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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/07/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1320/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1320/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: “ricorso ex artt. 473 bis 29 e 473 bis 39 c.p.c.”, vertente TRA
nata a [...], il [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. ON Pier Paolo Pompilio, elettivamente domiciliata
[...] come in atti Ricorrente E
nato ad [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Rosa, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ
in sede Controparte_2
Interventore necessario
CONCLUSIONI Come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025. Gli atti erano stati trasmessi al p.m. che ha emesso visto il 13.07.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso ex artt. 473 bis 29 e 473 bis 39 c.p.c. iscritto il 15.06.2023, la ricorrente, ha dedotto: di aver contratto matrimonio in Lungro, in data 08/12/2012 (atto n. 3, part. I, serie Ufficio 1 anno 2012), con;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a Controparte_1 Persona_1
Castrovillari il 09/03/2013) e (nato a [...] il [...]); che con decreto del Per_2
Tribunale di Castrovillari n. cron. 11826 del 03/11/2021 è stata omologata la separazione tra i
1 coniugi;
che i suoi rapporti con la madre, figura molto importante per i figli, per Parte_2 esser stata molto presente nella loro crescita, sono divenuti molto conflittuali a seguito della separazione e ciò ha influito sui suoi rapporti con il primogenito ON, indotto a contrapporsi alla mamma, individuata dalla nonna quale responsabile della crisi coniugale;
di aver tale clima determinato l'episodio di supposto abuso di mezzi di correzione, strumentalizzando il quale, il ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di separazione iscritto presso l'adito CP_1
Tribunale e recante numero RG n. 193/2022; che tale giudizio si è concluso con decreto n. cronol. 2463/2022 del 17/10/2022 il quale ha ratificato la modifica delle condizioni di separazione fra le parti “in conformità alle richieste congiunte dalle stesse formulate”; che, in particolare, nel procedimento suddetto, le parti hanno concordato il collocamento dei figli minori presso il padre, in Acquaformosa, con la possibilità della madre di incontrare e visitarli in ogni momento e tenerli con sé, compatibilmente con gli eventuali impegni di lavoro e, comunque, secondo un calendario stabilito con riferimento agli impegni lavorativi della ricorrente ed è stato fissato un contributo a carico di quest'ultima per il mantenimento dei figli pari ad € 150,00 mensili oltre alla partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie ed all'autorizzazione per il a CP_1 incassare l'assegno unico;
che nel corso del predetto procedimento venivano depositate relazioni da parte dei servizi sociali da cui emergeva che la paura e il terrore di ON nell'incontrare la madre
“sono stati ... indotti dalle figure adulte che lo circondano” e conseguenza dell'esser stato inopportunamente coinvolto nelle discussioni familiari, nonché che ON “[…] è fortemente influenzato dal contesto familiare in cui vive che lo porta ad evitare atteggiamenti di apertura nei confronti della figura materna, nonostante abbia palesato affetto nei suoi riguardi. In particolar modo in più occasioni ha espresso il timore di deludere il padre e i nonni materni qualora si fosse solamente avvicinato alla madre per scambiarsi un gesto di affetto o se avesse accettao i regali che la donna gli portava […]”;di non esser più riuscita a vedere il figlio ON esauritisi gli incontri organizzati dal servizio sociale di Lungro dal marzo al luglio 2022; di essere stata allontanata in occasione della prima comunione del minore celebrata il 21/05/2023; di essere stata, fino a poco tempo fa, ostacolata dal persistente atteggiamento ostruzionistico di mamma e marito nel vedere il piccolo;
d'esser stato, frattanto, diagnosticato a un sospetto disturbo dello spettro Per_2 Per_2 autistico e prescritto un progetto riabilitativo individuale con trattamento psicomotorio, logopedico e cognitivo - comportamentale, il cui costo mensile è stato di € 150,00; che a è stata Per_2 riconosciuto con decorrenza novembre 2022 un'indennità di accompagnamento per la sua invalidità, incassata interamente dal;
