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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 619/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nella controversia iscritta al n. 619/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastian Romeo (c.f.
e Fernanda Lacopo (c.f. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria al largo Giuseppe Missori, 35
- appellante -
e
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Greco
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cosenza, piazza C.F._4
Carlo Bilotti, 24
- appellata -
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 23.11.2020, impugna Parte_1
la sentenza n. 160/2020, pubblicata il 20/2/2020, con cui il Tribunale di Locri
- a definizione del procedimento iscritto al n. 530/2016 R.G. - ha rigettato la propria domanda di ripetizione di quanto indebitamente versato alla
[...]
in esecuzione di duplice rapporto di conto corrente, e di Controparte_1 risarcimento del danno scaturente dall'illecita condotta della banca, con condanna della soccombente alla refusione delle spese di lite liquidate in €
4.200 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato l'indebito, non avendo l'attrice prodotto i contratti e gli estratti conto integrali.
L'appellante critica l'ingiustificato rigetto della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., e la natura esplorativa dal Tribunale riconosciuta alla ctu, pur ammessa ed espletata ai fini della ricostruzione del rapporto.
- Difese dell'appellata
In data 11.2.2021, si è costituita la , la quale Controparte_1
chiede il rigetto del gravame, siccome infondato, in ogni caso insistendo nell'eccezione di prescrizione del diritto restitutorio.
2 Corte d'Appello
***
1.- Sulla prova dell'indebito
1. L'appellante censura il rigetto della domanda di ripetizione, deducendo di aver assolto al proprio onere probatorio.
La correntista critica il rigetto della propria istanza ex art. 210 c.p.c. - con oggetto l'ordine di esibizione a carico della banca dei contratti di apertura del credito sul conto - e la natura esplorativa riconosciuta alla ctu espletata per la ricostruzione dei rapporti.
2. Il motivo è parzialmente fondato.
La agisce per la ripetizione dell'indebito - quantificato in € Parte_1
Contr 15.856,40 - corrisposto alla in esecuzione degli intestati rapporti di conto corrente n. 8041 (filiale di RN) e n. 2019 (filiale di RN).
L'appellante eccepisce l'illegittimo addebito di interessi ultra-legali e cms (non pattuiti e indeterminati), spese non pattuite, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, la decorrenza degli interessi da un momento diverso rispetto ai giorni di valuta reali, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca e l'applicazione di un tasso effettivo globale superiore a quello di mercato.
3. Secondo principio pacifico, colui che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento che la mancanza di valida causa debendi (ex multis, Cass. n. 2555/2023, Cass. n. 29855/2022, Cass. n.
30822, Cass. n. 30713/2018, Cass. n. 24948/2017).
L'appellante non ha prodotto i contratti di apertura dei conti correnti n. 8041 e n. 2019; né la correntista - la quale sostiene l'esistenza di affidamenti sul conto corrente - ha esibito i contratti di apertura del credito.
L'appellante ha prodotto parte della documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari) relativa ai dedotti rapporti.
Dalla contabilità in atti, si desume che il conto corrente n. 8041 - dalla
[...]
acceso presso la filiale di RN - è sorto in epoca anteriore al Pt_1
settembre del 1994; il primo estratto conto prodotto, difatti, si riferisce al III trimestre del 1994 e porta un saldo iniziale debitorio di Lire 7.439.999.
3 Corte d'Appello
Il contratto è stato chiuso in data 18.9.1996 con saldo debitorio finale di Lire
10.448.663.
Contr Il conto n. 2019, dalla cliente acceso presso la filiale di RN (sul quale
è stato girocontato il saldo finale del cessato conto corrente n. 8041) è stato documentato dall'appellante con saldo iniziale pari a zero al 7.8.1996.
Non risulta la data di chiusura del contratto (l'ultimo estratto conto prodotto - relativo al II trimestre 2009 - porta un saldo creditorio finale di € 18.977,81 (cfr doc. allegata fasc. attrice I grado).
L'attrice allega la chiusura del conto n. 2019 nell'anno 2009; la circostanza deve ritenersi provata, siccome non contestata dalla banca convenuta.
4. L'appellante ha richiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione nei confronti della banca dei dedotti contratti (cfr atto di citazione e memorie ex art. 183, 6 c., n. 2, c.p.c.). Insiste, quindi, nell'accoglimento della richiesta istruttoria, già rigettata dal Tribunale con ordinanza depositata il 25.9.2017.
L'istanza non può trovare accoglimento.
L'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (Cass. n. 31251/2021, Cass. n. 17948/2006).
In particolare, «non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando
l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa» (Cass. n.
19475/2005, Cass. n. 9514/1999).
L'appellante non ha dato prova di essere stata nell'impossibilità di produrre i contratti, un esemplare dei quali deve presumersi in possesso del cliente ai sensi dell'art. 117, comma 1, d.lgs n. 385/1993; né la correntista ha provato di aver, preventivamente, richiesto copia dei contratti alla banca al fine della loro rituale esibizione in giudizio.
L'omissione probatoria - imputabile a condotta negligente dell'appellante - non può essere sopperita dall'istanza ex art. 210 c.p.c.
5. Inammissibilità delle produzioni in appello
4 Corte d'Appello
Unitamente alle note di trattazione scritta del 23.10.2021, l'appellante ha Contr prodotto: 1) richiesta ex art. 119 d.lgs n. 385/1993 - trasmessa alla il
6.11.2020 - di trasmissione dei contratti e della mancante documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari); 2) ricorso per decreto ingiuntivo, notificato in data 11.10.2021, con cui la correntista ha chiesto la condanna dell'Istituto inadempiente alla trasmissione della richiesta documentazione.
Con le note di trattazione depositate il 21.3.2023, l'appellante ha prodotto documentazione, trasmessa dall'Istituto bancario il 22.12.2020, attestante la concessione di più fidi alla e contenente le condizioni relative a Parte_1
contratto di apertura di conto corrente (privo di identificativo) del 16.11.1993.
Le produzioni dell'appellante sono inammissibili, siccome aventi ad oggetto documentazione che la parte avrebbe potuto tempestivamente esibire nel giudizio di primo grado.
