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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/09/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8125/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza dell'11.07.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore delle parti appellate, a seguito della comunicazione del provvedimento con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 11.09.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 11.09.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c ultimo comma, nuova formulazione;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo-
1
nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8125/2023 R.G., avente ad oggetto: lesione persona- le;
tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano al Corso Como n. 17, rapp.ta e difesa dall'Avv. Lucia
Piscitelli (C.F. ), presso il cui studio in Caserta (CE) alla via C.F._1
Fulvio Renella n. 88 elegge domicilio, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C. F: ) elett.te, domiciliata in ST Vol- CP_1 C.F._2 turno (CE) al Viale degli Oleandri n. 45, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca Pezo- ne (C.F: ), in virtù di procura in atti;
C.F._3
-Appellata- nonchè
elett.te domiciliato in ST RN (CE) al Viale degli Controparte_2
Oleandri n. 45, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca Pezone (C.F:
), in virtù di procura in atti;
C.F._3
-Appellato-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative alla precedenti udienze tratta- te con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta note relative all'udienza dell'11.9.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La compagnia assicurativa ha proposto appello avverso la sen- Controparte_3 tenza n. 6473\2023, emessa dal giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Pietro Fusaro, pubblicata in data 24 ottobre 2023, chiedendone la riforma integrale.
In primo grado, i signori e (terzi trasportati), CP_1 Controparte_2
2
hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro strada- le verificatosi in data 6 dicembre 2019 alle 14:30 circa, in località San Tammaro, quando il veicolo Iveco Fiat 35 (T.G. BZ534620), è uscito fuori strada terminando la propria corsa in una buca adiacente.
Si è costituita in giudizio la società assicuratrice mentre i con- Controparte_3 venuti, e , sono rimasti contumaci. CP_1 Controparte_2
È stata escussa la teste ed è stata altresì disposta la CTU medico lega- Testimone_1 le affidata al dott. . Persona_1
La causa, a seguito di disconoscimento stragiudiziale di referti medici da parte del dottor , veniva rinviata per interrogatorio dello stesso. Controparte_4
Tale interrogatorio si è tenuto all'udienza del 18 maggio 2023, durante la quale il medico ha riconosciuto la paternità dei certificati ritrattando le precedenti dichiara- zioni.
Con sentenza il giudice così statuiva:
“Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Avv. Pietro Fusaro, definitiva- mente pronunciando nella causa civile n. 10600/20 promossa da e CP_1
, disattesa ogni altra eccezione e difesa, così provvede: Controparte_2
a) in accoglimento della domanda, ritenuta dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, condanna ai sensi de- CP_5 gli artt. 141 D. Lgs 209/2005 la convenuta in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice
nella misura di € 11.217,38 ed in favore dell'attore CP_1 CP_2
nella misura di euro 10.790,95 oltre interessi legali dalla data dell'evento
[...] lesivo e sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la stessa assicuratrice al pagamento in favore dell'Avv. Pezone Fran- cesca, difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 cpc, delle spese di CTU come liquidate in separato provvedimento e delle spese e competenze di lite che si liquidano in euro 3.170,00, di cui euro 270,00 per spese, oltre spese generali, IVA e
CA come per legge.”
La compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma inte- grale, evidenziando come gli attori abbiano prodotto referti medici successivamente disconosciuti dal dott. , il quale, interrogato, li ha poi riconosciuti Controparte_4 giustificandosi con ragioni fiscali. Part A parere della compagnia tale contraddittorietà ha compromesso l'attendibilità delle relazioni medico- legali redatte dal CTU dottor Per_1
3
Inoltre, l'assicurazione ha evidenziato numerose criticità nelle valutazioni del giudi- ce di primo grado, quali emergono dalla decisione impugnata.
In particolare, a seguito della relazione finale redatta da (fidu- Parte_2 ciario incaricato a svolgere accertamenti), e del disconoscimento dei referti da parte del dottor , ha sollevato dubbi circa il nesso di causalità tra evento, Controparte_4 lesioni e menomazioni.
