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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8617/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 8617/2023 promosso da
C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
FIACCAVENTO MARIO, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'indirizzo p.e.c. Email_1
attore contro
C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MIRONE AURELIO, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso via F. Crispi n. 225, ; C.F._3 CP_1
convenuto
e
Controparte_2
, in persona del commissario straordinario pro tempore, C.F. E P.IVA
[...]
, rappresentata e difesa dall'AVV. AGATINO CARIOLA, C.F. P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata in via G. Carnazza n. 51, ; C.F._4 CP_1
1 convenuto
e
, C.F. , Controparte_3 C.F._5
, C.F. , Controparte_4 C.F._6
, C.F. , Controparte_5 C.F._7
tutti rappresentanti e difesi dall'AVV. FRANCO MARIA MERLINO, C.F.
ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c. C.F._8
Email_2
convenuti
e
, C.F. rappresentanto e difeso dall'AVV. Controparte_6 CodiceFiscale_9
FRANCO MARIA MERLINO, C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._8
l'indirizzo p.e.c. Email_2
convenuto
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. IVAN CP_7 C.F._10
RANDAZZO, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. C.F._11
Email_3
convenuto avente ad oggetto: impugnazione di delibera di c.d.a. e assemblea dei soci di s.p.a. – esclusione di componente del c.d.a. – richiesta di reintegrazione – domanda di condanna al risarcimento del danno.
Le parti convenute, uniche comparse, hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 23.12.2024 (all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 189 c.p.c.), il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
componente del consiglio di amministrazione di Parte_1 Controparte_8
ha promosso l'odierno giudizio impugnando due delibere assunte rispettivamente dal
[...]
c.d.a. e dall'assemblea dei soci della suddetta società, con le quali, secondo la prospettazione attorea, la medesima sarebbe stata illegittimamente dichiarata decaduta dalla carica di consigliere per carenza dei requisiti professionali richiesti e, limitatamente alla delibera assembleare, revocata per giusta causa;
l'attrice ha chiesto disporsi la reintegra nella carica e la condanna della società al
2 risarcimento dei danni subiti.
In particolare, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- Dichiarare nulli, comunque illegittimi e, quindi privi di giuridici effetti per le dedotte causali i seguenti atti e delibere:
- la determina del CdA della S.A.C. PA , assunta in seno al verbale del giorno 27/04/23 nella parte recante la determinazione assunta nei propri confronti . . . di considerare l'Avv. Pt_1
decaduta dalla carica di amministratore in data 20 aprile 2023 . . . (All. 3).
[...]
- la delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci della S.A.C. S.p.A. alla data del 26 maggio 2023
– Prot. n. 3272, nelle parti recanti: al punto 3. (Verifica dei requisiti di cui all'art. 23 del vigente statuto di Sac s.p.a. – Verbale del
Collegio sindacale del 20 aprile 2023 e adempimenti conseguenti – Cessazione del Cons. Avv.
dalla carica di amministratore ai sensi degli artt. 2387 e 2382 c.c.); Pt_1
al punto 4. (Revoca per giusta causa del Cons. Avv. dalla carica di amministratore); Pt_1
- la delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci della S.A.C. S.p.A. alla data del 26 maggio 2023
– Prot. n. 3272, nella parte recante: al punto 5. (Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione), la nomina del consigliere di
Amministrazione in sostituzione dell'Avv. individuato ed eletto nella persona di Parte_1
), a tale carica proposto dal Commissario Straordinario della Controparte_6 [...]
dott. Parte_2 Persona_1
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso o dipendente;
- Ritenere e dichiarare per l'effetto la perdurante ed ininterrotta vigenza in carica dell'Avv.
quale Consigliere di Amministrazione della S. A. C. PA;
in ogni caso, pronunciare Parte_1
la relativa reintegrazione con ogni consequenziale effetto e statuizione di diritto;
- Condannare la S.A.C. PA in persona del legale rappresentante ed i convenuti in solido allo integrale risarcimento dei danni morali e patrimoniali, da liquidare in favore della attrice nella misura che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia, salvo diversa precisazione nei modi e termini di rito;
- Dare ogni altra opportuna statuizione di giustizia”.
L'attrice ha convenuto in giudizio i seguenti soggetti, tutti regolarmente costituiti:
- che ha concluso chiedendo il rigetto delle domande Controparte_8
attoree;
- i componenti del consiglio di amministrazione , Controparte_3 Controparte_4
tra i quali si è costituito CP_7 Controparte_5 CP_7
3 autonomamente concludendo per il rigetto delle domande di parte attrice, mentre i consiglieri e si sono costituiti congiuntamente chiedendo, in via CP_3 CP_4 CP_5
preliminare, dichiararsi la nullità della notifica eseguita presso l'indirizzo p.e.c. di S.A.C.
s.p.a. (con successiva rinuncia alla richiesta di rimessione in termini, con atto depositato in data 21.12.2023), la nullità dell'atto di citazione (per mancata indicazione di petitum e causa petendi nei confronti dei componenti del c.d.a. e per mancata specificazione dei presupposti della loro responsabilità) e la propria carenza di legittimazione (in quanto gli atti impugnati e gli eventuali danni conseguenti sono riferibili alla società), nonché, nel merito, il rigetto delle domande proposte da;
Parte_1
- il Commissario straordinario della Parte_2 Per_1
, citazione alla quale ha fatto seguito la costituzione della Camera di Commercio
[...]
medesima, che ha eccepito il difetto di legittimazione del Commissario quale persona fisica e, comunque, dell'ente (in quanto nell'impugnazione delibera la controparte è la società) e, in ogni caso, ha chiesto dichiararsi le domande inammissibili e infondate;
- il consigliere, nominato in sostituzione dell'attrice, , il quale ha chiesto Controparte_6 dichiararsi la nullità della notifica eseguita presso l'indirizzo p.e.c. di S.A.C. s.p.a. (con successiva rinuncia alla richiesta di rimessione in termini, mediante atto depositato in data
21.12.2023) e la propria carenza di legittimazione, nonché, nel merito, rigettarsi le domande di , analogamente rispetto ai consiglieri e Parte_1 CP_3 CP_4 CP_5
Tutti i convenuti, sin dagli atti introduttivi o nel corso del giudizio, hanno altresì chiesto condannarsi per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. I e Parte_1
III c.p.c.
In via cautelare, ha chiesto in corso di causa (all'interno dell'atto di citazione) Parte_1
disporsi la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate. Costituitesi S.A.C s.p.a. e la
Commercio nel subprocedimento cautelare, la domanda è stata rigettata con Parte_2
ordinanza emessa in data 17.03.2024, per l'assorbente ragione della tutela solo risarcitoria riconosciuta a fronte dell'eventuale illegittimità della delibera impugnata.
Tanto premesso, le domande formulate da non possono trovare accoglimento, Parte_1
per i motivi che seguono.