6. Interessi ultra-legali, cms, spese
La mancanza dei contratti impedisce di accertare l'illegittimo addebito da parte della banca degli interessi ultra-legali.
Secondo la giurisprudenza, «l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall'attore in ripetizione
d'indebito contro la banca, non grava sulla banca, cui non può essere imputato il mancato deposito del contratto scritto contenente la predetta clausola, ma sull'attore, quale fatto costitutivo della sua pretesa integrato dalla mancanza della causa debendi, che può essere assolto non soltanto con la produzione del contratto bancario, ma anche dimostrando
l'esistenza e il contenuto della clausola mediante altri mezzi di prova» (Cass. n.
5369/2024).
Sarebbe stato onere dell'appellante, ex art. 2697 c.c., produrre in giudizio i contratti di apertura dei conti - la cui forma scritta costituisce circostanza pacifica - al fine di dimostrare la mancata pattuizione degli interessi ultra- legali, in violazione all'art. 1284 c.c., o l'invalidità della clausola.
L'omessa produzione dei contratti non consente, inoltre, di accertare la mancata pattuizione e/o la nullità delle clausole di previsione della cms e delle spese.
L'illegittimità delle suddette competenze non può, inoltre, desumersi dalla condotta della banca (la quale, sin dal primo atto difensivo, contesta la
5 Corte d'Appello
mancata prova del credito azionato dall'attrice) o dagli acquisiti elementi istruttori, quali, in particolare, gli estratti conto e i conti scalari.
La prodotta documentazione contabile permette di accertare le competenze in concreto applicate dalla banca, ma non anche l'assenza e/o l'illegittimità della relativa clausola contrattuale.
Va, quindi, rigettata l'eccezione dell'appellante circa l'illegittima applicazione ai contratti degli interessi ultra-legali, della cms e delle spese.
7. Sulla decorrenza degli interessi
L'appellante eccepisce l'illegittima applicazione ai contratti dei “giorni valuta”, meccanismo in base al quale la banca farebbe decorrere gli interessi (attivi e passivi) da giorni diversi da quelli di effettivo compimento dell'operazione.
La doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza, «non sono legittimi i tassi d'interesse, le previsioni di costi
o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole su piazza o equivalenti» (Cass. n. 9695/2011).
In mancanza di valida pattuizione della clausola che consenta una diversa decorrenza degli interessi, trova applicazione il meccanismo della “valuta reale”, vale a dire il conteggio degli interessi dal giorno di effettivo versamento o prelevamento, in conformità all'art. 120 del d.lgs n. 385/1993.
L'appellante non ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente.
L'inadempimento probatorio determina l'impossibilità di accertare l'assenza di valida clausola contrattuale relativa alla diversa decorrenza degli interessi.
L'eccezione della correntista va, perciò, rigettata.
8.1. Sulla capitalizzazione
L'appellante eccepisce l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
La capitalizzazione degli interessi passivi - oltre ad emergere per entrambi i rapporti dalla prodotta documentazione contabile - viene riconosciuta dalla
Contr banca. Si legge nella missiva del 19.5.2005: «la ha correttamente CP_1 operato in presenza, almeno fino al 1999, di un uso normativo (…); da giugno 2000, in osservanza alle disposizioni contenute del D.Lgs 342/99 e nella Delibera Cicr del
9/2/2000, la Banca ha equiparato la periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori
6 Corte d'Appello
e di quelli creditori»; in sede giudiziale, l'Istituto - oltre a non contestare l'esistenza dell'anatocismo, eccepito dalla cliente per l'intero rapporto contrattuale - ne rivendica la legittimità per il periodo successivo l'entrata in vigore della delibera Cicr del 9 febbraio 2000.
Dagli acquisiti documenti contabili, emerge che entrambi i rapporti sono sorti prima dell'entrata in vigore dalla delibera Cicr del 9.2.2000 (22.4.2000).
Soltanto il rapporto n. 2019 è proseguito sotto la vigenza della delibera, per poi cessare nell'anno 2009.
8.2. Secondo indirizzo consolidato, «il correntista, attore in ripetizione dell'indebito, che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici, non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera Cicr del 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.» (Cass. n.
35605/2023).
La capitalizzazione degli interessi sino all'entrata in vigore della delibera Cicr
è illegittima, siccome contraria a norme imperative (art. 1283 c.c.); la nullità della clausola va, perciò, dichiarata a prescindere dall'esistenza di espressa previsione negoziale.
La capitalizzazione degli interessi, quanto al conto n. 8041 (estinto prima dell'entrata in vigore della delibera Cicr) è, quindi, illegittima.
8.3. La delibera Cicr del 9.2.2000 - entrata in vigore il 22.4.2000 - consente, nei rapporti in conto corrente, la capitalizzazione purché venga garantita la pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
La delibera detta una disciplina transitoria con riguardo ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e proseguiti in epoca successiva, ponendo a carico dell'Istituto bancario - che intenda praticare la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 22.4.2000 - l'onere di adeguarsi alle condizioni fissate dal provvedimento.
7 Corte d'Appello
Costituisce onere della banca pubblicare le intervenute variazioni contrattuali in G.U. entro il 30.6.2000 e comunicare per iscritto alla clientela, entro il
31.12.2000, le nuove condizioni;
nel caso in cui le variazioni comportino un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate, le medesime devono essere approvate dai clienti (art. 7, commi 2 - 3, delibera).
8.4. Secondo la giurisprudenza, la nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000, determina «l'impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera» (Cass. civ. n. 29420/2020; Cass. civ. n.
9140/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 28215/2024).
Costituisce onere della banca che intenda validamente introdurre, in corso di rapporto, la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, provarne la specifica approvazione del cliente. Non è, difatti, sufficiente la pubblicazione in G.U. della variazione contrattuale e la comunicazione scritta alla clientela.
Con riguardo al conto n. 2019 - sorto in epoca antecedente e proseguito sotto la vigenza della delibera Cicr del 9.2.2000 - l'appellata non prova l'intervenuta approvazione della cliente della clausola sulla capitalizzazione degli interessi passivi;
la pratica anatocistica va, quindi, dichiarata illegittima per l'intero periodo contrattuale.
