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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NI HI Presidente Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4356/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
24/12/1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dL'Avv.
FR BA
RICORRENTE contro
, nato a Lima in [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del P.M. (visto del 17/04/2025)
Oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22/10/2025 secondo le quali: “La ricorrente, nel richiamarsi integralmente al proprio ricorso e alle richieste di cui L'udienza del giorno 8.10, insiste per la dichiarazione di affido super esclusivo della minore Pt_1
pagina 1 di 5 ”; nel corso dell'udienza dell'8/10/2025 la ricorrente ha così concluso: “L'avv. Persona_1
BACCI conclude riportandosi al ricorso e chiedendo l'affido super esclusivo della minore, incontri protetti padre-figlia, una contribuzione non inferiore a e. 250,00 mensili, il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% e l'assegnazione esclusiva dell'AUU alla ricorrente”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'1/04/2025 regolarmente notificato, ha adìto questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata il [...] dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con Persona_1 [...]
; in particolare, la ricorrente ha evidenziato che il padre ha mostrato totale Controparte_1 disinteresse nei confronti della figlia, con la quale non ha alcun tipo di contatto dL'anno 2016; la ricorrente ha altresì rappresentato che il ha riconosciuto la propria paternità solo Controparte_1 alcuni mesi dopo la nascita della figlia – in data 16/11/2015 - e che, immediatamente dopo, nel corso dell'anno 2016, ha lasciato in via definitiva l'abitazione familiare, rendendosi irreperibile, tanto che ad oggi non risulta essere residente in Italia;
la ricorrente ha chiesto, pertanto, l'affidamento super esclusivo della minore e la previsione di un contributo paterno al mantenimento economico di
[...]
. Per_1
All'udienza di prima comparizione dell'8/10/2025, il resistente non si è costituito in giudizio, benché ritualmente notificato;
è comparsa personalmente la ricorrente, la quale ha dichiarato: “Da quando la bambina aveva un anno e otto mesi non ci sono contatti tra padre e figli. ADR: Confermo quanto rappresentato nel ricorso, ha partecipato al mantenimento della bambina nei primi anni di vita della bambina, poi non più. ADR: Il non si trova in Italia dal 2013, lavora L'estero.”; il CP_1 procuratore della parte ha concluso come in epigrafe riportato, chiedendo, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, la previsione della frequentazione paterna con la minore tramite incontri protetti, nonché un contributo economico paterno non inferiore ad e.250,00, oltre al
50% delle spese straordinarie e L'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale;
L'esito, il Giudice delegato ha chiesto alla ricorrente l'integrazione della documentazione economica ex rito Cartabia, fissando l'udienza cartolare del 22/10/2025 per la formulazione delle conclusioni, in assenza di richiesta di termini per memorie e repliche;
quindi, ha posto la causa in decisione.
2. In via preliminare, appare opportuno precisare che sussiste la giurisdizione del giudice italiano ancorché ambo le parti abbiano cittadinanza straniera, atteso che nel nucleo familiare sono presenti figli pagina 2 di 5 minori per i quali il Tribunale ha il dovere di procedere, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE
1111/2019, che attribuisce la competenza giurisdizionale allo stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, che, nel caso di specie, si conferma l'Italia, dal momento che la minore svolge la sua vita a Firenze ed ivi risulta essere residente.
3. Nel merito, quanto alla domanda di affidamento super-esclusivo della figlia minore Persona_1 avanzata dalla ricorrente, ricorda il Collegio che, che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dL'art. 155 c.c. e dL'art. 337bis c.c., è il regime da applicarsi ordinariamente in quanto meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia nei casi in cui il genitore non affidatario abbia assunto 'comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente' (cfr. tra tutte Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009;Sentenza n. 6535 del 06/03/2019) o comportamenti pregiudizievoli con riferimento al rapporto genitore-figlio e non al rapporto tra i genitori.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la relazione sul nucleo familiare - Parte_1 CP_1
, depositata dal Servizio Sociale il 28/07/2025, ha confermato quanto dedotto dalla ricorrente,
[...] laddove è stato evidenziato che “il servizio sociale ha in carico il nucleo da febbraio 2023, a seguito di segnalazione da parte della scuola, per supporto alla sig.ra in quanto mamma sola, senza rete Pt_1 supportiva, e per l'attivazione di interventi socio-educativi nei confronti di ”; inoltre, è Persona_1 emerso che “la sig.ra ha anche aderito al progetto “P.I.P.P.I.” (Programma di Intervento per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Il programma si rivolge a famiglie vulnerabili, con interventi di accompagnamento alle famiglie basato su dispositivi di intervento messi in campo con i servizi sociali (ad es. educativa domiciliare, centri diurni, famiglia d'appoggio etc), che possono concorrere allo scopo di assicurare ai bambini una buona crescita e ai genitori di rispondere in maniera positiva ai bisogni dei figli e di vivere una genitorialità piena e soddisfacente. Il programma si è concluso nel mese di giugno 2025. Il Servizio sociale scrivente continuerà ad accompagnare il nucleo tramite gli interventi di sostegno intensivi alla minore e alla madre”.
