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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/07/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 299/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di IA, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 299 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Tra
(P.I ), in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio, ed elettivamente
[...] domiciliato presso il suo studio in IA, Via Bartolo n. 10, come da procura speciale rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Attore-opponente
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Scaleggi, ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marsciano (PG), Via Fratelli Ceci n.
45, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta-opposta
e nei confronti di P.I. A ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante p.t.
Terza chiamata contumace avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 5.6.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione notificato in data 20/01/2023, il ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1954/2022, emesso da questo Tribunale il 29/11/2022, pubblicato il 01/12/2022, e notificato in data 14/12/2022, con cui, su istanza di gli è stato ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di euro 70.552,47, oltre interessi e spese della procedura, quale credito residuo dovuto dal debitore ceduto all'opposta, per il corrispettivo di forniture di Parte_1 conglomerati bituminosi effettuate da nell'ambito del Controparte_1 contratto di appalto tra e il Controparte_3 Parte_1
A fondamento dell'opposizione, l'opponente, dopo aver premesso che in materia di cessione di crediti verso la P.A. è necessario un formale assenso della
Amministrazione ceduta, ha dedotto di aver autorizzato la richiesta dell'appaltatrice di pagamento diretto al proprio fornitore Controparte_3 [...] per la somma di euro 167.474,44, e di non aver, invece, Controparte_1 autorizzato la successiva richiesta di pagamento diretto per ulteriori somme, dal momento che, nelle more, l'appaltatrice era stata espunta dalla cd. “White List”, e in via cautelare il aveva sospeso i lavori, e risolto il contratto di appalto. Pt_1
Ha quindi sostenuto di non aver aderito alla cessione, e pertanto ha dedotto l'inefficacia della cessione nei suoi confronti, rappresentando di aver interceduto nei confronti di al solo fine di agevolare la riscossione del Controparte_1 credito di quest'ultima verso unica debitrice nei confronti Controparte_3 dell'opposta.
pagina 2 di 12 Ha quindi chiesto di autorizzare la chiamata in causa in Controparte_3 quanto effettiva titolare passiva della pretesa di o, in Controparte_1 alternativa, in quanto tenuta a tenere indenne il di quanto azionato Parte_1 in sede monitoria.
In ragione di ciò, l'Ente opponente – previa autorizzazione della chiamata in causa del terzo – ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e, in subordine, in caso di accertamento totale o parziale del credito di parte opposta, di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_3
1.2 Con comparsa depositata in data 29/05/2023, si è costituita in giudizio
[...] ribadendo la fondatezza del credito nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
[...]
Dopo aver rappresentato di aver eseguito forniture di conglomerati bituminosi in favore di in forza del contratto del 15/09/2020, Controparte_3 nell'ambito dell'esecuzione, da parte di quest'ultima, di opere appaltate dal
[...]
con contratto del 30/06/2020, ha dedotto che in data 5/11/2020 Parte_1 [...] le aveva ceduto il proprio credito verso il committente per Controparte_3 Pt_1 il corrispettivo delle opere eseguite, fino alla concorrenza massima di euro
488.000,00, e che la cessione era stata regolarmente notificata al debitore ceduto in data 03/03/2021.
Ha aggiunto che il aveva eseguito un parziale pagamento in favore di Pt_1 per euro 167.474,44, a mezzo di bonifico bancario, salvo Controparte_1 poi, per mero errore materiale ammesso dallo stesso ente comunale con comunicazione a mezzo pec, versare successivamente l'ulteriore somma di euro
278.580,33 alla cedente Controparte_3
In seguito – ha proseguito l'opposta – il aveva intimato a Parte_1 [...] di rimettere le somme ricevute erroneamente all'effettivo creditore Controparte_3
ma la terza corrispondeva alla cessionaria la minor Controparte_1 somma di euro 209.623,79.
Il a questo punto, domandava anche la restituzione dell'ulteriore somma di Pt_1 euro 70.552,47, ma tale richiesta rimaneva inevasa.
pagina 3 di 12 Fatte queste premesse in punto di fatto, l'opposta ha eccepito l'infondatezza ed irrilevanza delle difese di parte opponente inerenti la risoluzione del contratto principale di appalto, avendo il corrisposto l'intero ammontare richiesto Pt_1 senza obiezioni, seppur erroneamente al creditore originario.
Ha poi sostenuto che con la notifica della cessione al debitore ceduto, il pagamento effettuato alla cedente non aveva avuto effetto liberatorio, e che la cessione doveva ritenersi pienamente valida ed efficace, non essendo intervenuto l'espresso diniego alla cessione da parte della p.a., nel termine di 45 giorni, come previsto dall'art. 106
Cod. appalti.
Ha precisato che, con lettera PEC del 6/12/2022, ha Controparte_3 comunicato di aver effettuato un ulteriore pagamento di euro 10.000,00, il quale, tuttavia, non è stato corrisposto in favore dell'opposta ma, presumibilmente, del
Parte_1
Ha quindi ribadito di vantare nei confronti del il credito residuo di euro Pt_1
70.552,47, oltre interessi di mora.