9. Sullo ius variandi
L'appellante eccepisce l'illegittima variazione delle condizioni contrattuali in corso di rapporto, siccome disposta dalla banca in assenza di preventiva comunicazione, in violazione dell'art. 118 del d.lgs n. 385/1993.
La norma onera, tra l'altro, la banca di trasmettere al cliente - con preavviso di almeno due mesi - proposta scritta di “modifica unilaterale del contratto”; il cliente ha, quindi, facoltà di recedere gratuitamente dal contratto.
La doglianza non può trovare accoglimento.
8 Corte d'Appello
Dai prodotti conti scalari emerge la variazione, in corso di rapporto, del tasso degli interessi debitori.
L'omessa produzione dei contratti impedisce tuttavia di accertare l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca;
nulla esclude, difatti, che le parti abbiano originariamente convenuto l'applicazione degli interessi al tasso variabile o che la variazione sia stata determinata dalla concessione di affidamenti sul conto (circostanza, quest'ultima, dedotta dalla correntista).
L'appellante non prova, dunque, l'illecito operato della banca.
10. Sull'usura
L'appellante deduce l'applicazione ai contratti di un tasso effettivo globale
(costituito dagli interessi ultra-legali capitalizzati, dalla cms e dalle spese) superiore ai costi di mercato;
eccepisce, quindi, l'invalidità delle relative clausole siccome contrarie a norme di ordine pubblico.
La doglianza va rigettata, in quanto generica ed indeterminata.
Nelle azioni di ripetizione d'indebito, ove sia dedotta l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. E' onere della parte indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia (ex multis, Cass. n.
8883/2020; Cass., sez. un., n. 9941/2009).
Le allegazioni di parte appellante non consentono, per la loro genericità, di valutare l'incidenza nel rapporto della nullità dedotta, e l'interesse (concreto ed attuale) ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto.
2.- Ricostruzione dei conti
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui, a causa della parziale produzione degli estratti conto, non ha rideterminato i saldi finali.
Il Tribunale ha ritenuto esplorativa l'espletata ctu, per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice.
2. Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza, «in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la
9 Corte d'Appello
documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti
e le loro allegazioni, può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (ex multis, Cass. civ. n. 4718/2022; Cass. civ. n. 37800/2022; Cass. civ. n.
22387/2021).
L'incompleta produzione degli estratti conto non impedisce la ricostruzione del rapporto, anche per il tramite di ctu.
3. La correntista ha prodotto parte degli estratti-conto e degli scalari relativi ai dedotti rapporti contrattuali.
Il conto n. 8041 risulta documentato, senza soluzione di continuità, dal III trimestre del 1994 (con saldo debitorio iniziale di Lire 7.439.999) sino all'estinzione del 18.9.1996; il saldo passivo di Lire 10.448.683, esistente al momento della chiusura del contratto, è stato girocontato sul conto n. 2019.
Il conto n. 2019 risulta documentato - con saldo iniziale pari a zero - a far data dal 7.8.1996; non risultano prodotti gli estratti relativi ai seguenti periodi intermedi: a) dal 1.1.2001 al 31.3.2001; b) dal 1.7.2002 al 30.6.2003; c) dal
1.1.2004 al 30.6.2004; d) dal 1.1.2005 al 31.3.2005.
L'ultimo estratto conto prodotto - relativo al II trimestre del 2009 - porta un saldo creditorio finale di € 18.977,81.
Il conto n. 2019 - per quanto dedotto dall'attrice e non contestato dall'Istituto di credito - è stato chiuso nell'anno 2009.
4. L'incompleta produzione degli estratti conto è dipesa da causa imputabile all'appellante, la quale non ha dimostrato di aver preventivamente chiesto alla banca, ex art. 119, comma 4, d.lgs n. 385/1993, la documentazione contabile da produrre ritualmente in giudizio.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato e comunque condivisibile, «ove il correntista - agendo in giudizio per la ripetizione dell'indebito - ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto, come dato di partenza del ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti che, nel quadro delle risultanze,
10 Corte d'Appello
è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 30789/2023; Cass.
n 13231/2023; Cass. n. 37800/2022; Cass. n. 29190/2020).
5. Il conto n. 8041 va, pertanto, ricostruito partendo dal primo saldo iniziale debitorio disponibile (relativo al III trimestre del 1994) sino all'estinzione.
Il ricalcolo del conto n. 2019 deve avvenire partendo dal primo saldo iniziale disponibile (risultante alla data del 7.8.1996) sino al II trimestre 2009.
L'accertamento deve tener conto dell'incompleta e frammentaria produzione degli estratti conto a copertura di diversi periodi intermedi, circostanza che impedisce la fedele ricostruzione del rapporto.
Deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale, conforme ai principi sull'onere della prova, secondo cui «in presenza di più periodi non documentati da estratti conto, la carenza probatoria non può che ricadere in danno alla correntista che agisce in ripetizione» (Cass. n. 6478/2021).
Il predetto principio trova applicazione al caso concreto.
Il periodo contrattuale sino alla data del 30.6.2004 è documentato in modo frammentario, in ragione della presenza di consistenti – superiori ai tre mesi
– e intervalli di tempo non coperti dagli estratti-conto.
Tale carenza probatoria non consente una ricostruzione attendibile del conto sino al 30.6.2004.
Il ricalcolo del conto n. 2019 va, perciò, circoscritto al periodo decorrente dall'1.7.2004 sino al secondo trimestre 2009, partendo dal primo saldo iniziale disponibile. In tale periodo soltanto il primo trimestre del 2005 non viene documentato;
pertanto la carenza probatoria appare colmabile con apposita indagine peritale, mirata al raccordo dei periodi immediatamente precedenti con quelli successivi all'intervallo scoperto.
3.- Sulla prescrizione
1. L'appellata eccepisce la prescrizione del credito vantato dalla correntista, limitatamente alle rimesse solutorie registrate nel decennio precedente la proposizione della domanda giudiziale di ripetizione.