Appare innanzitutto opportuno riepilogare le domande proposte nei termini seguenti, a fronte dell'articolata esposizione prospettata da parte attrice.
ha innanzitutto impugnato, chiedendo dichiararsi la nullità, la delibera del c.d.a. Parte_1 del 27.04.2023 e la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 26.05.2023, essendo la prima
4 viziata sotto il profilo dell'incompetenza del consiglio di amministrazione (essendo competente, piuttosto, l'assemblea dei soci) ed essendo entrambe, comunque, invalide, stante la mancanza di legittimazione del rappresentante della Camera di Commercio che ha espresso il voto e la sussistenza dei requisiti professionali richiesti dall'art. 23 dello statuto in capo all'attrice, punto comunque carente di motivazione;
la delibera assembleare sarebbe inoltre nulla, secondo la prospettazione attorea, nella parte in cui ha deliberato la revoca del consigliere per giusta Pt_1
causa, per le suddette ragioni e, comunque, per carenza dei presupposti. In ragione di tali prospettate illegittimità, ha dunque chiesto di essere reintegrata nella carica di Parte_1
componente del c.d.a. ed ha altresì chiesto la condanna di S.A.C. s.p.a. al risarcimento del danno.
Così ricostruite le domande di parte attrice, va innanzitutto rilevato che, avendo il giudizio ad oggetto la validità di due atti degli organi sociali, unico legittimato passivo è la società. Nessuna domanda, infatti, può essere utilmente spiegata dall'attrice nei confronti del socio Camera di
Commercio, né nei confronti dei consiglieri di amministrazione, incluso colui che è stato nominato in sostituzione del consigliere decaduto (ex multis, Tribunale Milano, 08.08.2019). Di conseguenza, le domande spiegate nei confronti della Parte_2
nonché dei componenti del c.d.a. , Controparte_3 Controparte_4 CP_7
e devono essere dichiarate inammissibili. Controparte_5 Controparte_6
Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato che la delibera dell'assemblea ordinaria del
26.05.2023 (impugnata, come chiarito, limitatamente ai punti 3, 4 e 5, relativi alla dichiarazione di decadenza dell'attrice dalla carica di componente del c.d.a., alla revoca della stessa dalla medesima carica e alla nomina di un nuovo consigliere di amministrazione) non si rinviene in atti, ritrovandosi solo una delibera del 12.06.2023, prodotta da alcuni convenuti. La disamina che segue verrà condotta intendendo le censure riferite a quest'ultima delibera, potendosi ritenere l'indicazione, rettificata dalla stessa nel corso del subprocedimento Parte_1
cautelare, frutto di un errore materiale ed essendo comunque la delibera impugnata entrata a fare parte del compendio documentale del procedimento.
Con riferimento alla delibera del c.d.a. del 27.04.2023 va innanzitutto ritenuta Parte_1 in accoglimento dell'eccezione formulata sul punto, carente di legittimazione, in quanto, ai sensi dell'art. 2388 co. IV c.c., l'unico legittimato ad impugnare è l'amministratore assente o dissenziente, mentre era presente e si è astenuta rispetto alla votazione. In ogni Parte_1
caso, si osserva per completezza, si ravvisa una carenza di interesse rispetto all'impugnazione della suddetta delibera, in quanto l'attrice è stata dichiarata decaduta, oltre che revocata, solo
5 con la delibera assembleare del 12.06.2023 e sino a quella data è stata convocata a tutte le riunioni degli organi sociali (ivi inclusa l'assemblea del 12.06.2023), ha percepito il compenso ed ha esercitato senza limitazione i poteri propri della sua carica. In altri termini, il consiglio di amministrazione, nei termini che si esporranno meglio infra, ha solo 'dato atto' della carenza, allo stato, dei requisiti previsti dallo statuto per i suoi componenti, ipotesi che costituisce causa di decadenza. In altri termini, tale delibera ha carattere meramente interlocutorio e non può assumere carattere lesivo;
essa non è neanche stata iscritta al registro delle imprese, mentre vi è stata iscritta direttamente quella assembleare del 12.06.2023 (si legge a tale riguardo nella comparsa di costituzione del convenuto a p. 9: “Il Consiglio ha sì approvato la CP_7
proposta del Presidente ma, occorre puntualizzare che il contenuto di essa non poteva più individuarsi nella deliberazione della decadenza e conseguenti inadempimenti, in quanto superata dalla riapertura della verifica dei requisiti da parte del Collegio Sindacale e dalla decisione di demandare la relativa deliberazione all'Assemblea del 2/3 maggio 2023 con all'ordine del giorno la decadenza del consigliere , o, in alternativa, la sua revoca. Pt_1
Pertanto, la proposta…del presidente, approvata all'unanimità, non può che consistere nella ratifica la convocazione dell'Assemblea da egli disposta… Tirando le fila del discorso, la delibera del Consiglio di amministrazione non ha prodotto alcun effetto lesivo nella sfera di interessi del consigliere , e, pertanto, in ordine all'impugnazione di essa difetta Pt_1
l'interesse ad agire”).
Anche guardando al motivo di impugnazione relativo alla carenza di legittimazione del commissario che ha espresso il voto della Camera di Commercio (profilo che verrà ripreso infra) difetta di legittimazione: si tratta, infatti, di una questione relativa alla Parte_1
spettanza del potere di rappresentanza legale, dunque un problema di vizio del singolo voto (ai sensi dell'art. 2377 co. IV n. 2 e non n. 1), e la conseguente legittimazione ad impugnare spetta solo all'azionista titolare del voto viziato e non ai consiglieri o ai soci (circostanza ancora più rilevante considerando che i commissari ministeriali, che l'attrice ha individuato come soggetti titolari del diritto di rappresentanza, non hanno mai contestato la delibera).
Quanto all'impugnazione della delibera assembleare – anche superando, nei termini suddetti, la questione dell'inesistenza della delibera del 26.05.2023 testualmente impugnata (e considerando le censure riferite alla successiva delibera del 12.06.2023) – va riconosciuta un'ulteriore ipotesi di difetto di legittimazione ad impugnare, in quanto il singolo amministratore non può impugnare una delibera assembleare: ai sensi dell'art. 2377 co. II c.c. tale diritto spetta solo l'organo amministrativo nel suo insieme o il collegio sindacale. Sul punto
6 può richiamarsi, tra le altre, Trib. Roma, Sezione specializzata impresa, 04.04.2018, secondo cui, “il singolo amministratore che sia stato revocato non ha il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state assunte in conformità alla legge, atteso che tale potere è per legge attribuito agli 'amministratori' per la tutela degli interessi sociali e che pertanto, in una società retta da un consiglio di amministrazione, la legittimazione spetta all'organo nel suo complesso e non ad ogni suo componente” (sul tema anche Trib. Roma,
Sezione specializzata impresa, 22.02.2021).
