CA
Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Notaro Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4797 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
17.10.2024, vertente
Tra
( ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, Via Pietro Castellino, n. 114, presso lo studio dell'Avv. Antonio Napolitano che lo assiste e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del primo grado;
- Appellante -
Contro
( ), in persona del legale rapp.te p.-t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, Via Ugo Niutta, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Roberto Raio che la assiste e difende in virtù di separata procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti;
- Appellata -
Nonché contro
. Controparte_2
- Appellato contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato in data 21.01.2014 Parte_1
evocava in giudizio avanti il Tribunale Civile di Napoli CP_2
e in persona del legale rapp.te p.-t., il
[...] Controparte_3
primo in qualità di proprietario del motoveicolo tg. AJ32127, la seconda quale società assicuratrice per la garanzia RCA dei danni dallo stesso prodotti, per sentir accertare la responsabilità del conducente del motoveicolo nella produzione delle lesioni personali patite dall'attore in qualità di trasportato e, per l'effetto, dichiarare la condanna in solido dei convenuti alla rifusione del danno subito, con vittoria di spese di lite.
Esponeva l'istante che il giorno 31.08.2012, alle ore 19,30 circa, si trovava a bordo del motoveicolo condotto da , il Controparte_2
quale, nel ripartire bruscamente da una sosta dalla Via Toscanella in
Napoli, accelerava incautamente e faceva rovinare al suolo il trasportato il quale, a seguito dell'evento, riportava varie lesioni refertate dal personale sanitario dell'Ospedale A. Cardarelli di Napoli, ove veniva ricoverato con diagnosi di “Frattura del malleolo tibiale sx” e successivamente sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi.
All'esito della malattia permaneva a carico dell'attore un danno biologico quantificato nella somma di €. 24.988,00, pari alla percentuale di invalidità permanente del 11% della totale, oltre inabilità temporanea totale di gg.60, cui sommare la personalizzazione del danno e le spese mediche di cui il chiedeva l'integrale ristoro, non avendo sortito Pt_1
alcun esito il tentativo di soluzione transattiva con la compagnia poi denominata Controparte_4 Controparte_5
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_5
rapp.te p.-t., per contestare la fondatezza della domanda poiché non
2 provata con riguardo all'an debeatur oltreché genericamente formulata in merito alla quantificazione del danno, chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese processuali.
Restava contumace il convenuto . Controparte_2
Acquisita la prova orale richiesta dalla parte attrice e l'elaborato tecnico della disposta C.T.U. medico-legale, la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 2313/2018 resa in data 02-08.03.2018 in forza della quale il Tribunale Napoli rigettava la domanda attorea, condannando il al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
Il Tribunale riteneva non provata la rappresentazione del fatto storico evidenziando, all'esito dell'unica prova testimoniale espletata, che la caduta dal motoveicolo da parte dell'attore non potesse attribuirsi alla imprudente condotta di guida del suo conducente, bensì alla presenza di una buca sul manto stradale che avrebbe autonomamente interrotto il nesso causale tra l'incauto comportamento tenuto dal convenuto e il danno occorso al trasportato.
A conforto delle incongruenze emerse con le emergenze probatorie acquisite è stata inoltre riferita la genericità della descrizione dell'evento comunicata dall'assicurato alla propria compagnia assicuratrice, nonché la mancata presenza tra i documenti prodotti dal danneggiato del certificato o verbale di Pronto Soccorso contenente elementi di valenza istruttoria in quanto cristallizzati nell'immediatezza dei fatti.
B) Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 05.10.2018, eccependo nel
[...]
merito un unico motivo di gravame, con il quale veniva dedotta erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine alla prova del fatto storico e all'interpretazione del nesso causale, per avere il Tribunale attribuito la causalità dell'evento lesivo ad un fattore diverso da quello dedotto nell'atto introduttivo, trascurando il contenuto dell'art. 141 del Codice
3 delle Assicurazioni che impone alla compagnia assicuratrice l'obbligo risarcitorio al terzo trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo o motoveicolo trasportatore, anche in assenza di urto con altro mezzo.