L'eccezione - ritualmente sollevata dalla banca e rimasta assorbita in primo grado – è stata riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
11 Corte d'Appello
2. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, «in tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista
l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria» (Cass.
n. 26897/2024; in senso conforme, Cass. n. 21225/2022; Cass. n.
31927/2019; Cass., sez. un., n. 15895/2019; Cass. n. 2660/2019; Cass. n.
27704/2018).
Secondo la giurisprudenza il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente in presenza di rimesse ripristinatorie, ovvero di versamenti effettuati sul conto in attivo (non affidato) o entro i limiti dell'affidamento concesso dalla banca (mancando, in tal caso, un effettivo spostamento di danaro in favore dell'Istituto).
Il termine decennale decorre, invece, dalla singola rimessa annotata sul conto in presenza di versamenti solutori, effettuati, cioè, sul conto in passivo o destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso (ex multis, Cass. n. 29411/2020; Cass. n. 2660/2019; Cass. n. 27704/2018; Cass.
28819/2017; Cass., sez. un., n. 24418/2010).
La verifica delle rimesse prescritte va effettuata sul saldo rettificato, ovvero depurato dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca (Cass. n.
17287/2024; Cass. n. 7721/2023).
3.1. L'appellante ha validamente interrotto il termine di prescrizione con le Contr missive del 14.12.2004 - ricevute dalla il 5.1.2005 e negativamente riscontrate il 19.5.2005 - con cui è stata richiesta la restituzione dell'indebito con riguardo ai conti n. 8041 e n. 2019.
La prescrizione è stata nuovamente interrotta dalla correntista con la proposizione dell'istanza di mediazione del 19.11.2014 e con la domanda giudiziale notificata l'11.4.2016.
3.2. L'appellata eccepisce l'inidoneità delle missive con cui la cliente ha chiesto la ripetizione dell'indebito ad interrompere la prescrizione, siccome non vi è prova dell'avvenuta ricezione delle medesime, inidonee a mettere in
12 Corte d'Appello
mora la debitrice poiché generiche (stante l'omessa indicazione dell'importo da restituire), in ogni caso deducendo l'irrilevanza, a fini interruttivi, dell'atto stragiudiziale.
L'eccezione è infondata.
L'appellante ha prodotto le ricevute delle raccomandate attestanti l'avvenuta ricezione delle missive da parte della debitrice.
In ogni caso, la loro ricezione può desumersi dalla condotta della banca la quale, con nota del 19.5.2005, ha dato negativo riscontro alla richiesta di ripetizione dell'indebito della correntista.
La richiesta del correntista di pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l'interruzione della prescrizione, il quale non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'osservanza di particolari adempimenti, né l'uso di formule sacramentali, né tantomeno la quantificazione del credito (potendo quest'ultimo essere non già determinato, ma solo determinabile nel suo ammontare), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. n. 18631/2021; Cass. n.
16774/2012).
L'accertamento delle rimesse solutorie – da ritenersi prescritte – va, perciò, circoscritto al periodo contrattuale decorrente sino al 5.1.1995.
4. L'appellante deduce l'esistenza di aperture di credito sui conti.
La recente giurisprudenza riconosce al correntista agente in ripetizione - qualora la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse - la possibilità di provare l'esistenza di un'apertura di credito sul conto (che consenta di attribuire natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto di ripetizione e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione dalla chiusura del conto) per il tramite di elementi presuntivi o altri mezzi di prova diversi dal contratto, quali gli estratti-conto e gli scalari (Cass. n. 34997/2023).
L'esistenza di un affidamento sul conto costituisce, inoltre, un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in appello, purché l'apertura del credito risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass. n. 20455/2023).
13 Corte d'Appello
L'assenza del contratto scritto non impedisce, quindi, di provare l'esistenza di un affidamento sul conto corrente tramite altri mezzi di prova.
Il difetto della forma scritta dei contratti bancari, difatti, viene sanzionato dal d.lgs n. 385/1993 con una nullità “protettiva” per il correntista, quale parte debole del rapporto. Ne discende che la relativa eccezione può essere sollevata, esclusivamente, dal cliente (Cass. n. 2338/2024).
La presenza di un affidamento sul conto corrente, alla data del 5.1.1995
(ovvero sino al periodo interessato dalla prescrizione) può essere desunta dall'addebito sul conto della commissione di massimo scoperto, la quale costituisce una remunerazione in favore della banca per la messa a disposizione del cliente della liquidità necessaria alla copertura del passivo sul conto.
La concessione di un'apertura di credito risulta avvalorata dalla condotta della banca la quale, con la nota del 19.5.2005 - in riscontro alle missive con cui la cliente ha richiesto la restituzione dell'indebito con riguardo ai dedotti contratti di c.c. n. 8041 e n. 2019 - ha riconosciuto l'esistenza del fido.
La natura solutoria di ciascuna rimessa, ai fini della prescrizione, va perciò accertata considerando l'esistenza di un affidamento sul conto.
Gli elementi acquisiti in giudizio non consentono, tuttavia, di accertare con esattezza l'importo concesso dalla a copertura della passività sul conto, CP_1
né tale indicazione è fornita dalle parti.
Non è, quindi, possibile accertare se i versamenti siano stati effettuati dalla correntista in presenza di uno sconfinamento sul conto e, di conseguenza, riconoscerne la natura solutoria.
In difetto di prova contraria, a tutte le rimesse effettuate dall'appellante sul conto scoperto deve, perciò, riconoscersi natura ripristinatoria.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca va, quindi, rigettata.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, è necessario disporre un rinnovo della ctu al fine di rideterminare i conti n. 8041 e n. 2019, in conformità ai criteri sopra descritti.