Per tali ragioni ha presentato denuncia- querela, sostenendo che Controparte_3 fossero emersi seri dubbi anche sull'effettiva esistenza del centro medico indicato.
Infatti, la società ha rilevato che, dalle verifiche effettuate tramite web, nella sezio- ne informazioni del profilo Facebook, non risultano indicati i servizi di Pt_3
A completare questo quadro incerto, la compagnia ha evidenziato che, sebbene il giudice di prime cure avesse ritenuto attendibile le circostanze riferite dalla teste
, queste non trovano adeguato supporto probatorio, in particolare nel- Testimone_1 la parte in cui detta teste, sebbene dichiari di essere amica degli infortunati non li ha accompagnati in ospedale, a seguito del sinistro.
L'assicurazione ha sottolineato ulteriori elementi di criticità, tra i quali l'assenza di intervento delle autorità, nonostante la gravità del sinistro, la mancata presenza dei mezzi di soccorso, il fatto che il responsabile civile risulta solo nell'anno 2019 re- sponsabili in 5 sinistri.
Ha concluso chiedendo: “- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
1) - Accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in riforma della gravata sentenza, dichiarare la domanda promossa da e infondata in fatto e diritto;
- CP_1 Controparte_2 condannare gli appellati al costo delle CTU mediche espletate nel corso del giudi- zio di primo grado;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio. 2)- In subordi- ne, accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in ragione del rinnovo delle operazioni peritali, accogliere la domanda di CP_1
e nei limiti del vero e giusto: per l'effetto, parametrare
[...] Controparte_2 le spese legali di primo grado e i costi delle CTU medico legali effettuate in primo grado;
- condannare gli appellati al costo delle CTU mediche espletate nel corso del presente grado;
- vittoria di spese del presente grado di giudizio. In via istrutto- ria Lette tutte le osservazioni del fiduciario dott. si richiede - anche Persona_2 in tale sede - la RINNOVAZIONE delle indagini peritali (con ripetizione degli esa- mi strumentali).”
Con atto di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti e CP_1
4
, i quali hanno fatto rinvio alla documentazione versata in atti, Controparte_2 alle risultanze processuali e alle note conclusionali.
Hanno, inoltre, impugnato l'appello ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
Hanno concluso chiedendo: “per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente e precedente giudizio”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valuta- zione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fon- damento della decisione.
Si ritiene altresì che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il merito
Orbene, la vicenda in esame trae origine da un sinistro stradale che gli attori (in primo grado), hanno dedotto essersi verificato il 6 dicembre 2019, intorno alle ore
14.30 in San Tammaro (CE), quando in qualità di trasportati su un furgone Iveco condotto da hanno riportato lesioni personali, per le quali sono stati CP_5 trasportati presso il pronto soccorso di Santa Maria Capua Vetere.
Il giudice di pace ha accolto la domanda attorea, affermando la responsabilità esclu- siva del convenuto ( . CP_5
Part La compagnia assicurativa si è costituita in appello citando in giudizio CP_1
e ritenendo la sentenza resa dal giudice di prime cure
[...] Controparte_2 del tutto errata e chiedendone la riforma integrale.
In via preliminare, si rileva che la compagnia assicurativa ha sollevato una serie di eccezioni, tra cui assumono rilevanza, da un lato, la contestazione circa la mancata prova del sinistro, ritenendo non condivisibile la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di prime cure, fondata sul fatto che la testimonianza sarebbe idonea di per sé a fornire un' adeguata ricostruzione del fatto giuridico dedotto in giudizio
5
“La testimone adotta da parte attrice, , della cui attendibilità il giu- Testimone_1 dicante non ha ragione di dubitare per aver rilasciato dichiarazioni coerenti e privi di elementi di contraddittorietà, ha confermato le deduzioni attoree dichiarando di aver assistito al sinistro verificatosi in San Tammaro” (Cfr. sentenza uso appello).