Tanto premesso, ritiene il Collegio, alla luce del volontario allontanamento del dal Controparte_1 nucleo familiare da oltre nove anni e dell'atteggiamento di disinteresse morale e materiale mostrato dal padre verso la figlia, manifestato altresì dalla mancata costituzione nel presente giudizio, di dover derogare, ai sensi dell'art. 337 quater I comma c.c., alla regola ordinaria dell'affidamento condiviso, stante la ravvisabile incapacità del resistente ad anteporre alle proprie esigenze quelle primarie e pagina 3 di 5 fondamentali della figlia di dieci anni, con la quale non ha mai intrattenuto alcun rapporto;
va, quindi, disposto, in accoglimento del ricorso , il regime dell'affidamento super esclusivo della minore
[...]
alla madre con collocamento della stessa presso l'abitazione Per_1 Parte_1 materna, sì da permettere alla ricorrente di assumere, tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, tra cui quelle relative L'istruzione, L'educazione e alla salute, senza dover essere condizionato dL'ottenimento del previo consenso dell'altro genitore, tenuto conto che la ricorrente ha già dimostrato di essere attenta alle esigenze della figlia e saper chiedere aiuto nella cura della stessa (v. decreto di autorizzazione del Giudice tutelare su istanza di accertamenti medici in favore della minore, doc. 7 allegato al deposito del 21/10/2025).
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, va previsto che, qualora il CP_1
ne faccia richiesta, egli possa frequentare la figlia nell'ambito di incontri protetti, che
[...] dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, con mandato di poter modificare progressivamente la durata e la frequenza, a tutela del diritto della minore alla bigenitorialità.
5. Quanto alla richiesta della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento economico della figlia minore si osserva che: 1) la ricorrente ha percepito nell'anno Persona_1
2024 e. 2.157,00, oltre ad e. 4.700,00 derivanti da attività lavorativa non dichiarata (v. doc. 3 DDRR
2025 e doc.6 allegato al deposito del 21/10/2025); attualmente ha un contratto di lavoro a tempo determinato presso la società “Compagnia Italiana Alberghi Spa”, con termine in data 15/12/2025, per il quale percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa e. 1.100,00 (v. busta paga doc. 1 allegato al deposito del 21/10/2025); sulla stessa grava un onere locativo mensile di e. 500,00 (v. doc. 2 allegato al deposito del 21/10/2025); infine, dagli estratti conto depositati, non risulta avere altri risparmi o fonti di reddito, oltre L'assegno unico percepito (v. doc. 4 allegato al deposito del 21/10/2025); 2) il non si è costituito in giudizio, di tal ché non vi è alcuna documentazione nel Controparte_1 fascicolo che ne attesti l'attività lavorativa e/o il reddito;
tuttavia, dalle dichiarazioni della ricorrente, emerge che il resistente contumace dispone di un'abitazione di proprietà e sia impiegato come dipendente nel settore dell'alta tensione.
Ciò premesso, rilevato che gli oneri di accudimento e cura ricadono in via esclusiva sulla madre, si ritiene di dover porre a carico del padre la somma di e. 250,00 a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento per la figlia , oltre rivalutazione annuale ISTAT, da Persona_1 corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, importo che appare Parte_1
pagina 4 di 5 adeguato alle esigenze di vita della minore e alla generica capacità lavorativa del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017; in ultimo, va disposta l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale alla ricorrente, in quanto genitore affidatario in via esclusiva di prole minorenne.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo della minore (nata il [...]), alla madre Persona_1
con collocamento della stessa presso l'abitazione materna;
Parte_1
- dispone che, qualora il padre ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per territorio organizzi incontri “protetti” padre-figlia alla presenza di un operatore, con mandato ai SS.SS. di modificare progressivamente gli incontri nella durata, frequenza e forma, ove ne ravvisino i presupposti e l'interesse superiore della minore;
- pone a carico di l'onere di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento per la figlia;
Persona_1
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Pt_1 Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_1 L'RA (essendo stata ammessa al gratuito patrocinio in data Parte_1
6/11/2024), che si liquidano in e. 2.800,00, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa NI
HI.
La Presidente
NI HI
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NI HI Presidente Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4356/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]ù) il Parte_1 C.F._1
24/12/1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dL'Avv.