4.- Spese processuali
Si rimette la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
14 Corte d'Appello
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
della disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta i motivi d'appello riguardanti gli interessi ultra-legali, la commissione di massimo scoperto, le spese, la decorrenza degli interessi, lo ius variandi e l'usura;
- rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dall'appellata;
- rimette la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Reggio Calabria, 4.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
15
n. 619/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nella controversia iscritta al n. 619/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastian Romeo (c.f.
e Fernanda Lacopo (c.f. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria al largo Giuseppe Missori, 35
- appellante -
e
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Greco
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cosenza, piazza C.F._4
Carlo Bilotti, 24
- appellata -
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con atto d'appello notificato il 23.11.2020, impugna Parte_1
la sentenza n. 160/2020, pubblicata il 20/2/2020, con cui il Tribunale di Locri
- a definizione del procedimento iscritto al n. 530/2016 R.G. - ha rigettato la propria domanda di ripetizione di quanto indebitamente versato alla
[...]
in esecuzione di duplice rapporto di conto corrente, e di Controparte_1 risarcimento del danno scaturente dall'illecita condotta della banca, con condanna della soccombente alla refusione delle spese di lite liquidate in €
4.200 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato l'indebito, non avendo l'attrice prodotto i contratti e gli estratti conto integrali.
L'appellante critica l'ingiustificato rigetto della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., e la natura esplorativa dal Tribunale riconosciuta alla ctu, pur ammessa ed espletata ai fini della ricostruzione del rapporto.
- Difese dell'appellata
In data 11.2.2021, si è costituita la , la quale Controparte_1
chiede il rigetto del gravame, siccome infondato, in ogni caso insistendo nell'eccezione di prescrizione del diritto restitutorio.
2 Corte d'Appello
***
1.- Sulla prova dell'indebito
1. L'appellante censura il rigetto della domanda di ripetizione, deducendo di aver assolto al proprio onere probatorio.
La correntista critica il rigetto della propria istanza ex art. 210 c.p.c. - con oggetto l'ordine di esibizione a carico della banca dei contratti di apertura del credito sul conto - e la natura esplorativa riconosciuta alla ctu espletata per la ricostruzione dei rapporti.
2. Il motivo è parzialmente fondato.
La agisce per la ripetizione dell'indebito - quantificato in € Parte_1
Contr 15.856,40 - corrisposto alla in esecuzione degli intestati rapporti di conto corrente n. 8041 (filiale di RN) e n. 2019 (filiale di RN).
L'appellante eccepisce l'illegittimo addebito di interessi ultra-legali e cms (non pattuiti e indeterminati), spese non pattuite, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, la decorrenza degli interessi da un momento diverso rispetto ai giorni di valuta reali, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca e l'applicazione di un tasso effettivo globale superiore a quello di mercato.
3. Secondo principio pacifico, colui che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento che la mancanza di valida causa debendi (ex multis, Cass. n. 2555/2023, Cass. n. 29855/2022, Cass. n.
30822, Cass. n. 30713/2018, Cass. n. 24948/2017).
L'appellante non ha prodotto i contratti di apertura dei conti correnti n. 8041 e n. 2019; né la correntista - la quale sostiene l'esistenza di affidamenti sul conto corrente - ha esibito i contratti di apertura del credito.
L'appellante ha prodotto parte della documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari) relativa ai dedotti rapporti.
Dalla contabilità in atti, si desume che il conto corrente n. 8041 - dalla
[...]
acceso presso la filiale di RN - è sorto in epoca anteriore al Pt_1
settembre del 1994; il primo estratto conto prodotto, difatti, si riferisce al III trimestre del 1994 e porta un saldo iniziale debitorio di Lire 7.439.999.
3 Corte d'Appello
Il contratto è stato chiuso in data 18.9.1996 con saldo debitorio finale di Lire
10.448.663.
Contr Il conto n. 2019, dalla cliente acceso presso la filiale di RN (sul quale
è stato girocontato il saldo finale del cessato conto corrente n. 8041) è stato documentato dall'appellante con saldo iniziale pari a zero al 7.8.1996.
Non risulta la data di chiusura del contratto (l'ultimo estratto conto prodotto - relativo al II trimestre 2009 - porta un saldo creditorio finale di € 18.977,81 (cfr doc. allegata fasc. attrice I grado).
L'attrice allega la chiusura del conto n. 2019 nell'anno 2009; la circostanza deve ritenersi provata, siccome non contestata dalla banca convenuta.
4. L'appellante ha richiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione nei confronti della banca dei dedotti contratti (cfr atto di citazione e memorie ex art. 183, 6 c., n. 2, c.p.c.). Insiste, quindi, nell'accoglimento della richiesta istruttoria, già rigettata dal Tribunale con ordinanza depositata il 25.9.2017.
L'istanza non può trovare accoglimento.
L'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (Cass. n. 31251/2021, Cass. n. 17948/2006).
In particolare, «non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando
l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa» (Cass. n.
19475/2005, Cass. n. 9514/1999).
L'appellante non ha dato prova di essere stata nell'impossibilità di produrre i contratti, un esemplare dei quali deve presumersi in possesso del cliente ai sensi dell'art. 117, comma 1, d.lgs n. 385/1993; né la correntista ha provato di aver, preventivamente, richiesto copia dei contratti alla banca al fine della loro rituale esibizione in giudizio.
L'omissione probatoria - imputabile a condotta negligente dell'appellante - non può essere sopperita dall'istanza ex art. 210 c.p.c.
5. Inammissibilità delle produzioni in appello
4 Corte d'Appello
Unitamente alle note di trattazione scritta del 23.10.2021, l'appellante ha Contr prodotto: 1) richiesta ex art. 119 d.lgs n. 385/1993 - trasmessa alla il
6.11.2020 - di trasmissione dei contratti e della mancante documentazione contabile (estratti conto e riassunti scalari); 2) ricorso per decreto ingiuntivo, notificato in data 11.10.2021, con cui la correntista ha chiesto la condanna dell'Istituto inadempiente alla trasmissione della richiesta documentazione.
Con le note di trattazione depositate il 21.3.2023, l'appellante ha prodotto documentazione, trasmessa dall'Istituto bancario il 22.12.2020, attestante la concessione di più fidi alla e contenente le condizioni relative a Parte_1
contratto di apertura di conto corrente (privo di identificativo) del 16.11.1993.
