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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Tania VETTORE, giudice della seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3737 degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, con atto di citazione del 28.02.2023 da
- (c.f.: , nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]8, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Tonon
Meggiolaro (c.f: ; pec: , C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso avvocato, sito in Venezia Mestre, via
Torino 186, la quale lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
(attore) contro
- (P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Dr. con sede in Bolzano, Via Della Rena, 20, difesa e rappresentata, Controparte_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Roveda (C.F.
P.E.C.: fax 0299980260) C.F._3 Email_2 presso il cui studio in Milano, Viale Coni Zugna n. 5, ha eletto domicilio;
(convenuto)
In punto: responsabilità professionale
1 Conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in accoglimento dei motivi sovraesposti e respinta ogni contraria istanza, eccezione o domanda avversaria:
Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la convenuta
[...]
(già e non ha adempiuto e/o non ha CP_1 Controparte_3 Controparte_4 correttamente adempiuto all'obbligo assunto nei confronti del dott. , inerente Parte_1 lo svolgimento, in favore di quest'ultimo, dell'attività di intermediazione assicurativa, per non aver operato con la diligenza e l'adeguata perizia richieste ed essendo incorsa nella violazione della normativa vigente in materia di brokeraggio assicurativo richiamata in atti,
e, in ogni caso, che la società convenuta è incorsa in responsabilità per non aver conformato la propria condotta alla clausola generale di buona fede, e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al dott. CP_1 Pt_1 il danno subito e quantificato in € 50.000,00 o nel diverso importo che sarà precisato
[...] in corso di giudizio o ritenuto di giustizia, anche, se del caso, in via equitativa.
Con rifusione delle spese e delle competenze di lite”.
Per parte convenuta: “Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, voglia il
Tribunale di Venezia:
1. Respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto
2. Con integrale rifusione di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.02.2023, il Dottor commercialista iscritto Parte_1 all'Albo di Venezia, conveniva in giudizio la società al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa del non corretto adempimento, da parte della società convenuta, agli obblighi assunti nei propri confronti, inerenti lo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa con specifico riguardo a polizze per la responsabilità professionale stipulate dall'attore su consulenza di quest'ultima.
In particolare, l'attore rappresentava che, a far data dall'anno 2009, si era fatto assistere nella scelta della copertura assicurativa professionale da Venice RS S.r.l., poi divenuta in
[...]
(ora trasformata in s.p.a.), nella scelta dell'assicurazione per responsabilità CP_3 professionale.
In tale ambito, egli era assistito dall'intermediario assicurativo , iscritto al Persona_1
2 relativo albo.
Con l'assistenza di e segnatamente del signor , il dott. aderiva CP_1 Per_1 Pt_1 annualmente, dal 2009 al 2013, alla polizza per responsabilità professionale emessa da
LLs, rinnovata di anno in anno.
Successivamente, nel 2014, sempre su consiglio del , il dott. sottoscriveva Per_1 Pt_1 la polizza per responsabilità civile professionale con un diverso operatore assicurativo, cioè
OR NS (UK) Limited, con copertura dal 16.05.2014 al 16.05.2015.
L'attore evidenziava inoltre che, durante tale periodo di copertura assicurativa con la nuova polizza OR, e precisamente il 23.04.2015, il dott. inviava a Pt_1 Controparte_4 all'attenzione di , l'ordinario questionario per il rinnovo dell'assicurazione Persona_1 per l'anno 2015.
Nel predetto questionario, l'attore segnalava, altresì, quale circostanza potenzialmente generativa di sinistro, che la società TO S.r.l., di cui era Revisore e Sindaco Unico dal luglio
2013, era stata dichiarata fallita con sentenza del 9.4.2015.
La menzionata polizza per l'assicurazione professionale con OR NSs (UK) Limited veniva, poi, rinnovata per un altro anno, dal 16.05.2015 al 16.05.2016.
Il 17.05.2016, ancora il signor la quale, nelle more, era stata Controparte_5 incorporata in invitava l'attore a cambiare nuovamente polizza e CP_1 CP_3 compagnia assicurativa, sottoscrivendo una nuova polizza con LLs per il periodo dal
16.05.2016 al 16.05.2017.