Tali conclusioni, nel senso della carenza di legittimazione di rispetto Parte_1 all'impugnazione di entrambe le delibere contestate, comportano l'assorbimento del profilo relativo alla qualificazione dell'impugnazione in termini di domanda di annullamento piuttosto che di nullità e implicano il passaggio all'esame della questione della sussistenza dei vizi lamentati e degli strumenti di tutela spettanti al consigliere . Pt_1
A tale riguardo, va innanzitutto chiarito che la tutela spettante al consigliere revocato che si assume leso è, in ogni caso, solo risarcitoria e non già di natura reale-restitutoria, secondo quanto già chiarito nell'ordinanza cautelare.
Infatti, gli artt. 2382 e 2387 c.c. devono essere letti in combinato disposto con l'art. 2383 co.
III c.c., che prevede che “gli amministratori (…) sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”. Di conseguenza, anche se si ritenesse che la revoca sia avvenuta senza giusta causa, all'amministratore spetterebbe comunque soltanto il risarcimento dei danni.
Può richiamarsi sul tema Cass. civ., Sez. un., 23.01.2015, n. 1237, che, pronunciandosi su un regolamento di giurisdizione, ha affermato non solo che, in tema di società per azioni partecipata da ente pubblico, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 c.c., può essere dal medesimo impugnata presso il giudice ordinario e non presso il giudice amministrativo (trattandosi di atto uti socius, non jure imperii, compiuto dall'ente pubblico 'a valle' della scelta di fondo per l'impiego del modello societario), ma ha altresì affermato che anche l'amministratore revocato dall'ente pubblico, al pari dell'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 c.c., non anche la tutela reale per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 c.c. assicura parità di status tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica (sul tema si rinvia altresì a Cass. civ.,
16.12.2020, n. 28719).
7 In giurisprudenza, infatti, l'unico caso in cui viene riconosciuta la tutela reale e, dunque, il diritto alla reintegrazione è quello in cui al regime di cui all'art. 2383 c.c. si sommi un diverso meccanismo di tutela, costituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, in materia di discriminazione, ipotesi non ricorrente nel caso in esame (in questo senso Cass. civ., Sez. I,
04.12.2019, n. 31660; sul generale tema del risarcimento del danno quale unica tutela spettante all'amministratore di s.p.a. revocato senza giusta causa si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. I,
26.01.2018, n. 2037).
Posto il carattere solo risarcitorio della tutela astrattamente spettante a devono Parte_1
essere dunque esaminati i motivi di illegittimità dedotti, che attengono essenzialmente ai seguenti profili: incompetenza del c.d.a. rispetto alla dichiarazione di decadenza dell'amministratore e competenza, piuttosto, dell'assemblea dei soci;
mancanza di legittimazione del rappresentante della Camera di Commercio che ha espresso il voto;
sussistenza dei requisiti statutari di professionalità in capo a . Parte_1
Quanto al primo motivo, giova innanzitutto premettere che lo statuto di S.A.C. s.p.a. prevede, all'art. 23 co. III, che la verifica dei requisiti spetti allo stesso c.d.a., entro trenta giorni dalla nomina, e in subordine al collegio sindacale, nei seguenti termini: “Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dovrà essere accertato dal Consiglio di amministrazione di SAC, sentito il parere del Collegio sindacale, con propria delibera da adottare entro trenta giorni dall'insediamento. Ove il Consiglio non provveda nel termine indicato, dovrà procedere alla verifica il Collegio sindacale, nel termine di giorni venti dalla scadenza del termine precedente”. Il co. IV della medesima disposizione prevede inoltre che “Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti di onorabilità e professionalità determina la perdita della qualità di consigliere di amministrazione”. Secondo quanto rappresentato dalla stessa S.A.C. s.p.a., è prassi del c.d.a. astenersi dalla 'autoverifica' dei requisiti, demandando tale adempimento al collegio sindacale, quale organo di garanzia.
Nel caso in esame, il c.d.a., alla seduta del 27.04.2023, non poteva che prendere atto della negativa conclusione della verifica da parte dell'organo di controllo, ritenendo l'attrice decaduta dalla carica, invitando il collegio sindacale ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2385 co.
III c.c., e ratificando la convocazione assembleare già effettuata in via d'urgenza dal Presidente del c.d.a. In altri termini, il consiglio di amministrazione ha operato una presa d'atto della carenza dei requisiti e conseguente decadenza, mentre la delibera realmente decisoria e lesiva è, secondo quanto già chiarito, quella dell'assemblea. La decadenza per carenza dei requisiti è infatti automatica e prescinde dall'adozione di alcuna delibera (della quale, comunque,
8 sussistevano i presupposti): l'organo amministrativo si è limitato a prenderne atto e ha invitato i sindaci a procedere all'adempimento pubblicitario dell'iscrizione nel registro delle imprese (sul tema, in giurisprudenza, Trib. Torino, Sezione specializzata impresa, 09.12.2019, secondo cui
“la decadenza dalla carica di sindaco di società di capitali per incompatibilità ex art. 2399, comma 1, lett. c), c.c. opera automaticamente, senza che sia necessario un procedimento endo- societario per la declaratoria di decadenza o un giudizio di cognizione ordinaria per accertare
l'incompatibilità e rimuovere il sindaco dalla carica”; in senso analogo, Cass. civ., Sez. I,
23.10.2014 n. 22575).
Passando al secondo motivo di censura, relativo alla mancanza di legittimazione del rappresentante della Camera di Commercio, si osserva che, come già rilevato, l'attrice non è legittimata a far valere tale vizio.
In ogni caso, la delibera assunta con il voto di un soggetto non legittimato non sarebbe nulla, bensì annullabile, e, comunque, in via subordinata rispetto al positivo esperimento della c.d. prova di resistenza;
nel caso in esame, nel termine di novanta giorni ai sensi dell'art. 2377 co. I
c.c. la di Commercio non ha impugnato la delibera, anzi l'ha convalidata con il suo Pt_2
comportamento.
In ulteriore subordine, possono richiamarsi le motivazioni già espresse in sede di ordinanza cautelare: non potrebbe in ogni caso condividersi la doglianza di nullità della delibera assunta dall'assemblea ordinaria dei soci di S.A.C. s.p.a. per il fatto che avrebbe espresso voto determinante, nella misura del 61%, il Commissario straordinario della Camera di Commercio
(evocato peraltro in giudizio quale persona fisica), dal momento che non può Persona_1
ritenersi che alla data della delibera il medesimo fosse privo di legittimazione. Infatti, come chiarito dalla convenuta nella memoria depositata in data 18.10.2023, a Parte_2
seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 222/2023 e del D.A. n. 840/2023 (atti non impugnati, se non con il ricorso al TAR R.G. 1495/2023, pendente al momento della pronuncia cautelare e definito in corso di giudizio con pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione), dal 25.05.2023 esiste soltanto, per quanto rileva nell'odierno giudizio, la
[...]