Le produzioni dell'appellante sono inammissibili, siccome aventi ad oggetto documentazione che la parte avrebbe potuto tempestivamente esibire nel giudizio di primo grado.
6. Interessi ultra-legali, cms, spese
La mancanza dei contratti impedisce di accertare l'illegittimo addebito da parte della banca degli interessi ultra-legali.
Secondo la giurisprudenza, «l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall'attore in ripetizione
d'indebito contro la banca, non grava sulla banca, cui non può essere imputato il mancato deposito del contratto scritto contenente la predetta clausola, ma sull'attore, quale fatto costitutivo della sua pretesa integrato dalla mancanza della causa debendi, che può essere assolto non soltanto con la produzione del contratto bancario, ma anche dimostrando
l'esistenza e il contenuto della clausola mediante altri mezzi di prova» (Cass. n.
5369/2024).
Sarebbe stato onere dell'appellante, ex art. 2697 c.c., produrre in giudizio i contratti di apertura dei conti - la cui forma scritta costituisce circostanza pacifica - al fine di dimostrare la mancata pattuizione degli interessi ultra- legali, in violazione all'art. 1284 c.c., o l'invalidità della clausola.
L'omessa produzione dei contratti non consente, inoltre, di accertare la mancata pattuizione e/o la nullità delle clausole di previsione della cms e delle spese.
L'illegittimità delle suddette competenze non può, inoltre, desumersi dalla condotta della banca (la quale, sin dal primo atto difensivo, contesta la
5 Corte d'Appello
mancata prova del credito azionato dall'attrice) o dagli acquisiti elementi istruttori, quali, in particolare, gli estratti conto e i conti scalari.
La prodotta documentazione contabile permette di accertare le competenze in concreto applicate dalla banca, ma non anche l'assenza e/o l'illegittimità della relativa clausola contrattuale.
Va, quindi, rigettata l'eccezione dell'appellante circa l'illegittima applicazione ai contratti degli interessi ultra-legali, della cms e delle spese.
7. Sulla decorrenza degli interessi
L'appellante eccepisce l'illegittima applicazione ai contratti dei “giorni valuta”, meccanismo in base al quale la banca farebbe decorrere gli interessi (attivi e passivi) da giorni diversi da quelli di effettivo compimento dell'operazione.
La doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza, «non sono legittimi i tassi d'interesse, le previsioni di costi
o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole su piazza o equivalenti» (Cass. n. 9695/2011).
In mancanza di valida pattuizione della clausola che consenta una diversa decorrenza degli interessi, trova applicazione il meccanismo della “valuta reale”, vale a dire il conteggio degli interessi dal giorno di effettivo versamento o prelevamento, in conformità all'art. 120 del d.lgs n. 385/1993.
L'appellante non ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente.
L'inadempimento probatorio determina l'impossibilità di accertare l'assenza di valida clausola contrattuale relativa alla diversa decorrenza degli interessi.
L'eccezione della correntista va, perciò, rigettata.
8.1. Sulla capitalizzazione
L'appellante eccepisce l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.
La capitalizzazione degli interessi passivi - oltre ad emergere per entrambi i rapporti dalla prodotta documentazione contabile - viene riconosciuta dalla
Contr banca. Si legge nella missiva del 19.5.2005: «la ha correttamente CP_1 operato in presenza, almeno fino al 1999, di un uso normativo (…); da giugno 2000, in osservanza alle disposizioni contenute del D.Lgs 342/99 e nella Delibera Cicr del
9/2/2000, la Banca ha equiparato la periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori
6 Corte d'Appello
e di quelli creditori»; in sede giudiziale, l'Istituto - oltre a non contestare l'esistenza dell'anatocismo, eccepito dalla cliente per l'intero rapporto contrattuale - ne rivendica la legittimità per il periodo successivo l'entrata in vigore della delibera Cicr del 9 febbraio 2000.
Dagli acquisiti documenti contabili, emerge che entrambi i rapporti sono sorti prima dell'entrata in vigore dalla delibera Cicr del 9.2.2000 (22.4.2000).
Soltanto il rapporto n. 2019 è proseguito sotto la vigenza della delibera, per poi cessare nell'anno 2009.
8.2. Secondo indirizzo consolidato, «il correntista, attore in ripetizione dell'indebito, che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici, non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera Cicr del 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.» (Cass. n.
35605/2023).
La capitalizzazione degli interessi sino all'entrata in vigore della delibera Cicr
è illegittima, siccome contraria a norme imperative (art. 1283 c.c.); la nullità della clausola va, perciò, dichiarata a prescindere dall'esistenza di espressa previsione negoziale.
La capitalizzazione degli interessi, quanto al conto n. 8041 (estinto prima dell'entrata in vigore della delibera Cicr) è, quindi, illegittima.
8.3. La delibera Cicr del 9.2.2000 - entrata in vigore il 22.4.2000 - consente, nei rapporti in conto corrente, la capitalizzazione purché venga garantita la pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
La delibera detta una disciplina transitoria con riguardo ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e proseguiti in epoca successiva, ponendo a carico dell'Istituto bancario - che intenda praticare la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 22.4.2000 - l'onere di adeguarsi alle condizioni fissate dal provvedimento.
7 Corte d'Appello
Costituisce onere della banca pubblicare le intervenute variazioni contrattuali in G.U. entro il 30.6.2000 e comunicare per iscritto alla clientela, entro il
31.12.2000, le nuove condizioni;
nel caso in cui le variazioni comportino un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate, le medesime devono essere approvate dai clienti (art. 7, commi 2 - 3, delibera).
8.4. Secondo la giurisprudenza, la nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000, determina «l'impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera» (Cass. civ. n. 29420/2020; Cass. civ. n.
9140/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 28215/2024).
Costituisce onere della banca che intenda validamente introdurre, in corso di rapporto, la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, provarne la specifica approvazione del cliente. Non è, difatti, sufficiente la pubblicazione in G.U. della variazione contrattuale e la comunicazione scritta alla clientela.