L'attore evidenzia come, anche in tale circostanza, gli fosse stata “garantita” la continuità assicurativa tra i due soggetti, in quanto appartenenti al medesimo gruppo LY's, oltre al fatto che vi era, all'art. 32 della polizza, una specifica clausola di “continuous cover”, espressamente richiamata nell'intestazione della polizza.
Ciò chiarito, in relazione al menzionato fallimento della società TO SR, il dottor Pt_1 riceveva un ricorso, datato 14.10.2016, con cui la curatela chiedeva il sequestro conservativo della somma di € 3.250,000,00 per asseriti danni determinati – a TO Srl e ai creditori della stessa – dall'odierno attore nello svolgimento delle funzioni di Sindaco Unico, in concorso con gli amministratori della medesima, per non aver adeguatamente vigilato sulla loro attività.
La richiesta di sequestro conservativo veniva dunque comunicata dal dott. alla società Pt_1 broker in data 17 novembre 2016, per l'inoltro alla propria compagnia CP_3 assicurativa.
Alla prima udienza del procedimento per il sequestro conservativo, le parti concordemente chiedevano al Giudice incaricato di concedere un rinvio per raggiungere un accordo
3 transattivo, che veniva successivamente definito con la proposta di versamento, da parte di tutti i resistenti (amministratori e sindaco), in favore del , dell'importo complessivo Parte_2 di € 225.000,00, di cui € 25.000,00 a carico del dott. Pt_1
Pertanto, il dott. mediante il suo legale, scriveva dell'ufficio sinistri di Pt_1 CP_3
– e, in particolare, al sig. – illustrando le richieste del
[...] Persona_2 Parte_3
e i termini dell'accordo proposto, già accettato dagli Amministratori della stessa società,
[...] con necessità di ottenere un riscontro prima dell'udienza del 15.2.2017, fissata per la discussione del ricorso cautelare.
Con e-mail del 22.2.2017 il signor comunicava al legale del sig. che lo studio Per_2 Pt_1
Oliva & Associates, in nome e per conto dei sottoscrittori LLs, aveva rigettato la richiesta di copertura del sinistro, in quanto mancava la continuità assicurativa con LY's, posto che il sinistro era avvenuto durante il periodo di copertura con TORUS NS.
Nella successiva corrispondenza, inoltre, lo studio legale incaricato da LY's segnalava altresì che non era stata data contezza nel questionario di tale sinistro.
Pertanto, a fronte del diniego da parte della società assicurativa, il dottor Pt_1 rappresentava di essersi trovato nella necessità di sottoscrivere l'accordo transattivo – già ratificato da tutte le parti – per non incorrere in ulteriori spese legali e soprattutto in maggiori responsabilità, avendo scoperto oltretutto di essere privo di copertura assicurativa.
In tale frangente, il dottor, chiedeva, mediante i suoi legali, conferma scritta a Pt_1 CP_1
e, in particolare, al sig. , del fatto che OR apparteneva al gruppo Lloyd, senza
[...] Per_1 mai ricevere risposta scritta.
Successivamente, all'atto del rinnovo della polizza per la responsabilità professionale, il 10 luglio 2017, l'intermediario interrompeva il rapporto con il dott. CP_1 Pt_1 asserendo di non essere in grado di fornire una polizza adeguata alle sue (mutate) esigenze assicurative.
Di talché, l'attore, infine, sottoscriveva una polizza con la compagnia dopo aver CP_6 valutato diverse polizze assicurative alla ricerca di una polizza che lo tutelasse dalle interruzioni di copertura assicurativa.
A fronte di tali fatti, l'attore chiedeva il risarcimento del danno subito, quantificato nell'importo versato dallo stesso al in forza dell'accordo raggiunto Parte_3 transattivo con quest'ultimo, e nelle spese legali e del consulente di parte sostenute dall'esponente per l'attività di assistenza ricevuta dai professionisti nel giudizio cautelare, oltre allo stress per la consapevolezza di essere privo di copertura assicurativa per il periodo dal maggio 2013 fino ad ottobre 2017, per un ammontare complessivo di € 50.000.
4 ***
Si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta, la per brevità Controparte_1 CP_1
– contestando integralmente la pretesa dell'attore, sia in punto an che in punto quantum, e
[...]
i documenti prodotti.
