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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Biancamaria BIONDO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. v.g. 1190/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEROBON Parte_1 C.F._1
SARA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PIEROBON SARA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEGATEL Controparte_1 C.F._2
ELISA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. SEGATEL ELISA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di scioglimento di unione civile.
Conclusioni di parte attrice: come da nota depositata in data 23.12.2024:
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: 1) affidare alle due mamme in via condivisa, a norma degli artt. 337 ter e segg. c.c., il figlio minore
, con residenza presso l'abitazione della SI.ra in Colceresa Persona_1 CP_1
(VI), ma disponendosi un tempo paritario tra le due mamme, con le seguenti modalità: settimana 1: starà con mamma : _1 Pt_1
pagina 1 di 18 - dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo);
e con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso
l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo)..
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. A.P. A.P. A.P.
settimana 2: starà con mamma : _1 Pt_1
- dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. R.C. R.C. R.C.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori seguendo il _1 calendario scolastico, alternando di anno in anno le principali festività, cosicché dall'inizio delle vacanze di Natale fino al 31.12 alle ore 10 starà con un genitore e dal 31.12 alle ore 10 alla ripresa scolastica dopo l'Epifania con l'altro, invertendo i periodi l'anno dopo;
ad anni alterni, _1 trascorrerà le vacanze scolastiche di carnevale con un genitore e le intere vacanze pasquali con l'altro genitore.
Il giorno di Natale verrà consentito a un tempo di permanenza di almeno due ore consecutive _1 per lo scambio dei doni con la mamma, con cui non sta trascorrendo il periodo di vacanza (in quest'ultimo caso, se il genitore di turno non avrà previsto spostamenti fuori sede). Durante le vacanze estive, le due mamme potranno trascorrere con il figlio tre settimane di ferie esclusive, di cui almeno due consecutive, previo accordo circa le date, da raggiungersi almeno entro il
31 maggio di ogni anno.
Nel giorno del compleanno del minore e di quello delle due mamme, verrà concesso un tempo di permanenza con il figlio di almeno due ore consecutive al genitore non di turno.
2) Disporre le seguente regole condivise:
pagina 2 di 18 Salute del minore: Entrambe le parti si obbligano a comunicare gli appuntamenti per le visite mediche non appena conosceranno le date, al fine di permettere all'altra, eventualmente, di essere presente.
Per tutte le questioni di salute che vedano le parti in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base/pediatra che indicherà se necessario l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base alla sua indiscussa competenza. Entrambe le parti, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso.
Comunicazioni: Le parti dovranno comunicare almeno 24 ore prima, i luoghi in cui _1 pernotterà, se diversi dalle abitazioni genitoriali, indicando l'indirizzo (città, via e civico) ed il tempo di permanenza. Nel caso di impossibilità a rimanere con il minore nei propri tempi di visita, per ragioni di lavoro o di salute, qualora l'altro non potesse tenere il minore, i costi del ricorso a babysitter o altre figure/strutture qualificate, saranno a carico del genitore che ha il turno, se non diversamente concordate.
Scuola e viaggi di istruzione: entrambe le Parti avranno la responsabilità di seguire il minore nel suo andamento scolastico;
inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste.
Attività sportive, culturali e religiose: entrambe le Parti dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività verso le quali il minore esprima la sua preferenza, cercando sempre di ascoltare i suoi desideri. Come per la frequenza scolastica, entrambe le Parti dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento del minore e sulle riunioni previste per i genitori.
3) disporre che, vista la pari permanenza del figlio presso ciascuna mamma, ognuna provveda direttamente al mantenimento di nei periodi in cui lo terrà con sé, con suddivisione al 50% _1 anche le spese straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa adottato da codesto Tribunale e secondo le modalità ivi indicate.
4) Considerate le indicazioni della CTU, incaricare il Servizio sociale competente per territorio di continuare il monitoraggio del nucleo familiare e di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, invitando le parti a parteciparvi, affinché vi sia piena applicazione del principio di bigenitorialità e di cooperazione per il bene del minore e le due mamme trovino risposte condivise ai bisogni del figlio.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”.
Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa conclusionale depositata in data 28.1.2025:
“
3.CONCLUSIONI
A. IN VIA ISTRUTTORIA.
Voglia il Collegio provvedere alla rimessione della causa in istruttoria ex artt 279- 280 c.p.c. in ragione delle criticità tutte evidenziate nella parte in diritto, laddove si chiedeva un'integrazione di
CTU utile a capire quanto accadeva in esecuzione dei provvedimenti provvisori ex art 473 bis comma
22 c.p.c., istanza motivata da documentazione allegata alla medesima, eSIenza peraltro confermata dal riscontro pressoché irrilevante da parte dei servizi preposti al controllo e al sostegno della coppia genitoriale con relazione 25.10.2024.
B. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE E SUI _1
TEMPI DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE
pagina 3 di 18 Controparte chiede la conferma dell'affidamento condiviso di ad entrambe i Persona_1 genitori ex artt 337 ter e ss c.c., con residenza presso l'abitazione della NO , Controparte_1 in Colceresa (VI) e rinvia alla soluzione proposta nella relazione del CTU, con le precisazioni che si riportano:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1°sett. IG IA IA IG IG IG IG
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2°sett. IG IA IA IG IA IA IA
Alla luce, invece, di quanto riportato in fatto e in diritto, parte resistente non può che chiedere la conferma del regime previgente, consolidatosi sino all'estate scorsa, adeguato all'età di e che _1 garantisce ampio accesso anche all'altro genitore, nello specifico assicurando un fine settimana ogni
15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20.00, nonché tutti i martedì sino al giorno successivo, laddove si conceda la sostituzione del terzo sabato con i martedì come già riportato nell'atto introduttivo. In questa ipotesi si chiede, altresì, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento come da istanze e conclusioni riportate nell'atto introduttivo.
IN SUBORDINE, in ragione di quanto adottato ex art 473 bis 22 in sede di provvedimenti provvisori, in una prospettiva di progressivo conseguimento di un collocamento paritetico di si chiede _1 che sia recepito in via definitiva il calendario proposto dal giudice delegato con ordinanza 20.07.2024, successivamente precisato in data 17.09.2024, con incarico comunque ai Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare le parti e dare il necessario supporto alla genitorialità, con particolare riguardo al benessere del minore.
Nello specifico:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1°sett. IG IA IA IG IG IG IG
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2°sett. IG IG IG IG IA IA IA
In questo caso nella settimana 1 starà con la NO dalla domenica sera: ore 20.00 _1 _1 quando sarà accompagnato presso la propria residenza, sino al martedì quando sarà accompagnato a scuola (o dalle ore 9.30 in periodo non scolastico presso l'abitazione dell'altro genitore) e il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 09.30 in periodo non scolastico) sino al giovedì della settimana 2 quando la NO lo accompagnerà a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in _1 periodo non scolastico alle 9.30 o al centro estivo). pagina 4 di 18 Invece, nella settimana 1 starà con la NO dal martedì dall'uscita da scuola (o _1 _1 dalle ore 9.30 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina quando la NO lo _1 riaccompagnerà a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 9.30 o al centro estivo) e nella settimana 2 dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 9.30 in periodo non scolastico) sino alla domenica sera ore 20.00.
Si chiede, altresì, che questo regime sia adottato siano al 30 marzo 2026, per assicurare, in ragione del necessario periodo di adattamento del minore, una introduzione progressiva del collocamento paritario con l'ausilio degli stessi Servizi Sociali così individuati. Si chiede, poi, che si ridetermini l'importo del mantenimento in ragione di un reddito stabile della NO , da tempo assunta con regolare contratto di lavoro, tenendo conto che parte _1 ricorrente percepisce almeno 1.650.00 euro mensili, oltre alla suddivisione al 50%delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale e secondo le modalità ivi indicate. L'eSIuità dell'importo di euro 150,00, poi rideterminato a euro100,00 era stata giustificata dalla situazione reddituale precaria di parte ricorrente, situazione di molto risalente nel tempo.
In ragione di questa soluzione per la parte relativa alla gestione di nei periodi estivi e di _1 vacanza in genere richiamando quanto suggerito nella relazione della CTU, si chiede che:
1.Ciascun genitore trascorrerà insieme al figlio tre settimane durante il periodo estivo, di cui due consecutive, in periodi da concordare con l'altro genitore entro la data del 28 febbraio di ogni anno, limitatamente alle due settimane di luglio che parte resistente vorrebbe poter organizzare ogni anno presso Tenerife;
allo scopo si chiede, altresì, in ragione degli ostacoli immotivatamente posti alle trasferte all'estero da parte della NO , di poter avere l'autorizzazione a questi _1 spostamenti, limitatamente al continente Europa, in difetto di fondate motivazioni da parte dell'altro genitore (si ricorda, infatti, che, per questo motivo, parte resistente è stata costretta a ricorrere al giudice delegato per la necessaria autorizzazione per un viaggio all'estero). Per la NO , per l'individuazione della restante settimana di ferie estive, resta ferma la data _1 del 30.06, termine che si considera valido per parte ricorrente, salvo il sopraggiungere di eSIenze particolari della stessa.
2.Ad anni alterni le vacanze scolastiche di carnevale lasciando all'altro genitore l'accudimento del figlio per le intere vacanze pasquali, pertanto ne segue che al genitore al quale spettano le vacanze di carnevale, non spetteranno le vacanze pasquali e viceversa per l'anno successivo. Sull'assegno di mantenimento per _1
3.A anni alterni, una settimana durante il periodo natalizio, comprensiva del giorno di Natale e/o di
Capodanno, e nello specifico dalla fine della frequenza scolastica sino al 31 dicembre alle ore 10.00, e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
C. IN ORDINE AGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SALUTE E ALLA MALATTIA.
Si chiede che entrambe le parti si obbligano a comunicare gli appuntamenti per le visite mediche non appena conosceranno le date, al fine di permettere all'altra, eventualmente, di essere presente. Per tutte le questioni di salute che vedano le parti in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base/pediatra che indicherà se necessario l'utilità di una visita specialistica.
Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base alla sua indiscussa competenza. Entrambe le parti, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso. pagina 5 di 18 D. REGOLE CONDIVISE.
Si chiede che le parti comunichino almeno 24 ore prima, i luoghi in cui pernotterà, se diversi _1 dalle abitazioni genitoriali, indicando l'indirizzo (città, via e civico) e il tempo di permanenza. Nel caso di impossibilità a rimanere con il minore nei propri tempi di visita, per ragioni di lavoro o di salute, qualora l'altro non potesse tenere il minore, i costi del ricorso a baby sitter o ad altre figure/strutture qualificate, saranno a carico del genitore che ha gestione del bambino, se non diversamente concordate.
Il giorno del compleanno del minore o di quello del genitore verrà concesso un tempo di permanenza con il figlio di almeno due ore consecutive, ciò non accadrà il giorno di Natale, per lo scambio dei regali nel caso il genitore di turno abbia previsto spostamenti fuori sede.
