Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 426/2024
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. CP_ introdotta nei confronti dell da:
- c.f. n.q. di genitore esercente la potestà parentale Parte_1 C.F._1 ona il 08/10/2018 Persona_1
preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni assegnato, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in Cancelleria il ricorso di merito;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario dichiarando la parte ricorrente:
• minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
• con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa in data 08/06/2023;
Pertanto,
DICHIARA
la sussistenza del requisito sanitario per aver diritto alla prestazione richiesta;
CP_ condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi
€1.200,00, rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_ pone ad integrale carico dell le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Ascoli Piceno, 06/06/2025 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto