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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al R.G. 1256/2023, promossa in grado d'appello da
(C.F. / P. VA ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico Sig. , rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di Parte_2 citazione in appello, dall'avv. Valentino Brakus, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Torino (TO), via Pietro Bagetti n. 15.
- Parte appellante –
Contro
(C.F. e P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avvocati Avv.ti Giovanni Trenti (CF e C.F._1
Michela Boccardo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino (TO), via
Ettore de Sonnaz n. 21.
- Parte appellata –
e contro
(C.F.: ), residente a [...] C.F._2
n. 2.
- Parte appellata Terzo chiamato contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino;
in riforma della Sentenza del Tribunale di Torino n. 1083/23 pubbl. il 10 marzo 2023, R.G.
n.
22682/20, non notificata. nel merito
In accoglimento anche di uno solo dei primi tre motivi d'appello, dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 12.000,00 a titolo risarcitorio o, in subordine a titolo di restituzione o altro titolo che il Giudice vorrà individuare nella fattispecie concreta, oltre interessi ex art. 1284 cc e rivalutazione monetaria. in accoglimento del IV motivo d'appello, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
a fornire all'appellante i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni altra
[...] informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato.
Con vittoria di compenso ex D.M. 55/14 in un con il riconoscimento del 15% per rimborso spese forfettario, oltre Tassa di Registro, C.P.A. ed I.V.A. di legge.”
Per le parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
Rigettare l'appello proposto dalla e confermare integralmente la Parte_1
sentenza a verbale n. 1083/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino, Giudice Unico
Dott. Fabrizio Alessandria, pubblicata il 11 marzo 2023 e non notificata.
In ogni caso, respingere perché infondate le domande tutte formulate dalla società appellante, mandando assolta da ogni avversaria pretesa per le Controparte_1
ragioni e le causali di cui in narrativa, e, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità in capo ad Controparte_1 accertare il concorso di colpa della ex art. 1227 c.c. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor , in qualità di legale Parte_2
2 rappresentante della conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Torino per la condanna al pagamento della somma di € 12.000,00 Controparte_1
a titolo risarcitorio o, in subordine, a titolo di restituzione o altro titolo individuato dal
Giudice nella fattispecie concreta, nonché per la condanna a fornire all'attore i dati anagrafici del falso beneficiario ed ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato. L'attore esponeva di avere eseguito erroneamente un bonifico bancario dell'importo di €
12.000,00, in favore di (terzo chiamato del giudizio dalla Controparte_2 CP_3 anziché a quello cui era effettivamente destinato (un proprio fornitore); l'attore invocava la responsabilità della Banca per non aver effettuato le dovute verifiche in ordine alla corrispondenza dell'IBAN con il nominativo del beneficiario.
L'errore nasceva dalla circostanza che la società attrice aveva ricevuto due e-mail dal fornitore (a distanza di un giorno) contenenti due IBAN diversi;
più specificatamente in data 21.01.2019, la società attrice riceveva un'e-mail dal proprio fornitore, corredata dalla copia della fattura emessa e l'indicazione dell'importo da pagare e del codice IBAN. Il giorno seguente riceveva quindi un'altra e-mail, di uguale contenuto, eccezion fatta per il diverso IBAN indicato. Il giorno ancora seguente, il 23.01.2019, il signor Pt_1 provvedeva ad effettuare il bonifico con valuta 29.01.2019 sull'IBAN indicato nella mail ricevuta il 21.01.2019, senza avvedersi della difformità dell'IBAN tra la prima e la seconda e-mail.
Solamente in data 29.01.2019 scopriva che il pagamento avveniva in realtà in favore di in luogo del destinatario cui era indirizzato. In pari data, pertanto, Controparte_2 parte attrice sporgeva querela presso i Carabinieri e denunciava l'accaduto alla filiale di
, la quale faceva sottoscrivere al cliente il modulo di disconoscimento e CP_4 restituiva la somma di € 12.000,00 nelle more dell'istruttoria, salvo poi addebitare nuovamente il suddetto importo sul c/c della società a motivo di “addebito per chiusura pratica disconoscimento”, atteso che la somma era già stata interamente prelevata, il giorno 28.01.2019 (data dell'accredito) dal falso beneficiario.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la ricostruzione Controparte_1 parziale dei fatti di parte attrice, evidenziando l'assoluta infondatezza delle domande attoree ed escludendo qualsiasi responsabilità in capo alla Banca. Chiedeva, pertanto, rigettarsi le domande formulate da parte attrice ed in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta una qualche responsabilità in capo alla Banca, accertarsi il concorso di colpa della ex art. 1227 c.c., nonché, in ulteriore Parte_1
3 subordine, accertarsi la responsabilità di quale terzo chiamato dalla Controparte_2 parte convenuta, e condannarlo a tenere indenne la medesima da qualunque somma che essa stessa fosse condannata a risarcire alla Parte_1
All'udienza del 23.11.2022 il Tribunale dichiarava la contumacia del terzo chiamato e assegnava alle parti i termini ex art. 183 c. 6 nn.1, 2, 3 c.p.c.
Con verbale dell'udienza figurata del 18.01.2023, preso atto delle note scritte depositate dalle parti il Tribunale, ritenuti i mezzi istruttori articolati da parte attrice inammissibili, altresì ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza del 10.03.2023, previa precisazione delle conclusioni delle parti, nonché all'esito della discussione della causa, il Tribunale di Torino pronunciava, ex art. 281 sexies
c.p.c., la sentenza n. 1083/2023.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1083/2023, pubblicata in data 10.03.2023 e comunicata il 13.03.2023, non notificata, il Tribunale di Torino rigettava le domande di parte attrice, dichiarava tenuto e condannava alla restituzione della somma pari ad € 12.000,00 a Controparte_2 favore della oltre interessi legali maturati dal giorno dell'indebito Parte_1 pagamento al saldo.
Il Tribunale affrontava distintamente i due profili contestati da parte attrice nei confronti della CP_3
(i) la responsabilità della quale prestatore di servizi, in ordine alla discrasia tra la CP_3 disposizione di bonifico ed il beneficiario;
(ii) la responsabilità per culpa in omittendo, laddove la nell'esercizio della sua CP_3 attività, avrebbe dovuto predisporre qualsiasi mezzo idoneo ad evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.
In ordine al primo profilo, il Giudice rilevava che l'operazione eseguita dalla avente CP_3 ad oggetto il pagamento verso l'IBAN indicato dal pagatore, era corretta;
non rilevava, infatti, ai fini della responsabilità degli Istituti di credito che partecipano al procedimento di pagamento, l'indicazione di ulteriori elementi quali, ad esempio, il nominativo del beneficiario. Al riguardo, il Tribunale richiamava una pronuncia in materia della Corte di
Appello di Milano, che ripercorreva la normativa di cui all'art. 24 del d.lgs. 11/2010, nonché la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario e la sentenza della Corte di Giustizia del 21 marzo 2019 (C-245/2018).