E. IN PUNTO SPESE.
Spese, anticipazioni e compensi di lite interamente rifusi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: con nota depositata in data 5.3.2025:
“conclude per l'affidamento condiviso a entrambe le figure materne, con un costante monitoraggio per almeno due anni da parte del Servizio di Tutela e Protezione Minori, e per un collocamento paritario del minore, con residenza da mantenersi presso l'abitazione della NO . Per quanto _1 riguarda i tempi di gestione del minore, periodi di vacanze, si conclude affinché sia rispettato quanto indicato dal CTU, essendo a garanzia e tutela del benessere del bambino, richiamando le regole condivise indicate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.3.2023, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Parte_1
”) conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche solo _1 Controparte_1
”) chiedendo all'intestato Tribunale di modificare le condizioni di scioglimento dell'unione _1 civile SIlata in Lodi nel 2016 di cui alla sentenza n. 1600 del 6.7-4.8.2021 del Tribunale di Vicenza, con riferimento al regime di visita del figlio nato in data [...] Persona_1 all'Ospedale Civile di AN (VI) nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa per il tramite di fecondazione eterologa all'estero, con quale madre biologica donatrice di ovuli e gestante e _1
quale madre intenzionale. _1
L'attrice esponeva che con la sentenza succitata l'intestato Tribunale, in recepimento delle conclusioni conformi delle parti, affidava il minore alle madri in via condivisa, con collocamento prevalente presso e visite in favore di ogni primo, terzo e quinto weekend del mese, oltre alla serata del _1 _1 martedì, ovvero nelle settimane di spettanza dell'altro genitore la serata del martedì ed il giovedì sera fino al mattino successivo.
Ciononostante, nel dicembre 2021 adiva in via d'urgenza il Tribunale per chiedere una modifica _1 delle condizioni di affidamento di nel senso di ridurre il tempo di permanenza del minore con _1
, allegando difficoltà nell'attuazione della disciplina concordata e la manifestazione di disagi _1 nel piccolo asseritamente ricollegabili al comportamento denigratorio, ossessivo ed aggressivo dell'altra mamma.
Quest'ultima, attrice nel presente procedimento, decideva da ultimo di acconsentire alla riduzione dei tempi visita nel solo ed esclusivo interesse del figlio minore e nella speranza che mutasse il _1 pagina 6 di 18 proprio comportamento, invero alienante e manipolativo nei confronti di Sicché, ferma la _1 residenza del bambino presso , i tempi di visita dell'attrice venivano stabiliti a weekend alternati _1
(da venerdì alla domenica sera, più un sabato al mese), oltre al pomeriggio del martedì nei weekend di competenza dell'altra mamma.
Con il presente ricorso, tuttavia, deduceva il peggioramento della situazione relativamente al _1 progetto di genitorialità condivisa, posto che aveva intrapreso un atteggiamento sempre meno _1 collaborativo, manipolativo e comunque escludente nei suoi confronti, con ciò rendendo vittima il piccolo di un grave conflitto di lealtà verso i due genitori, ostacolandone la frequentazione con _1
l'altra mamma, la comunicazione diretta con il minore anche a mezzo di videochiamate whatsapp e la condivisione delle scelte di suo maggior interesse riguardanti la salute, la scuola e le attività sportive a scopo ludico ricreativo.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.6.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo _1 preliminarmente l'autorizzazione del Tribunale a portare in vacanza a Tenerife per due _1 settimane non consecutive in estate, una a luglio e una a settembre, presso la casa di villeggiatura della nuova compagna In via principale, chiedeva di confermare l'affidamento condiviso Persona_2 ed il collocamento prevalente del minore presso di sé, ma con modifica dei tempi di visita per il genitore non collocatario, per motivi anche di ordine pratico, ovverossia a weekend alterni oltre ad ogni martedì pomeriggio sino alla mattina seguente, invece che un sabato al mese ed il solo pomeriggio del martedì senza pernotto. Chiedeva altresì in via riconvenzionale la corresponsione di un contributo al mantenimento ordinario per il figlio da parte dell'attrice non inferiore ad euro 500,00 al mese, considerato il suo nuovo impiego quale tecnico informatico maggiormente remunerativo.
La convenuta contestava la ricostruzione in punto di fatto dell'avversario processuale, evidenziando che era invece ad aver reso la gestione condivisa del minore insostenibile, a causa di ripetute _1 scenate e manifestazioni di aggressività ai danni di , che in più occasioni si era vista a costretta a _1 chiamare i carabinieri ed a sporgere denuncia querela.
Lamentava l'inattuabilità del progetto di coparenting indicato in sentenza, a causa principalmente delle violazioni ai tempi di visita ivi prescritti da parte dell'attrice.
IG chiedeva altresì di rivedere la parte economica dell'accordo precedentemente raggiunto e recepito, nel senso di aumentare il contributo al mantenimento per il figlio minore a sé spettante in maniera adeguata ad i tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore e proporzionale ai redditi di entrambi: a tal riguardo, segnalava di essere impiegata presso il Comune di Nove da molti anni percependo uno stipendio mensile di euro 1.500,00 mentre aveva nel tempo migliorato la _1 propria situazione lavorativa ed economica, divenendo nel 2022 dipendente full time presso una ditta di
Cittadella come tecnico informatico. Ad ogni modo, già nel 2021 dal modello 730 allegato agli atti emergeva un reddito da lavoro di di euro 16.067,00 annuo. _1
Infine, chiedeva di essere autorizzata a portare all'estero in vacanza il minore presso l'abitazione _1 della nuova compagna, sita a Tenerife, nonostante l'ingiustificata opposizione di Persona_2
. _1
La causa veniva istruita per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio psicologica affidata alla dott.ssa con relazione depositata in data 5.7.2024. Persona_3
pagina 7 di 18 * * *
La domanda di modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile di cui alla sentenza n.
1600/2021 e del successivo decreto del 30.3.2022 del Tribunale di Vicenza proposta da va _1 accolta nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Va anzitutto messo in evidenza che non è in discussione l'affidamento condiviso del piccolo _1 di anni 6, ad entrambe le madri, che hanno sul punto inteso condividere le precedenti statuizioni giurisdizionali, peraltro di recepimento dell'accordo sempre raggiunto dalle parti stesse. Altrettanto pacifico il mantenimento della residenza presso la convenuta (mamma (cfr. docc. 1 e 2 attrice). CP_1
Resta dunque l'esame della contesa relativamente ai tempi di visita in favore del genitore attualmente non collocatario (mamma , che quest'ultima vorrebbe ampliati, cui tuttavia la convenuta si Pt_1 oppone, chiedendo la conferma del calendario previgente, eccezion fatta per la sostituzione della giornata del terzo sabato al mese con quella di tutti i martedì ma con pernotto, a favore dell'attrice.
Valga sul punto quanto in appresso.
Sulla capacità genitoriale delle parti e su quale sia il miglior regime di frequentazione di esse con il piccolo è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa che _1 Persona_3 ha svolto un lavoro di accertamento ampio, completo ed esaustivo, raggiungendo conclusioni che questo Tribunale ritiene certamente condivisibili, poiché supportate da un ragionamento logico scientifico proprio del settore di riferimento congruo e solidamente motivato.
In particolare, la dott.ssa dopo attento esame e valutazione delle parti, del loro quadro Per_3 personologico, del vissuto familiare e di coppia, in recepimento di quello che è stato individuato come il best interest of the child, previo ascolto del minore e colloqui con le parti, ha concluso per un affido condiviso con tempo di permanenza paritetico di presso le due mamme, con il suggerimento di _1 monitorare però per almeno due anni il nucleo familiare per il tramite del Servizio di Tutela e di
Protezione dei Minori a garanzia del benessere del bambino, a fronte del grave conflitto genitoriale tra mamma e mamma (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 45). CP_1 Pt_1 Per_3
In effetti, quanto ai bisogni psicologici del minore, la dott.ssa ha così evidenziato: Per_3
è un bambino che presenta adeguato sviluppo sotto il profilo staturo- Persona_1 ponderale e gode di una buona salute rispetto ai parametri pediatrici, fatta eccezione per le problematiche del sonno su cui il medico ha disposto un approfondimento presso il servizio di neuropsichiatria infantile, presupponendone alla base uno stato tensivo e quindi una natura psicosomatica del sintomo.
In fase di osservazione, ha rilevato un funzionamento neuropsicologico superiore all'età con _1 competenze cognitive e linguistiche notevoli ed altresì con buone capacità di socializzazione. E' un bambino, quindi, costituzionalmente sano la cui tenuta emotiva è stata fortemente sollecitata dallo stato di relazione conflittuale tra le due figure materne, già evidente e pesante durante le fasi di separazione e che si è aggravata nel momento in cui la SI.ra ha avviato una nuova storia _1
pagina 8 di 18 sentimentale, seguendo il proprio bisogno di affettività e rispetto ad un tempo celere e comunque non appropriato per la SI.ra , che è parsa ancora coinvolta sentimentalmente nel legame con la _1 SI.ra e soprattutto verso il sogno di famiglia che pensava di aver raggiunto. _1
In corso di esame peritale è risultata evidente la reazione di gelosia della SI.ra verso la _1
entrata di buon grado nell'affettività del minore e considerata maggiormente Persona_2 un'intrusa per i ristretti tempi genitoriali vissuti con il figlio. Si è quindi avviata una dinamica conflittuale nell'accudimento del minore aggravata dalla necessità della SI.ra di tracciare confini più marcati tra i due contesti di vita e ciò in risposta _1 all'opposizione della SI.ra al nuovo assetto di relazioni del bambino presso l'altro genitore. _1
Altresì problematica la qualità comunicativa tra le due mamme, con uno stile più silente ed evitante da parte della SI.ra , ed uno stile più incalzante e reattivo da parte della SI.ra , la cui _1 _1 sostanzialità offensiva è risultata tangibile in base a quanto depositato in atti ed anche coinvolgente il bambino.
Entrambe si sono poste deresponsabilizzanti rispetto agli esiti negativi del loro relazionarsi piuttosto osservando la criticità del comportamento dell'altra.
Indiscutibile il fatto che il bambino abbia assistito a delle scene familiari turbative del suo benessere e del suo stato affettivo e che tuttora vada a coprire le informazioni mancanti tra le due mamme rispetto alla sua quotidianità.
è un bambino caratterizzato da sentimenti universali e vive verso le due mamme un affetto _1 caratterizzato da eguaglianza. Il suo nucleo identitario risente della mancanza di un modello maschile ed il bambino ricerca una guida educativa che lo sostenga nella costruzione dell'Ideale dell'Io e che favorisca i processi identificatori.
E' possibile che la conflittualità familiare sofferta dal bambino abbia intaccato la certezza del legame primario verso il materno, su cui entrambe le mamme si erano dedicate, determinando una destabilizzazione dei buoni introietti.
Rispetto all'accudimento concreto del figlio, entrambe le mamme si pongono osservanti dei suoi bisogni fondamentali, con screziature di assistenza strettamente annesse al conflitto genitoriale.
Risultano quindi adeguatamente garantiti il diritto a ricevere una buona alimentazione, ad avere una casa, all'educazione, alla cura igienica quotidiana, al gioco, alla socializzazione, all'accesso a luoghi di svago.
Insufficiente invece il contributo delle SIg.re e nel garantire al figlio il diritto di _1 _1 crescere in una famiglia serena, che lo protegga dalle cattive relazioni e che favorisca appieno il suo benessere psicofisico. Il bambino è stato investigato da entrambe rispetto allo stato di vita con l'altra mamma, inducendo in lui un'iniziale difesa di tipo mnesico (“non lo so, non ricordo”) e poi il dover riferire o coprire l'informazione che l'altro genitore non condivide.
Non sempre garantito in modo armonioso il diritto del bambino alla salute psicofisica e ai rimedi pediatrici da approntare per tutelarne crescita e sviluppo.