In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità passiva della pretesa di parte opposta, ha aderito alla condanna di
[...] al pagamento della somma ingiunta. Controparte_3
1.3 Autorizzata la chiamata in causa della terza, pur Controparte_3 ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio, e, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 27/06/2023, ne è stata dichiarata la contumacia. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e scambiate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale. Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., l'opposta ha prodotto tre contabili di bonifico da euro 10.000 ciascuna, per totali euro 30.000,00, eseguiti dalla terza chiamata in favore del Parte_1
1.4 Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 05/06/2025, la causa è stata discussa oralmente, e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 4 di 12 **********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Il Comune opponente, ha eccepito che, mentre la richiesta dell'appaltatrice
[...] di pagamento diretto da parte del committente al suo fornitore Controparte_3 per la somma di euro 167.474,44 era stata autorizzata, la Controparte_1 successiva richiesta di pagamento diretto di euro 278.580,33 non sarebbe stata autorizzata, in quanto l'appaltatrice era stata espunta dalla cd. “White List” e il pagina 5 di 12 contratto era stato in seguito risolto, e in ragione di ciò il pagamento era stato fatto all'appaltatrice cedente.
Ha sostenuto che ai fini dell'efficacia della cessione è necessario un formale assenso da parte della P.A., nella specie mai intervenuto per il secondo pagamento, e pertanto ha dedotto l'inefficacia della cessione nei suoi confronti, rappresentando di aver interceduto nei confronti di al solo fine di agevolare la Controparte_1 riscossione del credito di quest'ultima verso unica Controparte_3 debitrice nei confronti dell'opposta.
Le difese di parte opponente non colgono nel segno.
Anzitutto, va premesso che il non ha contestato la sussistenza del credito Pt_1 oggetto di cessione, avendo ribadito, anche nel proprio atto di citazione, di essersi fatta parte diligente per far ottenere all'opposta il pagamento di quanto le spettava per le forniture rese all'appaltatrice.
Il debito, inoltre, è stato regolarmente ceduto all'opposta.
Com'è noto, ai l'art. 1264 c.c., stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 c.c., comma 1), ovvero qualora ne sia venuto a conoscenza anche prima della notificazione
(art. 1264 c.c., comma 2)., con la conseguenza che il pagamento fatto al creditore cedente non libera il debitore.
Tale norma, secondo la prospettazione di parte opponente, andrebbe integrata con la previsione dell'art. 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2248, secondo cui “'per le somme dovute allo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della l. 20 marzo 1865, n. 2248 e degli artt. 351
e 355, allegato F della legge medesima”'. Tali ultime previsioni disponevano che “ sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né
“convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata' (art. 9) mentre gli artt. 351 e 355 si applicavano ai sequestri in caso di appalti.
Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata, la norma dell'art. 70 del R.D. n.
2240/1923 non si applica ai Comuni, trattandosi di norma speciale: al riguardo Cass.,
n. 17496/2008; Cass., n. 6038/2010; Cass., n. 23273/2014; Cass., n. 2760/2015;
pagina 6 di 12 Cass., n. 20739/2015; Cass., n. 21747/2016, sicché la relativa eccezione deve essere rigettata Invero, in caso di cessione di crediti nei confronti della p.a., la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, che subordina l'efficacia della cessione al necessario consenso dell'amministrazione ceduta, è riservata alla sola
Amministrazione statale e non è suscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, compresi gli Enti locali (Comuni,
Province).
Allo stesso modo risulta non suscettibile di applicazione analogica il dettato di cui all'art. 69 r.d. n. 2440/1923: come affermato dalla Suprema Corte e poi recepito in successive sentenze di merito, in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del
1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (Cassazione civile sez.
VI, 15/10/2020, n.22315); la disciplina speciale prevista dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti dello Stato per appalti, forniture e somministrazioni si applica solo alle amministrazioni statali, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali e dunque, in quanto norma di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti, non può essere applicata in via analogica agli enti locali (Tribunale Catanzaro sez. II,
30/05/2023, n.858).
Nel caso di specie deve invece, trovare applicazione l'art. 106, comma 13, d.lgs. n.
50/2016, norma ratione temporis applicabile, la quale precisava le cessione di credito inerenti corrispettivi di appalti pubblici dovessero essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e quindi notificate alle amministrazioni debitrici. Secondo detta norma , fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche,
pagina 7 di 12 qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Nella specie, all'art. 5 dell'atto di cessione stipulato in data 05/11/2020, le parti hanno inoltre pattuito che “la presente cessione è sottoposta a condizione sospensiva della accettazione espressa, di cui all'art. 6 che segue, da parte del Parte_1 che potrà opporre alla cessionaria tutte le eccezioni proponibili alla Cedente e derivanti dall'osservanza del contratto appalto Lavori”.