4 Specificatamente, rilevava che: (i) l'esenzione di responsabilità prevista dall'art. 24, d.lgs.
n. 11/2010, si applicava sia alla Banca del pagatore sia a quella del beneficiario, essendo l'operazione stata correttamente eseguita, in quanto si era fatto esclusivo riferimento all'IBAN indicato dal pagatore, non rilevando, ai fini della responsabilità delle stesse, la mera partecipazione al procedimento di pagamento;
(ii) nonostante il contrasto giurisprudenziale sul punto tra i diversi Collegi ABF, era intervenuta la Corte di Giustizia del 21 marzo 2019 (C-245/2018), facendo propria l'l'interpretazione secondo la quale il comma terzo dell'art. 24 esonerava entrambi gli intermediari dall'eseguire il controllo di congruità e, di conseguenza, escludeva la loro responsabilità per tutte quelle operazioni eseguite secondo l'IBAN indicato dal pagatore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di controllare la correttezza dei dati dell'operazione e, in particolare, dell'IBAN, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione.
Il Tribunale concludeva sul punto ritenendo che, pur coincidendo l'istituto bancario del pagatore con quello del beneficiario apparente e quello del beneficiario effettivo, essendo sempre l'intermediario finanziario di riferimento, la non Controparte_1 CP_3 poteva essere considerata responsabile per aver tenuto un comportamento contrario a correttezza e buona fede, atteso che il comportamento alla stessa richiedibile era soltanto il controllo circa l'esistenza e la rispondenza dell'operazione all'IBAN indicato.
Con riferimento al secondo profilo sollevato, il Tribunale rilevava che alcuna responsabilità poteva essere ravvisata in capo alla laddove, come sostenuto da parte attrice, non CP_3 aveva fornito i dati anagrafici del falso beneficiario e ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare il cliente del risultato (culpa in omittendo).
Il Tribunale accertava, quindi, la responsabilità del terzo chiamato Controparte_2 essendo la somma di € 12.000,00 stata indebitamente accreditata sul suo conto da parte della società attrice. Ne conseguiva che il terzo chiamato era tenuto, ex art. 2033 c.c., a restituire quanto indebitamente ricevuto.
Le spese di lite erano compensate tra le parti, stante la novità della questione e l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, notificato in data 10/10/2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1083/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data
10.03.2022 e comunicata il 13.03.2023, chiedendo, in accoglimento anche di uno solo dei
5 primi tre motivi d'appello, dichiarare tenuta e condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 12.000,00 a titolo risarcitorio o, in subordine a titolo di restituzione o altro titolo che il Giudice vorrà individuare nella fattispecie concreta, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria;
in accoglimento del quarto motivo d'appello, dichiarare tenuta e condannare a fornire a parte Controparte_1 appellante i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con il primo motivo di gravame parte appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva escluso la responsabilità della ritenendo che l'Istituto bancario avesse CP_3
l'onere di verificare soltanto la correttezza dell'IBAN, non dovendo accertare – per esigenze di celerità dei pagamenti e della circolazione del credito - anche la rispondenza del nominativo del beneficiario all'IBAN inserito.
Precisava che essendo l'unico prestatore di servizi coinvolto, non poteva Controparte_1 sicuramente beneficiare di una lex specialis che regola, limitandone la responsabilità, fattispecie in cui i prestatori di servizi sono diversi uno dall'altro.
Conseguentemente, parte appellante in riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva che la
Corte, accertato che la limitazione di responsabilità prevista dal D.Lgs. 11/2010 non si applicava al prestatore di servizi di pagamento che ricopriva tale ruolo per tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di pagamento e che, in ogni caso, poteva essere consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito anche senza porre in essere verifiche specifiche, dichiarasse tenuta e condannasse la al pagamento della somma di € CP_3
12.000,00.
Con il secondo motivo di appello parte appellante eccepiva che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di risarcimento del danno, lamentando la colpa della nell'aver creato i presupposti indispensabili a consentire la condotta CP_3 fraudolenta. La società sottolineava che la non aveva fornito alcuna prova degli CP_3 adempimenti delle procedure KYC e CDD. Precisava che il combinato disposto del TUB e del D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento) onerava l'intermediario finanziario ad adempiere agli obblighi KYC (know your client) e CDD
(customer due diligence) e, quindi, in sintesi, all'adeguata verifica della clientela all'apertura di un conto corrente, unitamente ad un controllo costante nel corso del rapporto, anche attraverso l'analisi e la verifica delle transazioni eseguite, tenendo conto delle attività commerciali, del profilo di rischio del cliente e dell'origine dei fondi e
6 provvedendo all'aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni detenute.
Secondo parte appellante, consentiva l'accesso al sistema bancario a Controparte_1 colui che poi perpetrava la frode, senza effettuare verifica alcuna, a cui invece era obbligata per legge e per il ruolo di garanzia e controllo che ricopriva nel sistema bancario e finanziario.
, pertanto: Controparte_1
(i) da un punto di vista contrattuale, violava gli obblighi assunti verso parte appellante, sia in termini di buona fede e di responsabilità da contatto sociale, sia ex art. 1176 cc;
(ii) da un punto di vista extracontrattuale, consentiva l'accesso di CP_2 all'interno del sistema, creando i presupposti per la frode in quanto ometteva
[...] completamente l'identificazione di quest'ultimo ai sensi della procedura KYC e
CDD (il cui rispetto veniva garantito anche secondo quanto indicato sul sito internet della Banca), in violazione dell'art. 2 Costituzione, delle norme del TUB e della normativa ex D.Lgs 231/2007.
Parte appellante chiedeva, pertanto, la condanna della a risarcire il danno sofferto, CP_3 pari all'importo di € 12.000,00, non essendo possibile recuperare la somma dal terzo intervenuto.
Con il terzo motivo di appello parte appellante censurava la decisione del Giudice di escludere la responsabilità della per non aver fornito i dati anagrafici del falso CP_3 beneficiario e ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato (culpa in omittendo).
Gli artt. 24 e 25 D. Lgs. 11/2010, invero, imponevano alla Banca di “fornire ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela” e di adoperarsi “senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e di informarli del risultato”.
Parte appellante sottolineava, inoltre, che la questione era stata oggetto di un dirimente intervento del Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale, con la decisione n. 6886/2022, aveva enunciato i seguenti principi di diritto: "
1. quando a causa dell'erroneità dell'IBAN
l'ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens i dati anagrafici o societari di quest'ultimo;
2. in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista".