Da qui risulta fondamentale attivare un percorso di accompagnamento sui genitori per garantire ogni apporto funzionale al corretto sviluppo della personalità del minore, tutela che garantisca attenzione verso ogni necessità medica del bambino e verso gli effetti negativi che il conflitto genitoriale sortisce sul vissuto emozionale del figlio” (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 42-43). Per_3
In buona sostanza, l'ausiliario ha chiarito che il minore risulta nutrire un amore universale ed eguale pagina 9 di 18 per entrambe le mamme, dalle quali comunque riceve buona cura ed accudimento, oltre e trascorrere del tempo di svago di qualità, nonostante l'accesa conflittualità ed incapacità di dialogo che esse hanno dimostrato, ragione per la quale è certamente necessario provvedere ad un supporto e monitoraggio da parte del Servizio Tutela e Protezione Minori, come indicato, al fine di aiutare le due mamme a dipanare i propri personali rancori e divergenze legati alla mancata elaborazione della fine della relazione sentimentale, e così coltivare, nell'interesse del bambino, cui entrambe appaiono devote, un sano ambiente familiare in cui egli sia libero di crescere e coltivare il proprio rapporto con entrambe in serenità.
In merito alla frequentazione paritaria dei genitori con il minore è bene evidenziare che anche la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito ne ha ribadito la modalità di collocamento tendenziale ed auspicabile cui deve aspirare l'affido condiviso quando, vagliati in concreto gli interessi ed i bisogni del minore, pur in presenza di una grave inconciliabilità dei genitori, appaia evidente che il collocamento alternato sia quello che meglio rispetta le sue eSIenze, anche affettive, che i genitori riescono comunque a soddisfare nella quotidianità ed in tutti i contesti, al punto da ritenere superabile l'inconveniente pratico, ad esempio, di doversi spostare da un genitore all'altro (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/12/2024, n. 31571; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 01/06/2022, n. 17892:
“In tema di separazione, anche nell'ipotisi grave conflitto tra i coniugi, corrisponde all'interesse del minore la conservazione di un affidamento condiviso auspicabile sotto il profilo del mantenimento di un rapporto paritario e diretto con entrambi i genitori. Tuttavia, siffatta valutazione è prettamente di merito e come tale non censurabile in sede di legittimità”; Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 19323 del 17/09/2020: “Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”; Corte appello Torino, 14/03/2024, n.314: “In presenza di gravi difficoltà comunicative tra i genitori e dell'impossibilità di raggiungere accordi congiunti riguardo ai figli, non vi è altra soluzione se non quella di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, finalizzato
a guidare le parti in un processo di risoluzione per la condivisione delle decisioni e delle iniziative a favore dei minori. Tuttavia, se entrambi i genitori, nonostante queste difficoltà comunicative, risultano adeguatamente presenti nella vita dei figli in tutti i contesti — da quello scolastico a quello medico — e nella programmazione della quotidianità, e se la situazione abitativa non rappresenta un ostacolo per la stabilità dei minori, poiché i bisogni primari di cura e assistenza risultano pienamente soddisfatti, sussistono tutti i presupposti per adottare un collocamento paritario del figlio con i genitori, a settimane alterne, presso l'abitazione famigliare”).
Sicché detta ipotesi si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui il consulente tecnico d'ufficio ha ampiamente dimostrato che di anni 6, è meglio salvaguardato, nel benessere e nel diritto ad _1 una crescita armoniosa e serena accanto ad entrambe le mamme, da una frequentazione sostanzialmente paritetica con le stesse, avendo correttamente osservato che la mancanza di dialogo allo stato esistente tra le due, andrà comunque certamente a beneficiare del percorso di supporto e monitoraggio del
Servizio Tutela Minori suggerito, al punto che ciò non costituisce ostacolo a siffatta modalità di pagina 10 di 18 frequentazione nel caso concreto (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 46: “Tale alternanza, oltre a favorire Per_3 un apporto paritetico dei due genitori, consente di garantire la stabilità ambientale del bambino e dei giorni di accudimento da parte loro. Il Servizio di Protezione e Tutela Minori favorirà un percorso di sostegno sulle funzioni genitoriali affinchè vi sia piena applicazione del principio di bigenitorialità e di cooperazione per il bene del minore, con segnalazione tempestiva al Tribunale di eventuali inadempienze di una o entrambe le parti al fine di predisporre una diversa condizione di affidamento
e/o gestione del minore”).
Va allora recepito il calendario predisposto in toto dalla dott.ssa così sintetizzato (cfr. c.t.u. Per_3 dott.ssa p. 45): Per_3
(A) settimana 1: starà con mamma _1 Pt_1
- dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); e con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. A.P. A.P. A.P.
(B) settimana 2: starà con mamma _1 Pt_1
- dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. R.C. R.C. R.C.
Vanno altresì recepite le conclusioni della dott.ssa in relazione alla frequentazione delle Per_3 mamme nei periodi estivi e altre vacanze, per le questioni di salute a malattia ed altre regole condivise pagina 11 di 18 (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 46 e ss.: “Periodi estivi e altre vacanze Per_3
§ - Ciascun genitore trascorrerà insieme al figlio tre settimane durante il periodo estivo, di cui due anche consecutive, in periodi da concordare con l'altro genitore entro la data del 31 maggio di ogni anno;
§ - ad anni alterni le vacanze scolastiche di carnevale lasciando all'altro genitore l'accudimento del figlio per le intere vacanze pasquali;
§ - ad anni alterni, una settimana durante il periodo natalizio, comprensiva del giorno di Natale e/o di
Capodanno, e nello specifico dalla fine della frequenza scolastica sino al 31 Dicembre alle ore 10.00,
e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
Salute e Malattia
Entrambe le parti si obbligano a comunicare gli appuntamenti per le visite mediche non appena conosceranno le date, al fine di permettere all'altra, eventualmente, di essere presente. Per tutte le questioni di salute che vedano le parti in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base/pediatra che indicherà se necessario l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base alla sua indiscussa competenza. Entrambe le parti, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso.
Regole condivise
Le parti dovranno comunicare almeno 24 ore prima, i luoghi in cui pernotterà, se diversi dalle _1 abitazioni genitoriali, indicando l'indirizzo (città, via e civico) ed il tempo di permanenza. Nel caso di impossibilità a rimanere con il minore nei propri tempi di visita, per ragioni di lavoro o di salute, qualora l'altro non potesse tenere il minore, i costi del ricorso a babysitter o altre figure/strutture qualificate, saranno a carico del genitore che ha il turno, se non diversamente concordate.
Nel giorno del compleanno del minore, o di quello del genitore, verrà concesso un tempo di permanenza con il figlio di almeno due ore consecutive, ed altresì nel giorno di Natale per lo scambio dei doni (in quest'ultimo caso, se il genitore di turno non avrà previsto spostamenti fuori sede)”).
D'altro canto, non va sottaciuto che anche la Corte d'Appello di Venezia, investita del reclamo di proposto ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso al decreto provvisorio del Tribunale del 20.7.2024, _1 ha ritenuto il predetto regime di frequentazione paritario “auspicabile” per il futuro (cfr. ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 14.11.2024).
Tutto ciò premesso, vanno allora prese in esame le doglianze di , che si oppone al predetto _1 regime di frequentazione alternata lamentando una sostanziale inidoneità di ad attendere _1 compiutamente alle proprie capacità genitoriali, anche a fronte del proprio temperamento, spesso ritenuto aggressivo verso l'altra mamma e la di lei nuova compagna, nonché a fronte dei fatti di rilevanza penale per i quali queste ultime hanno deciso di sporgere denuncia querela alle autorità competenti.
Sul punto valga quanto in appresso.
Anzitutto va respinta la critica secondo cui la dott.ssa non avrebbe correttamente e Per_3 debitamente tenuto in considerazione il comportamento e la struttura personologica di , _1
pagina 12 di 18 sottovalutandone la portata lesiva nei confronti del bambino, il quale - secondo la ricostruzione offerta in giudizio da – rappresenterebbe unicamente il mezzo con cui l'ex partner tenterebbe di
_1 esercitare un controllo sulla sua nuova relazione amorosa, anche ostacolandola (cfr. comparsa conclusionale , p. 2: “…emergeva chiaro l'obiettivo della NO : la ripresa della
_1 _1 relazione sentimentale con la NO , a conferma del fatto che parte ricorrente non ha mai
_1 accettato la fine del rapporto e era ed è veicolo per entrare in misura preponderante nella vita
_1 dell'ex compagna, nel tentativo di appesantirla non potendo esserne parte”).
A dire il vero, l'ausiliario ha messo in evidenza che , al pari di , è mossa da genuini _1 _1 sentimenti di amore ed affetto nei confronti del figlio, al quale dedica cura ed attenzioni in linea con la propria personalità, pur riconoscendone la reattività comportamentale non sempre adeguata ed una personalità sostanzialmente a tendenza dominante, anche se poco organizzata, ma comunque “molto affettiva, orientata al buon accudimento del figlio e all'obiettivo di favorirgli stimoli di crescita” (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 44: “§ Dall'obiettività clinica e diagnostica osservata in il Per_3 Parte_1 soggetto è parso avere una personalità assertiva il cui funzionamento non risulta compromesso da componenti psicopatologiche di stato, con reattività comportamentale non sempre ben modulata per tendenza all'ipervalutazione del sè ed alla centratura sui propri bisogni psicologici. Emerge quale personalità perfezionistica e dominante ma nel concreto poco organizzata, comunque molto affettiva, orientata al buon accudimento del figlio e all'obiettivo di favorirgli diversi stimoli di crescita.
§ Tale personalità sembra essersi formata all'interno di un contesto familiare non pienamente coeso e comunicativo al suo interno. Gli elementi citati potrebbero non porsi a pieno sostegno del “criterio di accesso” del minore all'altro genitore e soprattutto del riconoscimento della genitorialità condivisa.
§ Nel merito dell'espressioni concrete della genitorialità, non sembrerebbero emergere stati di stress nelle funzioni genitoriali, anche in relazione alle caratteristiche evolutive del minore”).
Ciononostante, la convenuta concentra la propria obiezione nella parte in cui la dott.ssa scrive Per_3
“…Gli elementi citati potrebbero non porsi a pieno sostegno del “criterio di accesso” del minore all'altro genitore e soprattutto del riconoscimento della genitorialità condivisa”.
A ben vedere, anzitutto, detta osservazione è stata svolta anche con specifico riferimento alla personalità e capacità genitoriali di (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 44, paragrafo che precede _1 Per_3 quello citato). Ad ogni modo, se letta nel contesto in cui è scritta, la considerazione va riferita non ad una situazione o criticità attuale e concreta, bensì meramente ipotetica, ma soprattutto rappresenta la conclusione di quanto precedentemente affermato in punto di contesto familiare di provenienza, non pienamente coeso e comunicativo, sia per l'attrice sia per la convenuta, alla pari.
Va da sé dunque che, avendo riscontrato l'ausiliario detta potenziale criticità in entrambe le mamme, certamente non va reputata tale da rappresentare motivo ostativo ad una frequentazione eguale ed alternata del minore delle stesse.
