/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 30/1/2025, scaduti in data 22/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Achille Castelli, giusta procura alle liti in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Renzo Interlenghi, giusta procura alle liti depositata in data 24/1/2025;
- appellato
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 272/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
1/9/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 8/9/2022”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 30/1/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per l'appellante il difensore ha precisato le conclusioni Parte_1 come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice dell'Appello, reietta ogni contraria istanza
e deduzione: - Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fermo, resa nella persona del G.d.P. Dott. G. Fedeli, n. 272 del
01.09.2022, a definizione del giudizio di opposizione avverso ordinanza di ingiunzione rubricato al N.R.G.
465-2022, pubblicata in data 08.09.2022 e notificata in data 19.10.2022, in accoglimento delle conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado e in tal sede da intendersi integralmente ribadite e come di seguito ritrascritte: - rigettare la avanzata opposizione e confermare la validità e l'efficacia della ordinanza di ingiunzione, n. 1-2022, prot. N. 1754 del 28.02.2022, emessa dal Sindaco p.t. del
[...]
- in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa - a seguito di verbale di contestazione Parte_1 per violazione amministrativa n. 30/SO/2019, elevato in data 05.06.2019 dalla Guardia di Finanza -
Sezione Operativa Navale San Benedetto del Tronto (AP) a carico del Sig. nato il Parte_2
12/02/1949 a Salerno (SA) e residente a [...]dell'Aso in C.da Aso, n. 133, individuato quale trasgressore e del Sig. , nato il [...] a [...] e residente a [...]
Montefiore dell'Aso (AP) in C.da Aso, n. 102, quale responsabile in solido e, per l' effetto, ordinare al ricorrente il pagamento di quanto dovuto in favore del fino al soddisfo del credito Parte_1 complessivamente vantato, oltre interessi maturati ed a maturare ed oneri accessori e spese di procedura e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall' appellato dinanzi al Giudice di
Pace ed eventualmente ribadite in tal sede, per tutte le ragioni dedotte e come meglio esposte nel presente gravame. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per il convenuto appellato il difensore ha precisato le conclusioni Controparte_1 come segue “Voglia l'adito ed intestato Tribunale quale Giudice di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - respingere nel merito l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto proposto dal avverso la sentenza n. 272/2022 del Giudice di Pace di Fermo;
- Parte_1 sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge”.
2
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/4/2022 (iscritto dinanzi al Giudice di Pace di
Fermo al RGNR 465/2022) ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n. 1/2022 (per il pagamento della somma di euro 12.000) emessa dal
[...] in data 28/2/2022 nei relativi confronti (quale responsabile in solido con Parte_1
) “per la definizione in via amministrativa della violazione di cui al verbale di accertamento Parte_2
n. 30/SO/2019 elevato dalla Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di San Benedetto del
Tronto (AP) – verbale redatto in data 5/6/2019 di accertamento della violazione dell'art. 142
D.P.R. 1639/1968 (con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 co. 11 D.Lgs. 4/2012).
A sostegno della domanda, in sintesi e per quanto di interesse, l'opponente ha dedotto che:
- in data 5/6/2019 la Guardia di Finanza Sez. Operativa di San Benedetto ha emesso verbale di contestazione e notifica n. 30/SO/2019 nei confronti (in Parte_2 qualità di “proprietario del natante da diporto”) e del responsabile in solido
[...]
(quale “pescatore sportivo in concorso”) della violazione di cui all'art. 142 D.P.R. CP_1
1639/1968 - dando atto che “veniva osservato il natante atterrare in spiaggia e sbarcare il prodotto ittico consistente in 82 kg di vongole condotto da Successivamente si Parte_2 osservava trasbordare le vongole su una Fiat Panda targata AP 385377 di ”; Parte_3
- a seguito del contraddittorio con gli interessati, in data 16/3/2022 il Comune di ha notificato a e l'ordinanza- Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ingiunzione n. 1/2022 per il pagamento della somma di euro 12.000 in applicazione della sanzione di cui al'art. 11 D.lgs. 4/2012;
- l'ordinanza-ingiunzione opposta è da ritenersi illegittima (consì come il verbale di accertamento presupposto) non essendovi prova: a) né della violazione contestata, considerato che gli occupanti del natante, come emerge dal verbale, non stavano svolgendo attività di pesca sportiva, non disponevano di attrezzatura idonee alla cattura di vongole e per le caratteristiche dell'imbarcazione non potevano avere pescato, né confezionato n. 72 sacchi di vongole;
b) né dell'elemento soggettivo in capo a Controparte_1
3 - l'ordinanza-ingiunzione opposta è, inoltre, illegittima per difetto di proporzionalità della sanzione al fatto accertato.
Per tali motivi il ricorrente ha domandato l'annullamneto dell'ordinanza ingiunzione-opposta e del verbale n. 30/SO/2019 emesso dalla Guardia di Finanza.
In data 3/6/2022 si è costituito in giudizio davanti al Giudice di Pace il
[...] chiedendo il rigetto dell'opposzione e deducendo: Parte_1
- la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa poiché conforme alle circostanze accertate dalla Guardi di Finanza nel verbale di contestazione, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. – nell'ambito del quale gli agenti accertatori hanno dichiarato di aver osservato l'attività dei soggetti sanzionati ed il carico di vongole a bordo dell'imbarcazione;
- la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta anche con riguardo al quantum della sanzione applicata, determinato in conformità all'art. 11 D. Lgs. 4/2012 ed all'art. 142
D.P.R. n. 1639/1968.
Nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 15/6/2022 è stato ammesso l'esame testimoniale dell'agente accertatore (svolta all'udienza del 21/7/2022). La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 1/9/2022.
All'esito del giudizio di primo grado - con sentenza n. 272/2022 - il Giudie di Pace ha annullato l'ordinanza-ingiunzione n. 1/2022 emessa dal Comune di (e gli atti Parte_1 presupposti), con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti – così motivando
“anche astraendo dal dato per cui la documentazione versata in atti rende dubbia la sussistenza dei requisiti, Cont necessari a qualificare il natante con motore FB Marca NS di 11 matricola 23038327 come
“vongòlara” (dubbi avvalorati dall'assenza a bordo del medesimo di qualsivoglia attrezzatura idonea alla pesca, anche subaquea, della species venus galina)l'opinamento circa la legittimità della ordinanza impugnata ha come presidio processuale la norma di cui all'art. 6/10 d. lgs 150/11, la cui applicazione si giustifica sulla base del rilievo per cui la condotta del soggetto agente, asseritamente contra legem, è assistita da una errata percezione della relatà da parte del medesimo. In tal caso rileva l'errore sul fatto come elemento di esclusione della consapevolezza e quindi di responsabilità”.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello il
[...]
chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: Parte_1
4 - errata valutazione da parte del primo giudice delle risultanze dell'istruttoria, emergendo dal verbale (assistito da fede privilegiata) l'avvenuto trasporto a bordo del natante di un notevole quantitativo di vongole – circostanza (confermata anche dalle dichiarazioni rese dai trasgressori, nonché dall'agente accertatore escusso come teste) che esclude la falsa rappresentazione della realtà fattuale come ritenuta dal giudice di pace;
- la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, avendo il giudice di primo grado annullato l'ingiunzione sulla base di circostanze non dedotte dalle parti (in particolare l'“utilizzo di ” e l'“assenza di strumentazione idonea alla pesca”), giungendo ad Parte_4 escludere la responsabilità dei trasgressori per “errore di fatto” in assenza di specifica domanda di parte;
- l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5 c.p., in difetto dei presupposti di scusabilità dell'errore sulla norma sanzionatoria.
Si è costituito in appello il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione Controparte_1 deducendo:
- l'infondatezza del primo motivo di gravame, essendo corretta la decisione del primo giudice che ha escluso la responsabilità del per la violazione contestata, non CP_1 essendovi coincidenza tra i fatti accertati (come rilevati nel verbale “trasbodo di vongole già insacchettate”) e la violazione contestata (di esercizio di pesca sportiva per un quantitativo superiore a quello consentito) - in difetto di ulteriori prove offerte dall'amministrazione in merito agli elementi costitutivi della fattispecie;
- l'insussistenza di un vizio di ultrapetizione della pronuncia di primo grado, potendo il giudice d'ufficio qualificare la fattispecie sulla base dei fatti dedotti dalle parti ed emersi dall'istruttoria;
- la correttezza della pronuncia quanto all'esclusione della colpevolezza del - CP_1
essendo dimostrata la buona fede dello stesso (per avere aiutato aiutato Pt_5
al recupero delle vongole già confezionate, senza sapere che ciò costituisse
[...] illecito);
- la correttezza della pronuncia considerato, altresì, che il verbale dei pubblici ufficiali non è assistito da fede privilegiata quanto alle valutazioni dagli stessi compiute – ivi
5 incluso in specie l'apprezzamento “veniva osservato il natante atterrare in spiaggia e sbarcare il prodotto ittico”.