7 Parte appellante rilevava, altresì, che dal doc. 2 depositato in primo grado, si evinceva come il conto fosse stato svuotato con operazioni che portavano valuta successiva al
29.01.2019: escludeva, pertanto, che la non sarebbe riuscita a sospenderle. La CP_3 condotta di parte appellata era contraria agli obblighi di collaborazione previsti dagli artt.
24-25 D. Lgs. 11/2010, non avendo tentato, come obbligata per legge, di recuperare le somme oggetto di frode, somme presumibilmente trasferite all'estero (Bangladesh) dall'irreperibile conseguentemente, in riforma dell'impugnata Controparte_2 sentenza, chiedeva la condanna della al pagamento della somma di € 12.000,00 a CP_3 titolo risarcitorio.
Con il quarto e ultimo motivo di appello parte appellante censurava la sentenza impugnata, nella parte in cui era stata omessa la pronuncia sulla richiesta di condanna della per non avere fornito i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni CP_3 altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendo Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata, richiamando tutte le difese dispiegate in primo grado, con condanna di controparte al pagamento di spese e onorari per entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata sosteneva che il primo motivo di appello fosse privo di pregio, in quanto la circostanza secondo cui presso fosse in essere anche il conto Controparte_1 corrente della Nuova TIB s.r.l. - società alla quale parte appellante voleva effettivamente inviare il bonifico controverso - era del tutto irrilevante: i soli Prestatori dei Servizi di
Pagamento che rilevano – nell'ambito della normativa di cui si discute e nel contesto di un'operazione di bonifico in conto corrente – sono solo ed esclusivamente quello del pagatore (id est, la e del beneficiario, da intendersi come colui Parte_1 che riceve la somme e non come colui al quale era nell'intenzione del pagatore destinare il bonifico (id est, il signor . La circostanza per cui anche la Nuova Controparte_2
TIB s.r.l. sia cliente di era del tutto irrilevante ed era, pertanto, Controparte_1 irragionevole pensare che la “anche senza porre in essere verifiche specifiche CP_3 poteva e doveva accorgersi dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito”.
Erano privi di rilievo, altresì, i riferimenti di controparte al provvedimento di Banca d'Italia del 5 luglio 2011, ad oggi superati dalla Corte di Giustizia UE: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 21 marzo 2019, nella Causa C-245/2018, chiariva
8 definitivamente come il disposto dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 11/2010 deve ritenersi applicabile sia all'intermediario del pagatore, sia a quello del beneficiario;
l'eventuale inadempimento di uno degli intermediari e la sua conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 11/2010, pertanto, dovevano essere accertati esclusivamente sulla base dell'IBAN che permetteva l'esecuzione automatizzata dell'operazione di pagamento.
Ne conseguiva che alcuna responsabilità poteva attribuirsi alla per non aver CP_3 verificato la rispondenza dell'IBAN con il nominativo del beneficiario indicato nella disposizione di pagamento da parte del pagatore.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, parte appellata affermava di non aver commesso alcuna violazione negli adempimenti delle procedure di KYC (know your client)
e CDD (customer due diligence). Il cliente, signor non solo era Controparte_2 stato correttamente identificato (nella fattispecie, non vi era stato alcun furto d'identità a differenza della vicenda all'esame del Collegio di Roma dell'ABF n. 16325/2022 che controparte citava a proprio supporto), ma la necessità di accendere un conto corrente appariva giustificata dalla circostanza che il signor risultasse Controparte_2 titolare di una ditta individuale, regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio di
Roma, svolgendo attività di impresa sin dall'aprile 2003, come risultava dalla visura camerale prodotta da parte appellata. La domanda di controparte era, pertanto, carente e non corredata delle opportune allegazioni e prove.
In merito al terzo motivo di appello, parte appellata rilevava che la richiesta dei dati anagrafici del falso beneficiario non poteva essere assolta dalla in difetto di un CP_3 provvedimento giudiziale, così come disciplinato dal GDPR.
Il bonifico oggetto di controversia del 23.01.2019, con valuta 28.01.2019, era stato accreditato sempre in data 28.01.2019 sul conto corrente del truffatore, il quale lo stesso giorno svuotava il proprio conto corrente. Nonostante le somme non fossero più disponibili, il Funzionario della avvisava il reparto di cybersecurity Controparte_5 della nonché la filiale di Roma presso cui era acceso il conto corrente del CP_3 beneficiario, senza però ottenere alcun esito o possibilità di recuperare la somma.
Quanto al quarto motivo di doglianza, parte appellata rinviava a quanto già argomentato nei due motivi precedenti, affermando che la non era tenuta a fornire a parte CP_3 appellante i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela.
Tutto ciò premesso, parte appellata domandava il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, in caso di riconoscimento di
9 responsabilità in capo alla riconoscere concorso di colpa di parte appellante, “con CP_3 vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del
15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M.
8.03.2018 n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, CPA ed IVA come per legge”.
Con provvedimento del 19.01.2024 il Consigliere istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio del terzo Parte Controparte_2 appellante adempiva alla notificazione, tuttavia il terzo chiamato non si costituiva in giudizio;
veniva, pertanto, dichiarato contumace in data 09.07.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente accoglibile.
Il primo motivo di impugnazione afferente alla sussistenza di responsabilità in capo a per il mancato accertamento della correttezza dell'IBAN del Controparte_1 beneficiario è infondato e va, pertanto, respinto.
In materia, come già correttamente motivato dal Giudice di primo grado, è applicabile il
D.lgs. 11/2010, il cui art. 24, comma 3, prevede che: “Il prestatore di servizi di pagamento
è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con
l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.” È, pertanto, evidente come nel caso di specie non sia accoglibile l'eccezione sollevata da parte appellante in merito al mancato controllo, da parte della della corrispondenza CP_3 tra l'IBAN inserito (id est, l'identificativo unico dell'effettivo beneficiario CP_2
e la ragione sociale indicata, relativa all'effettivo fornitore della società appellante.
[...]
La disciplina suddetta, invero, esclude espressamente un ampliamento della responsabilità in capo al Prestatore di servizi di pagamento, nelle ipotesi in cui questi abbia a disposizione elementi ulteriori all'IBAN. Una simile maggiore incombenza in capo alla Banca contrasterebbe, infatti, con la ratio della normativa di creare un sistema di inserimento automatizzato dell'identificativo unico fornito dal cliente, al fine di garantire una maggiore celerità nell'esecuzione dei servizi di pagamento.
La Corte dichiara infondata, altresì, l'interpretazione della parte appellante secondo cui la disciplina richiamata supra non sarebbe applicabile al caso di specie, essendo
[...]
[...]