Così è parso non manifestamente configurabile quale caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del conducente, la riferita presenza del dissesto stradale che avrebbe potuto essere evitato laddove il convenuto avesse mantenuto una diligente condotta di guida.
Nel concludere per l'accoglimento dell'impugnazione proposta con integrale riforma della pronuncia gravata, l'appellante invocava la condanna solidale dei convenuti al pagamento delle somme risarcitorie richieste ovvero di quelle derivanti dall'accertamento medico-legale espletato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in atti in persona del legale rapp.te Controparte_5
p.-t., per dedurre l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del'art. 342
c.p.c. e contestare la fondatezza dei motivi ivi posti a sostegno, evidenziando la genericità e incongruenza, rispetto alla prospettazione fatta dall'appellante, della descrizione dell'evento riportata dalla teste escussa, con il risultato di ritenere non provata la dinamica di incidente da cui sarebbe emersa la responsabilità di guida del conducente.
Concludeva la compagnia appellata per il rigetto della domanda di riforma della pronuncia gravata, con vittoria di spese di lite.
Nessuno si costituiva per l'appellato che, pertanto, Controparte_2
restava contumace.
Nel corso dell'udienza del 17.10.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
4 Devesi anzitutto dichiarare la contumacia processuale dell'appellato
, non costituito in giudizio. Controparte_2
Dovrà poi essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata Controparte_6
mostrando l'atto di impugnazione in modo chiaro ed inequivoco il
"quantum appellatum" e, con esso, le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice consistenti nell'indicazione degli elementi probatori che si assumono erroneamente interpretati e dei presupposti causali dell'azione e, per l'effetto, la chiara volontà di ottenere la sostituzione della parte del provvedimento che si è reputata illegittima con una nuova decisione contemplante il riesame della controversia sotto nuovo punto di osservazione, apparendo pertanto la domanda di riesame fornita degli elementi discretivi di specificità che la norma processuale di indirizzo impone.
Quanto al merito la domanda di riforma della sentenza impugnata appare adeguatamente fondata e dovrà, per quanto di ragione, trovare accoglimento nei termini di seguito delineati.
Parte appellante ha dedotto erronea, contraddittoria e carente motivazione circa la prova del fatto storico e l'interpretazione del nesso causale, essendo emerse incongruenze tra gli elementi istruttori raccolti e le prospettazioni attoree tali da aver indotto il Tribunale ad attribuire la causalità dell'evento lesivo ad un fattore diverso da quello dedotto nell'atto introduttivo, senza considerare il contenuto dell'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni che impone alla compagnia assicuratrice l'obbligo risarcitorio al terzo trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo o motoveicolo trasportatore, anche in assenza di urto con altro mezzo.
Compatibilmente con la normativa invocata, proseguiva l'appellante, avrebbe dovuto escludersi l'esimente del caso fortuito, idonea a sollevare
5 da responsabilità il conducente del motoveicolo, individuata nella presenza del dissesto stradale che ben poteva essere evitato laddove il convenuto avesse mantenuto una diligente condotta di guida.
Sebbene l'appellante abbia censurato la pronuncia resa in relazione all'erronea ricostruzione del fatto storico ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., la domanda deve intendersi comunque direttamente rivolta nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice.
Si osserva in relazione all'ambito di applicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni che la giurisprudenza di legittimità, ribadendo il principio stabilito dalle SS.UU. della S.C. con sentenza n. 35318/22 secondo cui “'L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore
e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”, ha recentemente affermato che qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'art. 144 Cod. Ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile, specificando che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., sarà onere del vettore che voglia andare esente da responsabilità provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (vedi Cass. Civ. Ord. n. 1044/2024).