Il successivo art. 6 dell'atto di cessione, citato all'art. 5, stabilisce che “i pagamenti che il effettuerà in dipendenza della presente cessione dovranno
Parte_1 essere eseguiti, per avere pieno effetto liberatorio nei suoi confronti, esclusivamente alla cessionaria (…) L'avvenuto accredito costituirà per Controparte_1 il ricevuta liberatoria delle somme accreditate (…) Le parti
Parte_1 concordano che il presente contratto sarà efficace nei confronti del
Parte_1 solo a seguito della sua esplicita accettazione. Le parti autorizzano il
Parte_1 ad inviare la comunicazione di accettazione a mezzo posta elettronica
[...] certificata ai seguenti indirizzi (…)”.
L'art. 7 dispone che “Anche ai sensi degli artt. 5 e 6 che precedono, la presente cessione è sottoposta alla condizione sospensiva della accettazione espressa della presente cessione da parte del Per l'effetto, la Cessionaria si Parte_1 assume il compito di notificare la presente cessione di credito al debitore ceduto mediante pec o raccomandata (…)” Parte_1
Ebbene, è pacifico – in quanto non contestato – che l'atto di cessione del credito autenticato in data 05/11/2020 dal Notaio Dott. , rep. n. Persona_1
4.301/2.942 – avente quindi la forma prescritta di cui all'art. 106, comma 13, d. lgs.
n. 50/2016 – per crediti fino alla concorrenza dell'importo di euro 488.000,00, è stato notificato al in data 03/03/2021 (cfr. doc. 1 del fascicolo Parte_1 monitorio).
Non risulta, invece, che entro 45 giorni il abbia rifiutato la cessione con Pt_1 comunicazione scritta notificata al cedente, come previsto dall'art. 106 d. lgs. n.
50/2016.
pagina 8 di 12 Quanto all' “accettazione espressa della cessione” prevista nel contratto di cessione, risulta dalla documentazione in atti (doc. 19, 20 fascicolo monitorio), che a fronte della richiesta datata 14/12/2020 di pagamento dei compensi per euro 167.474,44, in cui è espressamente richiamato il predetto atto di cessione del credito, il ha Pt_1 regolarmente provveduto al pagamento di quanto richiesto.
Inoltre, nella proposta di risoluzione del contratto di appalto a firma del R.U.P.
Geom. , allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 422 del 13.5.2021 CP_4 prodotta dall'opponente, è riportato: “ - con nota prot. n. 55519 del 17.1.2020 la
a seguito dell'emissione del primo certificato di Controparte_3 pagamento, ha avanzato formale richiesta di poter effettuare il pagamento diretto alle ditte subappaltatrici, nonché il pagamento diretto in favore del loro fornitore,
in virtù dell'atto di cessione del credito Rep. n. 4301 del Controparte_1
5.11.2020 per € 167.474,42; i RUP, con D.D. n. 1098 del 17/12/2020, autorizzava pertanto la scissione dei pagamenti, apportando una variante dell'impegno di spesa necessario” (cfr. doc. 3 di parte opponente).
Va precisato, peraltro, che la richiamata D.D. n. 1098 del 17/12/2020, benché oggetto di capitoli di prova per testi (non espletata, in quanto inammissibile) da parte del opponente, non è stata prodotta in giudizio dal Pt_1 Pt_1
Inoltre, con le missive del 03/08/2021 e del 16/05/2022 (cfr. doc. 4, 5 di parte opponente) il ha espressamente ammesso che la somma complessiva di euro Pt_1
278.530,33 è stata oggetto di cessione in favore dell'opposta, come espressamente indicato anche nell'oggetto, denominato: “cessione del credito relativo al contratto di appalto lavori pubblici del 30/06/2020”, e nel corpo stesso delle missive, nel quale si dà atto che il legale di Avv. Sonia Scaleggi “lamenta il Controparte_1 fatto che deve ancora avere una somma pari ad euro Controparte_1
70.552,47, si ribadisce che la ha ricevuto – per mero Controparte_3 errore materiale – la somma di euro 278.530,33 somma peraltro oggetto di cessione del credito a terzi…” (cfr. doc. 5 della produzione di parte opponente), e intimava la restituzione di quanto erroneamente corrisposto.
pagina 9 di 12 Il pertanto, ha espressamente accettato l'atto di cessione del credito rep. n. Pt_1
4.301/2.942, che è unico per tutti i crediti complessivamente richiesti, fino alla concorrenza dell'importo di euro 488.000,00, incluso quindi anche quello azionato in sede monitoria, procedendo al pagamento parziale in favore della cessionaria, richiamando tale atto di cessione nella delibera dandone atto nella Determinazione
Dirigenziale n. 422 del 13.5.2021, ed infine qualificando l'importo di euro
278.530,33 erroneamente corrisposto a come credito Controparte_3 oggetto di cessione.
Va peraltro chiarito che l'atto di cessione non prevede, per l'accettazione della cessione particolari forme, se non che questa sia “espressa”, presupposto che risulta integrato nella specie.
Inoltre, sebbene il sostenga che la successiva richiesta di Parte_1 pagamento diretto di euro 278.580,33 non era stata autorizzata in via cautelativa, in quanto l'appaltatrice era stata espunta dalla cd. “White List” e il contratto era stato in seguito risolto, a ben vedere, a fronte della restituzione alla cessionaria odierna opposta della minor somma di euro 209.623,79, è stato ancora il Comune a domandare la restituzione della somma di euro 70.552,47, poi azionata in sede monitoria in mancanza di spontaneo adempimento da parte della terza chiamata.
Del resto, l'opponente ha dichiarato che le somme sono state corrisposte a
[...]
“per mero errore materiale” (cfr. doc. 4, 5 di parte opponente), e Controparte_3 non – come invece sostenuto nell'atto di citazione in opposizione a d.i. – correttamente all'appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatrice, con ciò riconoscendo ancora che il pagamento doveva essere effettuato alla cessionaria del credito, e non alla creditrice originaria.
Diversamente, se fosse – come sostiene il – Controparte_3 Pt_1 titolare del credito, non si comprende in cosa sarebbe consistito tale “errore materiale” dedotto dal debitore, tale da fondare la richiesta di ripetizione Pt_1 delle somme.
Ne deriva che la cessione, notificata regolarmente, e accettata dall'opponente, è pienamente efficace nei confronti del e che il pagamento doveva farsi Pt_1
pagina 10 di 12 direttamente a con la conseguenza che il pagamento Controparte_1 eseguito alla cedente non ha liberato il che è Controparte_3 Pt_1 tenuto a corrispondere la somma residua di euro 70.552,47 all'opposta.
Le doglianze di parte opponente risultano, pertanto, infondate, e vanno respinte, e il decreto ingiuntivo va confermato.
Quanto alla domanda in manleva di Controparte_5 [...]
rimasta contumace nel presente giudizio, si osserva quanto segue. Parte_1
Dalla documentazione versata in atti, risulta che ha Controparte_3 ammesso di voler provvedere alla restituzione degli importi erroneamente rinvenuti
(cfr. doc. 3 di parte opposta), e che vi ha poi parzialmente provveduto (cfr. doc. 4, 5 di parte opposta).
Il pagamento fatto alla cedente e indebitamente trattenuto da Controparte_3
determinerebbe, in ipotesi, l'obbligo in capo a quest'ultima alla restituzione in
[...] favore del delle somme indebitamente trattenute, pari ad euro Parte_1
70.552,47, detratti euro 30.000,00 corrisposti nelle more del giudizio (cfr. memoria
183 VI co. n. 2) c.p.c. di parte opposta e memoria 183 VI co. n. 3) c.p.c. del Pt_1 nella quale si dichiara: “sarà il odierno opponente a restituire alla IA Pt_1
Conglomerati quanto ricevuto - proprio in forza dell'intercessione per mero spirito conciliativo al fine di ottenere la ripetizione di quanto versato (cfr. all.ti 4-5 all'atto di opposizione) - dalla nelle more del presente giudizio”). Controparte_3
Il tuttavia, in tal sede, non ha domandato di accertare il suo diritto alla Pt_1 ripetizione delle somme versate a sicché il Tribunale non Controparte_3 può pronunciarsi su tale questione, dovendosi limitare alla domanda di manleva, che, tuttavia è infondata.
Come si è detto sopra, il pagamento fatto alla cedente non Controparte_3 ha liberato il che è tenuto a corrispondere la somma residua di euro Pt_1
70.552,47 all'opposta.
Non vi è alcun titolo addotto dal che possa fondare la manleva della terza Pt_1 chiamata, ossia in virtù del quale sarebbe tenuta a pagare Controparte_3 all'opposta la somma ingiunta in luogo del Pt_1
pagina 11 di 12 La domanda di manleva, pertanto, non può essere accolta, essendo il tenuto Pt_1 al pagamento dell'importo ingiunto da fermo restando il Controparte_1 diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla terza
[...]
Controparte_3
Le spese di lite tra il e IA seguono la Parte_1 Controparte_1 soccombenza.
Le spese sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ai parametri minimi quanto alle fasi istruttoria e decisionale, in considerazione dell'assenza di istruttoria e del modulo decisionale prescelto.
Nulla sulle spese relative alla domanda di manleva spiegata dal nei Parte_1 confronti della terza chiamata rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta dal e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1954/2022, emesso da questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di IA Parte_1
che liquida in complessivi euro 8.500,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Parte_1
Controparte_3 nulla sulle spese della domanda di manleva.