La convenuta ha sostenuto che il dottor aveva maturato un elevato tasso di sinistrosità Pt_1
(quattro eventi significativi nel giro di pochi anni) tale da rendere particolarmente difficoltosa l'integrale copertura assicurativa per la responsabilità professionale, difficoltà, che nel caso in esame, aveva addirittura assunto i caratteri di impossibilità.
Inoltre, la parte convenuta ha evidenziato come il passaggio dalla polizza UR NS alla polizza LLs non fosse dipeso affatto da un consiglio arbitrario del broker ma da una oggettiva ed inevitabile necessità, considerato che, da fine 2015, OR NS aveva interrotto le proprie attività operative in Italia.
Da qui la necessità di cambiare, adeguatamente consigliati dal broker la società di CP_1 assicurazioni e la relativa polizza.
Così, si era giunti alla stipula della nuova polizza con LY nel 2016, vicenda che era stata seguita con la massima attenzione dal broker, tanto da far stipulare una polizza munita sia della clausola “Claims Made” (art. 13) sia della clausola “Continuous cover” (art. 32).
Pertanto, secondo parte convenuta, nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al broker, che aveva operato con la massima diligenza e professionalità, e dunque la domanda attorea doveva necessariamente essere rigettata, in quanto infondata in fatto e in diritto.
***
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione.
All'ultima udienza, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
Anzitutto, giova premettere un sintetico inquadramento della figura dell'intermediario assicurativo – il cosiddetto broker – con i relativi diritti e obblighi.
Come correttamente ricordato anche da parte attrice (v. in particolare pagg. 12 ss atto di citazione), il brokeraggio rappresenta una forma di intermediazione utilizzata in campo assicurativo e, segnatamente, una forma di mediazione, posto che, ex art. 1754 c.c., è
5 mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Difatti, il brokeraggio, si differenzia dalle altre forme di intermediazione ricorrenti in campo assicurativo, poiché il broker si mantiene in una situazione di autonomia e indipendenza rispetto alle imprese di assicurazione, operando, invece, nell'interesse degli assicurandi, in ragione delle loro esigenze.
Pertanto, l'elemento differenziale è dato dal fatto che non è presente alcun incarico di promuovere stabilmente la conclusione dei contratti nell'interesse di una specifica compagnia assicurativa.
Se vi fosse tale forma di dipendenza, invero, si tratterebbe di un agente, posto che, ai sensi dell'art. 1742 c.c., col contratto di agenzia, una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Dunque, si tratta di attività professionale, di talché l'obbligazione deve essere adempiuta secondo i più rigidi canoni dell'art. 1176, secondo comma, c.c., per cui “la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Invero, è ben noto che il legislatore – anche sovranazionale – ha ritenuto opportuno dotare di specifica disciplina l'ambito assicurativo, ivi compresi gli aspetti relativi alle attività di intermediazione (tra cui agenzia e brokeraggio), poste la complessità e tecnicità del settore.
Più nel dettaglio, la normativa sugli intermediari assicurativi trovava il suo principale fondamento nell'art. 183 del Codice delle Assicurazioni, il quale prevedeva l'obbligo per gli intermediari di: “a) comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati” e, altresì, di “b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati”.
Al fine di dare più adeguata normazione alla materia, il legislatore ha poi ritenuto di introdurre nel Codice delle Assicurazioni Private una normativa specifica dedicata alla attività di intermediazione, in particolare con il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione di una direttiva europea.
Detta normativa è ora contenuta negli artt. 106 e seguenti del codice, ove è disciplinato pure l'Albo degli intermediari assicurativi.
L'art. 109 Codice Assicurazioni, difatti, dispone che sono iscritti in tale registro tanto “gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o
6 più imprese di assicurazione o di riassicurazione”, quanto “i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.
Di particolare rilevanza, per il caso in esame, risulta l'art. 119 bis del Codice , introdotto dal d. lgs. 68 del 2018 citato, il quale reca le regole di comportamento dei distributori di prodotti assicurativi, ivi compresi gli intermediari.
Ai sensi di tale norma “I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti” e “Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti
o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete”.
***
Richiamata così brevemente la disciplina giuridica dell'intermediario assicurativo, nel caso in esame il quadro fattuale allegato dall'attore risulta provato in ragione dei documenti prodotti, che il convenuto si è limitato a contestare in modo estremamente generico (p. 3 memoria costituzione convenuto), senza portare elementi che potessero portare a diverse conclusioni quanto allo svolgersi degli accadimenti.