Con il D.P 11.01.2023 Controparte_9
è stato nominato commissario straordinario della CCIIAA suddetta, atto Persona_1 anch'esso non impugnato e quindi valido ed efficace, senza che possa spiegare alcuna interferenza la vicenda relativa alla nomina del c.d. commissari ministeriali (ed in particolare la sentenza CGA n. 245/2023, pubblicata il 30.03.2023); a ciò si aggiunga che, secondo quanto rilevato da gli atti di nomina dei commissari ministeriali non sono stati prodotti. CP_10
9 Conferma di tale conclusione si ritrova nella sentenza, sopravvenuta in corso di giudizio (e che ha dato luogo all'istanza depositata da S.A.C. s.p.a. in data 11.11.2023), Corte cost., n.
215/2023, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-ter, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106”, ovverosia la norma che aveva dato luogo alla temporanea nomina dei c.d. commissari ministeriali, poi sostituiti dal commissario straordinario.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo a e, comunque, al difetto di motivazione sul punto, deve innanzitutto Parte_1 richiamarsi l'art. 23co. I lett. d dello statuto di S.A.C. s.p.a., che prevede, tra i requisiti alternativi di professionalità per i componenti del c.d.a., “almeno dieci anni di attività professionale di particolare qualificazione in materie giuridiche, tecniche ed economiche, con iscrizione ai relativi albi professionali” (ai sensi dell'art. 2387 e 2382 c.c.).
La sussistenza di tali requisiti era stata accertata mediante il verbale n. 3 del 30.06.2022 del collegio sindacale, cui aveva fatto seguito una nuova richiesta, mediante verbale del collegio sindacale n. 2 del 17.02.2023 (o, secondo quanto precisato dalla Camera di Commercio, mediante verbale n. 3 del 20.03.2023).
per attestare il possesso dei requisiti, ha prodotto il certificato di iscrizione Parte_1 all'Albo degli avvocati rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Siracusa ed il certificato del casellario giudiziario con attestazione di assenza di condanne. Il consigliere ha altresì attestato, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva, il possesso del numero della pertinente partita IVA, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi dieci anni e il possesso del codice ATECO di riferimento n. 691010, relativo ad 'attività degli studi legali'.
Il collegio sindacale in data 20.04.2023 ha ritenuto tale documentazione insufficiente per verificare la sottostante redditività di rilevanza fiscale e ha demandato la valutazione all'assemblea dei soci competente. ha svolto le proprie deduzioni – in un contesto di plurime richieste da parte da Parte_1
parte della società e riscontri non sempre tempestivi (di cui si dà ampio conto in atti) – e, alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi fondata e congruamente motivata la delibera di decadenza, in quanto: l'accertamento dello svolgimento effettivo della professione, riservato ai sensi dell'art. 21 l. 247/2012 al Consiglio dell'Ordine degli avvocati (ed espressamente autonomo rispetto alla valutazione della rilevanza del reddito), è distinto dall'accertamento dei requisiti di elevata professionalità richiesti per i consiglieri di amministrazione di una s.p.a.
10 avente quale oggetto sociale la gestione di attività aeroportuale;
non ha provato Parte_1
l'effettivo esercizio dell'attività professionale, avendo provato solo l'iscrizione all'albo e non avendo invece dimostrato di aver svolto in misura significativa tale attività (in particolare, negli ultimi dieci anni, per ben quattro anni – esercizi finanziari 2014, 2017, 2018 – l'attrice ha dichiarato redditi pari a zero e ha riportato comunque un reddito professionale non elevato negli altri anni); in ogni caso, anche prescindendo dal reddito, l'attrice non ha dimostrato, all'interno del procedimento di verifica, di aver svolto “attività professionale di particolare qualificazione in materie giuridiche, tecniche ed economiche”, non avendo chiarito la natura dell'attività professionale svolta e non potendosi trarre dai documenti prodotti indicazioni in ordine al carattere altamente professionale o qualificato delle materie trattate (e, si osserva, l'attrice non risulta neanche all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).
La sussistenza dei presupposti per la pronuncia di decadenza comporta l'assorbimento dell'esame circa la legittimità della revoca per giusta causa comunque disposta dall'assemblea dei soci a causa della condotta, ritenuta non collaborativa, dell'attrice e della conseguente interruzione del rapporto fiduciario con la società, nonché dell'analisi di ogni profilo relativo al quantum del risarcimento genericamente richiesto.
In conclusione, le domande proposte da devono essere dichiarate inammissibili Parte_1
nei confronti dei convenuti sopra indicati e rigettate per quanto riguarda quelle proposte nei confronti di CP_10
Le spese, sulla base del principio della soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c., devono essere poste a carico dell'attrice soccombente e vengono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e del livello medio di complessità. Con riferimento a S.A.C. s.p.a. e si ritiene di dover Parte_2
applicare i parametri medi per le quattro fasi, tenuto conto delle rispettive posizioni processuali e delle difese spiegate, mentre nei confronti delle altre parti si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi, stante le difese svolte e la pronuncia in rito adottata;
con riguardo a tali ultimi convenuti si ritiene inoltre di dover liquidare le spese con esclusione della fase istruttoria-di trattazione, stante il mancato deposito di memorie e l'attività processuale espletata. I compensi relativi alla fase cautelare devono essere liquidati solo a favore di S.A.C. s.p.a. e Parte_2
uniche parti che hanno espletato attività difensiva nel subprocedimento in corso di
[...]
causa, anche in questo caso con applicazione dei parametri medi e con esclusione della terza fase, per le ragioni suddette.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di parte attrice per responsabilità processuale
11 aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c., richiesta dai convenuti. La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga un'impugnazione di atti societari in parte inammissibile e in parte infondata, evocando in giudizio una pluralità di soggetti estranei alla controversia – ma ritenuti complessivamente responsabili, nella prospettazione di parte, dell'esclusione del consigliere dall'organo di amministrazione – e chiedendo di beneficiare una tutela non prevista.
La quantificazione dell'indennizzo, che si ritiene equo disporre solo per la fase di merito atteso il carattere pieno della cognizione odierna, viene operata nel dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8617/2023, così decide
- dichiara inammissibili le domande spiegate da nei confronti della Parte_1 [...]
, nonché di , Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_7
e ;
[...] Controparte_5 Controparte_6
- rigetta le domande di accertamento e condanna spiegate da nei confronti Parte_1
di Controparte_8
- condanna al pagamento delle seguenti spese di lite (ciascun importo oltre Parte_1
il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, ad esclusione delle somme disposte ex art. 96 c.p.c.):
- a favore di S.A.C. s.p.a. euro 10.860,00 per la fase di merito, euro 4.227,00 per la fase cautelare, nonché euro 5.430,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- a favore di euro 10.860,00 per la fase di Parte_2 merito, euro 4.227,00 per la fase cautelare, nonché euro 5.430,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- a favore di , euro Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
3.562,00 per la fase di merito, nonché euro 1.781,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- a favore di euro 3.562,00 per la fase di merito, nonché euro CP_7
12 1.781,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- a favore di euro 3.562,00 per la fase di merito, nonché euro Controparte_6
1.781,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania in data 20.02.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Salamone dott. Mariano Sciacca
13
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 8617/2023 promosso da
C.F. rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
FIACCAVENTO MARIO, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'indirizzo p.e.c. Email_1
attore contro
C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MIRONE AURELIO, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso via F. Crispi n. 225, ; C.F._3 CP_1
convenuto
e
Controparte_2
, in persona del commissario straordinario pro tempore, C.F. E P.IVA
[...]