che i minori non vivono con il padre ad CP_1
Acquaformosa, secondo l'accordo di modifica delle condizioni di separazione, ma ancora prevalentemente in Lungro dai nonni materni, pur figurando ancora nello stato di famiglia della madre;
che l'omessa variazione anagrafica dello stato di famiglia, imputabile all'inerzia del , CP_1 ha determinato il rigetto dell'istanza di reddito di cittadinanza per la ricorrente e un netto peggioramento delle sue già precarie condizioni economiche;
che sono, viceversa, migliorate le condizioni economiche del che, oltre a incassare interamente l'assegno unico, percepisce CP_1
l'assegno di invalidità di pari ad € 527,16 mensili e fruisce del contributo dei suoceri che, Per_2 di fatto, sono i collocatari dei minori;
che ON non vede la madre da quasi un anno e che la collaborazione del per il recupero dei rapporti madre - figlio è stata improduttiva se non CP_1 controproducente;
che solo da poco sono cessate le difficoltà negli incontri tra e la madre Per_2 sa dove andare a prenderlo senza dover attendere la disponibilità del marito;
che, nonostante il
2 percepisca, per intero, la pensione d'invalidità del minore, le viene richiesto il contributo CP_1 per le spese mediche straordinarie. La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: inaudita altera parte o, in subordine, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.: a) di incaricare i servizi sociali di Lungro di riprendere il calendario di incontri programmati tra la ricorrente ed il figlio ON e, nel contempo, accertare le cause della persistenza del rifiuto di quest'ultimo di vedere la madre disponendone, ove necessario, l'ascolto con l'assistenza di una psicologa infantile e predisporre un progetto per il superamento della crisi;
b) di fissare l'udienza per la conferma e/o revoca dei provvedimenti “inaudita altera parte”; per il prosieguo, all'esito degli accertamenti effettuati dai servizi sociali di Lungro: c) di modificare l'affidamento e/o il collocamento dei minori nel senso più confacente al loro interesse ove risultassero inadempimenti agli accordi di modifica recepiti con decreto 2643/2022 e responsabilità degli attuali collocatari nella persistenza del rifiuto di ON di vedere la madre;
d) di disciplinare comunque i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno dei genitori: a fine settimana alterni e, sempre con il criterio dell'alternanza, durante tutte le festività, compresi compleanni ed onomastici dei genitori tenendo conto dell'allegato piano genitoriale;
e) di disporre che il genitore collocatario incassi l'assegno unico e gestisca la pensione d'invalidità di assumendo l'onere esclusivo di sostenere le spese straordinarie Per_2 nell'interesse di quest'ultimo; f) sanzionare il collocatario inadempiente con una delle sanzioni previste all'art. 473 bis 39. Rigettata la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte è stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 19.09.2023 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. Il resistente si è costituito tardivamente il 18.09.2023 contestando l'avversa domanda e chiedendo di rigettare il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 16 ottobre 2023 è stato conferito incarico al Consultorio Familiare di Castrovillari al fine di predisporre un calendario di incontri settimanali tra la ricorrente e i figli minori e di svolgere indagine sociale, anche a mezzo delega ai Servizi Sociali competenti. Nel corso del procedimento, quindi, sono state depositate le relazioni del Consultorio e dei Servizi Sociali di Castrovillari. Con ordinanza del 16.01.2025 è stato rilevato quanto segue: “ ... che il resistente già nel corso dell'udienza del 19.09.2023 aveva dedotto la pendenza, tra le stesse parti, del giudizio di divorzio dallo stesso iscritto successivamente al presente;
- che i due procedimenti pendono innanzi alla scrivente e non si è ritenuto di procedere alla riunione attesa la diversità dell'oggetto e del petitum;