Ebbene, risulta dagli atti di causa che, a far data dall'anno 2009, l'attore si è sempre fatto assistere nella scelta della copertura assicurativa professionale da Venice RS S.r.l., poi incorporata in e ora divenuta CP_3 CP_1
Del pari, risulta incontestato che la società ha operato in favore del dott. per CP_1 Pt_1 mezzo del proprio collaboratore, il signor , il quale, come dedotto in fatto, Persona_1 risulta iscritto, fin dal 2007, nel Registro Unico degli Intermediari,
Risulta poi che dal 2009 al 2013 il dott. assistito da Venice RS S.r.l. (ora Pt_1 CP_1
è stato assicurato con la medesima polizza LLs, rinnovata di anno in anno.
[...]
Particolarmente rilevanti ai fini dei fatti di causa è il fatto che nel 2014, l'attore, su consiglio della società broker, per il tramite del signor , sottoscriveva la polizza per Per_1 responsabilità civile professionale con una diversa compagnia assicurativa, ovverosia OR
NS (UK) Limited, con copertura dal 16.5.2014 al 16.5.2015 (doc. n. 18 dell'attore, allegato alla citazione).
Al riguardo, non vi è prova in atti di quanto affermato dalla difesa della convenuta per la quale il cambio di compagnia assicurativa era stato consigliato al dottor in quanto Pt_1 costui aveva maturato una elevata sinistrosità, tale da rendere difficile se non impossibile consigliare allo stesso un prodotto assicurativo che gli garantisse piena copertura assicurativa.
7 Tale “elevata sinistrosità” non è stata in alcun modo provata posto che parte convenuta richiama in tal senso il doc. 8 (allegato alla costituzione), ma si tratta di una semplice e-mail in cui si segnala proprio il sinistro per cui è causa.
Nessuna allegazione né prova è stata poi fornita dalla convenuta, in ordine al fatto che la polizza OR meglio rispondesse alle esigenze dell'attore, anche con riguardo alla natura dell'attività svolta e, in particolare, ai rischi connessi allo svolgimento della funzione di
Sindaco e di revisore di conti della società, oltre che sotto il profilo della continuità assicurativa.
Nell'atto di rinnovo di tale copertura assicurativa con OR per il periodo dal 16.05.2015 al
16.05.2016, il dottor ha inviato all'intermediario, in data 23.04.2015, il questionario Pt_1 per il rinnovo dell'assicurazione per l'anno 2015, segnalando quale circostanza potenzialmente generativa di sinistro, che la società TO S.r.l., era stata dichiarata fallita con sentenza del 09.04.2015, spiegando anche i contorni della vicenda, come da documentazione prodotta (vedi p. 8 e 11 doc. 19 attore, allegato alla citazione).
Pertanto, deve ritenersi che il dott. abbia tempestivamente segnalato l'esistenza della Pt_1 circostanza al suo broker, anche per il fatto che il fallimento della società era avvenuto pochi giorni prima (per l'appunto il 09.04.2015).
Invero, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il dottor non era Pt_1 tenuto a segnalare tale possibile evento pregiudizievole nel questionario per il rinnovo della polizza con OR per il 2014 (data in cui è stato svolto il cambio di assicurazione da LY's a
OR), in quanto il fallimento è avvenuto successivamente, posto che il questionario è dell'08.05.2014 (si veda doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione). Le circostanze relative al concordato preventivo che hanno preceduto alla dichiarazione di fallimento non rilevano, poi, a fini assicurativi, trattandosi di procedure che, di per sé, non comportano la responsabilità dei revisori o dei sindaci (nel questionario il dott, spiega che Btob è Pt_1 stata dichiarata fallita perché l'udienza di fallimento è andata deserta in quanto gli amministratori non avevano visto la pec del Tribunale di Vicenza, profilo rispetto il quale i legali della società avevano ritenuto che il revisore non abbia responsabilità).
Per ciò che concerne il resto dello sviluppo fattuale della vicenda, le parti controvertono in ordine alla diligenza dell'intermediario.