Dall'altro lato rileva la circostanza per cui il medico , autore di Controparte_4 certificati medici prodotti, avrebbe dapprima proceduto in sede stragiudiziale al di- sconoscimento degli stessi, e poi, in sede di interrogatorio libero, avrebbe ritrattato tale disconoscimento, riconoscendone espressamente la paternità.
Infatti, tra gli allegati prodotti dalla società assicurativa, si rinviene espressamente la dichiarazione di disconoscimento apposta in calce all'atto, tanto con riferimento alla paziente , quanto in relazione al paziente . Di CP_1 Controparte_2 seguito si riporta testualmente il contenuto di detta dichiarazione: “Io Sottoscritto
, dichiaro di non aver redatto il presente documento e ne disco- Controparte_4 nosco contenuto timbro e firma. 2\04\2022.” Controparte_4
Ciò è stato affermato in sede stragiudiziale, con apposizione in calce alla dichiara- zione di disconoscimento dell'atto, firmato e datato.
Tuttavia, in sede di interrogatorio, l'interessato ha reso dichiarazioni difformi, così esprimendosi: “Preciso di aver lavorato quale radiologo presso il centro studio medico SEPA di Arzano…posso precisare che anche nel 2020 lavoravo presso il suddetto centro…... In merito agli esami mostratomi, relativi alla signora CP_1
effettuati in data 7 gennaio 2020 e al signor effettuati
[...] Controparte_2 in data 17 gennaio 2020, posso riferire che fui contattato da una signora dichia- randosi accertatore con il quale poi mi incontrai e allo stesso mi esibì una serie di esami referti da me sottoscritti chiedendomi sulla loro autenticità; al momento non potendo fare alcuni riscontri e soprattutto non essendo stato mai pagato per l'attivi- tà a suo tempo svolta presso il centro disconobbi i certificati per una questione fi- scale…. Ad oggi, mi viene esibito l'esame del 7 gennaio 2020 relativo alla signora
, RM ginocchio destro e spalla destra, relativo al quale riconosco il CP_1 timbro e la firma apposta riconoscendone anche il contenuto… in relazione all'e- same del 17 gennaio 2020 relativo al signore relativo alla RM Controparte_2 spalla destra e ginocchio destro, riconosco quale miei sia il timbro opposto che la relativa firma così come il contenuto...”
Dunque, emerge che il medico ha prima disconosciuto in sede stragiudiziale la fir- ma, il timbro e il contenuto per poi procedere in sede di interrogatorio al riconosci- mento della stessa. Tale comportamento del medico non dimostra una situazione
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certa, credibile e attendibile, ma al contrario presenta una contraddittorietà inciden- do, dunque, sull'attendibilità dello stesso e sulla valenza probatoria del contenuto della documentazione medica esibita.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che “il disconoscimento di una scrittura privata, se non seguito da rituali verificazione, ne comporta la totale ini- doneità a produrre gli effetti probatori nel processo (Cass. Civ. Senz III, sent. 17 febbraio 2020, n.2891), e che, di conseguenza, il riconoscimento successivo, inter- venuto in modo non lineare e contraddittorio non può fondare una ricostruzione at- tendibile dei fatti.”
L'appello deve trovare accoglimento in goni caso, anche in virtù delle ulteriori valu- tazioni, poste a fondamento dei motivi di appello.
L infatti, non solo ha contestato la sentenza di primo grado rite- Controparte_3 nendo infondato l'assunto secondo cui la testimonianza sarebbe di per sé utile a ri- costruire con certezza la dinamica del sinistro de quo, ma ha anche evidenziato in modo puntuale che il soggetto indicato quale responsabile civile risulta essere stato coinvolto in diversi sinistri stradali.
Tale circostanza assume sicuramente rilevanza perché sintomatica di una condotta imprudente che incide da un lato sull'attendibilità e dall'altro non è suscettibile di ricostruire fattualmente l'accaduto.