[...] [...]
non solo la Banca del pagatore, bensì anche quella dell'effettivo Controparte_6 beneficiario del bonifico e della società fornitrice, a favore della quale il cliente intendeva eseguire il pagamento. sosteneva, invero, che trattandosi di un unico Istituto di credito Parte_1 operante per le tre figure coinvolte, la disciplina sulla responsabilità della Banca non era applicabile. Riteneva, pertanto, sussistere in capo alla parte appellata una responsabilità maggiore rispetto a quella normativamente prevista, giustificata dalla possibilità, per la di accedere ai dati del beneficiario (cliente della stessa) e controllarne la CP_3 corrispondenza con l'IBAN e la ragione sociale indicati.
Premesso che l'art. 24 D.lgs. 11/2010 non disciplina espressamente il caso in cui l'Istituto di credito sia il medesimo per il pagatore e il beneficiario, l'interpretazione estensiva richiamata da parte appellante contrasterebbe con la ratio della norma e comporterebbe, in capo al PSP, un eccesivo aggravamento dell'onere di controllo dei dati dell'operazione di pagamento e, conseguentemente, una responsabilità maggiore rispetto a quella canonicamente richiesta dalla norma. La mera possibilità, per la di accedere ai dati CP_3 dei propri clienti non può da sola comportare una maggiore incombenza in capo alla stessa;
al contrario, si creerebbe una condizione in grado di generare e legittimare una disparità di trattamento contrastante con l'obiettivo di tutela del D.lgs. 11/2010.
In materia, si è espressa altresì la Corte di Giustizia in data 21 marzo 2019 (sentenza C-
245-2018), la quale ha chiarito il contrasto circa il livello di responsabilità imputabile ai diversi Istituti di credito coinvolti in una vicenda di pagamento disconosciuto dal cliente, sancendo che la limitazione della responsabilità relativa al mero controllo dell'IBAN si applica ad entrambi i PSP, vala a dire sia alla Banca del pagatore, sia a quella del beneficiario. Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, particolare rilevanza assuma il capo della sentenza con cui la Corte di Giustizia ha riconosciuto, in capo ai singoli Stati membri, la facoltà di prevedere un maggiore controllo in capo alle Banche, viceversa escludendo che un controllo più pregnante possa essere a queste imputabile qualora la norma di recepimento interno non lo preveda espressamente: “Peraltro, occorre rilevare che è certo vero che il considerato 48 della direttiva 2007/64 precisa che gli Stati membri possono prevedere, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, un obbligo di diligenza in capo al prestatore di servizi di pagamento “del pagatore”. Tuttavia, è senza operare distinzioni tra le due categorie di prestatori che esso precisa che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di
11 pagamento dell'utente di servizi di pagamento”. È, pertanto, pacifico che - non avendo la normativa interna espressamente disciplinato un aumento dell'onere di controllo in capo ai singoli PSP – si debba ritenere sufficiente la verificazione dell'Identificativo unico fornito dall'utente.
Il secondo motivo di gravame è infondato e va, pertanto, respinto.
Con tale motivo di impugnazione la parte appellante lamentava l'omessa pronuncia del
Giudice di primo grado circa il proprio diritto al risarcimento del danno per violazione della responsabilità contrattuale da parte di , per non avere quest'ultima Controparte_1 rispettato i requisiti di KYC (know your client) e CDD (customer due diligence), concernenti la posizione del cliente e per aver violato altresì gli obblighi di Controparte_2 buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale.
Come correttamente contestato dalla parte appellata, la Parte_1 presentava un motivo di appello sul punto generico e del tutto privo di specifiche contestazioni, nonché di elementi probatori in grado di accertare concretamente le violazioni imputate alla controparte.
Non era stato provato dalla parte appellante nemmeno l'asserito legittimo affidamento scaturito da una posizione di contatto sociale fondata su un eventuale onere, in capo a
, di un controllo più pregnante sui propri clienti: mancavano, nell'atto di Controparte_1 citazione, allegazioni idonee a sostenere che il comportamento della Banca avesse ingenerato nei propri clienti l'aspettativa di un controllo maggiore rispetto a quello generalmente richiesto dalla normativa in materia.
Il Collegio ritiene, in ogni caso, che vista la pacifica applicazione della disciplina del
D.lgs.11/2010, ampiamente analizzata supra, l'eccezione sollevata con il secondo motivo di gravame sia irrilevante nel caso di specie.
Ad ogni buon conto, in punto buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale, si sottolinea come parte appellata si fosse correttamente adoperata, come richiesto dalla normativa applicabile, al fine di tentare il recupero della somma corrisposta mediante il bonifico controverso, la quale tuttavia era stata interamente prelevata dal truffatore già il
28.01.2019, data in cui la somma era stata accreditata sul conto corrente. La Banca procedeva, per scrupolo ulteriore, a comunicare l'operazione fraudolenta alla propria sezione di Cybersecurity, senza però ottenere alcun esito positivo, non trovandosi più la somma controversa all'interno del circuito bancario.
Ritiene la Corte che sia, pertanto, pacifico, il pieno rispetto della diligenza richiesta dall'art. 12 25 D.lgs. 11/2010.
Il terzo e il quarto motivo di appello attengono al dovere della di fornire alla parte CP_3 appellante i dati anagrafici e le informazioni necessarie a rintracciare l'erroneo beneficiario del bonifico contestato e possono, pertanto, essere analizzati congiuntamente.
I suddetti motivi di impugnazione sono fondati e vanno, dunque, accolti.
Secondo l'art. 24, comma 2 D.lgs. 11/2010 “[…] Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto
a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela”.
È pacifico, pertanto, l'onere della di fornire le informazioni che possano essere utili CP_3 al fine di rintracciare tanto più che questi era stato citato in giudizio Controparte_2 di primo grado da stessa, la quale in questo modo aveva esteso il Controparte_1 contraddittorio anche per conto e a favore della parte attrice Era Parte_1 stata pronunciata, inoltre, sentenza di condanna anche nei confronti del terzo chiamato, nonostante questi fosse rimasto contumace.
Tutto ciò premesso, si ritengono inconferenti le eccezioni sollevate dalla Banca relative a una possibile violazione della normativa in materia di privacy, in quanto CP_2
è parte processuale in qualità di terzo chiamato, vista l'estensione del
[...] contraddittorio operata già in primo grado.
Atteso l'esito del giudizio, la natura della causa e il parziale accoglimento dell'appello, ritiene la Corte che ricorrano i giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1083/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data CP_2
10.03.2023:
a) rigetta i primi due motivi di appello e conferma sul punto la sentenza appellata;
b) in accoglimento del terzo e quarto motivo di appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a fornire alla Controparte_1 [...]
“i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni altra Parte_1 informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di
13 pagamento ed informare del risultato”;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28.02.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al R.G. 1256/2023, promossa in grado d'appello da
(C.F. / P. VA ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico Sig. , rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di Parte_2 citazione in appello, dall'avv. Valentino Brakus, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Torino (TO), via Pietro Bagetti n. 15.