- che, quindi, già con provvedimento del 16.10.2023 (dep. il 17.10.2023) è stata sottoposta alle parti la questione circa la pendenza del procedimento di divorzio atteso che eventuali provvedimenti adottati in quella sede sarebbero destinati a superare i provvedimenti resi nel presente giudizio;
- che in data odierna nell'ambito del giudizio di divorzio sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. inerenti il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e il mantenimento dei minori;
- che pur non essendo, in astratto, incompatibile la pendenza del giudizio di divorzio con quella del giudizio di modifica delle condizioni di separazione, tuttavia in concreto l'incompatibilità si verifica quando vi sia – come nel presente caso –coincidenza tra le domande svolte nei due giudizi;
invero l'odierna ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, tra l'altro, in ordine proprio agli aspetti
3 (affidamento, collocamento, diritto di visita e il mantenimento) sui quali è intervenuta pronuncia ex art. 473 bis 22 nel giudizio di divorzio;
- che al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. 27205/2019); si ritiene che la verifica dell'eventuale adozione di provvedimenti nel giudizio divorzile debba farsi, non solo alla data di proposizione del ricorso per modifica delle condizioni di separazione, ma altresì all'atto della decisione di quest'ultimo giudizio, posto che, laddove nella pendenza del giudizio di modifica intervengano i provvedimenti del giudice del divorzio, il giudice della modifica diventa privo di potestas iudicandi - che, pertanto, in ordine alle predette domande, è cessata tra le parti la materia del contendere mentre resta da decidere l'ulteriore domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna del resistente a una delle sanzioni previste all'art. 473 bis 39; - che in riferimento a tale ultima domanda la causa si palesa ampiamente istruita per cui, in assenza di ulteriore attività istruttoria, deve disporsi rinvio, ex art. 473 bis.22 comma 4, c.p.c. per la decisione”. Quindi la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 08.04.2025, poi sostituta con il deposito di note scritte. Il resistente ha depositato note scritte il 20.01.2025 chiedendo il rigetto della domanda ovvero la sua improcedibilità stante la pendenza del giudizio di divorzio n. RG 1905/2023. La ricorrente ha depositato note scritte il 08.04.2025 chiedendo la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni in suo favore, da liquidare equitativamente, ai sensi dell'art. 473 bis 39 o di disporre lo strumento ritenuto più opportuno. Tanto esposto va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alle domande di modifica avanzate dalla ricorrente, come già correttamente rilevato dal giudice delegato. Invero, si rileva che nell'ambito del giudizio di divorzio – successivamente instaurato dal resistente
- sono stati emessi, in data 16/01/2025 i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. inerenti al regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei minori. Osserva il Collegio che, pur non essendo, in astratto, incompatibile la pendenza del giudizio di divorzio con quella del giudizio di modifica, tuttavia, in concreto l'incompatibilità si verifica quando vi sia – come nel presente caso – una coincidenza tra le domande svolte nei due giudizi. Invero l'odierna ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto n. cronol. 2463/2022 del 17/10/2022 emesso nel proc. RG n. 193/2022, in ordine proprio agli aspetti (affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento) sui quali è intervenuta pronuncia ex art. 473 bis 22 nel giudizio di divorzio. Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la proposizione della domanda di modifica è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. 27205/2019). La verifica dell'eventuale adozione di provvedimenti nel giudizio divorzile deve effettuarsi non solo alla data di proposizione del ricorso per la modifica ma, altresì, all'atto della decisione di quest'ultimo giudizio, posto che, laddove nella pendenza del giudizio di modifica intervengano i provvedimenti del giudice del divorzio, il giudice della modifica diventa privo di potestas iudicandi.