In particolare, la compagnia ha documentalmente provato che il sig. Persona_3
[...
condannato in primo grado dal giudice di pace quale unico responsabile del sini- stro, risulta essersi reso responsabile nel solo anno 2019 di 5 sinistri stradali. “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, la reiterazione di condotte analoghe può essere valutata ai fini dell'accertamento della colpa e della prevedi- bilità dell'evento dannoso trattandosi di elementi che, seppur riferite ad episodi precedenti, assumono rilievo indiziario nella formazione del convincimento del giu- dice” (Cas. Civ. Sez.III,27 ottobre 2015n.21831)
Ed ancora, “La prova testimoniale, pur ammissibile in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, deve essere valutata con particolare rigore in presenza di elementi che evidenziano una prassi di condotte colpose da parte del convenuto, potendosi questi fatti pregressi assumere di rilevanza indiziaria ai fini della forma- zione del convincimento il giudice (Cass. Civ. Sez. III, 27 ottobre 2015, n.21831).
Inoltre, l'articolo 2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In base a quanto sin qui esposto deve affermarsi che, nel caso di specie, non può ri-
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tenersi che detta prova sia stata offerta in giudizio.
Dalla dichiarazione testimoniale resa, in ogni caso, non è emersa la velocità del vei- colo condotto da né si comprende la precisa posizione del teste, né CP_5 si evince la distanza tra lo stesso e il luogo del sinistro.
Inoltre, non risulta comprensibile il motivo per cui i coniugi rimasti feriti a seguito del sinistro abbiano preferito farsi accompagnare presso il pronto soccorso da un'au- tovettura di passaggio, piuttosto che dalla testimone presente sul luogo nonché ami- ca degli stessi. “ADR: “Il lamentava dolore alla testa ma rifiutava di es- CP_5 sere accompagnato in ospedale perché preoccupato di rimuovere il furgone dal fos- so, tanto che vide avvicinarsi un trattore per eseguire l'operazione, i coniugi
[...]
e , si facevano accompagnare al pronto soccorso CP_7 CP_1 ospedaliero di Santa Maria Capua Vetere da un'autovettura di passaggio.”
Tale comportamento risulta essere poco coerente con il contesto emerso dalla rico- struzione del sinistro, tanto più alla luce del legame di amicizia tra le parti.
Ne deriva dunque un ulteriore profilo di incertezza che incide sulla complessiva at- tendibilità della ricostruzione dei fatti. Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che dichiarazioni rese dall'unico te- ste escusso vanno valutate con particolare rigore. Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostrui- re la specifica dinamica del sinistro. Alle considerazioni esposte deve poi aggiun- gersi un ulteriore elemento rilevante, ovvero l'assenza di autorità sul luogo del sini- stro, nonostante si trattasse, secondo quanto affermato dalla parte attrice, di un inci- dente con lesioni personali di una certa gravità, coinvolgente tra l'altro, due soggetti contemporaneamente.
Parimenti, non risulta essere stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118, ne sono intervenuti i mezzi di soccorso.
A ciò va aggiunto che i soggetti lesionati entrambi residenti in [...]ed Arnone, si sono sottoposti a visite e trattamenti presso un centro medico situato a Napoli di- stante oltre 35 km.
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso e le con- traddittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vigili o ca- rabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi provate le specifi- che modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsabilità delle parti che sarebbero state coinvolte.
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Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarcimento pro- poste nel primo grado del giudizio.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
contro
- versia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di li- te.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appellati in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risar- citoria avanzata nel primo grado del giudizio da e CP_1 Controparte_7
[.. ;
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicura- tiva, delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 1.807,00 oltre iva e cpa come per legge;
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicura- tiva, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per onorari ed euro 790,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge;
• pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico degli appellati.
Rimette gli atti alla procura per le valutazioni di competenza.