, rappresentata e difesa dall'AVV. AGATINO CARIOLA, C.F. P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata in via G. Carnazza n. 51, ; C.F._4 CP_1
1 convenuto
e
, C.F. , Controparte_3 C.F._5
, C.F. , Controparte_4 C.F._6
, C.F. , Controparte_5 C.F._7
tutti rappresentanti e difesi dall'AVV. FRANCO MARIA MERLINO, C.F.
ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c. C.F._8
Email_2
convenuti
e
, C.F. rappresentanto e difeso dall'AVV. Controparte_6 CodiceFiscale_9
FRANCO MARIA MERLINO, C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._8
l'indirizzo p.e.c. Email_2
convenuto
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. IVAN CP_7 C.F._10
RANDAZZO, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. C.F._11
Email_3
convenuto avente ad oggetto: impugnazione di delibera di c.d.a. e assemblea dei soci di s.p.a. – esclusione di componente del c.d.a. – richiesta di reintegrazione – domanda di condanna al risarcimento del danno.
Le parti convenute, uniche comparse, hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 23.12.2024 (all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 189 c.p.c.), il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
componente del consiglio di amministrazione di Parte_1 Controparte_8
ha promosso l'odierno giudizio impugnando due delibere assunte rispettivamente dal
[...]
c.d.a. e dall'assemblea dei soci della suddetta società, con le quali, secondo la prospettazione attorea, la medesima sarebbe stata illegittimamente dichiarata decaduta dalla carica di consigliere per carenza dei requisiti professionali richiesti e, limitatamente alla delibera assembleare, revocata per giusta causa;
l'attrice ha chiesto disporsi la reintegra nella carica e la condanna della società al
2 risarcimento dei danni subiti.
In particolare, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“- Dichiarare nulli, comunque illegittimi e, quindi privi di giuridici effetti per le dedotte causali i seguenti atti e delibere:
- la determina del CdA della S.A.C. PA , assunta in seno al verbale del giorno 27/04/23 nella parte recante la determinazione assunta nei propri confronti . . . di considerare l'Avv. Pt_1
decaduta dalla carica di amministratore in data 20 aprile 2023 . . . (All. 3).
[...]
- la delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci della S.A.C. S.p.A. alla data del 26 maggio 2023
– Prot. n. 3272, nelle parti recanti: al punto 3. (Verifica dei requisiti di cui all'art. 23 del vigente statuto di Sac s.p.a. – Verbale del
Collegio sindacale del 20 aprile 2023 e adempimenti conseguenti – Cessazione del Cons. Avv.
dalla carica di amministratore ai sensi degli artt. 2387 e 2382 c.c.); Pt_1
al punto 4. (Revoca per giusta causa del Cons. Avv. dalla carica di amministratore); Pt_1
- la delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci della S.A.C. S.p.A. alla data del 26 maggio 2023
– Prot. n. 3272, nella parte recante: al punto 5. (Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione), la nomina del consigliere di
Amministrazione in sostituzione dell'Avv. individuato ed eletto nella persona di Parte_1
), a tale carica proposto dal Commissario Straordinario della Controparte_6 [...]
dott. Parte_2 Persona_1
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso o dipendente;
- Ritenere e dichiarare per l'effetto la perdurante ed ininterrotta vigenza in carica dell'Avv.
quale Consigliere di Amministrazione della S. A. C. PA;
in ogni caso, pronunciare Parte_1
la relativa reintegrazione con ogni consequenziale effetto e statuizione di diritto;
- Condannare la S.A.C. PA in persona del legale rappresentante ed i convenuti in solido allo integrale risarcimento dei danni morali e patrimoniali, da liquidare in favore della attrice nella misura che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia, salvo diversa precisazione nei modi e termini di rito;
- Dare ogni altra opportuna statuizione di giustizia”.
L'attrice ha convenuto in giudizio i seguenti soggetti, tutti regolarmente costituiti:
- che ha concluso chiedendo il rigetto delle domande Controparte_8
attoree;
- i componenti del consiglio di amministrazione , Controparte_3 Controparte_4
tra i quali si è costituito CP_7 Controparte_5 CP_7
3 autonomamente concludendo per il rigetto delle domande di parte attrice, mentre i consiglieri e si sono costituiti congiuntamente chiedendo, in via CP_3 CP_4 CP_5
preliminare, dichiararsi la nullità della notifica eseguita presso l'indirizzo p.e.c. di S.A.C.
s.p.a. (con successiva rinuncia alla richiesta di rimessione in termini, con atto depositato in data 21.12.2023), la nullità dell'atto di citazione (per mancata indicazione di petitum e causa petendi nei confronti dei componenti del c.d.a. e per mancata specificazione dei presupposti della loro responsabilità) e la propria carenza di legittimazione (in quanto gli atti impugnati e gli eventuali danni conseguenti sono riferibili alla società), nonché, nel merito, il rigetto delle domande proposte da;
Parte_1
- il Commissario straordinario della Parte_2 Per_1
, citazione alla quale ha fatto seguito la costituzione della Camera di Commercio
[...]
medesima, che ha eccepito il difetto di legittimazione del Commissario quale persona fisica e, comunque, dell'ente (in quanto nell'impugnazione delibera la controparte è la società) e, in ogni caso, ha chiesto dichiararsi le domande inammissibili e infondate;
- il consigliere, nominato in sostituzione dell'attrice, , il quale ha chiesto Controparte_6 dichiararsi la nullità della notifica eseguita presso l'indirizzo p.e.c. di S.A.C. s.p.a. (con successiva rinuncia alla richiesta di rimessione in termini, mediante atto depositato in data
21.12.2023) e la propria carenza di legittimazione, nonché, nel merito, rigettarsi le domande di , analogamente rispetto ai consiglieri e Parte_1 CP_3 CP_4 CP_5
Tutti i convenuti, sin dagli atti introduttivi o nel corso del giudizio, hanno altresì chiesto condannarsi per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. I e Parte_1
III c.p.c.
In via cautelare, ha chiesto in corso di causa (all'interno dell'atto di citazione) Parte_1
disporsi la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate. Costituitesi S.A.C s.p.a. e la
Commercio nel subprocedimento cautelare, la domanda è stata rigettata con Parte_2
ordinanza emessa in data 17.03.2024, per l'assorbente ragione della tutela solo risarcitoria riconosciuta a fronte dell'eventuale illegittimità della delibera impugnata.
Tanto premesso, le domande formulate da non possono trovare accoglimento, Parte_1
per i motivi che seguono.