Nel caso trattato appare evidente l'inoperatività dell'art. 141 Cod. Ass. riferendosi la norma ad una fattispecie di illecito contemplante una pluralità di veicoli che, anche quando non entrati tra essi in collisione, concorrono in diversa misura nella produzione del sinistro dando luogo ad una distinta valutazione di responsabilità tra le parti coinvolte, pur sempre non implicante le aspettative del terzo trasportato.
6 La vicenda che ci occupa fa, viceversa, riferimento alla sola condotta di guida dell'appellato , che avrebbe autonomamente Controparte_2
provocato la caduta a terra dell'appellante, trasportato a bordo del motoveicolo, senza intervento di altri autoveicoli.
Orbene dal complessivo esame del materiale istruttorio raccolto dovrà assegnarsi significativa rilevanza, ai fini decisionali, alla dichiarazione testimoniale di , la cui deposizione è parsa coerente e Testimone_1
attendibile poiché connotata da profili di linearità e logicità, a nulla rilevando le dedotte carenze argomentative che la assicuratrice appellata evidenziava all'esito della sua escussione avendo la teste esattamente riferito dati essenziali quali il colore del motoveicolo e la sua direzione di marcia, il luogo del sinistro e il suo personale punto di osservazione.
Di contro alcun rilievo probatorio potrà assumere l'eccepita discordanza tra quanto comunicato dall'assicurato nella denuncia dell'accaduto alla propria compagnia assicuratrice e quanto invece prospettato nel libello introduttivo riguardo al fatto che nella descrizione della dinamica del sinistro non si fa menzione della caduta dello scooter, mentre nell'atto di citazione si è sostenuto che, assieme all'infortunato, fosse rovinato a terra anche il motoveicolo, né il riferimento alla dichiarazione rilasciata dall'appellante ai sanitari di P.S. dell'Ospedale Cardarelli (il cui certificato del 31.08.2012 risulta presente agli atti causa poiché accluso alla cartella clinica depositata al momento dell'iscrizione) nella quale l'evento lesivo veniva fatto genericamente risalire ad una “caduta da moto”.
La prova orale acquisita conferma, invero, l'effettiva storicità dell'evento e le sue modalità di attuazione, palesemente connesse all'imprudente condotta di guida del conducente del motoveicolo che, ripartendo dalla sosta stradale “in maniera nervosa”, come riferito dalla teste, non riusciva ad evitare di sormontare il dissesto stradale ivi presente, perdendo l'equilibrio e facendo rovinare a terra, oltre al proprio scooter,
7 anche il trasportato che rimaneva incastrato con la sua gamba sinistra al di sotto del motoveicolo anch'esso riversato sulla fiancata sinistra.
Alla luce della sopra citata giurisprudenza il conducente appellato avrebbe dovuto fornire la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di essere rimasto nel pieno controllo dello scooter e, nonostante tutto, di non essere riuscito ad evitare di percorrere il manto stradale dissestato, in modo da vedere ridotto nei suoi confronti l'addebito di responsabilità dell'evento.
Poiché detto fondamentale elemento istruttorio non risulta da alcuno degli atti di causa, dovrà concludersi per l'esclusiva colpevolezza del conducente del motoveicolo sussistendo il nesso di piena causalità tra l'incauto contegno di guida da questi tenuto e le lesioni personali subite dal trasportato a seguito della sua caduta a terra.
E' infatti verosimile ritenere che, laddove fossero state adottate le cautele di guida necessarie per la peculiare conformazione del fondo stradale, il avrebbe senz'altro mantenuto la padronanza del mezzo così CP_2
evitando di perdere l'equilibrio e rovinare nella buca stradale.
Non sussistendo nella vicenda trattata l'elemento del caso fortuito che, come detto, attiene ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. ai sinistri stradali che vedono partecipi una pluralità di veicoli e non essendo raggiunta la prova dell'assenza o riduzione di colpa del conducente dello scooter, la domanda proposta dovrà essere accolta con conseguente riforma della pronuncia gravata, nel senso di dichiarare , titolare Controparte_2
del motoveicolo targato AJ32127 responsabile del sinistro occorso a e, dunque, tenuto in solido alla compagnia Parte_1
assicuratrice garante alla rifusione in favore Controparte_5
dell'appellante del pregiudizio dallo stesso patito.
