Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
Il commissario liquidatore che rivendichi in giudizio diritti già esistenti nel patrimonio dell'impresa successivamente posta in liquidazione al fine di acquisire a tale patrimonio attività spettanti indipendentemente dal dissesto, non assume (al pari del curatore fallimentare) la qualità di terzo, bensì quella di "avente causa", che si trova, pertanto, nella medesima posizione dell'impresa, con la conseguenza che le disposizioni di cui agli artt. 2702 cod. civ., 214, 215 cod. proc. civ., dettate in tema di efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta (o che debba considerarsi tale) trovano applicazione anche nei suoi confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
" Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
" Vincenzo FERRO >>
" Ugo Riccardo PANEBIANCO >>
" Giuseppe SALMÈ rel. >>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SUD APPALTI s.p.a., in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monserrato 34, presso l'avv. Giuseppe Gueli che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso in unione con l'avv. Giacomo Antonelli,
ricorrente contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della PROVINCIA di ROMA, in persona del commissario straordinario, elettivamente domiciliato in Roma, via Ruggero di Lauria 24, presso l'avv. Vincenzo Aquino, che lo rappresenta e difende per procura speciale per atti notaio Franco Bartolomucci di Roma del 29 agosto 1996, rep. n^ 235774, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Roma del 21 maggio 1996. Sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 29 settembre 1998 dal cons. Giuseppe Salmè;
sentito l'avv. Aquino per l'IACP; sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e il rigetto degli altri. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3 luglio 1989 la Sud Appalti s.p.a. ha convenuto in giudizio l'IACP di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 957.019.476, a titolo di premio per l'anticipata consegna di settantaquattro alloggi costruiti in esecuzione di un contratto d'appalto del 5 aprile 1984, e della somma di L. 205.761.600, per rimborso del costo aggiuntivo relativo alla custodia di detti appartamenti già ultimati, derivante dal ritardo di 330 giorni con il quale era stato effettuato il collaudo. L'Istituto ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia deferita agli arbitri, e, nel merito, ha sostenuto che la domanda era infondata.
Con sentenza non definitiva del 19 dicembre 1990 il tribunale di Roma ha rigettato l'eccezione di incompetenza e con sentenza definitiva del 29 ottobre 1993, lo stesso tribunale ha accolto la domanda, limitatamente alla condanna dell'IACP al pagamento della somma di L.39.905.280.
La sentenza è stata confermata dalla corte d'appello di Roma. La corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato che, in ordine alla domanda di pagamento del premio per anticipata consegna degli immobili costruiti (o premio di incentivazione), effettivamente l'art. 21 del capitolato speciale di appalto conteneva una correzione manoscritta con la quale era stato specificato che la concessione di detto premio costituiva "una facoltà dell'istituto appaltante", ma tale correzione era vincolante per le parti, innanzi tutto perché il capitolato speciale costituisce un semplice allegato al contratto, che non deve essere redatto in forma pubblica amministrativa. Poiché, d'altra parte, in primo grado non c'era stato un esplicito disconoscimento della scrittura privata, la stessa doveva considerarsi riconosciuta e quindi per invalidare la correzione manoscritta era necessario proporre la querela di falso. Nè il commissario liquidatore, rispetto all'esercizio dei diritti già compresi nella procedura concorsuale, al pari del curatore fallimentare, può essere considerato terzo essendo piuttosto un avente causa dalla società in bonis. Inconferente era anche il richiamo dell'art. 1341 c.c., in quanto, l'eventuale nullità della clausola, per violazione di detta norma, avrebbe travolto l'intera previsione del premio incentivante, che, ai sensi dell'art. 10 della legge 741 del 1981 il committente non era obbligato a inserire nell'appalto, e non la sola facoltatività. In difetto di qualsiasi divergenza tra la lettera e lo spirito dell'accordo intervenuto tra le parti ben poteva il giudice fermarsi al senso letterale della clausola, senza ricorrere neppure ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1366 e 370 c.c. In ordine alla domanda relativa alle spese di custodia degli appartamenti la corte territoriale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale, l'impresa era obbligata a fornire la garanzia e la manutenzione gratuita degli appartamenti fino all'approvazione del collaudo e quindi l'obbligo di custodia, strumentale rispetto agli obblighi espressamente pattuiti, doveva ritenersi contrattualmente previsto a carico dell'impresa per tutto il tempo (sei mesi dalla fine dei lavori) durante il quale dovevano essere iniziate le operazioni di collaudo e per il bimestre successivo a tale scadenza, entro il quale il collaudo doveva essere approvato.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma la Sud Appalti ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso l'IACP.