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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2059 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2059/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, Parte_1 MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA Ricorrente
nei confronti di
, in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2 ; Controparte_3 Convenuto contumace
Oggetto: carta docenti;
retribuzione professionale docenti;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso dell'11.02.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precario, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza alle dipendenze dell'amministrazione convenuta fino al termine delle attività didattiche, oltre ad ulteriori supplenze temporanee, per i periodi e negli anni scolastici di seguito riportati: a.s. 2021/2022: dal 05.10.2021 al 30/06/2022, nonché dal 05/10/2021 al 01/03/2022; a.s. 2022/2023: dal 09.09.2022 al 30.06.2023; a.s. 2023/2024: dal 01.09.2024 al 30.06.2024. Lamentava, in primo luogo, di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali né la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001. Si doleva, altresì, di non avere percepito, durante il medesimo anno scolastico 2021/2022, per le supplenze temporanee suindicate, la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e CP_4 ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'annualità sopra indicata 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi, in subordine anche a titolo risarcitorio, il resistente alla corresponsione CP_1 dell'importo di Euro 1.500,00, oltre ad interessi sino al soddisfo;
altresì, domandava la condanna del convenuto alla corresponsione delle differenze retributive a titolo di Retribuzione CP_1 Professionale Docenti, limitatamente ai contratti di supplenza breve intercorsi nell'anno scolastico 2021/2022, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, quantificate nella somma di € 146,86, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il convenuto rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è interamente fondato per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla domanda di erogazione del bonus economico annuo denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, si osserva quanto segue.
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La disciplina del bonus in esame è contenuta nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13 luglio 2015 a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
2 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 d.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1, L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di
3 aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. L'art. 63 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadrienno normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Orbene, è evidente che i testi normativi innanzi citati non fanno distinzione tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E l'amministrazione è tenuta a garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. Dunque, l'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In materia è, altresì, intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito
4 agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che “il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Con tale arresto, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. In ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il Legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
5 Ciò posto, passando ora alla disamina nel merito, occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, con incarichi fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della Carta elettronica del docente. Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la domanda va accolta in relazione alle annualità indicate in ricorso 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del resistente all'attivazione dello strumento. Difatti, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 parte ricorrente ha svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche e/o annuali, come documentati dai contratti di lavoro allegati e, senza aver fruito della Carta elettronica del docente. Inoltre, e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - la docente al momento della pronuncia risulta ancora interna al sistema scolastico, come comprovato dall'istante che ha prodotto convocazione per la presa di servizio a tempo indeterminato per l'a.s. 2025/2026, allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 17.09.2925.
* Anche la domanda attorea finalizzata al riconoscimento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni e nei termini di seguito esposti. In proposito, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dal Tribunale e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con decisioni tutte conformi alla tesi attorea (cfr. sentenze allegate al ricorso introduttivo). Parte ricorrente si duole, in questa sede, di non avere ricevuto negli emolumenti percepiti nel periodo di lavoro indicato in ricorso la quota relativa alla retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001. Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. n. 20015/18; Cass. Sez. Lav. n. 33140/19 e n. 34546/19) che di merito, le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. L'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999". Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al
6 mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto Cass. 17773/17). Non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, ha emesso il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". Orbene, tali considerazioni sono pienamente condivisibili e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea. Ancora, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come
7 correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione. Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento ed il suddetto principio di diritto è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docenti, secondo cui la stessa non consente di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal
, dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo. CP_1 La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che "il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio"". Ne discende il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai contratti di supplenza breve intercorsi nell'anno scolastico 2021/2022, quantificata nell'importo di € 146,86 come da conteggi di cui al ricorso. Difatti, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei termini sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Ne consegue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della relativa somma di € 146,86, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, nonché in misura prossima ai minimi in considerazione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con atto Parte_1 depositato l'11.02.2025, nei confronti del , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, così provvede:
- accoglie il ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il convenuto a CP_1 garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
8 - altresì, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento CP_1 della somma di € 146,86, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali liquidate in € 1.350,00 per compensi, oltre a € 49,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 23.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2059/2025 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, Parte_1 MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA Ricorrente