Santa Maria Capua Vetere, 15.09.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza dell'11.07.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore delle parti appellate, a seguito della comunicazione del provvedimento con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 11.09.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 11.09.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c ultimo comma, nuova formulazione;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo-
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nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8125/2023 R.G., avente ad oggetto: lesione persona- le;
tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano al Corso Como n. 17, rapp.ta e difesa dall'Avv. Lucia
Piscitelli (C.F. ), presso il cui studio in Caserta (CE) alla via C.F._1
Fulvio Renella n. 88 elegge domicilio, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C. F: ) elett.te, domiciliata in ST Vol- CP_1 C.F._2 turno (CE) al Viale degli Oleandri n. 45, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca Pezo- ne (C.F: ), in virtù di procura in atti;
C.F._3
-Appellata- nonchè
elett.te domiciliato in ST RN (CE) al Viale degli Controparte_2
Oleandri n. 45, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesca Pezone (C.F:
), in virtù di procura in atti;
C.F._3
-Appellato-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative alla precedenti udienze tratta- te con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta note relative all'udienza dell'11.9.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La compagnia assicurativa ha proposto appello avverso la sen- Controparte_3 tenza n. 6473\2023, emessa dal giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Pietro Fusaro, pubblicata in data 24 ottobre 2023, chiedendone la riforma integrale.
In primo grado, i signori e (terzi trasportati), CP_1 Controparte_2
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hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro strada- le verificatosi in data 6 dicembre 2019 alle 14:30 circa, in località San Tammaro, quando il veicolo Iveco Fiat 35 (T.G. BZ534620), è uscito fuori strada terminando la propria corsa in una buca adiacente.
Si è costituita in giudizio la società assicuratrice mentre i con- Controparte_3 venuti, e , sono rimasti contumaci. CP_1 Controparte_2
È stata escussa la teste ed è stata altresì disposta la CTU medico lega- Testimone_1 le affidata al dott. . Persona_1
La causa, a seguito di disconoscimento stragiudiziale di referti medici da parte del dottor , veniva rinviata per interrogatorio dello stesso. Controparte_4
Tale interrogatorio si è tenuto all'udienza del 18 maggio 2023, durante la quale il medico ha riconosciuto la paternità dei certificati ritrattando le precedenti dichiara- zioni.
Con sentenza il giudice così statuiva:
“Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Avv. Pietro Fusaro, definitiva- mente pronunciando nella causa civile n. 10600/20 promossa da e CP_1
, disattesa ogni altra eccezione e difesa, così provvede: Controparte_2
a) in accoglimento della domanda, ritenuta dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, condanna ai sensi de- CP_5 gli artt. 141 D. Lgs 209/2005 la convenuta in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice
nella misura di € 11.217,38 ed in favore dell'attore CP_1 CP_2
nella misura di euro 10.790,95 oltre interessi legali dalla data dell'evento
[...] lesivo e sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la stessa assicuratrice al pagamento in favore dell'Avv. Pezone Fran- cesca, difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 cpc, delle spese di CTU come liquidate in separato provvedimento e delle spese e competenze di lite che si liquidano in euro 3.170,00, di cui euro 270,00 per spese, oltre spese generali, IVA e
CA come per legge.”
La compagnia assicurativa ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma inte- grale, evidenziando come gli attori abbiano prodotto referti medici successivamente disconosciuti dal dott. , il quale, interrogato, li ha poi riconosciuti Controparte_4 giustificandosi con ragioni fiscali. Part A parere della compagnia tale contraddittorietà ha compromesso l'attendibilità delle relazioni medico- legali redatte dal CTU dottor Per_1
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Inoltre, l'assicurazione ha evidenziato numerose criticità nelle valutazioni del giudi- ce di primo grado, quali emergono dalla decisione impugnata.
In particolare, a seguito della relazione finale redatta da (fidu- Parte_2 ciario incaricato a svolgere accertamenti), e del disconoscimento dei referti da parte del dottor , ha sollevato dubbi circa il nesso di causalità tra evento, Controparte_4 lesioni e menomazioni.