Appare innanzitutto opportuno riepilogare le domande proposte nei termini seguenti, a fronte dell'articolata esposizione prospettata da parte attrice.
ha innanzitutto impugnato, chiedendo dichiararsi la nullità, la delibera del c.d.a. Parte_1 del 27.04.2023 e la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 26.05.2023, essendo la prima
4 viziata sotto il profilo dell'incompetenza del consiglio di amministrazione (essendo competente, piuttosto, l'assemblea dei soci) ed essendo entrambe, comunque, invalide, stante la mancanza di legittimazione del rappresentante della Camera di Commercio che ha espresso il voto e la sussistenza dei requisiti professionali richiesti dall'art. 23 dello statuto in capo all'attrice, punto comunque carente di motivazione;
la delibera assembleare sarebbe inoltre nulla, secondo la prospettazione attorea, nella parte in cui ha deliberato la revoca del consigliere per giusta Pt_1
causa, per le suddette ragioni e, comunque, per carenza dei presupposti. In ragione di tali prospettate illegittimità, ha dunque chiesto di essere reintegrata nella carica di Parte_1
componente del c.d.a. ed ha altresì chiesto la condanna di S.A.C. s.p.a. al risarcimento del danno.
Così ricostruite le domande di parte attrice, va innanzitutto rilevato che, avendo il giudizio ad oggetto la validità di due atti degli organi sociali, unico legittimato passivo è la società. Nessuna domanda, infatti, può essere utilmente spiegata dall'attrice nei confronti del socio Camera di
Commercio, né nei confronti dei consiglieri di amministrazione, incluso colui che è stato nominato in sostituzione del consigliere decaduto (ex multis, Tribunale Milano, 08.08.2019). Di conseguenza, le domande spiegate nei confronti della Parte_2
nonché dei componenti del c.d.a. , Controparte_3 Controparte_4 CP_7
e devono essere dichiarate inammissibili. Controparte_5 Controparte_6
Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato che la delibera dell'assemblea ordinaria del
26.05.2023 (impugnata, come chiarito, limitatamente ai punti 3, 4 e 5, relativi alla dichiarazione di decadenza dell'attrice dalla carica di componente del c.d.a., alla revoca della stessa dalla medesima carica e alla nomina di un nuovo consigliere di amministrazione) non si rinviene in atti, ritrovandosi solo una delibera del 12.06.2023, prodotta da alcuni convenuti. La disamina che segue verrà condotta intendendo le censure riferite a quest'ultima delibera, potendosi ritenere l'indicazione, rettificata dalla stessa nel corso del subprocedimento Parte_1
cautelare, frutto di un errore materiale ed essendo comunque la delibera impugnata entrata a fare parte del compendio documentale del procedimento.
Con riferimento alla delibera del c.d.a. del 27.04.2023 va innanzitutto ritenuta Parte_1 in accoglimento dell'eccezione formulata sul punto, carente di legittimazione, in quanto, ai sensi dell'art. 2388 co. IV c.c., l'unico legittimato ad impugnare è l'amministratore assente o dissenziente, mentre era presente e si è astenuta rispetto alla votazione. In ogni Parte_1
caso, si osserva per completezza, si ravvisa una carenza di interesse rispetto all'impugnazione della suddetta delibera, in quanto l'attrice è stata dichiarata decaduta, oltre che revocata, solo
5 con la delibera assembleare del 12.06.2023 e sino a quella data è stata convocata a tutte le riunioni degli organi sociali (ivi inclusa l'assemblea del 12.06.2023), ha percepito il compenso ed ha esercitato senza limitazione i poteri propri della sua carica. In altri termini, il consiglio di amministrazione, nei termini che si esporranno meglio infra, ha solo 'dato atto' della carenza, allo stato, dei requisiti previsti dallo statuto per i suoi componenti, ipotesi che costituisce causa di decadenza. In altri termini, tale delibera ha carattere meramente interlocutorio e non può assumere carattere lesivo;
essa non è neanche stata iscritta al registro delle imprese, mentre vi è stata iscritta direttamente quella assembleare del 12.06.2023 (si legge a tale riguardo nella comparsa di costituzione del convenuto a p. 9: “Il Consiglio ha sì approvato la CP_7
proposta del Presidente ma, occorre puntualizzare che il contenuto di essa non poteva più individuarsi nella deliberazione della decadenza e conseguenti inadempimenti, in quanto superata dalla riapertura della verifica dei requisiti da parte del Collegio Sindacale e dalla decisione di demandare la relativa deliberazione all'Assemblea del 2/3 maggio 2023 con all'ordine del giorno la decadenza del consigliere , o, in alternativa, la sua revoca. Pt_1
Pertanto, la proposta…del presidente, approvata all'unanimità, non può che consistere nella ratifica la convocazione dell'Assemblea da egli disposta… Tirando le fila del discorso, la delibera del Consiglio di amministrazione non ha prodotto alcun effetto lesivo nella sfera di interessi del consigliere , e, pertanto, in ordine all'impugnazione di essa difetta Pt_1
l'interesse ad agire”).
Anche guardando al motivo di impugnazione relativo alla carenza di legittimazione del commissario che ha espresso il voto della Camera di Commercio (profilo che verrà ripreso infra) difetta di legittimazione: si tratta, infatti, di una questione relativa alla Parte_1
spettanza del potere di rappresentanza legale, dunque un problema di vizio del singolo voto (ai sensi dell'art. 2377 co. IV n. 2 e non n. 1), e la conseguente legittimazione ad impugnare spetta solo all'azionista titolare del voto viziato e non ai consiglieri o ai soci (circostanza ancora più rilevante considerando che i commissari ministeriali, che l'attrice ha individuato come soggetti titolari del diritto di rappresentanza, non hanno mai contestato la delibera).
Quanto all'impugnazione della delibera assembleare – anche superando, nei termini suddetti, la questione dell'inesistenza della delibera del 26.05.2023 testualmente impugnata (e considerando le censure riferite alla successiva delibera del 12.06.2023) – va riconosciuta un'ulteriore ipotesi di difetto di legittimazione ad impugnare, in quanto il singolo amministratore non può impugnare una delibera assembleare: ai sensi dell'art. 2377 co. II c.c. tale diritto spetta solo l'organo amministrativo nel suo insieme o il collegio sindacale. Sul punto
6 può richiamarsi, tra le altre, Trib. Roma, Sezione specializzata impresa, 04.04.2018, secondo cui, “il singolo amministratore che sia stato revocato non ha il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state assunte in conformità alla legge, atteso che tale potere è per legge attribuito agli 'amministratori' per la tutela degli interessi sociali e che pertanto, in una società retta da un consiglio di amministrazione, la legittimazione spetta all'organo nel suo complesso e non ad ogni suo componente” (sul tema anche Trib. Roma,
Sezione specializzata impresa, 22.02.2021).