Di tale questione si è occupata funditus la Suprema Corte, chiarendo che “il broker assicurativo, alla luce della complessiva disciplina di cui alla L. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8) (le cui disposizioni sono state, poi, trasfuse nel D.Lgs. n. 209 del
2005, artt. 106 ss. recante il "codice delle assicurazioni private"), svolge, accanto all'attività
8 imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione, un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (Cass. n. 12973 del 2010; conf., Cass. n. 25167 del 2018, la quale ha aggiunto che "tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale")” (così, testualmente Cass. civ., Sez. II, Sent., n. 341 del 10/01/2023, n. 341).
A conferma della obbligazione “professionale” che grava sul broker la Suprema Corte ha affermato, altresì, che “Ne consegue che - come è stato correttamente ritenuto dai giudici a quibus - il broker, almeno nella fase che precede la messa in contatto dell'assicurando con
l'assicuratore, non è equidistante dall'uno e dall'altro, ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali offerti sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui” (così, testualmente, Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 27/05/2010, n. 12973), riconoscendo così una maggior tutela che il broker deve garantire rispetto all'affidamento del cliente.
Invero, nel caso di specie, non può affermarsi che l'intermediario abbia agito con la diligenza richiesta dall'incarico.
Infatti, seppur può risultare giustificato il secondo passaggio di polizza da OR a LY's
(maggio 2016), pacificamente dovuto alla cessazione delle attività di OR sul territorio italiano, non risulta che l'intermediario abbia adeguatamente valutato e spiegato al dott. la clausola di cd. continous cover, clausola che invero limitava notevolmente i casi di Pt_1 risarcibilità nell'ipotesi di passaggio da altra compagnia assicurativa. Allo stesso modo,
l'intermediario non ha dimostrato di essere diligentemente adoperato per trovare al cliente una copertura assicurativa che fosse realmente adatta alle sue esigenze e l'assenza di Pt_1 soluzioni più vantaggiose per il cliente.
Invero, la limitazione prevista dalla clausola de qua si è poi in concreto verificata, posto che il dottor si è visto rifiutare la copertura assicurativa in relazione al fallimento di Pt_1
TO SR, pur avendo informato la compagnia assicurativa della (conveniente) proposta transattiva (si veda in particolare il doc. 28 dell'attore, allegato alla citazione), a fronte di un
9 sequestro conservativo milionario richiesto dalla curatela.
Ancora, in assenza di continuità assicurativa, il broker avrebbe dovuto spiegare e consigliare chiaramente al cliente, una volta ricevuto il nuovo questionario, dell'onere di inserire tutti gli eventi pregressi, ben noti al broker, da valutare quantomeno ai fini della claims made, profilo poi posto a fondamento del rigetto operato dalla compagnia assicurativa (v. doc. 30 e doc. 33 fascicolo di parte attrice).
Ebbene, a prescindere dalla correttezza o meno dell'inapplicabilità o meno della continous cover, spettava al convenuto provare di aver adempiuto con diligenza alle obbligazioni derivanti dal contratto di mediazione, visti anche gli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni private (in materia di obblighi delle banche, si veda Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
16/12/2024, n. 32842).
Tale prova non è stata in alcun modo fornita, tanto che – all'opposto – la compagnia assicurativa ha ritenuto inoperante la clausola e si è rifiutata di indennizzare l'attore del pregiudizio subito.
Tali conclusioni sono, del resto, condivise dalla Suprema Corte, per la quale “In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge
- accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui” (Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 27/05/2010, n. 12973, massimata sul punto). Invero, la menzionata sentenza è ancora più rilevante perché riguarda proprio un caso analogo a quello per cui è causa, posto che la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità del broker nei confronti dell'assicurando in un caso di cambiamento di polizza ove non era stata garantita una adeguata continuità temporale tra le polizze, tanto che la mancanza di (integrale) copertura retroattiva aveva comportato un danno per il soggetto assicurato.
***
Risulta così provato l'inadempimento di succeduta a che CP_1 CP_3 aveva in precedenza incorporato Venice RS SR, in base ad una vicenda di successione societaria per vero mai messa in dubbio dalle parti.