Per tali ragioni ha presentato denuncia- querela, sostenendo che Controparte_3 fossero emersi seri dubbi anche sull'effettiva esistenza del centro medico indicato.
Infatti, la società ha rilevato che, dalle verifiche effettuate tramite web, nella sezio- ne informazioni del profilo Facebook, non risultano indicati i servizi di Pt_3
A completare questo quadro incerto, la compagnia ha evidenziato che, sebbene il giudice di prime cure avesse ritenuto attendibile le circostanze riferite dalla teste
, queste non trovano adeguato supporto probatorio, in particolare nel- Testimone_1 la parte in cui detta teste, sebbene dichiari di essere amica degli infortunati non li ha accompagnati in ospedale, a seguito del sinistro.
L'assicurazione ha sottolineato ulteriori elementi di criticità, tra i quali l'assenza di intervento delle autorità, nonostante la gravità del sinistro, la mancata presenza dei mezzi di soccorso, il fatto che il responsabile civile risulta solo nell'anno 2019 re- sponsabili in 5 sinistri.
Ha concluso chiedendo: “- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
1) - Accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in riforma della gravata sentenza, dichiarare la domanda promossa da e infondata in fatto e diritto;
- CP_1 Controparte_2 condannare gli appellati al costo delle CTU mediche espletate nel corso del giudi- zio di primo grado;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio. 2)- In subordi- ne, accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in ragione del rinnovo delle operazioni peritali, accogliere la domanda di CP_1
e nei limiti del vero e giusto: per l'effetto, parametrare
[...] Controparte_2 le spese legali di primo grado e i costi delle CTU medico legali effettuate in primo grado;
- condannare gli appellati al costo delle CTU mediche espletate nel corso del presente grado;
- vittoria di spese del presente grado di giudizio. In via istrutto- ria Lette tutte le osservazioni del fiduciario dott. si richiede - anche Persona_2 in tale sede - la RINNOVAZIONE delle indagini peritali (con ripetizione degli esa- mi strumentali).”
Con atto di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti e CP_1
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, i quali hanno fatto rinvio alla documentazione versata in atti, Controparte_2 alle risultanze processuali e alle note conclusionali.
Hanno, inoltre, impugnato l'appello ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
Hanno concluso chiedendo: “per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente e precedente giudizio”
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valuta- zione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fon- damento della decisione.
Si ritiene altresì che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il merito
Orbene, la vicenda in esame trae origine da un sinistro stradale che gli attori (in primo grado), hanno dedotto essersi verificato il 6 dicembre 2019, intorno alle ore
14.30 in San Tammaro (CE), quando in qualità di trasportati su un furgone Iveco condotto da hanno riportato lesioni personali, per le quali sono stati CP_5 trasportati presso il pronto soccorso di Santa Maria Capua Vetere.
Il giudice di pace ha accolto la domanda attorea, affermando la responsabilità esclu- siva del convenuto ( . CP_5
Part La compagnia assicurativa si è costituita in appello citando in giudizio CP_1
e ritenendo la sentenza resa dal giudice di prime cure
[...] Controparte_2 del tutto errata e chiedendone la riforma integrale.
In via preliminare, si rileva che la compagnia assicurativa ha sollevato una serie di eccezioni, tra cui assumono rilevanza, da un lato, la contestazione circa la mancata prova del sinistro, ritenendo non condivisibile la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di prime cure, fondata sul fatto che la testimonianza sarebbe idonea di per sé a fornire un' adeguata ricostruzione del fatto giuridico dedotto in giudizio
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“La testimone adotta da parte attrice, , della cui attendibilità il giu- Testimone_1 dicante non ha ragione di dubitare per aver rilasciato dichiarazioni coerenti e privi di elementi di contraddittorietà, ha confermato le deduzioni attoree dichiarando di aver assistito al sinistro verificatosi in San Tammaro” (Cfr. sentenza uso appello).