4 Resta quindi da valutare unicamente la domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna del resistente a una delle sanzioni previste all'art. 473 bis 39 c.p.c. attesa la dedotta inadempienza del rispetto al provvedimento del 17/10/2022 emesso nel proc. RG n. 193/2022. CP_1
Tale domanda va rigettata. In punto di diritto si rammenta che l'art. 473 bis 39 citato prevede che “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della della Nei casi di cui al primo Controparte_3 comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”. Il legislatore della riforma ha preso posizione specificamente sul problema delle inadempienze o della violazione dei provvedimenti personali (ma anche di natura economica). La norma in commento– che sostituisce nella sostanza l'abrogato articolo 709 ter codice procedura civile. Rientrano nel concetto di violazione, sia le condotte nettamente in contrasto con le decisioni, sia i comportamenti “ostruzionistici” che ostacolino l'attuazione piena dei provvedimenti e che costituiscano espressione di un esercizio disfunzionale della responsabilità genitoriale. Con riguardo alle locuzioni “gravi inadempienze” o “atti che arrechino pregiudizio al minore”, come precisato anche dalla Suprema Corte di cassazione, è da intendersi che “l'uso della congiunzione disgiuntiva evidenzia che avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali relative alle modalità di affidamento dei figli è un fatto che giustifica di per sé l'applicazione di una o più tra le misure previste, anche in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore” (cfr. Cass. civ. n. 16980/2018). È possibile quindi individuare i comportamenti sanzionabili in quelle condotte - da ricondurre a “inadempienze o violazioni” di prescrizioni dettate in un provvedimento giurisdizionale, pur non apparentemente “gravi” - che abbiano arrecato alla prole un danno, anche non patrimoniale, accertabile e valutabile secondo gli ordinari criteri (cfr. in questo senso Corte Cost. n. 145/2020). Nel caso di specie, non appare, a questo Tribunale, ravvisabile alcun comportamento gravemente inadempiente del resistente. Quanto al figlio è la stessa ricorrente ad aver dedotto nel proprio atto introduttivo che già Per_2 poco prima dell'iscrizione della causa erano cessate le difficoltà negli incontri con la madre. Anche nelle relazioni del Consultorio e dei Servizi Sociali di Castrovillari emerge che con non Per_2 sussiste nessun problema con la madre, la quale riesce a mantenere gli incontri settimanali senza difficoltà (vedi relazione del Consultorio familiare di Castrovillari del 15 gennaio 2024, nonché relazione dei Servizi Sociali di Castrovillari del 10 maggio 2024). Quanto al minore ON dalle predette relazioni emerge che il rifiuto del minore di incontrare la madre non è stato dettato da un condizionamento del padre bensì dalle vicissitudini familiari e dal forte contrasto che ancora permane nella coppia: si veda la relazione del Consultorio familiare di Castrovillari del 15 gennaio 2024 da cui emerge che le ragioni del rifiuto a incontrare la madre sono nel fatto che in passato egli si è sentito maltrattato e che la difficoltà del minore non sta nel rapporto
5 con la madre ma nel timore di ferire il padre;
si veda la relazione dei Servizi Sociali di Castrovillari del 10 maggio 2024 da cui emerge che ON si è sempre mostrato oppositivo agli incontri come confermato anche dal padre e dagli insegnanti tanto che in concomitanza degli incontri il minore ha avuto atteggiamenti aggressivi e violenti verso i compagni prendendo anche delle note disciplinari, lo stesso palesa un netto rifiuto di incontrare la madre e che in uno degli incontri il minore ha manifestato di non accettare la fine del rapporto con i genitori e la nuova relazione della madre. Prive di riscontro le mere opinioni delle operatrici secondo cui il minore subirebbe, direttamente o indirettamente, influenze dal padre soprattutto laddove si tenga conto che è la stessa difesa della ricorrente a evidenziare, nelle proprie note scritte, il positivo evolversi dei rapporti madre figlio e che dalla stessa relazione dei Servizi (vedi relazione sul percorso psicologico del minore ON depositata dai Servizi Sociali di Castrovillari il 14.11.2024) emergono scarsi progressi nella gestione condivisa essendo i contrasti tra entrambi genitori ancora accesi e l'alta conflittualità dovuta, oltre che da una naturale mancanza di dialogo e di collaborazione reciproca, anche e soprattutto dall'instaurazione da parte degli stessi di relazioni con nuovi compagni, così accentuando la difficoltà di collaborazione. Senza tenere conto che, essendo stato instaurato il procedimento di divorzio, si paleserebbe anche il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia, in quanto ogni contestazione potrà essere proposta soltanto avverso le determinazioni adottate in merito dalla sentenza di divorzio. Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di modifica ex art. 473 bis.29 c.p.c. formulata dalla ricorrente;