FR BA
RICORRENTE contro
, nato a Lima in [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del P.M. (visto del 17/04/2025)
Oggetto: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22/10/2025 secondo le quali: “La ricorrente, nel richiamarsi integralmente al proprio ricorso e alle richieste di cui L'udienza del giorno 8.10, insiste per la dichiarazione di affido super esclusivo della minore Pt_1
pagina 1 di 5 ”; nel corso dell'udienza dell'8/10/2025 la ricorrente ha così concluso: “L'avv. Persona_1
BACCI conclude riportandosi al ricorso e chiedendo l'affido super esclusivo della minore, incontri protetti padre-figlia, una contribuzione non inferiore a e. 250,00 mensili, il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% e l'assegnazione esclusiva dell'AUU alla ricorrente”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'1/04/2025 regolarmente notificato, ha adìto questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata il [...] dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con Persona_1 [...]
; in particolare, la ricorrente ha evidenziato che il padre ha mostrato totale Controparte_1 disinteresse nei confronti della figlia, con la quale non ha alcun tipo di contatto dL'anno 2016; la ricorrente ha altresì rappresentato che il ha riconosciuto la propria paternità solo Controparte_1 alcuni mesi dopo la nascita della figlia – in data 16/11/2015 - e che, immediatamente dopo, nel corso dell'anno 2016, ha lasciato in via definitiva l'abitazione familiare, rendendosi irreperibile, tanto che ad oggi non risulta essere residente in Italia;
la ricorrente ha chiesto, pertanto, l'affidamento super esclusivo della minore e la previsione di un contributo paterno al mantenimento economico di
[...]
. Per_1
All'udienza di prima comparizione dell'8/10/2025, il resistente non si è costituito in giudizio, benché ritualmente notificato;
è comparsa personalmente la ricorrente, la quale ha dichiarato: “Da quando la bambina aveva un anno e otto mesi non ci sono contatti tra padre e figli. ADR: Confermo quanto rappresentato nel ricorso, ha partecipato al mantenimento della bambina nei primi anni di vita della bambina, poi non più. ADR: Il non si trova in Italia dal 2013, lavora L'estero.”; il CP_1 procuratore della parte ha concluso come in epigrafe riportato, chiedendo, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, la previsione della frequentazione paterna con la minore tramite incontri protetti, nonché un contributo economico paterno non inferiore ad e.250,00, oltre al
50% delle spese straordinarie e L'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale;
L'esito, il Giudice delegato ha chiesto alla ricorrente l'integrazione della documentazione economica ex rito Cartabia, fissando l'udienza cartolare del 22/10/2025 per la formulazione delle conclusioni, in assenza di richiesta di termini per memorie e repliche;
quindi, ha posto la causa in decisione.
2. In via preliminare, appare opportuno precisare che sussiste la giurisdizione del giudice italiano ancorché ambo le parti abbiano cittadinanza straniera, atteso che nel nucleo familiare sono presenti figli pagina 2 di 5 minori per i quali il Tribunale ha il dovere di procedere, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE
1111/2019, che attribuisce la competenza giurisdizionale allo stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, che, nel caso di specie, si conferma l'Italia, dal momento che la minore svolge la sua vita a Firenze ed ivi risulta essere residente.
3. Nel merito, quanto alla domanda di affidamento super-esclusivo della figlia minore Persona_1 avanzata dalla ricorrente, ricorda il Collegio che, che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dL'art. 155 c.c. e dL'art. 337bis c.c., è il regime da applicarsi ordinariamente in quanto meglio garantisce un rapporto equilibrato della prole con entrambi i genitori, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia nei casi in cui il genitore non affidatario abbia assunto 'comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente' (cfr. tra tutte Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009;Sentenza n. 6535 del 06/03/2019) o comportamenti pregiudizievoli con riferimento al rapporto genitore-figlio e non al rapporto tra i genitori.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la relazione sul nucleo familiare - Parte_1 CP_1
, depositata dal Servizio Sociale il 28/07/2025, ha confermato quanto dedotto dalla ricorrente,
[...] laddove è stato evidenziato che “il servizio sociale ha in carico il nucleo da febbraio 2023, a seguito di segnalazione da parte della scuola, per supporto alla sig.ra in quanto mamma sola, senza rete Pt_1 supportiva, e per l'attivazione di interventi socio-educativi nei confronti di ”; inoltre, è Persona_1 emerso che “la sig.ra ha anche aderito al progetto “P.I.P.P.I.” (Programma di Intervento per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Il programma si rivolge a famiglie vulnerabili, con interventi di accompagnamento alle famiglie basato su dispositivi di intervento messi in campo con i servizi sociali (ad es. educativa domiciliare, centri diurni, famiglia d'appoggio etc), che possono concorrere allo scopo di assicurare ai bambini una buona crescita e ai genitori di rispondere in maniera positiva ai bisogni dei figli e di vivere una genitorialità piena e soddisfacente. Il programma si è concluso nel mese di giugno 2025. Il Servizio sociale scrivente continuerà ad accompagnare il nucleo tramite gli interventi di sostegno intensivi alla minore e alla madre”.