IA, 5 luglio 2025
Il Giudice
Federico Fiore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di IA, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
Federico Fiore ha pronunciato, ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 299 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Tra
(P.I ), in persona del Sindaco p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caforio, ed elettivamente
[...] domiciliato presso il suo studio in IA, Via Bartolo n. 10, come da procura speciale rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Attore-opponente
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Scaleggi, ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marsciano (PG), Via Fratelli Ceci n.
45, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta-opposta
e nei confronti di P.I. A ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante p.t.
Terza chiamata contumace avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come al verbale di udienza del 5.6.2025 all'esito della quale il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.1 Con atto di citazione notificato in data 20/01/2023, il ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1954/2022, emesso da questo Tribunale il 29/11/2022, pubblicato il 01/12/2022, e notificato in data 14/12/2022, con cui, su istanza di gli è stato ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 di euro 70.552,47, oltre interessi e spese della procedura, quale credito residuo dovuto dal debitore ceduto all'opposta, per il corrispettivo di forniture di Parte_1 conglomerati bituminosi effettuate da nell'ambito del Controparte_1 contratto di appalto tra e il Controparte_3 Parte_1
A fondamento dell'opposizione, l'opponente, dopo aver premesso che in materia di cessione di crediti verso la P.A. è necessario un formale assenso della
Amministrazione ceduta, ha dedotto di aver autorizzato la richiesta dell'appaltatrice di pagamento diretto al proprio fornitore Controparte_3 [...] per la somma di euro 167.474,44, e di non aver, invece, Controparte_1 autorizzato la successiva richiesta di pagamento diretto per ulteriori somme, dal momento che, nelle more, l'appaltatrice era stata espunta dalla cd. “White List”, e in via cautelare il aveva sospeso i lavori, e risolto il contratto di appalto. Pt_1
Ha quindi sostenuto di non aver aderito alla cessione, e pertanto ha dedotto l'inefficacia della cessione nei suoi confronti, rappresentando di aver interceduto nei confronti di al solo fine di agevolare la riscossione del Controparte_1 credito di quest'ultima verso unica debitrice nei confronti Controparte_3 dell'opposta.
pagina 2 di 12 Ha quindi chiesto di autorizzare la chiamata in causa in Controparte_3 quanto effettiva titolare passiva della pretesa di o, in Controparte_1 alternativa, in quanto tenuta a tenere indenne il di quanto azionato Parte_1 in sede monitoria.
In ragione di ciò, l'Ente opponente – previa autorizzazione della chiamata in causa del terzo – ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e, in subordine, in caso di accertamento totale o parziale del credito di parte opposta, di essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_3
1.2 Con comparsa depositata in data 29/05/2023, si è costituita in giudizio
[...] ribadendo la fondatezza del credito nei confronti del Controparte_1 Parte_1
e chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
[...]
Dopo aver rappresentato di aver eseguito forniture di conglomerati bituminosi in favore di in forza del contratto del 15/09/2020, Controparte_3 nell'ambito dell'esecuzione, da parte di quest'ultima, di opere appaltate dal
[...]
con contratto del 30/06/2020, ha dedotto che in data 5/11/2020 Parte_1 [...] le aveva ceduto il proprio credito verso il committente per Controparte_3 Pt_1 il corrispettivo delle opere eseguite, fino alla concorrenza massima di euro
488.000,00, e che la cessione era stata regolarmente notificata al debitore ceduto in data 03/03/2021.
Ha aggiunto che il aveva eseguito un parziale pagamento in favore di Pt_1 per euro 167.474,44, a mezzo di bonifico bancario, salvo Controparte_1 poi, per mero errore materiale ammesso dallo stesso ente comunale con comunicazione a mezzo pec, versare successivamente l'ulteriore somma di euro
278.580,33 alla cedente Controparte_3
In seguito – ha proseguito l'opposta – il aveva intimato a Parte_1 [...] di rimettere le somme ricevute erroneamente all'effettivo creditore Controparte_3
ma la terza corrispondeva alla cessionaria la minor Controparte_1 somma di euro 209.623,79.
Il a questo punto, domandava anche la restituzione dell'ulteriore somma di Pt_1 euro 70.552,47, ma tale richiesta rimaneva inevasa.
pagina 3 di 12 Fatte queste premesse in punto di fatto, l'opposta ha eccepito l'infondatezza ed irrilevanza delle difese di parte opponente inerenti la risoluzione del contratto principale di appalto, avendo il corrisposto l'intero ammontare richiesto Pt_1 senza obiezioni, seppur erroneamente al creditore originario.
Ha poi sostenuto che con la notifica della cessione al debitore ceduto, il pagamento effettuato alla cedente non aveva avuto effetto liberatorio, e che la cessione doveva ritenersi pienamente valida ed efficace, non essendo intervenuto l'espresso diniego alla cessione da parte della p.a., nel termine di 45 giorni, come previsto dall'art. 106
Cod. appalti.