B. RIGETTA la domanda ex art. 473bis.39 c.p.c. formulata dalla ricorrente;
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 17.07.2025. La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1320/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: “ricorso ex artt. 473 bis 29 e 473 bis 39 c.p.c.”, vertente TRA
nata a [...], il [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'avv. ON Pier Paolo Pompilio, elettivamente domiciliata
[...] come in atti Ricorrente E
nato ad [...] il [...] (cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Rosa, elettivamente domiciliato come in atti Resistente NONCHÉ
in sede Controparte_2
Interventore necessario
CONCLUSIONI Come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025. Gli atti erano stati trasmessi al p.m. che ha emesso visto il 13.07.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso ex artt. 473 bis 29 e 473 bis 39 c.p.c. iscritto il 15.06.2023, la ricorrente, ha dedotto: di aver contratto matrimonio in Lungro, in data 08/12/2012 (atto n. 3, part. I, serie Ufficio 1 anno 2012), con;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a Controparte_1 Persona_1
Castrovillari il 09/03/2013) e (nato a [...] il [...]); che con decreto del Per_2
Tribunale di Castrovillari n. cron. 11826 del 03/11/2021 è stata omologata la separazione tra i
1 coniugi;
che i suoi rapporti con la madre, figura molto importante per i figli, per Parte_2 esser stata molto presente nella loro crescita, sono divenuti molto conflittuali a seguito della separazione e ciò ha influito sui suoi rapporti con il primogenito ON, indotto a contrapporsi alla mamma, individuata dalla nonna quale responsabile della crisi coniugale;
di aver tale clima determinato l'episodio di supposto abuso di mezzi di correzione, strumentalizzando il quale, il ha proposto ricorso per la modifica delle condizioni di separazione iscritto presso l'adito CP_1
Tribunale e recante numero RG n. 193/2022; che tale giudizio si è concluso con decreto n. cronol. 2463/2022 del 17/10/2022 il quale ha ratificato la modifica delle condizioni di separazione fra le parti “in conformità alle richieste congiunte dalle stesse formulate”; che, in particolare, nel procedimento suddetto, le parti hanno concordato il collocamento dei figli minori presso il padre, in Acquaformosa, con la possibilità della madre di incontrare e visitarli in ogni momento e tenerli con sé, compatibilmente con gli eventuali impegni di lavoro e, comunque, secondo un calendario stabilito con riferimento agli impegni lavorativi della ricorrente ed è stato fissato un contributo a carico di quest'ultima per il mantenimento dei figli pari ad € 150,00 mensili oltre alla partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie ed all'autorizzazione per il a CP_1 incassare l'assegno unico;
che nel corso del predetto procedimento venivano depositate relazioni da parte dei servizi sociali da cui emergeva che la paura e il terrore di ON nell'incontrare la madre
“sono stati ... indotti dalle figure adulte che lo circondano” e conseguenza dell'esser stato inopportunamente coinvolto nelle discussioni familiari, nonché che ON “[…] è fortemente influenzato dal contesto familiare in cui vive che lo porta ad evitare atteggiamenti di apertura nei confronti della figura materna, nonostante abbia palesato affetto nei suoi riguardi. In particolar modo in più occasioni ha espresso il timore di deludere il padre e i nonni materni qualora si fosse solamente avvicinato alla madre per scambiarsi un gesto di affetto o se avesse accettao i regali che la donna gli portava […]”;di non esser più riuscita a vedere il figlio ON esauritisi gli incontri organizzati dal servizio sociale di Lungro dal marzo al luglio 2022; di essere stata allontanata in occasione della prima comunione del minore celebrata il 21/05/2023; di essere stata, fino a poco tempo fa, ostacolata dal persistente atteggiamento ostruzionistico di mamma e marito nel vedere il piccolo;