Tanto premesso, ritiene il Collegio, alla luce del volontario allontanamento del dal Controparte_1 nucleo familiare da oltre nove anni e dell'atteggiamento di disinteresse morale e materiale mostrato dal padre verso la figlia, manifestato altresì dalla mancata costituzione nel presente giudizio, di dover derogare, ai sensi dell'art. 337 quater I comma c.c., alla regola ordinaria dell'affidamento condiviso, stante la ravvisabile incapacità del resistente ad anteporre alle proprie esigenze quelle primarie e pagina 3 di 5 fondamentali della figlia di dieci anni, con la quale non ha mai intrattenuto alcun rapporto;
va, quindi, disposto, in accoglimento del ricorso , il regime dell'affidamento super esclusivo della minore
[...]
alla madre con collocamento della stessa presso l'abitazione Per_1 Parte_1 materna, sì da permettere alla ricorrente di assumere, tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, tra cui quelle relative L'istruzione, L'educazione e alla salute, senza dover essere condizionato dL'ottenimento del previo consenso dell'altro genitore, tenuto conto che la ricorrente ha già dimostrato di essere attenta alle esigenze della figlia e saper chiedere aiuto nella cura della stessa (v. decreto di autorizzazione del Giudice tutelare su istanza di accertamenti medici in favore della minore, doc. 7 allegato al deposito del 21/10/2025).
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, va previsto che, qualora il CP_1
ne faccia richiesta, egli possa frequentare la figlia nell'ambito di incontri protetti, che
[...] dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, con mandato di poter modificare progressivamente la durata e la frequenza, a tutela del diritto della minore alla bigenitorialità.
5. Quanto alla richiesta della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento economico della figlia minore si osserva che: 1) la ricorrente ha percepito nell'anno Persona_1
2024 e. 2.157,00, oltre ad e. 4.700,00 derivanti da attività lavorativa non dichiarata (v. doc. 3 DDRR
2025 e doc.6 allegato al deposito del 21/10/2025); attualmente ha un contratto di lavoro a tempo determinato presso la società “Compagnia Italiana Alberghi Spa”, con termine in data 15/12/2025, per il quale percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa e. 1.100,00 (v. busta paga doc. 1 allegato al deposito del 21/10/2025); sulla stessa grava un onere locativo mensile di e. 500,00 (v. doc. 2 allegato al deposito del 21/10/2025); infine, dagli estratti conto depositati, non risulta avere altri risparmi o fonti di reddito, oltre L'assegno unico percepito (v. doc. 4 allegato al deposito del 21/10/2025); 2) il non si è costituito in giudizio, di tal ché non vi è alcuna documentazione nel Controparte_1 fascicolo che ne attesti l'attività lavorativa e/o il reddito;
tuttavia, dalle dichiarazioni della ricorrente, emerge che il resistente contumace dispone di un'abitazione di proprietà e sia impiegato come dipendente nel settore dell'alta tensione.
Ciò premesso, rilevato che gli oneri di accudimento e cura ricadono in via esclusiva sulla madre, si ritiene di dover porre a carico del padre la somma di e. 250,00 a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento per la figlia , oltre rivalutazione annuale ISTAT, da Persona_1 corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, importo che appare Parte_1
pagina 4 di 5 adeguato alle esigenze di vita della minore e alla generica capacità lavorativa del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017; in ultimo, va disposta l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale alla ricorrente, in quanto genitore affidatario in via esclusiva di prole minorenne.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento super - esclusivo della minore (nata il [...]), alla madre Persona_1
con collocamento della stessa presso l'abitazione materna;
Parte_1
- dispone che, qualora il padre ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per territorio organizzi incontri “protetti” padre-figlia alla presenza di un operatore, con mandato ai SS.SS. di modificare progressivamente gli incontri nella durata, frequenza e forma, ove ne ravvisino i presupposti e l'interesse superiore della minore;
- pone a carico di l'onere di versare a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento per la figlia;
Persona_1
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a Pt_1 Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_1 L'RA (essendo stata ammessa al gratuito patrocinio in data Parte_1
6/11/2024), che si liquidano in e. 2.800,00, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5/11/2025 su relazione della dott.ssa NI
HI.
La Presidente
NI HI
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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