Non si ravvisano pertanto contraddizioni di sorta o lacune nella relazione del consulente tecnico d'ufficio tali da imporre la remissione della causa in istruttoria, con la conseguenza che vanno confermate le ragioni già espresse dal Giudice Delegato con ordinanza del 28.11.2024, a fronte delle quali la richiesta di integrazione di c.t.u. avanzata da è stata respinta. _1
pagina 13 di 18 Altresì la convenuta lamenta il fatto che il consulente tecnico d'ufficio, così come il Tribunale, non avrebbero correttamente valorizzato quanto accaduto nell'estate del 2023 allorché avrebbe _1 posto in essere una condotta volta a boicottare il viaggio di a Tenerife insieme alla nuova _1 compagna ed al minore. A tal riguardo, basti evidenziare che pur vero che a seguito dei fatti occorsi e la compagna hanno sporto denuncia querela nei confronti di , tuttavia da ciò _1 Per_2 _1 non ne discende implicitamente un accertamento di responsabilità in capo a quest'ultima per le condotte che le vengono addebitate, accertamento di fatti e di responsabilità che invero è ancora in corso, e comunque di competenza della Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia. La stessa osservazione va svolta in relazione ai diversi ed ulteriori fatti, sempre di lamentata rilevanza penale, che attribuisce a , rispetto ai quali pure sono ancora pendenti procedimenti penali ed _1 _1 indagini.
Anche l'opposizione di all'autorizzazione richiesta da a portare il minore in vacanza a _1 _1
Tenerife, peraltro concessa dal Giudice Delegato precedente in relazione a solo una delle due settimane oggetto di richiesta (cfr. ordinanza del 7.7.2023), non può ragionevolmente condurre alla conclusione di penalizzare l'attrice nei tempi di frequentazione del figlio, dovendosi invece constatare che ella, in modo più o meno condivisibile, ha esercitato un proprio diritto in qualità di genitore. Stessa considerazione in relazione al lamentato mancato consenso di al rilascio della carta d'identità _1 del minore.
Peraltro, va chiarito che in corso di causa le parti vicendevolmente hanno a più riprese denunciato il comportamento scorretto ed ostacolante dell'altra, con ciò purtroppo confermando appieno quanto emerso con chiarezza in istruttoria. Si intende dire, che non solo la consulenza tecnica d'ufficio, ma anche la relazione dei Servizi Sociali, incaricati di monitorare il rispetto dell'ampliamento del calendario visite in favore di , ha ribadito la presenza di un clima di alta litigiosità delle parti, _1 cui entrambe non appaiono manifestare fattivamente l'intenzione di rimediare (cfr. relazione dei
Servizi Sociali del 30.11.2024).
Va ribadita poi la positività della relazione dei Servizi Sociali nei limiti che seguono.
Gli stessi avevano ricevuto l'incarico di monitorare se l'ampliamento graduale delle visite per l'attrice deciso dal precedente Giudice Delegato con decreto del 20.7.2024 avesse un riscontro positivo o negativo sulla vita ed il benessere di Così i Servizi Sociali hanno effettuato colloqui con le _1 parti e con gli insegnanti della classe prima della scuola primaria di Colceresa frequentata dal minore e, nonostante abbiano confermato la necessità di un supporto della coppia genitoriale, hanno comunque precisato che il calendario visite è stato rispettato e che il percorso d'inserimento scolastico di _1 procede serenamente, avendo egli dimostrato già buone capacità ed eloquio, oltre all'attitudine per le scienze, sicché va reputata corretta la scelta di modulare in modo paritario i tempi di visita delle mamme con il figlio al fine di favorirne la crescita scolastica e maturazione personale (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 30.11.2024).
Vanno poi prese in esame le registrazioni audio prodotte da da ultimo con la memoria del _1
18.11.2024 volte a provare la asserita inadeguatezza di nel rapporto con il figlio, al punto da _1 predicarne il carattere pregiudizievole e manipolativo, allo scopo di vederne limitata più rigidamente la possibilità di frequentazione (cfr. docc. 4, 5 e 6 ist. 28.11.24 IG. Va evidenziato che invece i docc. 4 pagina 14 di 18 bis, 5 bis, 6 bis e 7 bis ist. 28.11.24 IG sono prodotti in formato immagine .jpeg, dunque non udibili).
Preliminarmente va chiarito che l'istruttoria ha consentito di accertare che la conflittualità tra le parti va ricondotta a responsabilità di entrambe, le quali non appaiono però aver colto la criticità del proprio comportamento, senza che venga perciò individuata l'una o l'altra come causa prevalente o assoluta del conflitto, invero riconducibile, da un lato, a perché poco disponibile ed evitante, nell'intento di _1 segnare confini più marcati rispetto al nuovo contesto affettivo e, dall'altro lato, a perché più _1 reattiva e gelosa del nuovo legame affettivo della convenuta, impaurita e preoccupata di venire estromessa dalla vita del bambino (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 42: “…Si è quindi avviata una Per_3 dinamica conflittuale nell'accudimento del minore aggravata dalla necessità della SI.ra di _1 tracciare confini più marcati tra i due contesti di vita e ciò in risposta all'opposizione della SI.ra
al nuovo assetto di relazioni del bambino presso l'altro genitore. Altresì problematica la _1 qualità comunicativa tra le due mamme, con uno stile più silente ed evitante da parte della SI.ra
, ed uno stile più incalzante e reattivo da parte della SI.ra , la cui sostanzialità _1 _1 offensiva è risultata tangibile in base a quanto depositato in atti ed anche coinvolgente il bambino.
Entrambe si sono poste deresponsabilizzanti rispetto agli esiti negativi del loro relazionarsi piuttosto osservando la criticità del comportamento dell'altra”; altresì, cfr. relazione Servizi Sociali del
30.11.2024).
Di talché, ciò premesso, udite le registrazioni offerte in comunicazione, non si ravvisano in esse elementi tali da condividerne l'interpretazione di parte convenuta tesa a veder ridotta la frequentazione di con l'altra mamma. _1
In conclusione, le risultanze della consulenza d'ufficio espletata dalla dott.ssa vanno Per_3 pienamente condivise.
Resta la decisione pendente in relazione al richiesto aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per il minore (già di euro 100,00 mensili, come da decreto del 20.7.2024) in favore di . _1
In merito, valgano due ordini di considerazioni.
Da un canto, la giurisprudenza ha evidenziato che la frequentazione paritetica del minore con entrambi i genitori giustifica la decisione del mantenimento diretto da parte di essi (cfr. Tribunale Perugia, Sez. I,
Decreto, 01/09/2021: “In conseguenza della collocazione paritetica del figlio minore presso ciascuno dei genitori è giustificata la previsione del mantenimento "in forma diretta" e, quindi, va revocato il contributo previsto a carico del padre ed in favore della madre”); d'altro canto, in concreto, la situazione reddituale delle parti non è caratterizzata da una sperequazione tale da ritenere doveroso da parte dell'attrice colmarne il divario, pur ad esclusivo beneficio del minore, in favore dell'altra mamma. A tal proposito, va osservato che ha dimesso la busta paga di giugno 2023 relativa _1 ad una retribuzione mensile netta di euro 1.656,00 (cfr. doc. 18 attrice) e che la stessa ha dimostrato di sostenere il pagamento di un canone di locazione di euro 330,00 al mese mensili (cfr. doc. 19 attrice) mentre la convenuta ha dimostrato di percepire da ultimo (febbraio 2023) uno stipendio di euro pagina 15 di 18 1.273,41 al mese (cfr. doc. 20 convenuta) senza però sostenere canoni di locazione.
Ne discende che va disposto il mantenimento ordinario diretto delle parti del minore, con condivisione delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale al 50% ciascuna. L'assegno di mantenimento ordinario posto a carico di va revocato. _1
Segue la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta secondo il principio della soccombenza, atteso che la domanda di ampliamento dei diritti di visita di parte attrice è stata accolta, ma nei limiti della metà, ritenendosi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 per procedere alla compensazione della restante metà, alla luce della delicatezza degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. La quantificazione segue in dispositivo in considerazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, cause di valore indeterminato a complessità bassa, importi medi per tutte le fasi. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, sempre a mente della richiamata pronuncia, vanno altresì poste a carico delle parti in solido tra loro, da intendersi a carico di entrambe al 50% quanto ai rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Parte_2
ed in parziale modifica di quanto previsto dalla sentenza n. 1600/2021 del Tribunale di
[...]
Vicenza e del successivo decreto del 30.3.2022 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
1. AFFIDA il minore a e in via Persona_1 Parte_1 CP_1 CP_1 condivisa, con collocamento paritetico, secondo il seguente calendario:
(A) settimana 1 starà con mamma _1 Pt_1
- dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); e con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. A.P. A.P. A.P.
(B) settimana 2: starà con mamma _1 Pt_1
pagina 16 di 18 - dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. R.C. R.C. R.C.
Periodi estivi e altre vacanze:
(i) ciascun genitore trascorrerà insieme al figlio tre settimane durante il periodo estivo, di cui due anche consecutive, in periodi da concordare con l'altro genitore entro la data del 31 maggio di ogni anno;
(ii) ad anni alterni le vacanze scolastiche di carnevale lasciando all'altro genitore l'accudimento del figlio per le intere vacanze pasquali;
(iii) ad anni alterni, una settimana durante il periodo natalizio, comprensiva del giorno di Natale e/o di
Capodanno, e nello specifico dalla fine della frequenza scolastica sino al 31 Dicembre alle ore 10.00, e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
2. DISPONE, in recepimento della consulenza tecnica d'ufficio svolta, quanto alle questioni relative alla salute del minore, che: entrambe le parti si obblighino a comunicare gli appuntamenti per le visite mediche non appena conosceranno le date, al fine di permettere all'altra, eventualmente, di essere presente. Per tutte le questioni di salute che vedano le parti in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base/pediatra che indicherà se necessario l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base alla sua indiscussa competenza. Entrambe le parti, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso. Quanto ad altre regole condivise, che: le parti dovranno comunicare almeno 24 ore prima, i luoghi in cui pernotterà, se diversi dalle abitazioni _1 genitoriali, indicando l'indirizzo (città, via e civico) ed il tempo di permanenza. Nel caso di impossibilità a rimanere con il minore nei propri tempi di visita, per ragioni di lavoro o di salute, qualora l'altro non potesse tenere il minore, i costi del ricorso a babysitter o altre figure/strutture qualificate, saranno a carico del genitore che ha il turno, se non diversamente concordate. Nel giorno del compleanno del minore, o di quello del genitore, verrà concesso un tempo di permanenza con il figlio di almeno due ore consecutive, ed altresì nel giorno di Natale per lo scambio dei doni (in quest'ultimo caso, se il genitore di turno non avrà previsto spostamenti fuori sede).
3. DISPONE che il Servizio Tutela dei Minori competente per territorio proceda al monitoraggio del nucleo familiare, offrendo alle parti un sostegno alla genitorialità ed intraprendendo tutte le azioni utili a garantire il benessere del minore, per un periodo minimo di due anni corrente dalla data della pronuncia.
pagina 17 di 18 4. REVOCA l'assegno di mantenimento ordinario posto a carico di . Parte_1
5. DISPONE che le parti provvedano al mantenimento diretto del minore, con condivisione delle spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo vigente del Tribunale.
6. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 nella misura di metà di quanto immediatamente segue determinato per l'intero: euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro 27,00 per anticipazioni, Iva e Cassa come per legge.
7. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura restante della metà dell'importo che immediatamente precede quantificato per l'intero.
8. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti in solido, da intendersi a metà ciascuno nei rapporti interni.
9. SI COMUNICHI anche al Servizio Tutela Minori competente.
Così deciso in Vicenza nella camera di conSIlio del giorno 11/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Biancamaria BIONDO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. v.g. 1190/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEROBON Parte_1 C.F._1
SARA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PIEROBON SARA
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEGATEL Controparte_1 C.F._2
ELISA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. SEGATEL ELISA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica condizioni di scioglimento di unione civile.