Tali conclusioni, nel senso della carenza di legittimazione di rispetto Parte_1 all'impugnazione di entrambe le delibere contestate, comportano l'assorbimento del profilo relativo alla qualificazione dell'impugnazione in termini di domanda di annullamento piuttosto che di nullità e implicano il passaggio all'esame della questione della sussistenza dei vizi lamentati e degli strumenti di tutela spettanti al consigliere . Pt_1
A tale riguardo, va innanzitutto chiarito che la tutela spettante al consigliere revocato che si assume leso è, in ogni caso, solo risarcitoria e non già di natura reale-restitutoria, secondo quanto già chiarito nell'ordinanza cautelare.
Infatti, gli artt. 2382 e 2387 c.c. devono essere letti in combinato disposto con l'art. 2383 co.
III c.c., che prevede che “gli amministratori (…) sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”. Di conseguenza, anche se si ritenesse che la revoca sia avvenuta senza giusta causa, all'amministratore spetterebbe comunque soltanto il risarcimento dei danni.
Può richiamarsi sul tema Cass. civ., Sez. un., 23.01.2015, n. 1237, che, pronunciandosi su un regolamento di giurisdizione, ha affermato non solo che, in tema di società per azioni partecipata da ente pubblico, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 c.c., può essere dal medesimo impugnata presso il giudice ordinario e non presso il giudice amministrativo (trattandosi di atto uti socius, non jure imperii, compiuto dall'ente pubblico 'a valle' della scelta di fondo per l'impiego del modello societario), ma ha altresì affermato che anche l'amministratore revocato dall'ente pubblico, al pari dell'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 c.c., non anche la tutela reale per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 c.c. assicura parità di status tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica (sul tema si rinvia altresì a Cass. civ.,
16.12.2020, n. 28719).
7 In giurisprudenza, infatti, l'unico caso in cui viene riconosciuta la tutela reale e, dunque, il diritto alla reintegrazione è quello in cui al regime di cui all'art. 2383 c.c. si sommi un diverso meccanismo di tutela, costituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, in materia di discriminazione, ipotesi non ricorrente nel caso in esame (in questo senso Cass. civ., Sez. I,
04.12.2019, n. 31660; sul generale tema del risarcimento del danno quale unica tutela spettante all'amministratore di s.p.a. revocato senza giusta causa si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. I,
26.01.2018, n. 2037).
Posto il carattere solo risarcitorio della tutela astrattamente spettante a devono Parte_1
essere dunque esaminati i motivi di illegittimità dedotti, che attengono essenzialmente ai seguenti profili: incompetenza del c.d.a. rispetto alla dichiarazione di decadenza dell'amministratore e competenza, piuttosto, dell'assemblea dei soci;
mancanza di legittimazione del rappresentante della Camera di Commercio che ha espresso il voto;
sussistenza dei requisiti statutari di professionalità in capo a . Parte_1
Quanto al primo motivo, giova innanzitutto premettere che lo statuto di S.A.C. s.p.a. prevede, all'art. 23 co. III, che la verifica dei requisiti spetti allo stesso c.d.a., entro trenta giorni dalla nomina, e in subordine al collegio sindacale, nei seguenti termini: “Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dovrà essere accertato dal Consiglio di amministrazione di SAC, sentito il parere del Collegio sindacale, con propria delibera da adottare entro trenta giorni dall'insediamento. Ove il Consiglio non provveda nel termine indicato, dovrà procedere alla verifica il Collegio sindacale, nel termine di giorni venti dalla scadenza del termine precedente”. Il co. IV della medesima disposizione prevede inoltre che “Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti di onorabilità e professionalità determina la perdita della qualità di consigliere di amministrazione”. Secondo quanto rappresentato dalla stessa S.A.C. s.p.a., è prassi del c.d.a. astenersi dalla 'autoverifica' dei requisiti, demandando tale adempimento al collegio sindacale, quale organo di garanzia.
Nel caso in esame, il c.d.a., alla seduta del 27.04.2023, non poteva che prendere atto della negativa conclusione della verifica da parte dell'organo di controllo, ritenendo l'attrice decaduta dalla carica, invitando il collegio sindacale ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2385 co.
III c.c., e ratificando la convocazione assembleare già effettuata in via d'urgenza dal Presidente del c.d.a. In altri termini, il consiglio di amministrazione ha operato una presa d'atto della carenza dei requisiti e conseguente decadenza, mentre la delibera realmente decisoria e lesiva è, secondo quanto già chiarito, quella dell'assemblea. La decadenza per carenza dei requisiti è infatti automatica e prescinde dall'adozione di alcuna delibera (della quale, comunque,
8 sussistevano i presupposti): l'organo amministrativo si è limitato a prenderne atto e ha invitato i sindaci a procedere all'adempimento pubblicitario dell'iscrizione nel registro delle imprese (sul tema, in giurisprudenza, Trib. Torino, Sezione specializzata impresa, 09.12.2019, secondo cui
“la decadenza dalla carica di sindaco di società di capitali per incompatibilità ex art. 2399, comma 1, lett. c), c.c. opera automaticamente, senza che sia necessario un procedimento endo- societario per la declaratoria di decadenza o un giudizio di cognizione ordinaria per accertare
l'incompatibilità e rimuovere il sindaco dalla carica”; in senso analogo, Cass. civ., Sez. I,
23.10.2014 n. 22575).
Passando al secondo motivo di censura, relativo alla mancanza di legittimazione del rappresentante della Camera di Commercio, si osserva che, come già rilevato, l'attrice non è legittimata a far valere tale vizio.
In ogni caso, la delibera assunta con il voto di un soggetto non legittimato non sarebbe nulla, bensì annullabile, e, comunque, in via subordinata rispetto al positivo esperimento della c.d. prova di resistenza;
nel caso in esame, nel termine di novanta giorni ai sensi dell'art. 2377 co. I
c.c. la di Commercio non ha impugnato la delibera, anzi l'ha convalidata con il suo Pt_2
comportamento.
In ulteriore subordine, possono richiamarsi le motivazioni già espresse in sede di ordinanza cautelare: non potrebbe in ogni caso condividersi la doglianza di nullità della delibera assunta dall'assemblea ordinaria dei soci di S.A.C. s.p.a. per il fatto che avrebbe espresso voto determinante, nella misura del 61%, il Commissario straordinario della Camera di Commercio
(evocato peraltro in giudizio quale persona fisica), dal momento che non può Persona_1
ritenersi che alla data della delibera il medesimo fosse privo di legittimazione. Infatti, come chiarito dalla convenuta nella memoria depositata in data 18.10.2023, a Parte_2
seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 222/2023 e del D.A. n. 840/2023 (atti non impugnati, se non con il ricorso al TAR R.G. 1495/2023, pendente al momento della pronuncia cautelare e definito in corso di giudizio con pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione), dal 25.05.2023 esiste soltanto, per quanto rileva nell'odierno giudizio, la
[...]