d'esser stato, frattanto, diagnosticato a un sospetto disturbo dello spettro Per_2 Per_2 autistico e prescritto un progetto riabilitativo individuale con trattamento psicomotorio, logopedico e cognitivo - comportamentale, il cui costo mensile è stato di € 150,00; che a è stata Per_2 riconosciuto con decorrenza novembre 2022 un'indennità di accompagnamento per la sua invalidità, incassata interamente dal;
che i minori non vivono con il padre ad CP_1
Acquaformosa, secondo l'accordo di modifica delle condizioni di separazione, ma ancora prevalentemente in Lungro dai nonni materni, pur figurando ancora nello stato di famiglia della madre;
che l'omessa variazione anagrafica dello stato di famiglia, imputabile all'inerzia del , CP_1 ha determinato il rigetto dell'istanza di reddito di cittadinanza per la ricorrente e un netto peggioramento delle sue già precarie condizioni economiche;
che sono, viceversa, migliorate le condizioni economiche del che, oltre a incassare interamente l'assegno unico, percepisce CP_1
l'assegno di invalidità di pari ad € 527,16 mensili e fruisce del contributo dei suoceri che, Per_2 di fatto, sono i collocatari dei minori;
che ON non vede la madre da quasi un anno e che la collaborazione del per il recupero dei rapporti madre - figlio è stata improduttiva se non CP_1 controproducente;
che solo da poco sono cessate le difficoltà negli incontri tra e la madre Per_2 sa dove andare a prenderlo senza dover attendere la disponibilità del marito;
che, nonostante il
2 percepisca, per intero, la pensione d'invalidità del minore, le viene richiesto il contributo CP_1 per le spese mediche straordinarie. La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: inaudita altera parte o, in subordine, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.: a) di incaricare i servizi sociali di Lungro di riprendere il calendario di incontri programmati tra la ricorrente ed il figlio ON e, nel contempo, accertare le cause della persistenza del rifiuto di quest'ultimo di vedere la madre disponendone, ove necessario, l'ascolto con l'assistenza di una psicologa infantile e predisporre un progetto per il superamento della crisi;
b) di fissare l'udienza per la conferma e/o revoca dei provvedimenti “inaudita altera parte”; per il prosieguo, all'esito degli accertamenti effettuati dai servizi sociali di Lungro: c) di modificare l'affidamento e/o il collocamento dei minori nel senso più confacente al loro interesse ove risultassero inadempimenti agli accordi di modifica recepiti con decreto 2643/2022 e responsabilità degli attuali collocatari nella persistenza del rifiuto di ON di vedere la madre;
d) di disciplinare comunque i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno dei genitori: a fine settimana alterni e, sempre con il criterio dell'alternanza, durante tutte le festività, compresi compleanni ed onomastici dei genitori tenendo conto dell'allegato piano genitoriale;
e) di disporre che il genitore collocatario incassi l'assegno unico e gestisca la pensione d'invalidità di assumendo l'onere esclusivo di sostenere le spese straordinarie Per_2 nell'interesse di quest'ultimo; f) sanzionare il collocatario inadempiente con una delle sanzioni previste all'art. 473 bis 39. Rigettata la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte è stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 19.09.2023 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede. Il resistente si è costituito tardivamente il 18.09.2023 contestando l'avversa domanda e chiedendo di rigettare il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 16 ottobre 2023 è stato conferito incarico al Consultorio Familiare di Castrovillari al fine di predisporre un calendario di incontri settimanali tra la ricorrente e i figli minori e di svolgere indagine sociale, anche a mezzo delega ai Servizi Sociali competenti. Nel corso del procedimento, quindi, sono state depositate le relazioni del Consultorio e dei Servizi Sociali di Castrovillari. Con ordinanza del 16.01.2025 è stato rilevato quanto segue: “ ... che il resistente già nel corso dell'udienza del 19.09.2023 aveva dedotto la pendenza, tra le stesse parti, del giudizio di divorzio dallo stesso iscritto successivamente al presente;
- che i due procedimenti pendono innanzi alla scrivente e non si è ritenuto di procedere alla riunione attesa la diversità dell'oggetto e del petitum;
- che, quindi, già con provvedimento del 16.10.2023 (dep. il 17.10.2023) è stata sottoposta alle parti la questione circa la pendenza del procedimento di divorzio atteso che eventuali provvedimenti adottati in quella sede sarebbero destinati a superare i provvedimenti resi nel presente giudizio;
- che in data odierna nell'ambito del giudizio di divorzio sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. inerenti il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e il mantenimento dei minori;
- che pur non essendo, in astratto, incompatibile la pendenza del giudizio di divorzio con quella del giudizio di modifica delle condizioni di separazione, tuttavia in concreto l'incompatibilità si verifica quando vi sia – come nel presente caso –coincidenza tra le domande svolte nei due giudizi;
invero l'odierna ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione, tra l'altro, in ordine proprio agli aspetti
3 (affidamento, collocamento, diritto di visita e il mantenimento) sui quali è intervenuta pronuncia ex art. 473 bis 22 nel giudizio di divorzio;
- che al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. 27205/2019); si ritiene che la verifica dell'eventuale adozione di provvedimenti nel giudizio divorzile debba farsi, non solo alla data di proposizione del ricorso per modifica delle condizioni di separazione, ma altresì all'atto della decisione di quest'ultimo giudizio, posto che, laddove nella pendenza del giudizio di modifica intervengano i provvedimenti del giudice del divorzio, il giudice della modifica diventa privo di potestas iudicandi - che, pertanto, in ordine alle predette domande, è cessata tra le parti la materia del contendere mentre resta da decidere l'ulteriore domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna del resistente a una delle sanzioni previste all'art. 473 bis 39; - che in riferimento a tale ultima domanda la causa si palesa ampiamente istruita per cui, in assenza di ulteriore attività istruttoria, deve disporsi rinvio, ex art. 473 bis.22 comma 4, c.p.c. per la decisione”. Quindi la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 08.04.2025, poi sostituta con il deposito di note scritte. Il resistente ha depositato note scritte il 20.01.2025 chiedendo il rigetto della domanda ovvero la sua improcedibilità stante la pendenza del giudizio di divorzio n. RG 1905/2023. La ricorrente ha depositato note scritte il 08.04.2025 chiedendo la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni in suo favore, da liquidare equitativamente, ai sensi dell'art. 473 bis 39 o di disporre lo strumento ritenuto più opportuno. Tanto esposto va dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alle domande di modifica avanzate dalla ricorrente, come già correttamente rilevato dal giudice delegato. Invero, si rileva che nell'ambito del giudizio di divorzio – successivamente instaurato dal resistente
- sono stati emessi, in data 16/01/2025 i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. inerenti al regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei minori. Osserva il Collegio che, pur non essendo, in astratto, incompatibile la pendenza del giudizio di divorzio con quella del giudizio di modifica, tuttavia, in concreto l'incompatibilità si verifica quando vi sia – come nel presente caso – una coincidenza tra le domande svolte nei due giudizi. Invero l'odierna ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di cui al decreto n. cronol. 2463/2022 del 17/10/2022 emesso nel proc. RG n. 193/2022, in ordine proprio agli aspetti (affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento) sui quali è intervenuta pronuncia ex art. 473 bis 22 nel giudizio di divorzio. Al riguardo, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la proposizione della domanda di modifica è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. 27205/2019). La verifica dell'eventuale adozione di provvedimenti nel giudizio divorzile deve effettuarsi non solo alla data di proposizione del ricorso per la modifica ma, altresì, all'atto della decisione di quest'ultimo giudizio, posto che, laddove nella pendenza del giudizio di modifica intervengano i provvedimenti del giudice del divorzio, il giudice della modifica diventa privo di potestas iudicandi.