- Parte appellante –
Contro
(C.F. e P. VA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avvocati Avv.ti Giovanni Trenti (CF e C.F._1
Michela Boccardo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino (TO), via
Ettore de Sonnaz n. 21.
- Parte appellata –
e contro
(C.F.: ), residente a [...] C.F._2
n. 2.
- Parte appellata Terzo chiamato contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino;
in riforma della Sentenza del Tribunale di Torino n. 1083/23 pubbl. il 10 marzo 2023, R.G.
n.
22682/20, non notificata. nel merito
In accoglimento anche di uno solo dei primi tre motivi d'appello, dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 12.000,00 a titolo risarcitorio o, in subordine a titolo di restituzione o altro titolo che il Giudice vorrà individuare nella fattispecie concreta, oltre interessi ex art. 1284 cc e rivalutazione monetaria. in accoglimento del IV motivo d'appello, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
a fornire all'appellante i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni altra
[...] informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato.
Con vittoria di compenso ex D.M. 55/14 in un con il riconoscimento del 15% per rimborso spese forfettario, oltre Tassa di Registro, C.P.A. ed I.V.A. di legge.”
Per le parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
Rigettare l'appello proposto dalla e confermare integralmente la Parte_1
sentenza a verbale n. 1083/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino, Giudice Unico
Dott. Fabrizio Alessandria, pubblicata il 11 marzo 2023 e non notificata.
In ogni caso, respingere perché infondate le domande tutte formulate dalla società appellante, mandando assolta da ogni avversaria pretesa per le Controparte_1
ragioni e le causali di cui in narrativa, e, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità in capo ad Controparte_1 accertare il concorso di colpa della ex art. 1227 c.c. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor , in qualità di legale Parte_2
2 rappresentante della conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Torino per la condanna al pagamento della somma di € 12.000,00 Controparte_1
a titolo risarcitorio o, in subordine, a titolo di restituzione o altro titolo individuato dal
Giudice nella fattispecie concreta, nonché per la condanna a fornire all'attore i dati anagrafici del falso beneficiario ed ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato. L'attore esponeva di avere eseguito erroneamente un bonifico bancario dell'importo di €
12.000,00, in favore di (terzo chiamato del giudizio dalla Controparte_2 CP_3 anziché a quello cui era effettivamente destinato (un proprio fornitore); l'attore invocava la responsabilità della Banca per non aver effettuato le dovute verifiche in ordine alla corrispondenza dell'IBAN con il nominativo del beneficiario.
L'errore nasceva dalla circostanza che la società attrice aveva ricevuto due e-mail dal fornitore (a distanza di un giorno) contenenti due IBAN diversi;
più specificatamente in data 21.01.2019, la società attrice riceveva un'e-mail dal proprio fornitore, corredata dalla copia della fattura emessa e l'indicazione dell'importo da pagare e del codice IBAN. Il giorno seguente riceveva quindi un'altra e-mail, di uguale contenuto, eccezion fatta per il diverso IBAN indicato. Il giorno ancora seguente, il 23.01.2019, il signor Pt_1 provvedeva ad effettuare il bonifico con valuta 29.01.2019 sull'IBAN indicato nella mail ricevuta il 21.01.2019, senza avvedersi della difformità dell'IBAN tra la prima e la seconda e-mail.
Solamente in data 29.01.2019 scopriva che il pagamento avveniva in realtà in favore di in luogo del destinatario cui era indirizzato. In pari data, pertanto, Controparte_2 parte attrice sporgeva querela presso i Carabinieri e denunciava l'accaduto alla filiale di
, la quale faceva sottoscrivere al cliente il modulo di disconoscimento e CP_4 restituiva la somma di € 12.000,00 nelle more dell'istruttoria, salvo poi addebitare nuovamente il suddetto importo sul c/c della società a motivo di “addebito per chiusura pratica disconoscimento”, atteso che la somma era già stata interamente prelevata, il giorno 28.01.2019 (data dell'accredito) dal falso beneficiario.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la ricostruzione Controparte_1 parziale dei fatti di parte attrice, evidenziando l'assoluta infondatezza delle domande attoree ed escludendo qualsiasi responsabilità in capo alla Banca. Chiedeva, pertanto, rigettarsi le domande formulate da parte attrice ed in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta una qualche responsabilità in capo alla Banca, accertarsi il concorso di colpa della ex art. 1227 c.c., nonché, in ulteriore Parte_1
3 subordine, accertarsi la responsabilità di quale terzo chiamato dalla Controparte_2 parte convenuta, e condannarlo a tenere indenne la medesima da qualunque somma che essa stessa fosse condannata a risarcire alla Parte_1
All'udienza del 23.11.2022 il Tribunale dichiarava la contumacia del terzo chiamato e assegnava alle parti i termini ex art. 183 c. 6 nn.1, 2, 3 c.p.c.
Con verbale dell'udienza figurata del 18.01.2023, preso atto delle note scritte depositate dalle parti il Tribunale, ritenuti i mezzi istruttori articolati da parte attrice inammissibili, altresì ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza del 10.03.2023, previa precisazione delle conclusioni delle parti, nonché all'esito della discussione della causa, il Tribunale di Torino pronunciava, ex art. 281 sexies
c.p.c., la sentenza n. 1083/2023.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1083/2023, pubblicata in data 10.03.2023 e comunicata il 13.03.2023, non notificata, il Tribunale di Torino rigettava le domande di parte attrice, dichiarava tenuto e condannava alla restituzione della somma pari ad € 12.000,00 a Controparte_2 favore della oltre interessi legali maturati dal giorno dell'indebito Parte_1 pagamento al saldo.
Il Tribunale affrontava distintamente i due profili contestati da parte attrice nei confronti della CP_3
(i) la responsabilità della quale prestatore di servizi, in ordine alla discrasia tra la CP_3 disposizione di bonifico ed il beneficiario;
(ii) la responsabilità per culpa in omittendo, laddove la nell'esercizio della sua CP_3 attività, avrebbe dovuto predisporre qualsiasi mezzo idoneo ad evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.
In ordine al primo profilo, il Giudice rilevava che l'operazione eseguita dalla avente CP_3 ad oggetto il pagamento verso l'IBAN indicato dal pagatore, era corretta;
non rilevava, infatti, ai fini della responsabilità degli Istituti di credito che partecipano al procedimento di pagamento, l'indicazione di ulteriori elementi quali, ad esempio, il nominativo del beneficiario. Al riguardo, il Tribunale richiamava una pronuncia in materia della Corte di
Appello di Milano, che ripercorreva la normativa di cui all'art. 24 del d.lgs. 11/2010, nonché la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario e la sentenza della Corte di Giustizia del 21 marzo 2019 (C-245/2018).