3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. Va premesso come, secondo la giurisprudenza prevalente, sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sulle parti, nei giudizi di opposizione ad ingiunzioni amministrative sono applicabili i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della stessa. Ne segue che se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche di dimostrare l'inesistenza dei relativi fatti costitutivi, essendo a carico della P.A. l'onere di provarne l'esistenza (cfr. Cass.
1921/2019) - come previsto anche dagli srtt. 6 co. 1 e 7 co. 10 del d. lgs. n. 150 del 2011 secondo i quali “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Quanto al valore probatorio del verbale di accertamento va rilevato che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n.
25842 del 2008)” (cfr. Cass. n. 28149/2022).
3.2. In specie, risulta dagli atti che in data 5/6/2019 la Guardia di Finanza Sezione
Operativa Navale San Benedetto del Tronto ha emesso nei confronti di Parte_2
(trasgressore-proprietario del natante) e (responsabile in solido) verbale di Controparte_1 contestazione e notifica della violazione dell'art. 142 D.P.R. 1639/1968 (in base al quale “Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore”), con applicazione della sanzione di cui all'art. 11 comma D.Lgs. 4/2012.
6 Nel verbale è, tuttavia, dato atto esclusivamente delle seguenti circostanze occorse: “Veniva osservato il natante atterrare in spiaggia e sbarcare il prodotto ittico consistente in 82 kg di vongole condotto da Successivamente si osservava trasbordare le vongole su una Fiat Panda targata AP Parte_2
385377 di […] ATTREZZI: Nulla in quanto sono state raccolte (le vongole) mediante CP_3 salpamento della boa galleggiante in mare dove erano legate”.
Risulta altresì allegata al verbale di accertamento documentazione fotografica raffigurante l'imbarcazione con due persone a bordo, dalla quale non si evince lo svolgimento di attività di pesca sportiva.
Dalla relazione di servizio della Guardia di Finanza datata 5/6/2019 risulta, inoltre, che:
“diamo atto di aver osservato a partire dalle ore 12.25 un natante a motore, con nr. 2 occupanti diportisti, sito in mare a poche centinaia di metri dalla spaiggia antistante l'albergo Ristorante La Perla. Si attendeva sulla spiaggia in continua osservazione del natante che, alle ore 1310 circa, giungeva sulla riva. I due occupanti eseguivano tempestive operazioni di trasbordo di sacchi di vongolo verso una Fiat panda targata
AP385377 già in sosta nelle vicinanze […]”. Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 21/7/2022 il teste di parte resistente, l'agente verbalizzante ha confermato la relazione di servizio del
5/6/2019 senza null'altro chiarire in merito alla contestata attività di pesca sportiva di cui all'art. 142 DPR 1639/1968.
Gli elementi probatori offerti in giudizio dall'amministrazione appaiono pertanto inidonei a dimostrare la commissione da parte di della violazione contestata di cui Controparte_1 all'art. 142 D.P.R. 1639/1968 – fermo che, secondo la giurisprudenza prevalente, il giudice non può applicare la sanzione per una fattispecie di illecito diversa da quella sanzionata in via amministrativa, sulla base di fatti diversi emersi nel corso del giudizio (cfr. Cass., sez. II, 14 aprile 2009, n. 8892) oppure di una diversa qualificazione dei medesimi fatti già acclarati dall'amministrazione (cfr. Cass., sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1233; Cass., sez. II, 29 febbraio
2008, n. 5578).
Non può ritenersi, in specie, dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta. L'appello, pertanto, viene rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4. Le spese del presente grado d'appello, per le ragioni di rigetto dell'appello
(parzialmente difformi da quelle espresse dal giudice di primo grado) vengono integralmente compensate tra le parti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 1984/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto dal;
Parte_1
CONFERMA la sentenza di primo grado appellata n. 272/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data 1/9/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 8/9/2022;
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 26/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
8