Conclusioni di parte attrice: come da nota depositata in data 23.12.2024:
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: 1) affidare alle due mamme in via condivisa, a norma degli artt. 337 ter e segg. c.c., il figlio minore
, con residenza presso l'abitazione della SI.ra in Colceresa Persona_1 CP_1
(VI), ma disponendosi un tempo paritario tra le due mamme, con le seguenti modalità: settimana 1: starà con mamma : _1 Pt_1
pagina 1 di 18 - dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo);
e con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso
l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo)..
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. A.P. A.P. A.P.
settimana 2: starà con mamma : _1 Pt_1
- dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. R.C. R.C. R.C.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori seguendo il _1 calendario scolastico, alternando di anno in anno le principali festività, cosicché dall'inizio delle vacanze di Natale fino al 31.12 alle ore 10 starà con un genitore e dal 31.12 alle ore 10 alla ripresa scolastica dopo l'Epifania con l'altro, invertendo i periodi l'anno dopo;
ad anni alterni, _1 trascorrerà le vacanze scolastiche di carnevale con un genitore e le intere vacanze pasquali con l'altro genitore.
Il giorno di Natale verrà consentito a un tempo di permanenza di almeno due ore consecutive _1 per lo scambio dei doni con la mamma, con cui non sta trascorrendo il periodo di vacanza (in quest'ultimo caso, se il genitore di turno non avrà previsto spostamenti fuori sede). Durante le vacanze estive, le due mamme potranno trascorrere con il figlio tre settimane di ferie esclusive, di cui almeno due consecutive, previo accordo circa le date, da raggiungersi almeno entro il
31 maggio di ogni anno.
Nel giorno del compleanno del minore e di quello delle due mamme, verrà concesso un tempo di permanenza con il figlio di almeno due ore consecutive al genitore non di turno.
2) Disporre le seguente regole condivise:
pagina 2 di 18 Salute del minore: Entrambe le parti si obbligano a comunicare gli appuntamenti per le visite mediche non appena conosceranno le date, al fine di permettere all'altra, eventualmente, di essere presente.
Per tutte le questioni di salute che vedano le parti in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base/pediatra che indicherà se necessario l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base alla sua indiscussa competenza. Entrambe le parti, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso.
Comunicazioni: Le parti dovranno comunicare almeno 24 ore prima, i luoghi in cui _1 pernotterà, se diversi dalle abitazioni genitoriali, indicando l'indirizzo (città, via e civico) ed il tempo di permanenza. Nel caso di impossibilità a rimanere con il minore nei propri tempi di visita, per ragioni di lavoro o di salute, qualora l'altro non potesse tenere il minore, i costi del ricorso a babysitter o altre figure/strutture qualificate, saranno a carico del genitore che ha il turno, se non diversamente concordate.
Scuola e viaggi di istruzione: entrambe le Parti avranno la responsabilità di seguire il minore nel suo andamento scolastico;
inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste.
Attività sportive, culturali e religiose: entrambe le Parti dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività verso le quali il minore esprima la sua preferenza, cercando sempre di ascoltare i suoi desideri. Come per la frequenza scolastica, entrambe le Parti dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento del minore e sulle riunioni previste per i genitori.
3) disporre che, vista la pari permanenza del figlio presso ciascuna mamma, ognuna provveda direttamente al mantenimento di nei periodi in cui lo terrà con sé, con suddivisione al 50% _1 anche le spese straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa adottato da codesto Tribunale e secondo le modalità ivi indicate.
4) Considerate le indicazioni della CTU, incaricare il Servizio sociale competente per territorio di continuare il monitoraggio del nucleo familiare e di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, invitando le parti a parteciparvi, affinché vi sia piena applicazione del principio di bigenitorialità e di cooperazione per il bene del minore e le due mamme trovino risposte condivise ai bisogni del figlio.
In ogni caso: Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”.
Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa conclusionale depositata in data 28.1.2025:
“
3.CONCLUSIONI
A. IN VIA ISTRUTTORIA.
Voglia il Collegio provvedere alla rimessione della causa in istruttoria ex artt 279- 280 c.p.c. in ragione delle criticità tutte evidenziate nella parte in diritto, laddove si chiedeva un'integrazione di
CTU utile a capire quanto accadeva in esecuzione dei provvedimenti provvisori ex art 473 bis comma
22 c.p.c., istanza motivata da documentazione allegata alla medesima, eSIenza peraltro confermata dal riscontro pressoché irrilevante da parte dei servizi preposti al controllo e al sostegno della coppia genitoriale con relazione 25.10.2024.
B. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE E SUI _1
TEMPI DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE
pagina 3 di 18 Controparte chiede la conferma dell'affidamento condiviso di ad entrambe i Persona_1 genitori ex artt 337 ter e ss c.c., con residenza presso l'abitazione della NO , Controparte_1 in Colceresa (VI) e rinvia alla soluzione proposta nella relazione del CTU, con le precisazioni che si riportano:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1°sett. IG IA IA IG IG IG IG
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2°sett. IG IA IA IG IA IA IA
Alla luce, invece, di quanto riportato in fatto e in diritto, parte resistente non può che chiedere la conferma del regime previgente, consolidatosi sino all'estate scorsa, adeguato all'età di e che _1 garantisce ampio accesso anche all'altro genitore, nello specifico assicurando un fine settimana ogni
15 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 20.00, nonché tutti i martedì sino al giorno successivo, laddove si conceda la sostituzione del terzo sabato con i martedì come già riportato nell'atto introduttivo. In questa ipotesi si chiede, altresì, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento come da istanze e conclusioni riportate nell'atto introduttivo.
IN SUBORDINE, in ragione di quanto adottato ex art 473 bis 22 in sede di provvedimenti provvisori, in una prospettiva di progressivo conseguimento di un collocamento paritetico di si chiede _1 che sia recepito in via definitiva il calendario proposto dal giudice delegato con ordinanza 20.07.2024, successivamente precisato in data 17.09.2024, con incarico comunque ai Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare le parti e dare il necessario supporto alla genitorialità, con particolare riguardo al benessere del minore.
Nello specifico:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1°sett. IG IA IA IG IG IG IG
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2°sett. IG IG IG IG IA IA IA
In questo caso nella settimana 1 starà con la NO dalla domenica sera: ore 20.00 _1 _1 quando sarà accompagnato presso la propria residenza, sino al martedì quando sarà accompagnato a scuola (o dalle ore 9.30 in periodo non scolastico presso l'abitazione dell'altro genitore) e il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 09.30 in periodo non scolastico) sino al giovedì della settimana 2 quando la NO lo accompagnerà a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in _1 periodo non scolastico alle 9.30 o al centro estivo). pagina 4 di 18 Invece, nella settimana 1 starà con la NO dal martedì dall'uscita da scuola (o _1 _1 dalle ore 9.30 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina quando la NO lo _1 riaccompagnerà a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 9.30 o al centro estivo) e nella settimana 2 dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 9.30 in periodo non scolastico) sino alla domenica sera ore 20.00.
Si chiede, altresì, che questo regime sia adottato siano al 30 marzo 2026, per assicurare, in ragione del necessario periodo di adattamento del minore, una introduzione progressiva del collocamento paritario con l'ausilio degli stessi Servizi Sociali così individuati. Si chiede, poi, che si ridetermini l'importo del mantenimento in ragione di un reddito stabile della NO , da tempo assunta con regolare contratto di lavoro, tenendo conto che parte _1 ricorrente percepisce almeno 1.650.00 euro mensili, oltre alla suddivisione al 50%delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale e secondo le modalità ivi indicate. L'eSIuità dell'importo di euro 150,00, poi rideterminato a euro100,00 era stata giustificata dalla situazione reddituale precaria di parte ricorrente, situazione di molto risalente nel tempo.
In ragione di questa soluzione per la parte relativa alla gestione di nei periodi estivi e di _1 vacanza in genere richiamando quanto suggerito nella relazione della CTU, si chiede che:
1.Ciascun genitore trascorrerà insieme al figlio tre settimane durante il periodo estivo, di cui due consecutive, in periodi da concordare con l'altro genitore entro la data del 28 febbraio di ogni anno, limitatamente alle due settimane di luglio che parte resistente vorrebbe poter organizzare ogni anno presso Tenerife;
allo scopo si chiede, altresì, in ragione degli ostacoli immotivatamente posti alle trasferte all'estero da parte della NO , di poter avere l'autorizzazione a questi _1 spostamenti, limitatamente al continente Europa, in difetto di fondate motivazioni da parte dell'altro genitore (si ricorda, infatti, che, per questo motivo, parte resistente è stata costretta a ricorrere al giudice delegato per la necessaria autorizzazione per un viaggio all'estero). Per la NO , per l'individuazione della restante settimana di ferie estive, resta ferma la data _1 del 30.06, termine che si considera valido per parte ricorrente, salvo il sopraggiungere di eSIenze particolari della stessa.
2.Ad anni alterni le vacanze scolastiche di carnevale lasciando all'altro genitore l'accudimento del figlio per le intere vacanze pasquali, pertanto ne segue che al genitore al quale spettano le vacanze di carnevale, non spetteranno le vacanze pasquali e viceversa per l'anno successivo. Sull'assegno di mantenimento per _1
3.A anni alterni, una settimana durante il periodo natalizio, comprensiva del giorno di Natale e/o di
Capodanno, e nello specifico dalla fine della frequenza scolastica sino al 31 dicembre alle ore 10.00, e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
C. IN ORDINE AGLI ASPETTI RELATIVI ALLA SALUTE E ALLA MALATTIA.
Si chiede che entrambe le parti si obbligano a comunicare gli appuntamenti per le visite mediche non appena conosceranno le date, al fine di permettere all'altra, eventualmente, di essere presente. Per tutte le questioni di salute che vedano le parti in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base/pediatra che indicherà se necessario l'utilità di una visita specialistica.
Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base alla sua indiscussa competenza. Entrambe le parti, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso. pagina 5 di 18 D. REGOLE CONDIVISE.
Si chiede che le parti comunichino almeno 24 ore prima, i luoghi in cui pernotterà, se diversi _1 dalle abitazioni genitoriali, indicando l'indirizzo (città, via e civico) e il tempo di permanenza. Nel caso di impossibilità a rimanere con il minore nei propri tempi di visita, per ragioni di lavoro o di salute, qualora l'altro non potesse tenere il minore, i costi del ricorso a baby sitter o ad altre figure/strutture qualificate, saranno a carico del genitore che ha gestione del bambino, se non diversamente concordate.
Il giorno del compleanno del minore o di quello del genitore verrà concesso un tempo di permanenza con il figlio di almeno due ore consecutive, ciò non accadrà il giorno di Natale, per lo scambio dei regali nel caso il genitore di turno abbia previsto spostamenti fuori sede.