4 Resta quindi da valutare unicamente la domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna del resistente a una delle sanzioni previste all'art. 473 bis 39 c.p.c. attesa la dedotta inadempienza del rispetto al provvedimento del 17/10/2022 emesso nel proc. RG n. 193/2022. CP_1
Tale domanda va rigettata. In punto di diritto si rammenta che l'art. 473 bis 39 citato prevede che “In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della della Nei casi di cui al primo Controparte_3 comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”. Il legislatore della riforma ha preso posizione specificamente sul problema delle inadempienze o della violazione dei provvedimenti personali (ma anche di natura economica). La norma in commento– che sostituisce nella sostanza l'abrogato articolo 709 ter codice procedura civile. Rientrano nel concetto di violazione, sia le condotte nettamente in contrasto con le decisioni, sia i comportamenti “ostruzionistici” che ostacolino l'attuazione piena dei provvedimenti e che costituiscano espressione di un esercizio disfunzionale della responsabilità genitoriale. Con riguardo alle locuzioni “gravi inadempienze” o “atti che arrechino pregiudizio al minore”, come precisato anche dalla Suprema Corte di cassazione, è da intendersi che “l'uso della congiunzione disgiuntiva evidenzia che avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali relative alle modalità di affidamento dei figli è un fatto che giustifica di per sé l'applicazione di una o più tra le misure previste, anche in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore” (cfr. Cass. civ. n. 16980/2018). È possibile quindi individuare i comportamenti sanzionabili in quelle condotte - da ricondurre a “inadempienze o violazioni” di prescrizioni dettate in un provvedimento giurisdizionale, pur non apparentemente “gravi” - che abbiano arrecato alla prole un danno, anche non patrimoniale, accertabile e valutabile secondo gli ordinari criteri (cfr. in questo senso Corte Cost. n. 145/2020). Nel caso di specie, non appare, a questo Tribunale, ravvisabile alcun comportamento gravemente inadempiente del resistente. Quanto al figlio è la stessa ricorrente ad aver dedotto nel proprio atto introduttivo che già Per_2 poco prima dell'iscrizione della causa erano cessate le difficoltà negli incontri con la madre. Anche nelle relazioni del Consultorio e dei Servizi Sociali di Castrovillari emerge che con non Per_2 sussiste nessun problema con la madre, la quale riesce a mantenere gli incontri settimanali senza difficoltà (vedi relazione del Consultorio familiare di Castrovillari del 15 gennaio 2024, nonché relazione dei Servizi Sociali di Castrovillari del 10 maggio 2024). Quanto al minore ON dalle predette relazioni emerge che il rifiuto del minore di incontrare la madre non è stato dettato da un condizionamento del padre bensì dalle vicissitudini familiari e dal forte contrasto che ancora permane nella coppia: si veda la relazione del Consultorio familiare di Castrovillari del 15 gennaio 2024 da cui emerge che le ragioni del rifiuto a incontrare la madre sono nel fatto che in passato egli si è sentito maltrattato e che la difficoltà del minore non sta nel rapporto
5 con la madre ma nel timore di ferire il padre;
si veda la relazione dei Servizi Sociali di Castrovillari del 10 maggio 2024 da cui emerge che ON si è sempre mostrato oppositivo agli incontri come confermato anche dal padre e dagli insegnanti tanto che in concomitanza degli incontri il minore ha avuto atteggiamenti aggressivi e violenti verso i compagni prendendo anche delle note disciplinari, lo stesso palesa un netto rifiuto di incontrare la madre e che in uno degli incontri il minore ha manifestato di non accettare la fine del rapporto con i genitori e la nuova relazione della madre. Prive di riscontro le mere opinioni delle operatrici secondo cui il minore subirebbe, direttamente o indirettamente, influenze dal padre soprattutto laddove si tenga conto che è la stessa difesa della ricorrente a evidenziare, nelle proprie note scritte, il positivo evolversi dei rapporti madre figlio e che dalla stessa relazione dei Servizi (vedi relazione sul percorso psicologico del minore ON depositata dai Servizi Sociali di Castrovillari il 14.11.2024) emergono scarsi progressi nella gestione condivisa essendo i contrasti tra entrambi genitori ancora accesi e l'alta conflittualità dovuta, oltre che da una naturale mancanza di dialogo e di collaborazione reciproca, anche e soprattutto dall'instaurazione da parte degli stessi di relazioni con nuovi compagni, così accentuando la difficoltà di collaborazione. Senza tenere conto che, essendo stato instaurato il procedimento di divorzio, si paleserebbe anche il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia, in quanto ogni contestazione potrà essere proposta soltanto avverso le determinazioni adottate in merito dalla sentenza di divorzio. Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, ritiene il Collegio opportuno disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di modifica ex art. 473 bis.29 c.p.c. formulata dalla ricorrente;
B. RIGETTA la domanda ex art. 473bis.39 c.p.c. formulata dalla ricorrente;
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 17.07.2025. La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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