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, deducendo la falsa applicazione dell'art.2702 c.c., in relazione all'art. 221 c.p.c., la ricorrente sostiene che erroneamente la corte territoriale ha affermato che per far valere l'alterazione del capitolato speciale d'appalto, che inizialmente configurava il premio di incentivazione come un diritto dell'appaltatore, era necessaria la querela di falso. "Infatti, afferma la ricorrente, il commissario liquidatore aveva disconosciuto la scrittura e ciò era sufficiente per impedire che la scrittura potesse conseguire la particolare efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. D'altra parte, tale efficacia riguarderebbe solo i rapporti tra i soggetti che hanno sottoscritto la scrittura, mentre nella specie mancherebbe la sottoscrizione del liquidatore, che non ha partecipato alla formazione dell. Nè varrebbe affermare che il liquidatore, avendo esercitato un diritto della società in bonis, avrebbe la veste di avente causa e non di terzo, perché, al momento della messa in liquidazione coatta amministrativa, il diritto al premio non era ancora entrato nel patrimonio della società, in quanto sulla relativa riserva la commissione di collaudo non si era pronunciata. Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce la violazione dell'art.1355 c.c., affermando che alla censura con la quale nel giudizio d'appello aveva sostenuto la nullità della clausola, apposta successivamente alla stipulazione del contratto, che rimetteva alla mera volontà della stazione appaltante il pagamento del premio incentivante. Era, infatti, inconferente il rilievo della corte territoriale con il quale si sottolineava che l'art. 10 della legge 741/81 prevede una facoltà e non un obbligo di inserire la clausola relativa al premio incentivante, perché nella specie, comunque, l'IACP si era avvalso della facoltà e aveva inserito la clausola. Restava il fatto che la stazione appaltante, modificando abusivamente la clausola, aveva fatto dipendere l'assunzione dell'obbligo di pagamento del premio dalla sua mera volontà, e che ciò, ai sensi dell'art. 1355 c.c comportava la nullità della clausola e non dell'intero contratto.
Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli artt. 1362, 1367, 1368, 1370, 1371 c.c., e in generale, delle regole sull'interpretazione dei contratti, la ricorrente lamenta che la corte territoriale, sulla base dell'assunto che la clausola di cui all'art. 21 del capitolato speciale prevede chiaramente che la corresponsione del premio costituisce una semplice facoltà del committente, si sia rifiutata di applicare il canone dell'interpretazione complessiva delle clausole, omettendo di valutare quella parte della clausola che dettava i criteri per determinare l'esatto ammontare del premio, che contrasta con la natura facoltativa del premio stesso. Inoltre la volontà di riservare al committente la semplice facoltà di pagare il premio era solo dell'IACP, mentre l'impresa appaltatrice non poteva che avere la volontà contraria. D'altra parte la corte territoriale non avrebbe tenuto conto neppure del comportamento tenuto successivamente alla conclusione del contratto dall'impresa, che si era sobbarcata a spese ed oneri per accelerare i tempi della consegna per ottenere un premio che l'IACP in altre occasioni aveva riconosciuto agli appaltatori, non ostante che il criterio interpretativo previsto dall'art. 1362, secondo comma c.c., non sia sussidiario, ma concorrente con quello dell'interpretazione letterale. Infine la corte territoriale avrebbe violato anche gli artt. 1366, 1367 (la clausola doveva interpretarsi nel senso in cui poteva avere qualche effetto e non in quello in cui non doveva averne alcuno), 1368 /l'IACP ha sempre pagato il premio agli altri appaltatori), 1370 (la clausola era stata predisposta dall'IACP) e 1371 (l'equo contemperamento degli interessi comportava che a fronte dello sforzo imprenditoriale per consegnare anticipatamente gli alloggi venisse pagato il premio). Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 5, quarto comma della legge n. 741/81, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. sostenendo che erroneamente la corte territoriale avrebbe richiamato la norma, che riguarda il diverso aspetto dello svincolo della garanzia, come, d'altra parte lo stesso art. 22 del capitolato speciale nulla dice in ordine all'eventuale custodia successiva all'approvazione del collaudo. 2) Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, deve premettersi che il commissario liquidatore il quale eserciti un'azione che già esisteva nel patrimonio dell'impresa posta in liquidazione e che mira a fare entrare in tale patrimonio attività spettanti indipendentemente dal dissesto, (al pari del curatore fallimentare) non assume la qualità di terzo, ma di "avente causa" che viene, pertanto a trovarsi nella medesima posizione dell'impresa (cass. n. 10354/92, 7153/92 e, con riferimento al curatore fallimentare, cass. 9221/95, 3696/86, 6625/84, 5629/82). Nella specie, il diritto al premio per anticipata consegna degli alloggi, secondo l'assunto della società appaltatrice, era sorto nel momento della consegna stessa, quando la società era in bonis, in quanto il collaudo (rectius l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione) non ha funzione novativa dei crediti vantati dall'appaltatore sulla base di titoli che rimangono autonomi.