nei confronti di
, in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2 ; Controparte_3 Convenuto contumace
Oggetto: carta docenti;
retribuzione professionale docenti;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con ricorso dell'11.02.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precario, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza alle dipendenze dell'amministrazione convenuta fino al termine delle attività didattiche, oltre ad ulteriori supplenze temporanee, per i periodi e negli anni scolastici di seguito riportati: a.s. 2021/2022: dal 05.10.2021 al 30/06/2022, nonché dal 05/10/2021 al 01/03/2022; a.s. 2022/2023: dal 09.09.2022 al 30.06.2023; a.s. 2023/2024: dal 01.09.2024 al 30.06.2024. Lamentava, in primo luogo, di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali né la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001. Si doleva, altresì, di non avere percepito, durante il medesimo anno scolastico 2021/2022, per le supplenze temporanee suindicate, la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.3.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e CP_4 ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'annualità sopra indicata 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi, in subordine anche a titolo risarcitorio, il resistente alla corresponsione CP_1 dell'importo di Euro 1.500,00, oltre ad interessi sino al soddisfo;
altresì, domandava la condanna del convenuto alla corresponsione delle differenze retributive a titolo di Retribuzione CP_1 Professionale Docenti, limitatamente ai contratti di supplenza breve intercorsi nell'anno scolastico 2021/2022, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, quantificate nella somma di € 146,86, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Pur regolarmente evocato in giudizio, il convenuto rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è interamente fondato per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla domanda di erogazione del bonus economico annuo denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, si osserva quanto segue.
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La disciplina del bonus in esame è contenuta nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13 luglio 2015 a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
2 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 d.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1, L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di
3 aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. L'art. 63 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadrienno normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Orbene, è evidente che i testi normativi innanzi citati non fanno distinzione tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E l'amministrazione è tenuta a garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. Dunque, l'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In materia è, altresì, intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito
4 agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che “il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Con tale arresto, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. In ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il Legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
5 Ciò posto, passando ora alla disamina nel merito, occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, con incarichi fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della Carta elettronica del docente. Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la domanda va accolta in relazione alle annualità indicate in ricorso 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del resistente all'attivazione dello strumento. Difatti, negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 parte ricorrente ha svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche e/o annuali, come documentati dai contratti di lavoro allegati e, senza aver fruito della Carta elettronica del docente. Inoltre, e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - la docente al momento della pronuncia risulta ancora interna al sistema scolastico, come comprovato dall'istante che ha prodotto convocazione per la presa di servizio a tempo indeterminato per l'a.s. 2025/2026, allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 17.09.2925.
* Anche la domanda attorea finalizzata al riconoscimento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni e nei termini di seguito esposti. In proposito, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La questione qui controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dal Tribunale e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, con decisioni tutte conformi alla tesi attorea (cfr. sentenze allegate al ricorso introduttivo). Parte ricorrente si duole, in questa sede, di non avere ricevuto negli emolumenti percepiti nel periodo di lavoro indicato in ricorso la quota relativa alla retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001. Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. n. 20015/18; Cass. Sez. Lav. n. 33140/19 e n. 34546/19) che di merito, le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. L'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999". Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al
6 mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della Retribuzione Professionale Docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto Cass. 17773/17). Non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, ha emesso il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". Orbene, tali considerazioni sono pienamente condivisibili e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea. Ancora, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come
7 correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione. Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento ed il suddetto principio di diritto è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docenti, secondo cui la stessa non consente di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal
, dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo. CP_1 La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che "il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio"". Ne discende il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione ai contratti di supplenza breve intercorsi nell'anno scolastico 2021/2022, quantificata nell'importo di € 146,86 come da conteggi di cui al ricorso. Difatti, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei termini sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Ne consegue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della relativa somma di € 146,86, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, nonché in misura prossima ai minimi in considerazione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con atto Parte_1 depositato l'11.02.2025, nei confronti del , in persona del Controparte_1 Ministro pro tempore, così provvede:
- accoglie il ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il convenuto a CP_1 garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
8 - altresì, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento CP_1 della somma di € 146,86, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
- condanna il al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese processuali liquidate in € 1.350,00 per compensi, oltre a € 49,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 23.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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