E. IN PUNTO SPESE.
Spese, anticipazioni e compensi di lite interamente rifusi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: con nota depositata in data 5.3.2025:
“conclude per l'affidamento condiviso a entrambe le figure materne, con un costante monitoraggio per almeno due anni da parte del Servizio di Tutela e Protezione Minori, e per un collocamento paritario del minore, con residenza da mantenersi presso l'abitazione della NO . Per quanto _1 riguarda i tempi di gestione del minore, periodi di vacanze, si conclude affinché sia rispettato quanto indicato dal CTU, essendo a garanzia e tutela del benessere del bambino, richiamando le regole condivise indicate”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.3.2023, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo Parte_1
”) conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche solo _1 Controparte_1
”) chiedendo all'intestato Tribunale di modificare le condizioni di scioglimento dell'unione _1 civile SIlata in Lodi nel 2016 di cui alla sentenza n. 1600 del 6.7-4.8.2021 del Tribunale di Vicenza, con riferimento al regime di visita del figlio nato in data [...] Persona_1 all'Ospedale Civile di AN (VI) nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa per il tramite di fecondazione eterologa all'estero, con quale madre biologica donatrice di ovuli e gestante e _1
quale madre intenzionale. _1
L'attrice esponeva che con la sentenza succitata l'intestato Tribunale, in recepimento delle conclusioni conformi delle parti, affidava il minore alle madri in via condivisa, con collocamento prevalente presso e visite in favore di ogni primo, terzo e quinto weekend del mese, oltre alla serata del _1 _1 martedì, ovvero nelle settimane di spettanza dell'altro genitore la serata del martedì ed il giovedì sera fino al mattino successivo.
Ciononostante, nel dicembre 2021 adiva in via d'urgenza il Tribunale per chiedere una modifica _1 delle condizioni di affidamento di nel senso di ridurre il tempo di permanenza del minore con _1
, allegando difficoltà nell'attuazione della disciplina concordata e la manifestazione di disagi _1 nel piccolo asseritamente ricollegabili al comportamento denigratorio, ossessivo ed aggressivo dell'altra mamma.
Quest'ultima, attrice nel presente procedimento, decideva da ultimo di acconsentire alla riduzione dei tempi visita nel solo ed esclusivo interesse del figlio minore e nella speranza che mutasse il _1 pagina 6 di 18 proprio comportamento, invero alienante e manipolativo nei confronti di Sicché, ferma la _1 residenza del bambino presso , i tempi di visita dell'attrice venivano stabiliti a weekend alternati _1
(da venerdì alla domenica sera, più un sabato al mese), oltre al pomeriggio del martedì nei weekend di competenza dell'altra mamma.
Con il presente ricorso, tuttavia, deduceva il peggioramento della situazione relativamente al _1 progetto di genitorialità condivisa, posto che aveva intrapreso un atteggiamento sempre meno _1 collaborativo, manipolativo e comunque escludente nei suoi confronti, con ciò rendendo vittima il piccolo di un grave conflitto di lealtà verso i due genitori, ostacolandone la frequentazione con _1
l'altra mamma, la comunicazione diretta con il minore anche a mezzo di videochiamate whatsapp e la condivisione delle scelte di suo maggior interesse riguardanti la salute, la scuola e le attività sportive a scopo ludico ricreativo.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.6.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo _1 preliminarmente l'autorizzazione del Tribunale a portare in vacanza a Tenerife per due _1 settimane non consecutive in estate, una a luglio e una a settembre, presso la casa di villeggiatura della nuova compagna In via principale, chiedeva di confermare l'affidamento condiviso Persona_2 ed il collocamento prevalente del minore presso di sé, ma con modifica dei tempi di visita per il genitore non collocatario, per motivi anche di ordine pratico, ovverossia a weekend alterni oltre ad ogni martedì pomeriggio sino alla mattina seguente, invece che un sabato al mese ed il solo pomeriggio del martedì senza pernotto. Chiedeva altresì in via riconvenzionale la corresponsione di un contributo al mantenimento ordinario per il figlio da parte dell'attrice non inferiore ad euro 500,00 al mese, considerato il suo nuovo impiego quale tecnico informatico maggiormente remunerativo.
La convenuta contestava la ricostruzione in punto di fatto dell'avversario processuale, evidenziando che era invece ad aver reso la gestione condivisa del minore insostenibile, a causa di ripetute _1 scenate e manifestazioni di aggressività ai danni di , che in più occasioni si era vista a costretta a _1 chiamare i carabinieri ed a sporgere denuncia querela.
Lamentava l'inattuabilità del progetto di coparenting indicato in sentenza, a causa principalmente delle violazioni ai tempi di visita ivi prescritti da parte dell'attrice.
IG chiedeva altresì di rivedere la parte economica dell'accordo precedentemente raggiunto e recepito, nel senso di aumentare il contributo al mantenimento per il figlio minore a sé spettante in maniera adeguata ad i tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore e proporzionale ai redditi di entrambi: a tal riguardo, segnalava di essere impiegata presso il Comune di Nove da molti anni percependo uno stipendio mensile di euro 1.500,00 mentre aveva nel tempo migliorato la _1 propria situazione lavorativa ed economica, divenendo nel 2022 dipendente full time presso una ditta di
Cittadella come tecnico informatico. Ad ogni modo, già nel 2021 dal modello 730 allegato agli atti emergeva un reddito da lavoro di di euro 16.067,00 annuo. _1
Infine, chiedeva di essere autorizzata a portare all'estero in vacanza il minore presso l'abitazione _1 della nuova compagna, sita a Tenerife, nonostante l'ingiustificata opposizione di Persona_2
. _1
La causa veniva istruita per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio psicologica affidata alla dott.ssa con relazione depositata in data 5.7.2024. Persona_3
pagina 7 di 18 * * *
La domanda di modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile di cui alla sentenza n.
1600/2021 e del successivo decreto del 30.3.2022 del Tribunale di Vicenza proposta da va _1 accolta nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Va anzitutto messo in evidenza che non è in discussione l'affidamento condiviso del piccolo _1 di anni 6, ad entrambe le madri, che hanno sul punto inteso condividere le precedenti statuizioni giurisdizionali, peraltro di recepimento dell'accordo sempre raggiunto dalle parti stesse. Altrettanto pacifico il mantenimento della residenza presso la convenuta (mamma (cfr. docc. 1 e 2 attrice). CP_1
Resta dunque l'esame della contesa relativamente ai tempi di visita in favore del genitore attualmente non collocatario (mamma , che quest'ultima vorrebbe ampliati, cui tuttavia la convenuta si Pt_1 oppone, chiedendo la conferma del calendario previgente, eccezion fatta per la sostituzione della giornata del terzo sabato al mese con quella di tutti i martedì ma con pernotto, a favore dell'attrice.
Valga sul punto quanto in appresso.
Sulla capacità genitoriale delle parti e su quale sia il miglior regime di frequentazione di esse con il piccolo è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa che _1 Persona_3 ha svolto un lavoro di accertamento ampio, completo ed esaustivo, raggiungendo conclusioni che questo Tribunale ritiene certamente condivisibili, poiché supportate da un ragionamento logico scientifico proprio del settore di riferimento congruo e solidamente motivato.
In particolare, la dott.ssa dopo attento esame e valutazione delle parti, del loro quadro Per_3 personologico, del vissuto familiare e di coppia, in recepimento di quello che è stato individuato come il best interest of the child, previo ascolto del minore e colloqui con le parti, ha concluso per un affido condiviso con tempo di permanenza paritetico di presso le due mamme, con il suggerimento di _1 monitorare però per almeno due anni il nucleo familiare per il tramite del Servizio di Tutela e di
Protezione dei Minori a garanzia del benessere del bambino, a fronte del grave conflitto genitoriale tra mamma e mamma (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 45). CP_1 Pt_1 Per_3
In effetti, quanto ai bisogni psicologici del minore, la dott.ssa ha così evidenziato: Per_3
è un bambino che presenta adeguato sviluppo sotto il profilo staturo- Persona_1 ponderale e gode di una buona salute rispetto ai parametri pediatrici, fatta eccezione per le problematiche del sonno su cui il medico ha disposto un approfondimento presso il servizio di neuropsichiatria infantile, presupponendone alla base uno stato tensivo e quindi una natura psicosomatica del sintomo.
In fase di osservazione, ha rilevato un funzionamento neuropsicologico superiore all'età con _1 competenze cognitive e linguistiche notevoli ed altresì con buone capacità di socializzazione. E' un bambino, quindi, costituzionalmente sano la cui tenuta emotiva è stata fortemente sollecitata dallo stato di relazione conflittuale tra le due figure materne, già evidente e pesante durante le fasi di separazione e che si è aggravata nel momento in cui la SI.ra ha avviato una nuova storia _1
pagina 8 di 18 sentimentale, seguendo il proprio bisogno di affettività e rispetto ad un tempo celere e comunque non appropriato per la SI.ra , che è parsa ancora coinvolta sentimentalmente nel legame con la _1 SI.ra e soprattutto verso il sogno di famiglia che pensava di aver raggiunto. _1
In corso di esame peritale è risultata evidente la reazione di gelosia della SI.ra verso la _1
entrata di buon grado nell'affettività del minore e considerata maggiormente Persona_2 un'intrusa per i ristretti tempi genitoriali vissuti con il figlio. Si è quindi avviata una dinamica conflittuale nell'accudimento del minore aggravata dalla necessità della SI.ra di tracciare confini più marcati tra i due contesti di vita e ciò in risposta _1 all'opposizione della SI.ra al nuovo assetto di relazioni del bambino presso l'altro genitore. _1
Altresì problematica la qualità comunicativa tra le due mamme, con uno stile più silente ed evitante da parte della SI.ra , ed uno stile più incalzante e reattivo da parte della SI.ra , la cui _1 _1 sostanzialità offensiva è risultata tangibile in base a quanto depositato in atti ed anche coinvolgente il bambino.
Entrambe si sono poste deresponsabilizzanti rispetto agli esiti negativi del loro relazionarsi piuttosto osservando la criticità del comportamento dell'altra.
Indiscutibile il fatto che il bambino abbia assistito a delle scene familiari turbative del suo benessere e del suo stato affettivo e che tuttora vada a coprire le informazioni mancanti tra le due mamme rispetto alla sua quotidianità.
è un bambino caratterizzato da sentimenti universali e vive verso le due mamme un affetto _1 caratterizzato da eguaglianza. Il suo nucleo identitario risente della mancanza di un modello maschile ed il bambino ricerca una guida educativa che lo sostenga nella costruzione dell'Ideale dell'Io e che favorisca i processi identificatori.
E' possibile che la conflittualità familiare sofferta dal bambino abbia intaccato la certezza del legame primario verso il materno, su cui entrambe le mamme si erano dedicate, determinando una destabilizzazione dei buoni introietti.
Rispetto all'accudimento concreto del figlio, entrambe le mamme si pongono osservanti dei suoi bisogni fondamentali, con screziature di assistenza strettamente annesse al conflitto genitoriale.
Risultano quindi adeguatamente garantiti il diritto a ricevere una buona alimentazione, ad avere una casa, all'educazione, alla cura igienica quotidiana, al gioco, alla socializzazione, all'accesso a luoghi di svago.
Insufficiente invece il contributo delle SIg.re e nel garantire al figlio il diritto di _1 _1 crescere in una famiglia serena, che lo protegga dalle cattive relazioni e che favorisca appieno il suo benessere psicofisico. Il bambino è stato investigato da entrambe rispetto allo stato di vita con l'altra mamma, inducendo in lui un'iniziale difesa di tipo mnesico (“non lo so, non ricordo”) e poi il dover riferire o coprire l'informazione che l'altro genitore non condivide.
Non sempre garantito in modo armonioso il diritto del bambino alla salute psicofisica e ai rimedi pediatrici da approntare per tutelarne crescita e sviluppo.