4 Specificatamente, rilevava che: (i) l'esenzione di responsabilità prevista dall'art. 24, d.lgs.
n. 11/2010, si applicava sia alla Banca del pagatore sia a quella del beneficiario, essendo l'operazione stata correttamente eseguita, in quanto si era fatto esclusivo riferimento all'IBAN indicato dal pagatore, non rilevando, ai fini della responsabilità delle stesse, la mera partecipazione al procedimento di pagamento;
(ii) nonostante il contrasto giurisprudenziale sul punto tra i diversi Collegi ABF, era intervenuta la Corte di Giustizia del 21 marzo 2019 (C-245/2018), facendo propria l'l'interpretazione secondo la quale il comma terzo dell'art. 24 esonerava entrambi gli intermediari dall'eseguire il controllo di congruità e, di conseguenza, escludeva la loro responsabilità per tutte quelle operazioni eseguite secondo l'IBAN indicato dal pagatore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di controllare la correttezza dei dati dell'operazione e, in particolare, dell'IBAN, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione.
Il Tribunale concludeva sul punto ritenendo che, pur coincidendo l'istituto bancario del pagatore con quello del beneficiario apparente e quello del beneficiario effettivo, essendo sempre l'intermediario finanziario di riferimento, la non Controparte_1 CP_3 poteva essere considerata responsabile per aver tenuto un comportamento contrario a correttezza e buona fede, atteso che il comportamento alla stessa richiedibile era soltanto il controllo circa l'esistenza e la rispondenza dell'operazione all'IBAN indicato.
Con riferimento al secondo profilo sollevato, il Tribunale rilevava che alcuna responsabilità poteva essere ravvisata in capo alla laddove, come sostenuto da parte attrice, non CP_3 aveva fornito i dati anagrafici del falso beneficiario e ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare il cliente del risultato (culpa in omittendo).
Il Tribunale accertava, quindi, la responsabilità del terzo chiamato Controparte_2 essendo la somma di € 12.000,00 stata indebitamente accreditata sul suo conto da parte della società attrice. Ne conseguiva che il terzo chiamato era tenuto, ex art. 2033 c.c., a restituire quanto indebitamente ricevuto.
Le spese di lite erano compensate tra le parti, stante la novità della questione e l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, notificato in data 10/10/2023, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1083/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data
10.03.2022 e comunicata il 13.03.2023, chiedendo, in accoglimento anche di uno solo dei
5 primi tre motivi d'appello, dichiarare tenuta e condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 12.000,00 a titolo risarcitorio o, in subordine a titolo di restituzione o altro titolo che il Giudice vorrà individuare nella fattispecie concreta, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria;
in accoglimento del quarto motivo d'appello, dichiarare tenuta e condannare a fornire a parte Controparte_1 appellante i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con il primo motivo di gravame parte appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva escluso la responsabilità della ritenendo che l'Istituto bancario avesse CP_3
l'onere di verificare soltanto la correttezza dell'IBAN, non dovendo accertare – per esigenze di celerità dei pagamenti e della circolazione del credito - anche la rispondenza del nominativo del beneficiario all'IBAN inserito.
Precisava che essendo l'unico prestatore di servizi coinvolto, non poteva Controparte_1 sicuramente beneficiare di una lex specialis che regola, limitandone la responsabilità, fattispecie in cui i prestatori di servizi sono diversi uno dall'altro.
Conseguentemente, parte appellante in riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva che la
Corte, accertato che la limitazione di responsabilità prevista dal D.Lgs. 11/2010 non si applicava al prestatore di servizi di pagamento che ricopriva tale ruolo per tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di pagamento e che, in ogni caso, poteva essere consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito anche senza porre in essere verifiche specifiche, dichiarasse tenuta e condannasse la al pagamento della somma di € CP_3
12.000,00.
Con il secondo motivo di appello parte appellante eccepiva che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di risarcimento del danno, lamentando la colpa della nell'aver creato i presupposti indispensabili a consentire la condotta CP_3 fraudolenta. La società sottolineava che la non aveva fornito alcuna prova degli CP_3 adempimenti delle procedure KYC e CDD. Precisava che il combinato disposto del TUB e del D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento) onerava l'intermediario finanziario ad adempiere agli obblighi KYC (know your client) e CDD
(customer due diligence) e, quindi, in sintesi, all'adeguata verifica della clientela all'apertura di un conto corrente, unitamente ad un controllo costante nel corso del rapporto, anche attraverso l'analisi e la verifica delle transazioni eseguite, tenendo conto delle attività commerciali, del profilo di rischio del cliente e dell'origine dei fondi e
6 provvedendo all'aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni detenute.
Secondo parte appellante, consentiva l'accesso al sistema bancario a Controparte_1 colui che poi perpetrava la frode, senza effettuare verifica alcuna, a cui invece era obbligata per legge e per il ruolo di garanzia e controllo che ricopriva nel sistema bancario e finanziario.
, pertanto: Controparte_1
(i) da un punto di vista contrattuale, violava gli obblighi assunti verso parte appellante, sia in termini di buona fede e di responsabilità da contatto sociale, sia ex art. 1176 cc;
(ii) da un punto di vista extracontrattuale, consentiva l'accesso di CP_2 all'interno del sistema, creando i presupposti per la frode in quanto ometteva
[...] completamente l'identificazione di quest'ultimo ai sensi della procedura KYC e
CDD (il cui rispetto veniva garantito anche secondo quanto indicato sul sito internet della Banca), in violazione dell'art. 2 Costituzione, delle norme del TUB e della normativa ex D.Lgs 231/2007.
Parte appellante chiedeva, pertanto, la condanna della a risarcire il danno sofferto, CP_3 pari all'importo di € 12.000,00, non essendo possibile recuperare la somma dal terzo intervenuto.
Con il terzo motivo di appello parte appellante censurava la decisione del Giudice di escludere la responsabilità della per non aver fornito i dati anagrafici del falso CP_3 beneficiario e ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato (culpa in omittendo).
Gli artt. 24 e 25 D. Lgs. 11/2010, invero, imponevano alla Banca di “fornire ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela” e di adoperarsi “senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e di informarli del risultato”.
Parte appellante sottolineava, inoltre, che la questione era stata oggetto di un dirimente intervento del Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale, con la decisione n. 6886/2022, aveva enunciato i seguenti principi di diritto: "
1. quando a causa dell'erroneità dell'IBAN
l'ordine di bonifico sia stato eseguito a vantaggio di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha il diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens i dati anagrafici o societari di quest'ultimo;
2. in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens non può invocare la tutela della privacy al fine di giustificare il suo rifiuto di comunicare al pagatore i dati anagrafici o societari del proprio correntista".