Dall'altro lato rileva la circostanza per cui il medico , autore di Controparte_4 certificati medici prodotti, avrebbe dapprima proceduto in sede stragiudiziale al di- sconoscimento degli stessi, e poi, in sede di interrogatorio libero, avrebbe ritrattato tale disconoscimento, riconoscendone espressamente la paternità.
Infatti, tra gli allegati prodotti dalla società assicurativa, si rinviene espressamente la dichiarazione di disconoscimento apposta in calce all'atto, tanto con riferimento alla paziente , quanto in relazione al paziente . Di CP_1 Controparte_2 seguito si riporta testualmente il contenuto di detta dichiarazione: “Io Sottoscritto
, dichiaro di non aver redatto il presente documento e ne disco- Controparte_4 nosco contenuto timbro e firma. 2\04\2022.” Controparte_4
Ciò è stato affermato in sede stragiudiziale, con apposizione in calce alla dichiara- zione di disconoscimento dell'atto, firmato e datato.
Tuttavia, in sede di interrogatorio, l'interessato ha reso dichiarazioni difformi, così esprimendosi: “Preciso di aver lavorato quale radiologo presso il centro studio medico SEPA di Arzano…posso precisare che anche nel 2020 lavoravo presso il suddetto centro…... In merito agli esami mostratomi, relativi alla signora CP_1
effettuati in data 7 gennaio 2020 e al signor effettuati
[...] Controparte_2 in data 17 gennaio 2020, posso riferire che fui contattato da una signora dichia- randosi accertatore con il quale poi mi incontrai e allo stesso mi esibì una serie di esami referti da me sottoscritti chiedendomi sulla loro autenticità; al momento non potendo fare alcuni riscontri e soprattutto non essendo stato mai pagato per l'attivi- tà a suo tempo svolta presso il centro disconobbi i certificati per una questione fi- scale…. Ad oggi, mi viene esibito l'esame del 7 gennaio 2020 relativo alla signora
, RM ginocchio destro e spalla destra, relativo al quale riconosco il CP_1 timbro e la firma apposta riconoscendone anche il contenuto… in relazione all'e- same del 17 gennaio 2020 relativo al signore relativo alla RM Controparte_2 spalla destra e ginocchio destro, riconosco quale miei sia il timbro opposto che la relativa firma così come il contenuto...”
Dunque, emerge che il medico ha prima disconosciuto in sede stragiudiziale la fir- ma, il timbro e il contenuto per poi procedere in sede di interrogatorio al riconosci- mento della stessa. Tale comportamento del medico non dimostra una situazione
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certa, credibile e attendibile, ma al contrario presenta una contraddittorietà inciden- do, dunque, sull'attendibilità dello stesso e sulla valenza probatoria del contenuto della documentazione medica esibita.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che “il disconoscimento di una scrittura privata, se non seguito da rituali verificazione, ne comporta la totale ini- doneità a produrre gli effetti probatori nel processo (Cass. Civ. Senz III, sent. 17 febbraio 2020, n.2891), e che, di conseguenza, il riconoscimento successivo, inter- venuto in modo non lineare e contraddittorio non può fondare una ricostruzione at- tendibile dei fatti.”
L'appello deve trovare accoglimento in goni caso, anche in virtù delle ulteriori valu- tazioni, poste a fondamento dei motivi di appello.
L infatti, non solo ha contestato la sentenza di primo grado rite- Controparte_3 nendo infondato l'assunto secondo cui la testimonianza sarebbe di per sé utile a ri- costruire con certezza la dinamica del sinistro de quo, ma ha anche evidenziato in modo puntuale che il soggetto indicato quale responsabile civile risulta essere stato coinvolto in diversi sinistri stradali.
Tale circostanza assume sicuramente rilevanza perché sintomatica di una condotta imprudente che incide da un lato sull'attendibilità e dall'altro non è suscettibile di ricostruire fattualmente l'accaduto.