Con riguardo al conto n. 2019 - sorto in epoca antecedente e proseguito sotto la vigenza della delibera Cicr del 9.2.2000 - l'appellata non prova l'intervenuta approvazione della cliente della clausola sulla capitalizzazione degli interessi passivi;
la pratica anatocistica va, quindi, dichiarata illegittima per l'intero periodo contrattuale.
9. Sullo ius variandi
L'appellante eccepisce l'illegittima variazione delle condizioni contrattuali in corso di rapporto, siccome disposta dalla banca in assenza di preventiva comunicazione, in violazione dell'art. 118 del d.lgs n. 385/1993.
La norma onera, tra l'altro, la banca di trasmettere al cliente - con preavviso di almeno due mesi - proposta scritta di “modifica unilaterale del contratto”; il cliente ha, quindi, facoltà di recedere gratuitamente dal contratto.
La doglianza non può trovare accoglimento.
8 Corte d'Appello
Dai prodotti conti scalari emerge la variazione, in corso di rapporto, del tasso degli interessi debitori.
L'omessa produzione dei contratti impedisce tuttavia di accertare l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca;
nulla esclude, difatti, che le parti abbiano originariamente convenuto l'applicazione degli interessi al tasso variabile o che la variazione sia stata determinata dalla concessione di affidamenti sul conto (circostanza, quest'ultima, dedotta dalla correntista).
L'appellante non prova, dunque, l'illecito operato della banca.
10. Sull'usura
L'appellante deduce l'applicazione ai contratti di un tasso effettivo globale
(costituito dagli interessi ultra-legali capitalizzati, dalla cms e dalle spese) superiore ai costi di mercato;
eccepisce, quindi, l'invalidità delle relative clausole siccome contrarie a norme di ordine pubblico.
La doglianza va rigettata, in quanto generica ed indeterminata.
Nelle azioni di ripetizione d'indebito, ove sia dedotta l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni. E' onere della parte indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia (ex multis, Cass. n.
8883/2020; Cass., sez. un., n. 9941/2009).
Le allegazioni di parte appellante non consentono, per la loro genericità, di valutare l'incidenza nel rapporto della nullità dedotta, e l'interesse (concreto ed attuale) ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto.
2.- Ricostruzione dei conti
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui, a causa della parziale produzione degli estratti conto, non ha rideterminato i saldi finali.
Il Tribunale ha ritenuto esplorativa l'espletata ctu, per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice.
2. Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza, «in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la
9 Corte d'Appello
documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti
e le loro allegazioni, può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (ex multis, Cass. civ. n. 4718/2022; Cass. civ. n. 37800/2022; Cass. civ. n.
22387/2021).
L'incompleta produzione degli estratti conto non impedisce la ricostruzione del rapporto, anche per il tramite di ctu.
3. La correntista ha prodotto parte degli estratti-conto e degli scalari relativi ai dedotti rapporti contrattuali.
Il conto n. 8041 risulta documentato, senza soluzione di continuità, dal III trimestre del 1994 (con saldo debitorio iniziale di Lire 7.439.999) sino all'estinzione del 18.9.1996; il saldo passivo di Lire 10.448.683, esistente al momento della chiusura del contratto, è stato girocontato sul conto n. 2019.
Il conto n. 2019 risulta documentato - con saldo iniziale pari a zero - a far data dal 7.8.1996; non risultano prodotti gli estratti relativi ai seguenti periodi intermedi: a) dal 1.1.2001 al 31.3.2001; b) dal 1.7.2002 al 30.6.2003; c) dal
1.1.2004 al 30.6.2004; d) dal 1.1.2005 al 31.3.2005.
L'ultimo estratto conto prodotto - relativo al II trimestre del 2009 - porta un saldo creditorio finale di € 18.977,81.
Il conto n. 2019 - per quanto dedotto dall'attrice e non contestato dall'Istituto di credito - è stato chiuso nell'anno 2009.
4. L'incompleta produzione degli estratti conto è dipesa da causa imputabile all'appellante, la quale non ha dimostrato di aver preventivamente chiesto alla banca, ex art. 119, comma 4, d.lgs n. 385/1993, la documentazione contabile da produrre ritualmente in giudizio.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato e comunque condivisibile, «ove il correntista - agendo in giudizio per la ripetizione dell'indebito - ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto, come dato di partenza del ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti che, nel quadro delle risultanze,
10 Corte d'Appello
è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 30789/2023; Cass.
n 13231/2023; Cass. n. 37800/2022; Cass. n. 29190/2020).
5. Il conto n. 8041 va, pertanto, ricostruito partendo dal primo saldo iniziale debitorio disponibile (relativo al III trimestre del 1994) sino all'estinzione.
Il ricalcolo del conto n. 2019 deve avvenire partendo dal primo saldo iniziale disponibile (risultante alla data del 7.8.1996) sino al II trimestre 2009.
L'accertamento deve tener conto dell'incompleta e frammentaria produzione degli estratti conto a copertura di diversi periodi intermedi, circostanza che impedisce la fedele ricostruzione del rapporto.
Deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale, conforme ai principi sull'onere della prova, secondo cui «in presenza di più periodi non documentati da estratti conto, la carenza probatoria non può che ricadere in danno alla correntista che agisce in ripetizione» (Cass. n. 6478/2021).
Il predetto principio trova applicazione al caso concreto.
Il periodo contrattuale sino alla data del 30.6.2004 è documentato in modo frammentario, in ragione della presenza di consistenti – superiori ai tre mesi
– e intervalli di tempo non coperti dagli estratti-conto.
Tale carenza probatoria non consente una ricostruzione attendibile del conto sino al 30.6.2004.
Il ricalcolo del conto n. 2019 va, perciò, circoscritto al periodo decorrente dall'1.7.2004 sino al secondo trimestre 2009, partendo dal primo saldo iniziale disponibile. In tale periodo soltanto il primo trimestre del 2005 non viene documentato;
pertanto la carenza probatoria appare colmabile con apposita indagine peritale, mirata al raccordo dei periodi immediatamente precedenti con quelli successivi all'intervallo scoperto.
3.- Sulla prescrizione
1. L'appellata eccepisce la prescrizione del credito vantato dalla correntista, limitatamente alle rimesse solutorie registrate nel decennio precedente la proposizione della domanda giudiziale di ripetizione.