7 Parte appellante rilevava, altresì, che dal doc. 2 depositato in primo grado, si evinceva come il conto fosse stato svuotato con operazioni che portavano valuta successiva al
29.01.2019: escludeva, pertanto, che la non sarebbe riuscita a sospenderle. La CP_3 condotta di parte appellata era contraria agli obblighi di collaborazione previsti dagli artt.
24-25 D. Lgs. 11/2010, non avendo tentato, come obbligata per legge, di recuperare le somme oggetto di frode, somme presumibilmente trasferite all'estero (Bangladesh) dall'irreperibile conseguentemente, in riforma dell'impugnata Controparte_2 sentenza, chiedeva la condanna della al pagamento della somma di € 12.000,00 a CP_3 titolo risarcitorio.
Con il quarto e ultimo motivo di appello parte appellante censurava la sentenza impugnata, nella parte in cui era stata omessa la pronuncia sulla richiesta di condanna della per non avere fornito i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni CP_3 altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di pagamento ed informare del risultato.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendo Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata, richiamando tutte le difese dispiegate in primo grado, con condanna di controparte al pagamento di spese e onorari per entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata sosteneva che il primo motivo di appello fosse privo di pregio, in quanto la circostanza secondo cui presso fosse in essere anche il conto Controparte_1 corrente della Nuova TIB s.r.l. - società alla quale parte appellante voleva effettivamente inviare il bonifico controverso - era del tutto irrilevante: i soli Prestatori dei Servizi di
Pagamento che rilevano – nell'ambito della normativa di cui si discute e nel contesto di un'operazione di bonifico in conto corrente – sono solo ed esclusivamente quello del pagatore (id est, la e del beneficiario, da intendersi come colui Parte_1 che riceve la somme e non come colui al quale era nell'intenzione del pagatore destinare il bonifico (id est, il signor . La circostanza per cui anche la Nuova Controparte_2
TIB s.r.l. sia cliente di era del tutto irrilevante ed era, pertanto, Controparte_1 irragionevole pensare che la “anche senza porre in essere verifiche specifiche CP_3 poteva e doveva accorgersi dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito”.
Erano privi di rilievo, altresì, i riferimenti di controparte al provvedimento di Banca d'Italia del 5 luglio 2011, ad oggi superati dalla Corte di Giustizia UE: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 21 marzo 2019, nella Causa C-245/2018, chiariva
8 definitivamente come il disposto dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 11/2010 deve ritenersi applicabile sia all'intermediario del pagatore, sia a quello del beneficiario;
l'eventuale inadempimento di uno degli intermediari e la sua conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 11/2010, pertanto, dovevano essere accertati esclusivamente sulla base dell'IBAN che permetteva l'esecuzione automatizzata dell'operazione di pagamento.
Ne conseguiva che alcuna responsabilità poteva attribuirsi alla per non aver CP_3 verificato la rispondenza dell'IBAN con il nominativo del beneficiario indicato nella disposizione di pagamento da parte del pagatore.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, parte appellata affermava di non aver commesso alcuna violazione negli adempimenti delle procedure di KYC (know your client)
e CDD (customer due diligence). Il cliente, signor non solo era Controparte_2 stato correttamente identificato (nella fattispecie, non vi era stato alcun furto d'identità a differenza della vicenda all'esame del Collegio di Roma dell'ABF n. 16325/2022 che controparte citava a proprio supporto), ma la necessità di accendere un conto corrente appariva giustificata dalla circostanza che il signor risultasse Controparte_2 titolare di una ditta individuale, regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio di
Roma, svolgendo attività di impresa sin dall'aprile 2003, come risultava dalla visura camerale prodotta da parte appellata. La domanda di controparte era, pertanto, carente e non corredata delle opportune allegazioni e prove.
In merito al terzo motivo di appello, parte appellata rilevava che la richiesta dei dati anagrafici del falso beneficiario non poteva essere assolta dalla in difetto di un CP_3 provvedimento giudiziale, così come disciplinato dal GDPR.
Il bonifico oggetto di controversia del 23.01.2019, con valuta 28.01.2019, era stato accreditato sempre in data 28.01.2019 sul conto corrente del truffatore, il quale lo stesso giorno svuotava il proprio conto corrente. Nonostante le somme non fossero più disponibili, il Funzionario della avvisava il reparto di cybersecurity Controparte_5 della nonché la filiale di Roma presso cui era acceso il conto corrente del CP_3 beneficiario, senza però ottenere alcun esito o possibilità di recuperare la somma.
Quanto al quarto motivo di doglianza, parte appellata rinviava a quanto già argomentato nei due motivi precedenti, affermando che la non era tenuta a fornire a parte CP_3 appellante i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni altra informazione utile ai fini di un'azione di tutela.
Tutto ciò premesso, parte appellata domandava il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, in caso di riconoscimento di
9 responsabilità in capo alla riconoscere concorso di colpa di parte appellante, “con CP_3 vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario del
15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M.
8.03.2018 n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, CPA ed IVA come per legge”.
Con provvedimento del 19.01.2024 il Consigliere istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio del terzo Parte Controparte_2 appellante adempiva alla notificazione, tuttavia il terzo chiamato non si costituiva in giudizio;
veniva, pertanto, dichiarato contumace in data 09.07.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente accoglibile.
Il primo motivo di impugnazione afferente alla sussistenza di responsabilità in capo a per il mancato accertamento della correttezza dell'IBAN del Controparte_1 beneficiario è infondato e va, pertanto, respinto.
In materia, come già correttamente motivato dal Giudice di primo grado, è applicabile il
D.lgs. 11/2010, il cui art. 24, comma 3, prevede che: “Il prestatore di servizi di pagamento
è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con
l'identificativo unico fornito dall'utente anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.” È, pertanto, evidente come nel caso di specie non sia accoglibile l'eccezione sollevata da parte appellante in merito al mancato controllo, da parte della della corrispondenza CP_3 tra l'IBAN inserito (id est, l'identificativo unico dell'effettivo beneficiario CP_2
e la ragione sociale indicata, relativa all'effettivo fornitore della società appellante.
[...]
La disciplina suddetta, invero, esclude espressamente un ampliamento della responsabilità in capo al Prestatore di servizi di pagamento, nelle ipotesi in cui questi abbia a disposizione elementi ulteriori all'IBAN. Una simile maggiore incombenza in capo alla Banca contrasterebbe, infatti, con la ratio della normativa di creare un sistema di inserimento automatizzato dell'identificativo unico fornito dal cliente, al fine di garantire una maggiore celerità nell'esecuzione dei servizi di pagamento.
La Corte dichiara infondata, altresì, l'interpretazione della parte appellante secondo cui la disciplina richiamata supra non sarebbe applicabile al caso di specie, essendo
[...]
[...]