La compiuta verifica della prova sull'an debeatur impone lo scrutinio circa l'entità del danno biologico sofferto dal danneggiato.
8 A tal proposito il consulente medico nominato d'ufficio dott.ssa Per_1
ha accertato che in conseguenza del sinistro Parte_1
occorsogli in data 31.08.2012, ha riportato “Frattura del malleolo tibiale sin” da cui derivavano “Esiti cicatriziali ed algo-morfo-funzionali di frattura bimalleolare scomposta al collo piede di sinistra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi metallici”.
La lesione riscontrata è stata valutata pienamente compatibile con l'evento dannoso per cui è causa e ha comportato all'infortunato un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di 30 giorni e un ulteriore periodo di invalidità parziale al 50% della durata di 30 giorni, nonché una compromissione dell'integrità psico-fisica determinata nella misura del 10% della totale.
Le valutazioni espresse dal C.T.U., suffragate da adeguati accertamenti e logicamente motivate, oltreché sostanzialmente in linea con le conclusioni formulate dai rispettivi consulenti di parte, possono, pertanto, essere poste a fondamento della liquidazione del danno patito dall'istante che viene determinato, sulla base delle tabelle di danno non patrimoniale aggiornate dal Tribunale di Milano al dì 05.06.2024 applicabili alla fattispecie trattata poiché in vigore al momento della decisione (vedi Cass. Civ. Sent. n. 25485/16 e Ord. n. 22265/18), negli importi di €. 26.004,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale
(€. 20.638,00) comprensivo del ristoro da sofferenza soggettiva interiore
(€. 5.366,00) ed €. 4.143,00 a titolo di complessiva inabilità temporanea, con spese mediche documentate dal richiedente per €. 89,91.
Trattandosi di debito di valore (vedi da ultimo Cass. Civ. Sent. n.
7216/2025), sul danno biologico così liquidato, comprensivo delle spese mediche documentate, sono dovuti interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento da computarsi sulla minor somma - ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo
9 alla data del fatto (31.08.2012) – via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento dell'integrale accoglimento dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione prospettata nel merito, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza solidale delle parti appellate in applicazione del principio secondo cui l'onere delle spese processuali va riferito all'esito finale della lite (Cass. Civ. Ord. n. 23639/24 e n. 13356/21) e sono liquidate con riferimento ai valori tabellari minimi di cui ai parametri fissati dal D.M.
n. 55/14 e successive modificazioni, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate e del valore della causa determinato in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rapp.p.-t., e di Controparte_5
per la riforma della sentenza n. 2313/18, resa dal Controparte_2
Tribunale Civile di Napoli in data 02-08.03.2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia processuale di;
Controparte_2
b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati e Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.-t., in solido tra loro al CP_5
pagamento in favore di delle somme di €. Parte_1
26.004,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale comprensivo del ristoro da sofferenza soggettiva interiore, €.
4.143.00 a titolo di inabilità temporanea ed €. 89,91 per esborsi documentati, oltre interessi
10 al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento da computarsi sulla minor somma - ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (31.08.2012) – via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna gli appellati e Controparte_2 Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.-t., in solido tra loro alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida per il Parte_1
primo grado di giudizio in €. 233,00 per esborsi ed €. 3.809,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., e per il presente giudizio in
€. 382,50 per esborsi ed €. 4,996,00 per compensi oltre spese generali,
I.V.A e C.P.A., con attribuzione all'Avv. Antonio Napolitano dichiaratosi procuratore antistatario della parte appellante;
d) pone definitivamente in egual misura a carico di Controparte_2
e in persona del legale rapp.te p.-t., le spese di Controparte_5
C.T.U. come liquidate in primo grado.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 05.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
11