Con il D.P 11.01.2023 Controparte_9
è stato nominato commissario straordinario della CCIIAA suddetta, atto Persona_1 anch'esso non impugnato e quindi valido ed efficace, senza che possa spiegare alcuna interferenza la vicenda relativa alla nomina del c.d. commissari ministeriali (ed in particolare la sentenza CGA n. 245/2023, pubblicata il 30.03.2023); a ciò si aggiunga che, secondo quanto rilevato da gli atti di nomina dei commissari ministeriali non sono stati prodotti. CP_10
9 Conferma di tale conclusione si ritrova nella sentenza, sopravvenuta in corso di giudizio (e che ha dato luogo all'istanza depositata da S.A.C. s.p.a. in data 11.11.2023), Corte cost., n.
215/2023, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-ter, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106”, ovverosia la norma che aveva dato luogo alla temporanea nomina dei c.d. commissari ministeriali, poi sostituiti dal commissario straordinario.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo a e, comunque, al difetto di motivazione sul punto, deve innanzitutto Parte_1 richiamarsi l'art. 23co. I lett. d dello statuto di S.A.C. s.p.a., che prevede, tra i requisiti alternativi di professionalità per i componenti del c.d.a., “almeno dieci anni di attività professionale di particolare qualificazione in materie giuridiche, tecniche ed economiche, con iscrizione ai relativi albi professionali” (ai sensi dell'art. 2387 e 2382 c.c.).
La sussistenza di tali requisiti era stata accertata mediante il verbale n. 3 del 30.06.2022 del collegio sindacale, cui aveva fatto seguito una nuova richiesta, mediante verbale del collegio sindacale n. 2 del 17.02.2023 (o, secondo quanto precisato dalla Camera di Commercio, mediante verbale n. 3 del 20.03.2023).
per attestare il possesso dei requisiti, ha prodotto il certificato di iscrizione Parte_1 all'Albo degli avvocati rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Siracusa ed il certificato del casellario giudiziario con attestazione di assenza di condanne. Il consigliere ha altresì attestato, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva, il possesso del numero della pertinente partita IVA, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi dieci anni e il possesso del codice ATECO di riferimento n. 691010, relativo ad 'attività degli studi legali'.
Il collegio sindacale in data 20.04.2023 ha ritenuto tale documentazione insufficiente per verificare la sottostante redditività di rilevanza fiscale e ha demandato la valutazione all'assemblea dei soci competente. ha svolto le proprie deduzioni – in un contesto di plurime richieste da parte da Parte_1
parte della società e riscontri non sempre tempestivi (di cui si dà ampio conto in atti) – e, alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi fondata e congruamente motivata la delibera di decadenza, in quanto: l'accertamento dello svolgimento effettivo della professione, riservato ai sensi dell'art. 21 l. 247/2012 al Consiglio dell'Ordine degli avvocati (ed espressamente autonomo rispetto alla valutazione della rilevanza del reddito), è distinto dall'accertamento dei requisiti di elevata professionalità richiesti per i consiglieri di amministrazione di una s.p.a.
10 avente quale oggetto sociale la gestione di attività aeroportuale;
non ha provato Parte_1
l'effettivo esercizio dell'attività professionale, avendo provato solo l'iscrizione all'albo e non avendo invece dimostrato di aver svolto in misura significativa tale attività (in particolare, negli ultimi dieci anni, per ben quattro anni – esercizi finanziari 2014, 2017, 2018 – l'attrice ha dichiarato redditi pari a zero e ha riportato comunque un reddito professionale non elevato negli altri anni); in ogni caso, anche prescindendo dal reddito, l'attrice non ha dimostrato, all'interno del procedimento di verifica, di aver svolto “attività professionale di particolare qualificazione in materie giuridiche, tecniche ed economiche”, non avendo chiarito la natura dell'attività professionale svolta e non potendosi trarre dai documenti prodotti indicazioni in ordine al carattere altamente professionale o qualificato delle materie trattate (e, si osserva, l'attrice non risulta neanche all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).
La sussistenza dei presupposti per la pronuncia di decadenza comporta l'assorbimento dell'esame circa la legittimità della revoca per giusta causa comunque disposta dall'assemblea dei soci a causa della condotta, ritenuta non collaborativa, dell'attrice e della conseguente interruzione del rapporto fiduciario con la società, nonché dell'analisi di ogni profilo relativo al quantum del risarcimento genericamente richiesto.
In conclusione, le domande proposte da devono essere dichiarate inammissibili Parte_1
nei confronti dei convenuti sopra indicati e rigettate per quanto riguarda quelle proposte nei confronti di CP_10
Le spese, sulla base del principio della soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c., devono essere poste a carico dell'attrice soccombente e vengono liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e del livello medio di complessità. Con riferimento a S.A.C. s.p.a. e si ritiene di dover Parte_2
applicare i parametri medi per le quattro fasi, tenuto conto delle rispettive posizioni processuali e delle difese spiegate, mentre nei confronti delle altre parti si ritiene congrua l'applicazione dei parametri minimi, stante le difese svolte e la pronuncia in rito adottata;
con riguardo a tali ultimi convenuti si ritiene inoltre di dover liquidare le spese con esclusione della fase istruttoria-di trattazione, stante il mancato deposito di memorie e l'attività processuale espletata. I compensi relativi alla fase cautelare devono essere liquidati solo a favore di S.A.C. s.p.a. e Parte_2
uniche parti che hanno espletato attività difensiva nel subprocedimento in corso di
[...]
causa, anche in questo caso con applicazione dei parametri medi e con esclusione della terza fase, per le ragioni suddette.
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di parte attrice per responsabilità processuale
11 aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c., richiesta dai convenuti. La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga un'impugnazione di atti societari in parte inammissibile e in parte infondata, evocando in giudizio una pluralità di soggetti estranei alla controversia – ma ritenuti complessivamente responsabili, nella prospettazione di parte, dell'esclusione del consigliere dall'organo di amministrazione – e chiedendo di beneficiare una tutela non prevista.
La quantificazione dell'indennizzo, che si ritiene equo disporre solo per la fase di merito atteso il carattere pieno della cognizione odierna, viene operata nel dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cass. civ., Sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8617/2023, così decide
- dichiara inammissibili le domande spiegate da nei confronti della Parte_1 [...]
, nonché di , Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_7
e ;
[...] Controparte_5 Controparte_6
- rigetta le domande di accertamento e condanna spiegate da nei confronti Parte_1
di Controparte_8
- condanna al pagamento delle seguenti spese di lite (ciascun importo oltre Parte_1
il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge, ad esclusione delle somme disposte ex art. 96 c.p.c.):
- a favore di S.A.C. s.p.a. euro 10.860,00 per la fase di merito, euro 4.227,00 per la fase cautelare, nonché euro 5.430,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- a favore di euro 10.860,00 per la fase di Parte_2 merito, euro 4.227,00 per la fase cautelare, nonché euro 5.430,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- a favore di , euro Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
3.562,00 per la fase di merito, nonché euro 1.781,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- a favore di euro 3.562,00 per la fase di merito, nonché euro CP_7
12 1.781,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- a favore di euro 3.562,00 per la fase di merito, nonché euro Controparte_6
1.781,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania in data 20.02.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Salamone dott. Mariano Sciacca
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