[...] [...]
non solo la Banca del pagatore, bensì anche quella dell'effettivo Controparte_6 beneficiario del bonifico e della società fornitrice, a favore della quale il cliente intendeva eseguire il pagamento. sosteneva, invero, che trattandosi di un unico Istituto di credito Parte_1 operante per le tre figure coinvolte, la disciplina sulla responsabilità della Banca non era applicabile. Riteneva, pertanto, sussistere in capo alla parte appellata una responsabilità maggiore rispetto a quella normativamente prevista, giustificata dalla possibilità, per la di accedere ai dati del beneficiario (cliente della stessa) e controllarne la CP_3 corrispondenza con l'IBAN e la ragione sociale indicati.
Premesso che l'art. 24 D.lgs. 11/2010 non disciplina espressamente il caso in cui l'Istituto di credito sia il medesimo per il pagatore e il beneficiario, l'interpretazione estensiva richiamata da parte appellante contrasterebbe con la ratio della norma e comporterebbe, in capo al PSP, un eccesivo aggravamento dell'onere di controllo dei dati dell'operazione di pagamento e, conseguentemente, una responsabilità maggiore rispetto a quella canonicamente richiesta dalla norma. La mera possibilità, per la di accedere ai dati CP_3 dei propri clienti non può da sola comportare una maggiore incombenza in capo alla stessa;
al contrario, si creerebbe una condizione in grado di generare e legittimare una disparità di trattamento contrastante con l'obiettivo di tutela del D.lgs. 11/2010.
In materia, si è espressa altresì la Corte di Giustizia in data 21 marzo 2019 (sentenza C-
245-2018), la quale ha chiarito il contrasto circa il livello di responsabilità imputabile ai diversi Istituti di credito coinvolti in una vicenda di pagamento disconosciuto dal cliente, sancendo che la limitazione della responsabilità relativa al mero controllo dell'IBAN si applica ad entrambi i PSP, vala a dire sia alla Banca del pagatore, sia a quella del beneficiario. Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, particolare rilevanza assuma il capo della sentenza con cui la Corte di Giustizia ha riconosciuto, in capo ai singoli Stati membri, la facoltà di prevedere un maggiore controllo in capo alle Banche, viceversa escludendo che un controllo più pregnante possa essere a queste imputabile qualora la norma di recepimento interno non lo preveda espressamente: “Peraltro, occorre rilevare che è certo vero che il considerato 48 della direttiva 2007/64 precisa che gli Stati membri possono prevedere, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, un obbligo di diligenza in capo al prestatore di servizi di pagamento “del pagatore”. Tuttavia, è senza operare distinzioni tra le due categorie di prestatori che esso precisa che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di
11 pagamento dell'utente di servizi di pagamento”. È, pertanto, pacifico che - non avendo la normativa interna espressamente disciplinato un aumento dell'onere di controllo in capo ai singoli PSP – si debba ritenere sufficiente la verificazione dell'Identificativo unico fornito dall'utente.
Il secondo motivo di gravame è infondato e va, pertanto, respinto.
Con tale motivo di impugnazione la parte appellante lamentava l'omessa pronuncia del
Giudice di primo grado circa il proprio diritto al risarcimento del danno per violazione della responsabilità contrattuale da parte di , per non avere quest'ultima Controparte_1 rispettato i requisiti di KYC (know your client) e CDD (customer due diligence), concernenti la posizione del cliente e per aver violato altresì gli obblighi di Controparte_2 buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale.
Come correttamente contestato dalla parte appellata, la Parte_1 presentava un motivo di appello sul punto generico e del tutto privo di specifiche contestazioni, nonché di elementi probatori in grado di accertare concretamente le violazioni imputate alla controparte.
Non era stato provato dalla parte appellante nemmeno l'asserito legittimo affidamento scaturito da una posizione di contatto sociale fondata su un eventuale onere, in capo a
, di un controllo più pregnante sui propri clienti: mancavano, nell'atto di Controparte_1 citazione, allegazioni idonee a sostenere che il comportamento della Banca avesse ingenerato nei propri clienti l'aspettativa di un controllo maggiore rispetto a quello generalmente richiesto dalla normativa in materia.
Il Collegio ritiene, in ogni caso, che vista la pacifica applicazione della disciplina del
D.lgs.11/2010, ampiamente analizzata supra, l'eccezione sollevata con il secondo motivo di gravame sia irrilevante nel caso di specie.
Ad ogni buon conto, in punto buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale, si sottolinea come parte appellata si fosse correttamente adoperata, come richiesto dalla normativa applicabile, al fine di tentare il recupero della somma corrisposta mediante il bonifico controverso, la quale tuttavia era stata interamente prelevata dal truffatore già il
28.01.2019, data in cui la somma era stata accreditata sul conto corrente. La Banca procedeva, per scrupolo ulteriore, a comunicare l'operazione fraudolenta alla propria sezione di Cybersecurity, senza però ottenere alcun esito positivo, non trovandosi più la somma controversa all'interno del circuito bancario.
Ritiene la Corte che sia, pertanto, pacifico, il pieno rispetto della diligenza richiesta dall'art. 12 25 D.lgs. 11/2010.
Il terzo e il quarto motivo di appello attengono al dovere della di fornire alla parte CP_3 appellante i dati anagrafici e le informazioni necessarie a rintracciare l'erroneo beneficiario del bonifico contestato e possono, pertanto, essere analizzati congiuntamente.
I suddetti motivi di impugnazione sono fondati e vanno, dunque, accolti.
Secondo l'art. 24, comma 2 D.lgs. 11/2010 “[…] Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto
a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela”.
È pacifico, pertanto, l'onere della di fornire le informazioni che possano essere utili CP_3 al fine di rintracciare tanto più che questi era stato citato in giudizio Controparte_2 di primo grado da stessa, la quale in questo modo aveva esteso il Controparte_1 contraddittorio anche per conto e a favore della parte attrice Era Parte_1 stata pronunciata, inoltre, sentenza di condanna anche nei confronti del terzo chiamato, nonostante questi fosse rimasto contumace.
Tutto ciò premesso, si ritengono inconferenti le eccezioni sollevate dalla Banca relative a una possibile violazione della normativa in materia di privacy, in quanto CP_2
è parte processuale in qualità di terzo chiamato, vista l'estensione del
[...] contraddittorio operata già in primo grado.
Atteso l'esito del giudizio, la natura della causa e il parziale accoglimento dell'appello, ritiene la Corte che ricorrano i giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1083/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data CP_2
10.03.2023:
a) rigetta i primi due motivi di appello e conferma sul punto la sentenza appellata;
b) in accoglimento del terzo e quarto motivo di appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna a fornire alla Controparte_1 [...]
“i dati anagrafici completi dell'autore della frode ed ogni altra Parte_1 informazione utile ai fini di un'azione di tutela, nonché a rintracciare l'operazione di
13 pagamento ed informare del risultato”;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28.02.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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