Da qui risulta fondamentale attivare un percorso di accompagnamento sui genitori per garantire ogni apporto funzionale al corretto sviluppo della personalità del minore, tutela che garantisca attenzione verso ogni necessità medica del bambino e verso gli effetti negativi che il conflitto genitoriale sortisce sul vissuto emozionale del figlio” (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 42-43). Per_3
In buona sostanza, l'ausiliario ha chiarito che il minore risulta nutrire un amore universale ed eguale pagina 9 di 18 per entrambe le mamme, dalle quali comunque riceve buona cura ed accudimento, oltre e trascorrere del tempo di svago di qualità, nonostante l'accesa conflittualità ed incapacità di dialogo che esse hanno dimostrato, ragione per la quale è certamente necessario provvedere ad un supporto e monitoraggio da parte del Servizio Tutela e Protezione Minori, come indicato, al fine di aiutare le due mamme a dipanare i propri personali rancori e divergenze legati alla mancata elaborazione della fine della relazione sentimentale, e così coltivare, nell'interesse del bambino, cui entrambe appaiono devote, un sano ambiente familiare in cui egli sia libero di crescere e coltivare il proprio rapporto con entrambe in serenità.
In merito alla frequentazione paritaria dei genitori con il minore è bene evidenziare che anche la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito ne ha ribadito la modalità di collocamento tendenziale ed auspicabile cui deve aspirare l'affido condiviso quando, vagliati in concreto gli interessi ed i bisogni del minore, pur in presenza di una grave inconciliabilità dei genitori, appaia evidente che il collocamento alternato sia quello che meglio rispetta le sue eSIenze, anche affettive, che i genitori riescono comunque a soddisfare nella quotidianità ed in tutti i contesti, al punto da ritenere superabile l'inconveniente pratico, ad esempio, di doversi spostare da un genitore all'altro (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/12/2024, n. 31571; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 01/06/2022, n. 17892:
“In tema di separazione, anche nell'ipotisi grave conflitto tra i coniugi, corrisponde all'interesse del minore la conservazione di un affidamento condiviso auspicabile sotto il profilo del mantenimento di un rapporto paritario e diretto con entrambi i genitori. Tuttavia, siffatta valutazione è prettamente di merito e come tale non censurabile in sede di legittimità”; Cass. Civ.
Sez. 1, Ordinanza n. 19323 del 17/09/2020: “Il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”; Corte appello Torino, 14/03/2024, n.314: “In presenza di gravi difficoltà comunicative tra i genitori e dell'impossibilità di raggiungere accordi congiunti riguardo ai figli, non vi è altra soluzione se non quella di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, finalizzato
a guidare le parti in un processo di risoluzione per la condivisione delle decisioni e delle iniziative a favore dei minori. Tuttavia, se entrambi i genitori, nonostante queste difficoltà comunicative, risultano adeguatamente presenti nella vita dei figli in tutti i contesti — da quello scolastico a quello medico — e nella programmazione della quotidianità, e se la situazione abitativa non rappresenta un ostacolo per la stabilità dei minori, poiché i bisogni primari di cura e assistenza risultano pienamente soddisfatti, sussistono tutti i presupposti per adottare un collocamento paritario del figlio con i genitori, a settimane alterne, presso l'abitazione famigliare”).
Sicché detta ipotesi si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui il consulente tecnico d'ufficio ha ampiamente dimostrato che di anni 6, è meglio salvaguardato, nel benessere e nel diritto ad _1 una crescita armoniosa e serena accanto ad entrambe le mamme, da una frequentazione sostanzialmente paritetica con le stesse, avendo correttamente osservato che la mancanza di dialogo allo stato esistente tra le due, andrà comunque certamente a beneficiare del percorso di supporto e monitoraggio del
Servizio Tutela Minori suggerito, al punto che ciò non costituisce ostacolo a siffatta modalità di pagina 10 di 18 frequentazione nel caso concreto (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 46: “Tale alternanza, oltre a favorire Per_3 un apporto paritetico dei due genitori, consente di garantire la stabilità ambientale del bambino e dei giorni di accudimento da parte loro. Il Servizio di Protezione e Tutela Minori favorirà un percorso di sostegno sulle funzioni genitoriali affinchè vi sia piena applicazione del principio di bigenitorialità e di cooperazione per il bene del minore, con segnalazione tempestiva al Tribunale di eventuali inadempienze di una o entrambe le parti al fine di predisporre una diversa condizione di affidamento
e/o gestione del minore”).
Va allora recepito il calendario predisposto in toto dalla dott.ssa così sintetizzato (cfr. c.t.u. Per_3 dott.ssa p. 45): Per_3
(A) settimana 1: starà con mamma _1 Pt_1
- dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); e con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. A.P. A.P. A.P.
(B) settimana 2: starà con mamma _1 Pt_1
- dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. R.C. R.C. R.C.
Vanno altresì recepite le conclusioni della dott.ssa in relazione alla frequentazione delle Per_3 mamme nei periodi estivi e altre vacanze, per le questioni di salute a malattia ed altre regole condivise pagina 11 di 18 (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 46 e ss.: “Periodi estivi e altre vacanze Per_3
§ - Ciascun genitore trascorrerà insieme al figlio tre settimane durante il periodo estivo, di cui due anche consecutive, in periodi da concordare con l'altro genitore entro la data del 31 maggio di ogni anno;
§ - ad anni alterni le vacanze scolastiche di carnevale lasciando all'altro genitore l'accudimento del figlio per le intere vacanze pasquali;
§ - ad anni alterni, una settimana durante il periodo natalizio, comprensiva del giorno di Natale e/o di
Capodanno, e nello specifico dalla fine della frequenza scolastica sino al 31 Dicembre alle ore 10.00,
e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
Salute e Malattia
Entrambe le parti si obbligano a comunicare gli appuntamenti per le visite mediche non appena conosceranno le date, al fine di permettere all'altra, eventualmente, di essere presente. Per tutte le questioni di salute che vedano le parti in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base/pediatra che indicherà se necessario l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base alla sua indiscussa competenza. Entrambe le parti, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso.
Regole condivise
Le parti dovranno comunicare almeno 24 ore prima, i luoghi in cui pernotterà, se diversi dalle _1 abitazioni genitoriali, indicando l'indirizzo (città, via e civico) ed il tempo di permanenza. Nel caso di impossibilità a rimanere con il minore nei propri tempi di visita, per ragioni di lavoro o di salute, qualora l'altro non potesse tenere il minore, i costi del ricorso a babysitter o altre figure/strutture qualificate, saranno a carico del genitore che ha il turno, se non diversamente concordate.
Nel giorno del compleanno del minore, o di quello del genitore, verrà concesso un tempo di permanenza con il figlio di almeno due ore consecutive, ed altresì nel giorno di Natale per lo scambio dei doni (in quest'ultimo caso, se il genitore di turno non avrà previsto spostamenti fuori sede)”).
D'altro canto, non va sottaciuto che anche la Corte d'Appello di Venezia, investita del reclamo di proposto ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso al decreto provvisorio del Tribunale del 20.7.2024, _1 ha ritenuto il predetto regime di frequentazione paritario “auspicabile” per il futuro (cfr. ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 14.11.2024).
Tutto ciò premesso, vanno allora prese in esame le doglianze di , che si oppone al predetto _1 regime di frequentazione alternata lamentando una sostanziale inidoneità di ad attendere _1 compiutamente alle proprie capacità genitoriali, anche a fronte del proprio temperamento, spesso ritenuto aggressivo verso l'altra mamma e la di lei nuova compagna, nonché a fronte dei fatti di rilevanza penale per i quali queste ultime hanno deciso di sporgere denuncia querela alle autorità competenti.
Sul punto valga quanto in appresso.
Anzitutto va respinta la critica secondo cui la dott.ssa non avrebbe correttamente e Per_3 debitamente tenuto in considerazione il comportamento e la struttura personologica di , _1
pagina 12 di 18 sottovalutandone la portata lesiva nei confronti del bambino, il quale - secondo la ricostruzione offerta in giudizio da – rappresenterebbe unicamente il mezzo con cui l'ex partner tenterebbe di
_1 esercitare un controllo sulla sua nuova relazione amorosa, anche ostacolandola (cfr. comparsa conclusionale , p. 2: “…emergeva chiaro l'obiettivo della NO : la ripresa della
_1 _1 relazione sentimentale con la NO , a conferma del fatto che parte ricorrente non ha mai
_1 accettato la fine del rapporto e era ed è veicolo per entrare in misura preponderante nella vita
_1 dell'ex compagna, nel tentativo di appesantirla non potendo esserne parte”).
A dire il vero, l'ausiliario ha messo in evidenza che , al pari di , è mossa da genuini _1 _1 sentimenti di amore ed affetto nei confronti del figlio, al quale dedica cura ed attenzioni in linea con la propria personalità, pur riconoscendone la reattività comportamentale non sempre adeguata ed una personalità sostanzialmente a tendenza dominante, anche se poco organizzata, ma comunque “molto affettiva, orientata al buon accudimento del figlio e all'obiettivo di favorirgli stimoli di crescita” (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 44: “§ Dall'obiettività clinica e diagnostica osservata in il Per_3 Parte_1 soggetto è parso avere una personalità assertiva il cui funzionamento non risulta compromesso da componenti psicopatologiche di stato, con reattività comportamentale non sempre ben modulata per tendenza all'ipervalutazione del sè ed alla centratura sui propri bisogni psicologici. Emerge quale personalità perfezionistica e dominante ma nel concreto poco organizzata, comunque molto affettiva, orientata al buon accudimento del figlio e all'obiettivo di favorirgli diversi stimoli di crescita.
§ Tale personalità sembra essersi formata all'interno di un contesto familiare non pienamente coeso e comunicativo al suo interno. Gli elementi citati potrebbero non porsi a pieno sostegno del “criterio di accesso” del minore all'altro genitore e soprattutto del riconoscimento della genitorialità condivisa.
§ Nel merito dell'espressioni concrete della genitorialità, non sembrerebbero emergere stati di stress nelle funzioni genitoriali, anche in relazione alle caratteristiche evolutive del minore”).
Ciononostante, la convenuta concentra la propria obiezione nella parte in cui la dott.ssa scrive Per_3
“…Gli elementi citati potrebbero non porsi a pieno sostegno del “criterio di accesso” del minore all'altro genitore e soprattutto del riconoscimento della genitorialità condivisa”.
A ben vedere, anzitutto, detta osservazione è stata svolta anche con specifico riferimento alla personalità e capacità genitoriali di (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 44, paragrafo che precede _1 Per_3 quello citato). Ad ogni modo, se letta nel contesto in cui è scritta, la considerazione va riferita non ad una situazione o criticità attuale e concreta, bensì meramente ipotetica, ma soprattutto rappresenta la conclusione di quanto precedentemente affermato in punto di contesto familiare di provenienza, non pienamente coeso e comunicativo, sia per l'attrice sia per la convenuta, alla pari.
Va da sé dunque che, avendo riscontrato l'ausiliario detta potenziale criticità in entrambe le mamme, certamente non va reputata tale da rappresentare motivo ostativo ad una frequentazione eguale ed alternata del minore delle stesse.
Non si ravvisano pertanto contraddizioni di sorta o lacune nella relazione del consulente tecnico d'ufficio tali da imporre la remissione della causa in istruttoria, con la conseguenza che vanno confermate le ragioni già espresse dal Giudice Delegato con ordinanza del 28.11.2024, a fronte delle quali la richiesta di integrazione di c.t.u. avanzata da è stata respinta. _1
pagina 13 di 18 Altresì la convenuta lamenta il fatto che il consulente tecnico d'ufficio, così come il Tribunale, non avrebbero correttamente valorizzato quanto accaduto nell'estate del 2023 allorché avrebbe _1 posto in essere una condotta volta a boicottare il viaggio di a Tenerife insieme alla nuova _1 compagna ed al minore. A tal riguardo, basti evidenziare che pur vero che a seguito dei fatti occorsi e la compagna hanno sporto denuncia querela nei confronti di , tuttavia da ciò _1 Per_2 _1 non ne discende implicitamente un accertamento di responsabilità in capo a quest'ultima per le condotte che le vengono addebitate, accertamento di fatti e di responsabilità che invero è ancora in corso, e comunque di competenza della Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia. La stessa osservazione va svolta in relazione ai diversi ed ulteriori fatti, sempre di lamentata rilevanza penale, che attribuisce a , rispetto ai quali pure sono ancora pendenti procedimenti penali ed _1 _1 indagini.
Anche l'opposizione di all'autorizzazione richiesta da a portare il minore in vacanza a _1 _1
Tenerife, peraltro concessa dal Giudice Delegato precedente in relazione a solo una delle due settimane oggetto di richiesta (cfr. ordinanza del 7.7.2023), non può ragionevolmente condurre alla conclusione di penalizzare l'attrice nei tempi di frequentazione del figlio, dovendosi invece constatare che ella, in modo più o meno condivisibile, ha esercitato un proprio diritto in qualità di genitore. Stessa considerazione in relazione al lamentato mancato consenso di al rilascio della carta d'identità _1 del minore.
Peraltro, va chiarito che in corso di causa le parti vicendevolmente hanno a più riprese denunciato il comportamento scorretto ed ostacolante dell'altra, con ciò purtroppo confermando appieno quanto emerso con chiarezza in istruttoria. Si intende dire, che non solo la consulenza tecnica d'ufficio, ma anche la relazione dei Servizi Sociali, incaricati di monitorare il rispetto dell'ampliamento del calendario visite in favore di , ha ribadito la presenza di un clima di alta litigiosità delle parti, _1 cui entrambe non appaiono manifestare fattivamente l'intenzione di rimediare (cfr. relazione dei
Servizi Sociali del 30.11.2024).
Va ribadita poi la positività della relazione dei Servizi Sociali nei limiti che seguono.
Gli stessi avevano ricevuto l'incarico di monitorare se l'ampliamento graduale delle visite per l'attrice deciso dal precedente Giudice Delegato con decreto del 20.7.2024 avesse un riscontro positivo o negativo sulla vita ed il benessere di Così i Servizi Sociali hanno effettuato colloqui con le _1 parti e con gli insegnanti della classe prima della scuola primaria di Colceresa frequentata dal minore e, nonostante abbiano confermato la necessità di un supporto della coppia genitoriale, hanno comunque precisato che il calendario visite è stato rispettato e che il percorso d'inserimento scolastico di _1 procede serenamente, avendo egli dimostrato già buone capacità ed eloquio, oltre all'attitudine per le scienze, sicché va reputata corretta la scelta di modulare in modo paritario i tempi di visita delle mamme con il figlio al fine di favorirne la crescita scolastica e maturazione personale (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 30.11.2024).
Vanno poi prese in esame le registrazioni audio prodotte da da ultimo con la memoria del _1
18.11.2024 volte a provare la asserita inadeguatezza di nel rapporto con il figlio, al punto da _1 predicarne il carattere pregiudizievole e manipolativo, allo scopo di vederne limitata più rigidamente la possibilità di frequentazione (cfr. docc. 4, 5 e 6 ist. 28.11.24 IG. Va evidenziato che invece i docc. 4 pagina 14 di 18 bis, 5 bis, 6 bis e 7 bis ist. 28.11.24 IG sono prodotti in formato immagine .jpeg, dunque non udibili).
Preliminarmente va chiarito che l'istruttoria ha consentito di accertare che la conflittualità tra le parti va ricondotta a responsabilità di entrambe, le quali non appaiono però aver colto la criticità del proprio comportamento, senza che venga perciò individuata l'una o l'altra come causa prevalente o assoluta del conflitto, invero riconducibile, da un lato, a perché poco disponibile ed evitante, nell'intento di _1 segnare confini più marcati rispetto al nuovo contesto affettivo e, dall'altro lato, a perché più _1 reattiva e gelosa del nuovo legame affettivo della convenuta, impaurita e preoccupata di venire estromessa dalla vita del bambino (cfr. c.t.u. dott.ssa p. 42: “…Si è quindi avviata una Per_3 dinamica conflittuale nell'accudimento del minore aggravata dalla necessità della SI.ra di _1 tracciare confini più marcati tra i due contesti di vita e ciò in risposta all'opposizione della SI.ra
al nuovo assetto di relazioni del bambino presso l'altro genitore. Altresì problematica la _1 qualità comunicativa tra le due mamme, con uno stile più silente ed evitante da parte della SI.ra
, ed uno stile più incalzante e reattivo da parte della SI.ra , la cui sostanzialità _1 _1 offensiva è risultata tangibile in base a quanto depositato in atti ed anche coinvolgente il bambino.
Entrambe si sono poste deresponsabilizzanti rispetto agli esiti negativi del loro relazionarsi piuttosto osservando la criticità del comportamento dell'altra”; altresì, cfr. relazione Servizi Sociali del
30.11.2024).
Di talché, ciò premesso, udite le registrazioni offerte in comunicazione, non si ravvisano in esse elementi tali da condividerne l'interpretazione di parte convenuta tesa a veder ridotta la frequentazione di con l'altra mamma. _1
In conclusione, le risultanze della consulenza d'ufficio espletata dalla dott.ssa vanno Per_3 pienamente condivise.
Resta la decisione pendente in relazione al richiesto aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per il minore (già di euro 100,00 mensili, come da decreto del 20.7.2024) in favore di . _1
In merito, valgano due ordini di considerazioni.
Da un canto, la giurisprudenza ha evidenziato che la frequentazione paritetica del minore con entrambi i genitori giustifica la decisione del mantenimento diretto da parte di essi (cfr. Tribunale Perugia, Sez. I,
Decreto, 01/09/2021: “In conseguenza della collocazione paritetica del figlio minore presso ciascuno dei genitori è giustificata la previsione del mantenimento "in forma diretta" e, quindi, va revocato il contributo previsto a carico del padre ed in favore della madre”); d'altro canto, in concreto, la situazione reddituale delle parti non è caratterizzata da una sperequazione tale da ritenere doveroso da parte dell'attrice colmarne il divario, pur ad esclusivo beneficio del minore, in favore dell'altra mamma. A tal proposito, va osservato che ha dimesso la busta paga di giugno 2023 relativa _1 ad una retribuzione mensile netta di euro 1.656,00 (cfr. doc. 18 attrice) e che la stessa ha dimostrato di sostenere il pagamento di un canone di locazione di euro 330,00 al mese mensili (cfr. doc. 19 attrice) mentre la convenuta ha dimostrato di percepire da ultimo (febbraio 2023) uno stipendio di euro pagina 15 di 18 1.273,41 al mese (cfr. doc. 20 convenuta) senza però sostenere canoni di locazione.
Ne discende che va disposto il mantenimento ordinario diretto delle parti del minore, con condivisione delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale al 50% ciascuna. L'assegno di mantenimento ordinario posto a carico di va revocato. _1
Segue la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta secondo il principio della soccombenza, atteso che la domanda di ampliamento dei diritti di visita di parte attrice è stata accolta, ma nei limiti della metà, ritenendosi sussistenti gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018 per procedere alla compensazione della restante metà, alla luce della delicatezza degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. La quantificazione segue in dispositivo in considerazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, cause di valore indeterminato a complessità bassa, importi medi per tutte le fasi. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, sempre a mente della richiamata pronuncia, vanno altresì poste a carico delle parti in solido tra loro, da intendersi a carico di entrambe al 50% quanto ai rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Parte_2
ed in parziale modifica di quanto previsto dalla sentenza n. 1600/2021 del Tribunale di
[...]
Vicenza e del successivo decreto del 30.3.2022 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
1. AFFIDA il minore a e in via Persona_1 Parte_1 CP_1 CP_1 condivisa, con collocamento paritetico, secondo il seguente calendario:
(A) settimana 1 starà con mamma _1 Pt_1
- dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); e con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. A.P. A.P. A.P.
(B) settimana 2: starà con mamma _1 Pt_1
pagina 16 di 18 - dal martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al giovedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo); con mamma CP_1
- dal lunedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) al martedì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo) e dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 8.00 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina quando sarà riaccompagnato a scuola (ovvero presso l'abitazione dell'altro genitore in periodo non scolastico alle ore 8.00 o al centro estivo).
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2° sett. A.P. R.C. R.C. A.P. R.C. R.C. R.C.
Periodi estivi e altre vacanze:
(i) ciascun genitore trascorrerà insieme al figlio tre settimane durante il periodo estivo, di cui due anche consecutive, in periodi da concordare con l'altro genitore entro la data del 31 maggio di ogni anno;
(ii) ad anni alterni le vacanze scolastiche di carnevale lasciando all'altro genitore l'accudimento del figlio per le intere vacanze pasquali;
(iii) ad anni alterni, una settimana durante il periodo natalizio, comprensiva del giorno di Natale e/o di
Capodanno, e nello specifico dalla fine della frequenza scolastica sino al 31 Dicembre alle ore 10.00, e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
2. DISPONE, in recepimento della consulenza tecnica d'ufficio svolta, quanto alle questioni relative alla salute del minore, che: entrambe le parti si obblighino a comunicare gli appuntamenti per le visite mediche non appena conosceranno le date, al fine di permettere all'altra, eventualmente, di essere presente. Per tutte le questioni di salute che vedano le parti in disaccordo sarà seguita la decisione del medico di base/pediatra che indicherà se necessario l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico di base e scelto in base alla sua indiscussa competenza. Entrambe le parti, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso. Quanto ad altre regole condivise, che: le parti dovranno comunicare almeno 24 ore prima, i luoghi in cui pernotterà, se diversi dalle abitazioni _1 genitoriali, indicando l'indirizzo (città, via e civico) ed il tempo di permanenza. Nel caso di impossibilità a rimanere con il minore nei propri tempi di visita, per ragioni di lavoro o di salute, qualora l'altro non potesse tenere il minore, i costi del ricorso a babysitter o altre figure/strutture qualificate, saranno a carico del genitore che ha il turno, se non diversamente concordate. Nel giorno del compleanno del minore, o di quello del genitore, verrà concesso un tempo di permanenza con il figlio di almeno due ore consecutive, ed altresì nel giorno di Natale per lo scambio dei doni (in quest'ultimo caso, se il genitore di turno non avrà previsto spostamenti fuori sede).
3. DISPONE che il Servizio Tutela dei Minori competente per territorio proceda al monitoraggio del nucleo familiare, offrendo alle parti un sostegno alla genitorialità ed intraprendendo tutte le azioni utili a garantire il benessere del minore, per un periodo minimo di due anni corrente dalla data della pronuncia.
pagina 17 di 18 4. REVOCA l'assegno di mantenimento ordinario posto a carico di . Parte_1
5. DISPONE che le parti provvedano al mantenimento diretto del minore, con condivisione delle spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo vigente del Tribunale.
6. CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 nella misura di metà di quanto immediatamente segue determinato per l'intero: euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro 27,00 per anticipazioni, Iva e Cassa come per legge.
7. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura restante della metà dell'importo che immediatamente precede quantificato per l'intero.
8. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti in solido, da intendersi a metà ciascuno nei rapporti interni.
9. SI COMUNICHI anche al Servizio Tutela Minori competente.
Così deciso in Vicenza nella camera di conSIlio del giorno 11/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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