Ha precisato che, con lettera PEC del 6/12/2022, ha Controparte_3 comunicato di aver effettuato un ulteriore pagamento di euro 10.000,00, il quale, tuttavia, non è stato corrisposto in favore dell'opposta ma, presumibilmente, del
Parte_1
Ha quindi ribadito di vantare nei confronti del il credito residuo di euro Pt_1
70.552,47, oltre interessi di mora.
In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità passiva della pretesa di parte opposta, ha aderito alla condanna di
[...] al pagamento della somma ingiunta. Controparte_3
1.3 Autorizzata la chiamata in causa della terza, pur Controparte_3 ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio, e, all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 27/06/2023, ne è stata dichiarata la contumacia. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e scambiate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale. Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c., l'opposta ha prodotto tre contabili di bonifico da euro 10.000 ciascuna, per totali euro 30.000,00, eseguiti dalla terza chiamata in favore del Parte_1
1.4 Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 05/06/2025, la causa è stata discussa oralmente, e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Il Comune opponente, ha eccepito che, mentre la richiesta dell'appaltatrice
[...] di pagamento diretto da parte del committente al suo fornitore Controparte_3 per la somma di euro 167.474,44 era stata autorizzata, la Controparte_1 successiva richiesta di pagamento diretto di euro 278.580,33 non sarebbe stata autorizzata, in quanto l'appaltatrice era stata espunta dalla cd. “White List” e il pagina 5 di 12 contratto era stato in seguito risolto, e in ragione di ciò il pagamento era stato fatto all'appaltatrice cedente.
Ha sostenuto che ai fini dell'efficacia della cessione è necessario un formale assenso da parte della P.A., nella specie mai intervenuto per il secondo pagamento, e pertanto ha dedotto l'inefficacia della cessione nei suoi confronti, rappresentando di aver interceduto nei confronti di al solo fine di agevolare la Controparte_1 riscossione del credito di quest'ultima verso unica Controparte_3 debitrice nei confronti dell'opposta.
Le difese di parte opponente non colgono nel segno.
Anzitutto, va premesso che il non ha contestato la sussistenza del credito Pt_1 oggetto di cessione, avendo ribadito, anche nel proprio atto di citazione, di essersi fatta parte diligente per far ottenere all'opposta il pagamento di quanto le spettava per le forniture rese all'appaltatrice.
Il debito, inoltre, è stato regolarmente ceduto all'opposta.
Com'è noto, ai l'art. 1264 c.c., stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 c.c., comma 1), ovvero qualora ne sia venuto a conoscenza anche prima della notificazione
(art. 1264 c.c., comma 2)., con la conseguenza che il pagamento fatto al creditore cedente non libera il debitore.
Tale norma, secondo la prospettazione di parte opponente, andrebbe integrata con la previsione dell'art. 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2248, secondo cui “'per le somme dovute allo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della l. 20 marzo 1865, n. 2248 e degli artt. 351
e 355, allegato F della legge medesima”'. Tali ultime previsioni disponevano che “ sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né
“convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata' (art. 9) mentre gli artt. 351 e 355 si applicavano ai sequestri in caso di appalti.
Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata, la norma dell'art. 70 del R.D. n.
2240/1923 non si applica ai Comuni, trattandosi di norma speciale: al riguardo Cass.,
n. 17496/2008; Cass., n. 6038/2010; Cass., n. 23273/2014; Cass., n. 2760/2015;
pagina 6 di 12 Cass., n. 20739/2015; Cass., n. 21747/2016, sicché la relativa eccezione deve essere rigettata Invero, in caso di cessione di crediti nei confronti della p.a., la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, che subordina l'efficacia della cessione al necessario consenso dell'amministrazione ceduta, è riservata alla sola
Amministrazione statale e non è suscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, compresi gli Enti locali (Comuni,
Province).
Allo stesso modo risulta non suscettibile di applicazione analogica il dettato di cui all'art. 69 r.d. n. 2440/1923: come affermato dalla Suprema Corte e poi recepito in successive sentenze di merito, in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del
1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (Cassazione civile sez.
VI, 15/10/2020, n.22315); la disciplina speciale prevista dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti dello Stato per appalti, forniture e somministrazioni si applica solo alle amministrazioni statali, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali e dunque, in quanto norma di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti, non può essere applicata in via analogica agli enti locali (Tribunale Catanzaro sez. II,
30/05/2023, n.858).
Nel caso di specie deve invece, trovare applicazione l'art. 106, comma 13, d.lgs. n.
50/2016, norma ratione temporis applicabile, la quale precisava le cessione di credito inerenti corrispettivi di appalti pubblici dovessero essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e quindi notificate alle amministrazioni debitrici. Secondo detta norma , fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche,
pagina 7 di 12 qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Nella specie, all'art. 5 dell'atto di cessione stipulato in data 05/11/2020, le parti hanno inoltre pattuito che “la presente cessione è sottoposta a condizione sospensiva della accettazione espressa, di cui all'art. 6 che segue, da parte del Parte_1 che potrà opporre alla cessionaria tutte le eccezioni proponibili alla Cedente e derivanti dall'osservanza del contratto appalto Lavori”.
Il successivo art. 6 dell'atto di cessione, citato all'art. 5, stabilisce che “i pagamenti che il effettuerà in dipendenza della presente cessione dovranno
Parte_1 essere eseguiti, per avere pieno effetto liberatorio nei suoi confronti, esclusivamente alla cessionaria (…) L'avvenuto accredito costituirà per Controparte_1 il ricevuta liberatoria delle somme accreditate (…) Le parti
Parte_1 concordano che il presente contratto sarà efficace nei confronti del
Parte_1 solo a seguito della sua esplicita accettazione. Le parti autorizzano il
Parte_1 ad inviare la comunicazione di accettazione a mezzo posta elettronica
[...] certificata ai seguenti indirizzi (…)”.
L'art. 7 dispone che “Anche ai sensi degli artt. 5 e 6 che precedono, la presente cessione è sottoposta alla condizione sospensiva della accettazione espressa della presente cessione da parte del Per l'effetto, la Cessionaria si Parte_1 assume il compito di notificare la presente cessione di credito al debitore ceduto mediante pec o raccomandata (…)” Parte_1
Ebbene, è pacifico – in quanto non contestato – che l'atto di cessione del credito autenticato in data 05/11/2020 dal Notaio Dott. , rep. n. Persona_1
4.301/2.942 – avente quindi la forma prescritta di cui all'art. 106, comma 13, d. lgs.
n. 50/2016 – per crediti fino alla concorrenza dell'importo di euro 488.000,00, è stato notificato al in data 03/03/2021 (cfr. doc. 1 del fascicolo Parte_1 monitorio).
Non risulta, invece, che entro 45 giorni il abbia rifiutato la cessione con Pt_1 comunicazione scritta notificata al cedente, come previsto dall'art. 106 d. lgs. n.
50/2016.
pagina 8 di 12 Quanto all' “accettazione espressa della cessione” prevista nel contratto di cessione, risulta dalla documentazione in atti (doc. 19, 20 fascicolo monitorio), che a fronte della richiesta datata 14/12/2020 di pagamento dei compensi per euro 167.474,44, in cui è espressamente richiamato il predetto atto di cessione del credito, il ha Pt_1 regolarmente provveduto al pagamento di quanto richiesto.
Inoltre, nella proposta di risoluzione del contratto di appalto a firma del R.U.P.
Geom. , allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 422 del 13.5.2021 CP_4 prodotta dall'opponente, è riportato: “ - con nota prot. n. 55519 del 17.1.2020 la
a seguito dell'emissione del primo certificato di Controparte_3 pagamento, ha avanzato formale richiesta di poter effettuare il pagamento diretto alle ditte subappaltatrici, nonché il pagamento diretto in favore del loro fornitore,
in virtù dell'atto di cessione del credito Rep. n. 4301 del Controparte_1
5.11.2020 per € 167.474,42; i RUP, con D.D. n. 1098 del 17/12/2020, autorizzava pertanto la scissione dei pagamenti, apportando una variante dell'impegno di spesa necessario” (cfr. doc. 3 di parte opponente).
Va precisato, peraltro, che la richiamata D.D. n. 1098 del 17/12/2020, benché oggetto di capitoli di prova per testi (non espletata, in quanto inammissibile) da parte del opponente, non è stata prodotta in giudizio dal Pt_1 Pt_1
Inoltre, con le missive del 03/08/2021 e del 16/05/2022 (cfr. doc. 4, 5 di parte opponente) il ha espressamente ammesso che la somma complessiva di euro Pt_1
278.530,33 è stata oggetto di cessione in favore dell'opposta, come espressamente indicato anche nell'oggetto, denominato: “cessione del credito relativo al contratto di appalto lavori pubblici del 30/06/2020”, e nel corpo stesso delle missive, nel quale si dà atto che il legale di Avv. Sonia Scaleggi “lamenta il Controparte_1 fatto che deve ancora avere una somma pari ad euro Controparte_1
70.552,47, si ribadisce che la ha ricevuto – per mero Controparte_3 errore materiale – la somma di euro 278.530,33 somma peraltro oggetto di cessione del credito a terzi…” (cfr. doc. 5 della produzione di parte opponente), e intimava la restituzione di quanto erroneamente corrisposto.
pagina 9 di 12 Il pertanto, ha espressamente accettato l'atto di cessione del credito rep. n. Pt_1
4.301/2.942, che è unico per tutti i crediti complessivamente richiesti, fino alla concorrenza dell'importo di euro 488.000,00, incluso quindi anche quello azionato in sede monitoria, procedendo al pagamento parziale in favore della cessionaria, richiamando tale atto di cessione nella delibera dandone atto nella Determinazione
Dirigenziale n. 422 del 13.5.2021, ed infine qualificando l'importo di euro
278.530,33 erroneamente corrisposto a come credito Controparte_3 oggetto di cessione.
Va peraltro chiarito che l'atto di cessione non prevede, per l'accettazione della cessione particolari forme, se non che questa sia “espressa”, presupposto che risulta integrato nella specie.
Inoltre, sebbene il sostenga che la successiva richiesta di Parte_1 pagamento diretto di euro 278.580,33 non era stata autorizzata in via cautelativa, in quanto l'appaltatrice era stata espunta dalla cd. “White List” e il contratto era stato in seguito risolto, a ben vedere, a fronte della restituzione alla cessionaria odierna opposta della minor somma di euro 209.623,79, è stato ancora il Comune a domandare la restituzione della somma di euro 70.552,47, poi azionata in sede monitoria in mancanza di spontaneo adempimento da parte della terza chiamata.
Del resto, l'opponente ha dichiarato che le somme sono state corrisposte a
[...]
“per mero errore materiale” (cfr. doc. 4, 5 di parte opponente), e Controparte_3 non – come invece sostenuto nell'atto di citazione in opposizione a d.i. – correttamente all'appaltatrice, in conseguenza della risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatrice, con ciò riconoscendo ancora che il pagamento doveva essere effettuato alla cessionaria del credito, e non alla creditrice originaria.
Diversamente, se fosse – come sostiene il – Controparte_3 Pt_1 titolare del credito, non si comprende in cosa sarebbe consistito tale “errore materiale” dedotto dal debitore, tale da fondare la richiesta di ripetizione Pt_1 delle somme.
Ne deriva che la cessione, notificata regolarmente, e accettata dall'opponente, è pienamente efficace nei confronti del e che il pagamento doveva farsi Pt_1
pagina 10 di 12 direttamente a con la conseguenza che il pagamento Controparte_1 eseguito alla cedente non ha liberato il che è Controparte_3 Pt_1 tenuto a corrispondere la somma residua di euro 70.552,47 all'opposta.
Le doglianze di parte opponente risultano, pertanto, infondate, e vanno respinte, e il decreto ingiuntivo va confermato.
Quanto alla domanda in manleva di Controparte_5 [...]
rimasta contumace nel presente giudizio, si osserva quanto segue. Parte_1
Dalla documentazione versata in atti, risulta che ha Controparte_3 ammesso di voler provvedere alla restituzione degli importi erroneamente rinvenuti
(cfr. doc. 3 di parte opposta), e che vi ha poi parzialmente provveduto (cfr. doc. 4, 5 di parte opposta).
Il pagamento fatto alla cedente e indebitamente trattenuto da Controparte_3
determinerebbe, in ipotesi, l'obbligo in capo a quest'ultima alla restituzione in
[...] favore del delle somme indebitamente trattenute, pari ad euro Parte_1
70.552,47, detratti euro 30.000,00 corrisposti nelle more del giudizio (cfr. memoria
183 VI co. n. 2) c.p.c. di parte opposta e memoria 183 VI co. n. 3) c.p.c. del Pt_1 nella quale si dichiara: “sarà il odierno opponente a restituire alla IA Pt_1
Conglomerati quanto ricevuto - proprio in forza dell'intercessione per mero spirito conciliativo al fine di ottenere la ripetizione di quanto versato (cfr. all.ti 4-5 all'atto di opposizione) - dalla nelle more del presente giudizio”). Controparte_3
Il tuttavia, in tal sede, non ha domandato di accertare il suo diritto alla Pt_1 ripetizione delle somme versate a sicché il Tribunale non Controparte_3 può pronunciarsi su tale questione, dovendosi limitare alla domanda di manleva, che, tuttavia è infondata.
Come si è detto sopra, il pagamento fatto alla cedente non Controparte_3 ha liberato il che è tenuto a corrispondere la somma residua di euro Pt_1
70.552,47 all'opposta.
Non vi è alcun titolo addotto dal che possa fondare la manleva della terza Pt_1 chiamata, ossia in virtù del quale sarebbe tenuta a pagare Controparte_3 all'opposta la somma ingiunta in luogo del Pt_1
pagina 11 di 12 La domanda di manleva, pertanto, non può essere accolta, essendo il tenuto Pt_1 al pagamento dell'importo ingiunto da fermo restando il Controparte_1 diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla terza
[...]
Controparte_3
Le spese di lite tra il e IA seguono la Parte_1 Controparte_1 soccombenza.
Le spese sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa e dell'attività difensiva svolta, ai parametri minimi quanto alle fasi istruttoria e decisionale, in considerazione dell'assenza di istruttoria e del modulo decisionale prescelto.
Nulla sulle spese relative alla domanda di manleva spiegata dal nei Parte_1 confronti della terza chiamata rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta dal e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1954/2022, emesso da questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di IA Parte_1
che liquida in complessivi euro 8.500,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Parte_1
Controparte_3 nulla sulle spese della domanda di manleva.
IA, 5 luglio 2025
Il Giudice
Federico Fiore
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