L'eccezione - ritualmente sollevata dalla banca e rimasta assorbita in primo grado – è stata riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
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2. Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, «in tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista
l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria» (Cass.
n. 26897/2024; in senso conforme, Cass. n. 21225/2022; Cass. n.
31927/2019; Cass., sez. un., n. 15895/2019; Cass. n. 2660/2019; Cass. n.
27704/2018).
Secondo la giurisprudenza il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente in presenza di rimesse ripristinatorie, ovvero di versamenti effettuati sul conto in attivo (non affidato) o entro i limiti dell'affidamento concesso dalla banca (mancando, in tal caso, un effettivo spostamento di danaro in favore dell'Istituto).
Il termine decennale decorre, invece, dalla singola rimessa annotata sul conto in presenza di versamenti solutori, effettuati, cioè, sul conto in passivo o destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso (ex multis, Cass. n. 29411/2020; Cass. n. 2660/2019; Cass. n. 27704/2018; Cass.
28819/2017; Cass., sez. un., n. 24418/2010).
La verifica delle rimesse prescritte va effettuata sul saldo rettificato, ovvero depurato dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca (Cass. n.
17287/2024; Cass. n. 7721/2023).
3.1. L'appellante ha validamente interrotto il termine di prescrizione con le Contr missive del 14.12.2004 - ricevute dalla il 5.1.2005 e negativamente riscontrate il 19.5.2005 - con cui è stata richiesta la restituzione dell'indebito con riguardo ai conti n. 8041 e n. 2019.
La prescrizione è stata nuovamente interrotta dalla correntista con la proposizione dell'istanza di mediazione del 19.11.2014 e con la domanda giudiziale notificata l'11.4.2016.
3.2. L'appellata eccepisce l'inidoneità delle missive con cui la cliente ha chiesto la ripetizione dell'indebito ad interrompere la prescrizione, siccome non vi è prova dell'avvenuta ricezione delle medesime, inidonee a mettere in
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mora la debitrice poiché generiche (stante l'omessa indicazione dell'importo da restituire), in ogni caso deducendo l'irrilevanza, a fini interruttivi, dell'atto stragiudiziale.
L'eccezione è infondata.
L'appellante ha prodotto le ricevute delle raccomandate attestanti l'avvenuta ricezione delle missive da parte della debitrice.
In ogni caso, la loro ricezione può desumersi dalla condotta della banca la quale, con nota del 19.5.2005, ha dato negativo riscontro alla richiesta di ripetizione dell'indebito della correntista.
La richiesta del correntista di pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l'interruzione della prescrizione, il quale non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura e, quindi, non richiede l'osservanza di particolari adempimenti, né l'uso di formule sacramentali, né tantomeno la quantificazione del credito (potendo quest'ultimo essere non già determinato, ma solo determinabile nel suo ammontare), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. n. 18631/2021; Cass. n.
16774/2012).
L'accertamento delle rimesse solutorie – da ritenersi prescritte – va, perciò, circoscritto al periodo contrattuale decorrente sino al 5.1.1995.
4. L'appellante deduce l'esistenza di aperture di credito sui conti.
La recente giurisprudenza riconosce al correntista agente in ripetizione - qualora la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse - la possibilità di provare l'esistenza di un'apertura di credito sul conto (che consenta di attribuire natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto di ripetizione e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione dalla chiusura del conto) per il tramite di elementi presuntivi o altri mezzi di prova diversi dal contratto, quali gli estratti-conto e gli scalari (Cass. n. 34997/2023).
L'esistenza di un affidamento sul conto costituisce, inoltre, un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in appello, purché l'apertura del credito risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti (Cass. n. 20455/2023).
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L'assenza del contratto scritto non impedisce, quindi, di provare l'esistenza di un affidamento sul conto corrente tramite altri mezzi di prova.
Il difetto della forma scritta dei contratti bancari, difatti, viene sanzionato dal d.lgs n. 385/1993 con una nullità “protettiva” per il correntista, quale parte debole del rapporto. Ne discende che la relativa eccezione può essere sollevata, esclusivamente, dal cliente (Cass. n. 2338/2024).
La presenza di un affidamento sul conto corrente, alla data del 5.1.1995
(ovvero sino al periodo interessato dalla prescrizione) può essere desunta dall'addebito sul conto della commissione di massimo scoperto, la quale costituisce una remunerazione in favore della banca per la messa a disposizione del cliente della liquidità necessaria alla copertura del passivo sul conto.
La concessione di un'apertura di credito risulta avvalorata dalla condotta della banca la quale, con la nota del 19.5.2005 - in riscontro alle missive con cui la cliente ha richiesto la restituzione dell'indebito con riguardo ai dedotti contratti di c.c. n. 8041 e n. 2019 - ha riconosciuto l'esistenza del fido.
La natura solutoria di ciascuna rimessa, ai fini della prescrizione, va perciò accertata considerando l'esistenza di un affidamento sul conto.
Gli elementi acquisiti in giudizio non consentono, tuttavia, di accertare con esattezza l'importo concesso dalla a copertura della passività sul conto, CP_1
né tale indicazione è fornita dalle parti.
Non è, quindi, possibile accertare se i versamenti siano stati effettuati dalla correntista in presenza di uno sconfinamento sul conto e, di conseguenza, riconoscerne la natura solutoria.
In difetto di prova contraria, a tutte le rimesse effettuate dall'appellante sul conto scoperto deve, perciò, riconoscersi natura ripristinatoria.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca va, quindi, rigettata.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, è necessario disporre un rinnovo della ctu al fine di rideterminare i conti n. 8041 e n. 2019, in conformità ai criteri sopra descritti.
4.- Spese processuali
Si rimette la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
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p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
della disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta i motivi d'appello riguardanti gli interessi ultra-legali, la commissione di massimo scoperto, le spese, la decorrenza degli interessi, lo ius variandi e l'usura;
- rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dall'appellata;
- rimette la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Reggio Calabria, 4.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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