In particolare, la compagnia ha documentalmente provato che il sig. Persona_3
[...
condannato in primo grado dal giudice di pace quale unico responsabile del sini- stro, risulta essersi reso responsabile nel solo anno 2019 di 5 sinistri stradali. “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, la reiterazione di condotte analoghe può essere valutata ai fini dell'accertamento della colpa e della prevedi- bilità dell'evento dannoso trattandosi di elementi che, seppur riferite ad episodi precedenti, assumono rilievo indiziario nella formazione del convincimento del giu- dice” (Cas. Civ. Sez.III,27 ottobre 2015n.21831)
Ed ancora, “La prova testimoniale, pur ammissibile in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, deve essere valutata con particolare rigore in presenza di elementi che evidenziano una prassi di condotte colpose da parte del convenuto, potendosi questi fatti pregressi assumere di rilevanza indiziaria ai fini della forma- zione del convincimento il giudice (Cass. Civ. Sez. III, 27 ottobre 2015, n.21831).
Inoltre, l'articolo 2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In base a quanto sin qui esposto deve affermarsi che, nel caso di specie, non può ri-
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tenersi che detta prova sia stata offerta in giudizio.
Dalla dichiarazione testimoniale resa, in ogni caso, non è emersa la velocità del vei- colo condotto da né si comprende la precisa posizione del teste, né CP_5 si evince la distanza tra lo stesso e il luogo del sinistro.
Inoltre, non risulta comprensibile il motivo per cui i coniugi rimasti feriti a seguito del sinistro abbiano preferito farsi accompagnare presso il pronto soccorso da un'au- tovettura di passaggio, piuttosto che dalla testimone presente sul luogo nonché ami- ca degli stessi. “ADR: “Il lamentava dolore alla testa ma rifiutava di es- CP_5 sere accompagnato in ospedale perché preoccupato di rimuovere il furgone dal fos- so, tanto che vide avvicinarsi un trattore per eseguire l'operazione, i coniugi
[...]
e , si facevano accompagnare al pronto soccorso CP_7 CP_1 ospedaliero di Santa Maria Capua Vetere da un'autovettura di passaggio.”
Tale comportamento risulta essere poco coerente con il contesto emerso dalla rico- struzione del sinistro, tanto più alla luce del legame di amicizia tra le parti.
Ne deriva dunque un ulteriore profilo di incertezza che incide sulla complessiva at- tendibilità della ricostruzione dei fatti. Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che dichiarazioni rese dall'unico te- ste escusso vanno valutate con particolare rigore. Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostrui- re la specifica dinamica del sinistro. Alle considerazioni esposte deve poi aggiun- gersi un ulteriore elemento rilevante, ovvero l'assenza di autorità sul luogo del sini- stro, nonostante si trattasse, secondo quanto affermato dalla parte attrice, di un inci- dente con lesioni personali di una certa gravità, coinvolgente tra l'altro, due soggetti contemporaneamente.
Parimenti, non risulta essere stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118, ne sono intervenuti i mezzi di soccorso.
A ciò va aggiunto che i soggetti lesionati entrambi residenti in [...]ed Arnone, si sono sottoposti a visite e trattamenti presso un centro medico situato a Napoli di- stante oltre 35 km.
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso e le con- traddittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vigili o ca- rabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi provate le specifi- che modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsabilità delle parti che sarebbero state coinvolte.
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Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarcimento pro- poste nel primo grado del giudizio.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
contro
- versia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di li- te.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appellati in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risar- citoria avanzata nel primo grado del giudizio da e CP_1 Controparte_7
[.. ;
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicura- tiva, delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 1.807,00 oltre iva e cpa come per legge;
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicura- tiva, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per onorari ed euro 790,00 per spese oltre IVA e CPA come per legge;
• pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico degli appellati.
Rimette gli atti alla procura per le valutazioni di competenza.
Santa Maria Capua Vetere, 15.09.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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