10 Ebbene, del pari è pacifico che tale soggetto societario, in qualità di intermediario assicurativo, si sia servito dell'opera prima del signor , per la conclusione del Persona_1 contratto di assicurazione, e poi del signor – dell'ufficio sinistri di Persona_2 CP_1
– per la gestione del sinistro derivante dal fallimento di TO SR (ex multis, doc. 23
[...] citazione attore).
Pertanto, la società deve rispondere, nell'adempimento dell'obbligazione, anche dell'opera dei terzi di cui si avvale, ai sensi dell'art. 1228 c.c., tra i quali rientrano pacificamente i collaboratori e di cui sopra (conclusione pacifica in giurisprudenza, su cui da Per_1 Per_2 ultimo, in materia di responsabilità sanitaria Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 14846 del
28/05/2024).
***
Per ciò che concerne la quantificazione del danno, lo stesso è ravvisabile nelle somme che il ha dovuto versare in adempimento della transazione nella vicenda del fallimento di Pt_1
TO SR, da cui sarebbe rimasto indenne se la compagnia assicurativa avesse garantito la copertura mediante una clausola di continuous cover adatta alle sue reali esigenze (e, dunque, effettivamente retroattiva), così come rappresentatogli dal broker al momento della sottoscrizione del nuovo contrato con LLs.
Tali conclusioni valgono a fortiori per il fatto che il dottor risulta aver stipulato con Pt_1
l'intermediario (già Venice RS) polizze per la responsabilità professionale CP_1 ininterrottamente a partire dall'anno 2009, seppure con le variazioni di compagnia assicurativa che hanno appunto dato origine alla presente causa.
Si tratta, invero, di un danno effettivamente subito – e non da perdita di chance – che risulta provato nel suo esatto ammontare di € 25.000 (venticinquemila/00) dalla sottoscrizione della transazione (doc. 35 citazione attore, mai contestato da controparte), che vale anche espressamente come quietanza di pagamento (si veda pag. 3 del documento, in particolare il punto 2.3).
A tale importo si aggiungono le spese legali, che sarebbero state sostenute dall'assicurazione e non dal signor ove la stessa avesse trovato applicazione – a fronte di una diligente Pt_1 condotta dell'intermediario – al sinistro di cui agli atti di causa.
Difatti, era espressamente previsto dall'art. 21 del contratto di assicurazione che le spese legali sarebbero state a carico dell'assicuratore (doc. 21 citazione, ovvero polizza LY 2016,
a pag. 12).
Tali spese, visto anche il valore rilevante della controversia promossa dalla curatela (oltre 3 milioni di euro), ammontano ad € 15.129,00 (quindicimilaeurocentoventinove/00), come dalle
11 fatture prodotte dall'attore e non contestate dal convenuto (doc. 42, allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore).
Del resto, si ribadisce che nessuna specifica contestazione è stata svolta da parte convenuta con riguardo a tali documenti.
Non appaiono invece risarcibili ulteriori, astratti, danni derivanti dal comportamento negligente del broker, posto che gli stessi non sono stati provati, e neppure pare risarcibile in tal senso un danno non patrimoniale, asseritamente subito dell'attore.
Per ciò che concerne la decorrenza degli interessi, trattandosi di ipotesi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del
05/04/2016), la Suprema Corte ha avuto modo più volte di evidenziare come la domanda di mediazione, tanto obbligatoria quanto facoltativa, produca gli effetti di messa in mora e di interruzione della prescrizione (da ultimo, in relazione alla mediazione in materia di locazioni,
Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 4405 del 19/02/2024).
Pertanto, gli interessi legali e la rivalutazione devono farsi decorrere dalla domanda di mediazione presentata dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della domanda e dell'assenza di attività istruttoria, per cui appare adeguata la determinazione corrispondente ai medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre appaiono adeguati i valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) in accoglimento della domanda attorea, accertato e dichiarato l'inadempimento di
[...]
(già già Venice RS s.r.l.) alle obbligazioni assunte quale CP_1 Controparte_3 intermediario assicurativo nei confronti del dott. , condanna il convenuto Parte_1 al risarcimento dei conseguenti danni, quantificati nella somma di € CP_1
40.129,00 (quarantamilacentoventinove/00), oltre a interessi in misura legale, decorrenti dal momento di proposizione della domanda di mediazione, sino al saldo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 6.800 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge.
Venezia, 2.4.2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Tania Vettore)
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