Ne deriva che le disposizioni degli art. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, trovano applicazione anche rispetto al commissario liquidatore che ha iniziato il presente giudizio, in quanto tali disposizioni si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa (Cass. n. 1601/88). Nè, in contrario, può invocarsi il principio giurisprudenziale affermato da cass. n. 175/80 e 2099/69, secondo il quale l'art. 2702 c.c. si applica solo nei confronti delle parti processuali che siano anche i soggetti sottoscrittori del documento, perché nei due precedenti indicati, l'affermazione mirava ad escludere l'efficacia probatoria della scrittura privata nei confronti dei terzi, ribadendosi nelle motivazioni che tale efficacia, invece non poteva non riguardare anche gli aventi causa e gli eredi, come d'altra parte emerge testualmente dal disposto del secondo comma dell'art. 214 e dall'art. 215 n. 2 del c.p.c. Non ha rilievo, inoltre, che la clausola del capitolato speciale di cui si discute, o meglio la correzione a mano apportata al testo dattiloscritto, non recasse anche la sottoscrizione del liquidatore, perché ciò che interessa è che la correzione fosse stata sottoscritta dal legale rappresentante dell'IACP e della società in bonis.
È inammissibile, infine, la contestazione del giudizio di fatto formulato dalla corte territoriale che ha affermato che "non vi è stato in prime cure uno specifico disconoscimento della scrittura privata", anche perché si tratta di censura con la quale la ricorrente contrappone a tale accertamento la mera e generica affermazione che il liquidatore aveva provveduto a disconoscere la scrittura, non accompagnata dalla indicazione degli atti dai quali tale disconoscimento sarebbe emerso.
Infondato è anche il secondo moti con il quale la ricorrente sostiene che la natura meramente potestativa della clausola contrattuale avente ad oggetto il premio per anticipata consegna comporterebbe la nullità della sola previsione della facoltatività del pagamento, mentre risulta in maniera inequivoca dall'art. 1355 c.c. che la nullità colpisce la stessa assunzione dell'obbligo di pagamento del premio, in quanto, come la stessa ricorrente afferma, è subordinata alla mera volontà dell'obbligato.
Quanto al terzo motivo è sufficiente rilevare che la corte territoriale ha affermato che dalla lettera della clausola contrattuale di cui si tratta risultava con chiarezza che la concessione del premio incentivante costituiva una mera facoltà del committente e che ciò impediva il ricorso a qualsiasi altro criterio ermeneutico sussidiario, che avrebbe finito per svolgere, quindi non una funzione di disvelamento dell'effettiva volontà delle parti, ma di arbitraria sostituzione di tale volontà con quella dell'interprete. L'affermazione è assolutamente corretta, in quanto, come è noto, questa corte ha ripetutamente affermato che il riferimento al senso letterale rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni usate dalle parti siano di chiaro ed inequivoco significato, non deve farsi ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici.
D'altra parte, la ricorrente più che censurare l'inesatta applicazione dei criteri legali di interpretazione, lamenta l'iniquità degli esiti ai quali si perviene con l'interpretazione data dalla corte territoriale, il che non è ammissibile in questa sede.
Inammissibile, infine, è il quarto motivo, in quanto la corte territoriale non ha basato la sua affermazione, secondo cui l'obbligo di custodia degli alloggi gravava sull'impresa fino a due mesi dopo l'approvazione del collaudo, sul disposto dell'art. 5, quarto comma della legge n. 741 del 1981, richiamato al solo scopo di individuare il termine finale di durata di tale obbligo, ma sull'art. 22 del capitolato speciale d'appalto, che poneva a carico dell'appaltatore l'obbligo di fornire la garanzia e la manutenzione degli alloggi, rispetto all'adempimento dei quali la custodia avrebbe funzione strumentale.
Il ricorso deve essere in conclusione, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 29 settembre 1998 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999