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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 576/2023 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(P. IVA , con sede a Guardiagrele in via F.M. De Benedictis n. 4, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Amalia Schiazza del Foro di
Chieti
opponente e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Orazio del Foro di Lanciano
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, a) ACCERTARE E DICHIARARE non dovuto l'importo di € 10.888,50 in considerazione dei motivi in fatto
ed in diritto esposti in narrativa per l'effetto b) REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 89/2023 (R.G. 208/2023) emesso
in data 06/02/2023 dal Tribunale di Chieti in favore della ditta e notificato il Controparte_1
successivo 22/02/2033 c) CONDANNARE l'opposto alla refusione delle spese e compensi professionali del giudizio. In
accoglimento della DOMANDA RICONVENZIONALE d) ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento
contrattuale della ditta e la causazione di danni alla pista ciclopedonale per € 3.000,00 Controparte_1
nonché del maggior danno per il ritardo, conseguente alla necessità di ripristinare la pista dai danni arrecati dalla Ditta
nella riconsegna dei lavori da quantificarsi, secondo i criteri di legge e ministeriali di cui al punto B) Controparte_1
del presente atto e pari a € 290.268,60. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento del credito fatto
valere con il ricorso monitorio e) DISPORRE LA COMPENSAZIONE di detto credito con quello vantato dalla
in forza della domanda riconvenzionale proposta” Parte_1
Conclusioni dell'opposto: “1) nel merito ed in via principale: - rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 89/2023 del 6.02.2023 emesso nel
procedimento n. 208/2023 R.G. dal Tribunale di Chieti;
2) sempre nel merito: - rigettare la domanda riconvenzionale ex
adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto. 3) nel merito in via subordinata: - nella denegata e non
creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna
declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 10.888,50 per le causali di cui al ricorso
monitorio oppure nella diversa maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi da
calcolarsi ex d.lgs n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali”.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 89 del 6.2.2023 questo Tribunale ha ingiunto alla il pagamento, in favore Parte_1
del sig. , della somma di € 10.888,50 (oltre interessi e spese della procedura), quale Controparte_1
corrispettivo dei lavori di sfalcio di erba sulla pista ciclabile San Vito-Ortona, che la cui erano Parte_1
stati appaltati (dalla Provincia di Chieti) lavori relativi al Progetto “Via Verde della Costa dei Trabocchi” di rifacimento della pista stessa, gli aveva affidato.
La si è opposta al decreto, contestando il quantum della richiesta, evidenziando come i Parte_1
lavori del sig. avessero causato danni alla pista e le avessero causato ulteriori danni patrimoniali CP_1
pari a complessivi € 290.268,60.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento dei danni subiti, pari all'importo sopra indicato.
Si è costituito in giudizio il sig. , sostenendo la conformità dell'importo richiesto Controparte_1 in via monitoria rispetto alle pattuizioni contrattuali, e contestando sia l'entità dei danni causati alla pista ciclabile, sia l'an che il quantum dei danni lamentati dalla per il ritardo nella riconsegna del Parte_1
cantiere.
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, la conferma del decreto opposto, e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 10.888,50
oltre interessi.
Respinta con ordinanza del 16.11.2023 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa
è stata istruita mediante l'interpello delle parti, e la prova testimoniale, quindi le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 2.10.2024, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.
1. Gli atti istruttori non consentono al Tribunale di provvedere sulla domanda di condanna al pagamento proposta dall'opposto, in considerazione dell'entità del contrasto tra le dichiarazioni dei testimoni, e tra il contenuto della documentazione prodotta da entrambe le parti, in merito alla lunghezza del tratto di pista ciclopedonale sul quale il sig. ha svolto lavori di sfalcio delle erbe infestanti (v. da un CP_1
lato il contenuto del messaggio di posta elettronica del sig. del 5.10.2022 e le Parte_2
dichiarazioni di diverso contenuto da quest'ultimo rese quale testimone, e dall'altro la missiva dell'amministratore della società opponente del 13.10.2022, ed il messaggio di posta elettronica del
17.11.2022 di contenuto assai diverso, e le dichiarazioni rese dal teste sig. . Testimone_1
1.1 Essendo impossibile quantificare il corrispettivo dovuto al sig. in quanto stabilito in funzione CP_1
della lunghezza del tratto su cui ha eseguito i lavori, si impone la nomina di un c.t.u., con separata ordinanza di rimessione in istruttoria.
2. Le risultanze processuali consentono invece di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale sporta da parte opponente, almeno per la parte relativa al danno da fermo di cantiere
(dovendo invece il danno materiale cagionato alla pista essere compensato con l'importo dovuto al sig.
. CP_1
2.1 La ha lamentato di avere subito danni per il fermo del cantiere, essendo stata costretta al Parte_1
rifacimento della pista ciclopedonale nei tratti che erano stati danneggiati dal sig. durante le CP_1
operazioni di sfalcio, impiegando 15 giorni e quindi riconsegnando in ritardo l'opera alla parte committente.
Non solo i rilievi fotografici, e la documentazione proveniente dalla stessa parte opponente (missiva della del 16.11.2022, preventivo della ), sono Controparte_2 Parte_3
indicativi di un danno di entità assolutamente contenuta, e non tale da determinare un fermo cantiere di ben 15 giorni (e conseguenti danni pari ad € 290.268,60), ma la non ha fornito (né chiesto Parte_1 di fornire) alcuna prova di avere effettuato lavori di ripristino dei danni causati dal sig. alla CP_1
pista.
Anzi la Provincia appaltante con atto del 29.9.2022 ha certificato che i lavori principali sono stati conclusi dalla entro i termini contrattuali, così dovendosi escludere qualsiasi fermo di cantiere. Parte_1
2.2 La domanda riconvenzionale della società opponente, con riguardo al danno da fermo di cantiere, deve quindi essere respinta.
3. La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti del sig. , così decide: Controparte_1
• respinge la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, con riguardo al risarcimento dei danni da fermo di cantiere;
• con separata ordinanza dispone in merito al prosieguo dell'istruttoria;
• nulla sulle spese.
Chieti, 22.1.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino