Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/06/2025, n. 10922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10922 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10922/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07681/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7681 del 2024, proposto da PP GR, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di NA MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Francesca Pizzutilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Alberto NG e Carolina Orabona, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Bari, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Bari, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;
- dell’Avviso 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- dell’Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d’Appello di Bari;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell’elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d’Appello di Bari, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea magistrale;
- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Bari (Codice Concorso BA);
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Bari.
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NA MA il 26 luglio 2024 :
- della graduatoria dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto dell’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”, pubblicata il 14.6.2024 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui alla ricorrente incidentale non viene riconosciuto l’ulteriore punteggio di 2 punti per titoli di cui all’art. 6, co. 3, lett. b) del bando di concorso;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui alla ricorrente incidentale non viene attribuito l’ulteriore punteggio di 2 punti per titoli di cui all’art. 6, co. 3, lett. b) del bando di concorso per la laurea quadriennale in Giurisprudenza;
- di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente incidentale;
- nonché, per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse della ricorrente incidentale, dell’art. 6, co. 3, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui ha escluso dalla valutazione dei titoli aggiuntivi i diplomi di laurea vecchio ordinamento ovvero magistrale qualora utilizzati per l’ammissione al concorso;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria finale con attribuzione alla ricorrente incidentale del punteggio totale di 34,75.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da NA MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente incidentale, con memoria del 16 aprile 2025, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, mentre il ricorrente principale ha depositato in data 19 maggio 2025 un atto di rinuncia al ricorso notificato in pari data alle parti resistenti;
- alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso principale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 84, comma 4, e dell’articolo 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, pur non recando la rinuncia i requisiti di formalità di cui all’articolo 84, comma 3, c.p.a. (secondo il quale « La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza »), a cagione dell’intempestività della notifica alle controparti rispetto alla data di udienza, il ricorso principale vada dichiarato comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a, in quanto, a norma dell’art 84, comma 4, c.p.a., « Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa »;
Ritenuto, quanto alle spese, di disporne la compensazione, attesa la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO